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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 15/02/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3680/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3680/2018 promossa da:
( ), rappresentato, difeso e domiciliato Parte_1 C.F._1 da/presso avv. MARIELLA MIGLIORELLI, per mandato in atti;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), rappresentato, difeso e Controparte_1 C.F._2 domiciliato da/presso avv. PIA PERRICCI, per mandato in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Separazione giudiziale;
CONCLUSIONI
Precisate per la sola parte ricorrente all'udienza cartolare dell'1/10/2024:
“accertato l'addebito della separazione in capo a , statuire in via definitiva Controparte_1 che:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e ognuno potrà stabilire la propria residenza ove riterrà più opportuno
2) la casa coniugale rimanga assegnata in via esclusiva alla con ogni mobile Parte_1 ed arredo ivi contenuto,
pagina 1 di 7 3) versi un assegno di mantenimento in favore della pari ad E. Controparte_1 Pt_1
50 onifico bancario entro il 5 di ogni mese rivalutab almente ed automaticamente in base alle variazioni Istat, confermando l'ordine all' Controparte_2
( , quale debitore di qualsiasi trattamento pensio
[...] CP_3 favore del signor di versare direttamente in favore della signora Controparte_1 Parte_1
la somma dovuta alla stessa a titolo di assegno di mantenimento.
[...]
Con vittoria dei compensi professionali”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con il ricorso in atti adiva l'intestato Tribunale, chiedendo di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito.
Deduceva la ricorrente: che aveva contratto matrimonio con in Cerreto d'Esi il Controparte_1
29/09/2012; che dal matrimonio non erano nati figli;
che dopo appena un anno dal matrimonio passava molto tempo al CP_1 computer, anche di notte, rassicurando la moglie che si trattava di un semplice svago, mentre dopo due anni dalle nozze l'uomo iniziava ad allontanarsi dalla casa familiare senza addurre giustificazione alcuna, a dormire fuori, rendendosi irreperibile in quanto non rispondeva alle telefonate e ai messaggi della moglie, salvo poi ritornare a Cerreto d'Esi come se nulla fosse successo;
che la ricorrente perdonava ogni volta il marito, anche se nascevano delle forti liti quando la donna cercava giustificazioni a siffatti comportamenti del che, CP_1 per contro, non forniva valide giustificazioni e talora si trincerava dietro il silenzio;
che la crisi coniugale raggiungeva il suo culmine quando, nel mese di luglio del 2014, se ne andava definitivamente dalla casa familiare, limitandosi a lasciare CP_1 alla moglie semplicemente un messaggio dal seguente tenore: “torno tra qualche giorno”, ma, in realtà non faceva più ritorno nella abitazione familiare, non fornendo informazioni finanche sul luogo in cui si era trasferito;
che inutili erano stati gli sforzi della moglie di superare la crisi coniugale, cercando l'intermediazione del figlio del resistente, nato da precedente matrimonio, o tramite telefonate e messaggi, cui però, l'odierno resistente rispondeva o tramite legale o con fugaci apparizioni presso la casa coniugale, in un'occasione accompagnato da una donna, apparizioni invero giustificate dall'intento di ivi prelevare i propri effetti personali;
che, abbandonata moralmente e materialmente la moglie, aveva trovato CP_1 verosimilmente una nuova compagna e solo dopo l'intervento del difensore della iniziava a versare alla ricorrente la somma mensile di Euro 100,00, come Pt_1 contributo al di lei mantenimento, mentre, manente matrimonio, lo stesso aveva provveduto in toto ai bisogni della donna, comprese le cure mediche, garantendole un discreto tenore di vita;
pagina 2 di 7 che, difatti, la ricorrente, riconosciuta invalida al 75%, era affetta dalla sindrome di Corea di Huntghinton, tanto da dover cessare ogni attività lavorativa, ricevendo una pensione di soli 325,04 Euro, mentre poteva contare su redditi di CP_1 CP_3 circa 22.488 annui, oltre a percepire un trattamento pensionistico tedesco per circa 400 Euro al mese;
che l'abbandono improvviso e immotivato del marito destabilizzava ulteriormente le già precarie condizioni di salute della ricorrente;
che non potendo trovare un aiuto nei di lei genitori, ormai anziani, la donna doveva ricorrere al prestito di amici;
che, nonostante tutto quanto sopra, aveva anche chiesto e ottenuto un CP_1 decreto ingiuntivo nei confronti dei genitori della per un assunto prestito Pt_1 di circa 41.000 Euro.
