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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/07/2025, n. 2179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2179 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente sentenza nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n.
4159/2025 r.g., decisa nell'udienza del 22/07/2025, promossa da
, con gli avv.ti DE BIASI PAOLO e GAUDIO Parte_1
VINCENZO; ricorrente contro
, con l'avv. CERTOMÀ FRANCESCO;
CP_1
convenuto avente ad oggetto: assegno di inclusione.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 23.4.2025 l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l' a ripristinare la prestazione indicata in oggetto CP_1
a seguito di illegittima revoca della stessa.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva dichiararsi cessata la CP_1
materia del contendere.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla documentazione versata in atti risulta che l ha, in corso CP_1
di causa, riconosciuto il diritto fatto valere nei suoi confronti, provvedendo all'annullamento in autotutela della revoca della prestazione.
Conseguentemente, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le spese di causa seguono la soccombenza virtuale dell' ex CP_1
art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi anticipanti.
P.q.m.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a CP_1
rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 1.900,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti avv.ti De Biasi
Paolo e Gaudio Vincenzo.
Taranto, 22/07/2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente sentenza nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n.
4159/2025 r.g., decisa nell'udienza del 22/07/2025, promossa da
, con gli avv.ti DE BIASI PAOLO e GAUDIO Parte_1
VINCENZO; ricorrente contro
, con l'avv. CERTOMÀ FRANCESCO;
CP_1
convenuto avente ad oggetto: assegno di inclusione.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 23.4.2025 l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l' a ripristinare la prestazione indicata in oggetto CP_1
a seguito di illegittima revoca della stessa.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva dichiararsi cessata la CP_1
materia del contendere.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla documentazione versata in atti risulta che l ha, in corso CP_1
di causa, riconosciuto il diritto fatto valere nei suoi confronti, provvedendo all'annullamento in autotutela della revoca della prestazione.
Conseguentemente, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le spese di causa seguono la soccombenza virtuale dell' ex CP_1
art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi anticipanti.
P.q.m.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a CP_1
rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 1.900,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti avv.ti De Biasi
Paolo e Gaudio Vincenzo.
Taranto, 22/07/2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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