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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 05/06/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 299/2023 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 4 giugno 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 299/2023 R.G. promossa da
, nato a [...] - EN, il 31/03/1960 CF e Parte_1 C.F._1
residente in [...]– EN in C DA ER --, ex titolare dell'omonima ditta individuale, oggi cessata, rappresentato e difeso, in forza di giusta procura alle liti da intendersi in calce al presente atto,
anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n.
48/2013, dall'Avv. Sergio Di Chiara del foro di Ferrara, (C.F.: ) con elezione C.F._2
di domicilio presso e nello Studio dell'Avv. Sergio Di Chiara sito in Via Palestro, 63 – 44121
Ferrara (FE), con domicilio digitale PEC: Email_1
ricorrente
CONTRO
l' – in persona del Commissario, come Controparte_1
tale suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f.
, elettivamente domiciliato in Enna, Viale Diaz n. 23, presso l Avvocatura provinciale P.IVA_1
dell'Istituto (n. fax Avvocatura INPS 0935.49306), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Dolce;
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
All'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, i procuratori delle parti concludevano come da note sostitutive d'udienza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 23.2.2023, il ricorrente si rivolgeva al Giudice del Lavoro del
Tribunale di Enna, proponendo opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001137360
prot.INPS.2800.10/01/2023.0003171, relativo all'accertamento prot. n.
INPS.2800.19/06/2018.0065063 del 16/07/2018 per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, dl
12/9/1983 n. 463 cov. In legge 638/1983 per omesso versamento ritenute previdenziali con sanzione amministrativa erogata di Euro 10.000 per quanto all'anno 2016 previa presunto atto di accertamento prot. n. INPS.2800.19/06/2018.0065063 del 16/07/2018.
Deduceva l'opponente, l' infondatezza ed illegittimità della sanzione amministrativa per mancata notifica dell'atto di accertamento, per violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981 – decadenza del potere sanzionatorio e per i motivi spiegati in ricorso.
Chiedeva, pertanto, nel merito, la revoca di tale ordinanza ingiunzione in quanto infondata,
ingiusta ed illegittima e, conseguentemente, dichiararla nulla e priva di effetti giuridici.
Si costituiva l'INPS che resisteva e chiedeva il rigetto del ricorso.
In seno alle note del 21.05.2025, l'INPS rappresentava che Il competente ufficio amministrativo della sede Inps di Enna ha comunicato che l'Ordinanza di Ingiunzione oggetto del presente contenzioso è
stata annullata, per notificazione dell'atto di accertamento avvenuta oltre il termine di cui all'art. 14
legge 689/1981 (oltre 90 gg dalla data di approvazione del rendiconto generale INPS, come da PEI
INPS.5580.27/01/2025.0001499 del Direttore Regionale e Coordinatore Regionale Legale). Di
conseguenza, è stato annullato anche il relativo atto di accertamento.
Il Giudice, all'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza, decideva la causa come da sentenza.
******* Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti sulla domanda principale avendo l'INPS provveduto ad annullare l'ordinanza ingiunzione.
Trattasi di atto volontario idoneo a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di conflitto tra le parti le quali, peraltro, hanno manifestato la mancanza di interesse rispetto ad un accertamento giudiziale del diritto azionato.
Tuttavia, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime questo decidente dalla pronuncia sulle spese rimanendo, sul punto, contrasto tra le parti.
Al riguardo, si ritiene che non possa trovare accoglimento l'istanza dell'Inps volta ad ottenere la compensazione integrale in quanto.
Ed invero, l'errore procedurale in cui è incorso l'ente previdenziale non è stato contestato da quest'ultimo.
L'INPS, per come eccepito dal ricorrente e per come ammesso, ha infatti notificato gli estremi della violazione agli interessati oltre il termine perentorio di 90 giorni.
A tal proposito si richiama il d. lgs 8/2016, che al comma 3, dell'art. 9, stabilisce: “Se l'azione penale
è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale,
sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la
trasmissione degli atti a norma del comma 1……..”; mentre il comma 4 afferma che “L'autorità
amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residente nel territorio della
Repubblica entro il termine di 90 giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di 370 giorni
dalla ricezione degli atti”.
Che il suddetto termine di 90 giorni sia perentorio si ricava dall'art. 14, ultimo comma, legge 689/81,
applicabile in base all'art. 6 del d. lgs. 8/2016, il quale stabilisce che “L'obbligazione di pagare la
somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la
notificazione nel termine prescritto”. Dunque, il termine di 90 giorni, previsto dal comma 4, dell'art. 9 del d.lgs 8/2016, entro il quale l'Autorità amministrativa deve notificare gli estremi della violazione agli interessati è un termine perentorio la cui inosservanza comporta, come nel caso, l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
Tuttavia, alla luce del comportamento processuale tenuto dall'istituto previdenziale, si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensarle in ragione della metà.
Invece, riguardo alla residua metà, deve farsi applicazione del principio della cosiddetta soccombenza virtuale condannando quindi l'INPS alla loro rifusione nella misura indicata in parte dispositiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese in ragione di 1/2 e condanna l'Inps al pagamento delle spese residue che si liquidano in complessivi € 843,0 oltre a spese generali IVA e Cpa come per legge.
Enna, 04.06.2025.