2. All'udienza avanti al Presidente del Tribunale il resistente non compariva, per cui non poteva aver corso il tentativo di conciliazione. Il Presidente, con ordinanza in pari data, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, tra cui la previsione di un assegno mensile, a carico del marito di Euro 500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della moglie, e disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
3. All'udienza del 18/09/2019 la ricorrente chiedeva pronunciarsi sentenza parziale sul vincolo, che veniva emessa in data 19/09/2019 (cfr. sentenza n. 1557/2019).
4. In data 29/09/2020, si costituiva in giudizio , sostenendo di Controparte_1 aver avuto notizia del presente procedimento dopo aver notato la trattenuta, ex art 156 c.p.c., sugli emolumenti pensionistici allo stesso spettanti dell'ammontare dell'assegno riconosciuto alla on i provvedimenti provvisori e urgenti. Pt_2
Segnatamente, il resistente eccepiva la nullità della notifica del ricorso introduttivo, con revoca dei provvedimenti presidenziali e dell'ordinanza con cui era stato ordinato all' il CP_3 pagamento diretto dell'assegno riconosciuto alla on i predetti provvedimenti. Pt_2
Il resistente, oltre a ritenere non sussistenti i presupposti per un assegno di mantenimento in favore della moglie in ragione della breve durata del matrimonio, adduceva, altresì, sue problematiche di salute sopravvenute (cataratta, intervento di ernioplastica e problemi neurologici) e la sussistenza di una sproporzione economica tra le parti (dovendo lo stesso affrontare spese mensili per assistenza e cura in modo continuativo per circa 700-800 Euro e per il canone di locazione nel luogo di nuova residenza per 420,00 Euro).
Successivamente, ritenuta la nullità e non già l'inesistenza della notifica del ricorso introduttivo e dei successivi provvedimenti emessi in seno al presente procedimento in data antecedente alla costituzione di parte resistente (cfr., ex multis, Cass., n. 17555/2006, ord. n. 6470/2011 e sent., n. 10881/2020), e, come tale suscettibile di sanatoria, si riteneva intervenuta siffatta sanatoria per effetto della costituzione in giudizio del resistente - con atto in cui affrontava anche il merito del giudizio stesso -, in guisa tale da precludere la declaratoria di nullità delle notifiche e dei provvedimenti giudiziali già adottati (in tal senso, cfr. Cass. nn. 1184/2001 e 1548/2002); il resistente veniva, piuttosto, rimesso in termini per l'espletamento delle sue difese ed eccezioni ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c. pagina 3 di 7 5. All'udienza dell'1/10/2024, la sola parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ordinari, ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sulla domanda di separazione
E' già stata pronunciata sentenza non definitiva di separazione, per cui in questa sede deve provvedersi in ordine alle ulteriori richieste delle parti.
Addebito della separazione
La ricorrente ha motivato la domanda, deducendo che il resistente, in data 12 luglio 2014, aveva abbandonato, improvvisamente e senza giustificato motivo, la casa coniugale.
Ha assunto, in particolare, parte ricorrente che il resistente, dopo il suo allontanamento dal domicilio coniugale, si era reso irreperibile, non rispondendo alle telefonate e ai messaggi della moglie;
che già da prima lo stesso era solito assentarsi dall'abitazione coniugale anche per diversi giorni, non facendosi sentire al telefono neppure tramite messaggi e fornendo spiegazioni evasive alle richieste di chiarimento della di fatto non motivando il Parte_3 proprio comportamento.
La domanda di parte ricorrente di addebito della separazione è fondata e va accolta.
Secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, l'abbandono volontario della casa coniugale è di per sé motivo sufficiente di addebito della separazione siccome porta all'impossibilità della convivenza (cfr., tra le tante, Cass., n. 10719/2013; conf. Id., n. 648/2020). Solo la proposizione della domanda di separazione rende, per espressa previsione normativa, giustificata la condotta del coniuge che si allontana dal domicilio coniugale (cfr. art. 146, co. 2, c.c.).
In tema di onere probatorio, la Cassazione ha chiarito che il coniuge che chiede l'addebito per violazione del dovere di coabitazione non è tenuto a provare l'incidenza causale della condotta di abbandono posta in essere dall'altro coniuge sulla crisi matrimoniale;
per i Giudici di Legittimità è, piuttosto, onere del coniuge che ha tenuto una condotta siffatta quello di dimostrare che questa è stata determinata dal comportamento dell'altro coniuge o è intervenuta quando la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile e in conseguenza di ciò (cfr., ex multis, Cass., n. 648/2020).
Nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato assolto da parte resistente che, anzi, non ha contestato la condotta in esame né la relazione adulterina cui si è fatto riferimento nel ricorso introduttivo.
Le circostanze di cui sopra hanno, comunque, trovato conferma nelle dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso del processo.
La teste escussa all'udienza dell'11/02/2020 ha, difatti, dichiarato: Testimone_1
“Io ricordo che mi diceva che il resistente si assentava da casa, anche per un paio di Parte_1 settimane o qualche giorno, mi diceva che era andato via ma non mi sapeva dire dove era andato, poi tornava;
io non sapevo dove era stato, ma credo che non lo sapesse neanche lei […] Ad un certo punto lui se ne è andato, era il 2014, credo fosse luglio […] Io ricordo che lei mi raccontava di un foglio pagina 4 di 7 lasciato a lei per spiegarle che doveva andare via;
lei si è trovata molto male, anche dal punto di vista economico […] Da allora non è più tornato a casa;
non so dove abita”.
Ulteriore conferma della ricostruzione di parte ricorrente viene dalla testimonianza resa, alla stessa udienza dell'11/02/2020, da che ha riferito: “Conoscevo Testimone_2 CP_1 mi risulta che egli ha cominciato ad essere assente da casa dal 2014, perché me lo ha raccontato;
poi ho verificato di persona perché mi ha accompagnato a fare una visita medica, Parte_1 Parte_1 al ritorno siamo salite a casa sua ed abbiamo trovato un biglietto del marito che le diceva che si sarebbe assentato per un po' per sistemare delle cose sue (che non specificava) e che appena fatto sarebbe tornato;
non era la prima volta, io le ho chiesto se lei non si arrabbiava per questi comportamenti, ma lei era accomodante. Lui è tornato a casa quella volta, ma poi non è tornato più. Dopo qualche tempo lui è venuto nel mio ristorante e mi ha detto che sarebbe andato via di casa, che lasciava Parte_1 perché si era stancato di lei; credo che l'abbia detto a me perché non aveva il coraggio di dirlo a lei personalmente” (cfr. verbale di udienza dell'11/02/2020; grassetto aggiunto).
Sull'assegnazione della casa coniugale
E' inammissibile la domanda di assegnazione dell'immobile già adibito a casa familiare giacché, in assenza di figli, lo stesso seguirà l'ordinario regime dominicale.
Sul contributo al mantenimento del coniuge
Parte ricorrente ha domandato il riconoscimento di un assegno di mantenimento in proprio favore.
Secondo l'art 156 c.c., il coniuge al quale non è stata addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri.
L'attribuzione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge richiede, dunque, oltre alla non addebitabilità della separazione all'istante, la mancanza di mezzi sufficienti a garantire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio nonché la sussistenza di una disparità economico-patrimoniale tra i coniugi, raffrontate le rispettive condizioni patrimoniali.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti dal resistente, è emersa una differenza delle condizioni economico-reddituali di ciascun coniuge ma non particolarmente rilevante.
Dalle dichiarazioni reddituali prodotte telematicamente da parte resistente emerge:
Modello 730/2021 Reddito imponibile Imposta lorda
Reddito 2020 Euro 17.610 Euro 2.829
(Euro 1.231)
Modello 730/2022 Reddito imponibile Imposta lorda
Reddito 2021 Euro 17.603 Euro 2.940
(Euro 1.221)
pagina 5 di 7 Modello 730/2023 Reddito imponibile Imposta lorda
Reddito 2022 Euro 15.030 Euro 1.923
(Euro 1.092)
Dagli accertamenti svolti nei confronti della ricorrente risulta:
Redditi di pensione percepiti dall'
CP_3 anno 2020 Euro 6.695,78
(Euro 557 c.a.)
Redditi di pensione percepiti dall'
CP_3 anno 2021 Euro 6.702,41
(Euro 558 c.a.)
Redditi di pensione percepiti dall'
CP_3 anno 2022 Euro 6.871,77
(Euro 572 c.a.)
Dunque, dalla documentazione invero soltanto da ultimo prodotta dal resistente, non ha trovato conferma il quadro economico-reddituale addotto dalla ricorrente già in sede di udienza presidenziale e ancora in sede di provvedimenti ai sensi del previgente art. 709, ult. co., c.p.c.: ciò non solo perché non è risultata minimamente provata la percezione di un trattamento pensionistico estero (per riferiti Euro 400,00 c.a.), ma anche perché il reddito del resistente è risultato essere in diminuzione.
La ben più ridotta disparità economico-patrimoniale emergente in atti rispetto a quella dedotta dalla ricorrente giustifica l'erogazione di un contributo al mantenimento in favore di questa per un importo che, tenuto conto delle comunque esigue disponibilità reddituali del resistente (il quale deve far fronte anche a un canone di locazione di Euro 420 mensili, mentre la è comproprietaria con il fratello nella casa in cui vive, ricevuta in donazione Pt_1 dal padre), di un tenore di vita che, in difetto di prova e considerati i redditi delle parti, è lecito presumere modesto, e della durata del matrimonio, appare congruo stabilire nella misura di Euro 100.
LE SPESE DI LITE
Le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente soccombente e sono liquidate come in dispositivo in base al D.M. Giustizia 10 aprile 2014 n. 55 (scaglione valore indeterminabile-complessità bassa), tenendo conto, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 115/2002,
pagina 6 di 7 dell'ammissione al gratuito patrocinio della ricorrente per le fasi di studio, introduttiva e trattazione1, essendo venuti meno i presupposti per tale ammissione per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita: dichiara la separazione personale fra le parti e Parte_1 CP_1
coniugate in data 29/09/2012 in Cerreto D'Esi, con atto trascritto nei registri
[...] dello Stato Civile del predetto comune dell'anno 2012 al n. 3, parte 1, serie //, ufficio 1, e, per l'effetto, ordina al competente ufficiale dello Stato Civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
dichiara la separazione addebitabile al marito;
Controparte_1 dispone che corrisponda a quale Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento di questa, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro 100,00 al mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
condanna a pagare, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario Controparte_1 spese generali, IVA e CPA come per legge, per il compenso professionale: in favore dell'Erario, l'importo, diminuito della metà, per la fase di studio, introduttiva e istruttoria, di Euro 1.259,00; in favore di l'importo, per la fase decisionale, di Euro 2.905,00; Parte_1
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 5/02/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
11 L'importo si determina nella misura pari alla somma di Euro 2.518,00 così determinata: Euro 875,00 per fase di studio, Euro 740,00 per fase introduttiva, Euro 903 per fase trattazione, ridotta per il gratuito patrocinio a Euro 1.259,00 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3680/2018 promossa da:
( ), rappresentato, difeso e domiciliato Parte_1 C.F._1 da/presso avv. MARIELLA MIGLIORELLI, per mandato in atti;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), rappresentato, difeso e Controparte_1 C.F._2 domiciliato da/presso avv. PIA PERRICCI, per mandato in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Separazione giudiziale;
CONCLUSIONI
Precisate per la sola parte ricorrente all'udienza cartolare dell'1/10/2024:
“accertato l'addebito della separazione in capo a , statuire in via definitiva Controparte_1 che:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e ognuno potrà stabilire la propria residenza ove riterrà più opportuno
2) la casa coniugale rimanga assegnata in via esclusiva alla con ogni mobile Parte_1 ed arredo ivi contenuto,
pagina 1 di 7 3) versi un assegno di mantenimento in favore della pari ad E. Controparte_1 Pt_1
50 onifico bancario entro il 5 di ogni mese rivalutab almente ed automaticamente in base alle variazioni Istat, confermando l'ordine all' Controparte_2
( , quale debitore di qualsiasi trattamento pensio
[...] CP_3 favore del signor di versare direttamente in favore della signora Controparte_1 Parte_1
la somma dovuta alla stessa a titolo di assegno di mantenimento.
[...]
Con vittoria dei compensi professionali”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con il ricorso in atti adiva l'intestato Tribunale, chiedendo di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito.
Deduceva la ricorrente: che aveva contratto matrimonio con in Cerreto d'Esi il Controparte_1
29/09/2012; che dal matrimonio non erano nati figli;
che dopo appena un anno dal matrimonio passava molto tempo al CP_1 computer, anche di notte, rassicurando la moglie che si trattava di un semplice svago, mentre dopo due anni dalle nozze l'uomo iniziava ad allontanarsi dalla casa familiare senza addurre giustificazione alcuna, a dormire fuori, rendendosi irreperibile in quanto non rispondeva alle telefonate e ai messaggi della moglie, salvo poi ritornare a Cerreto d'Esi come se nulla fosse successo;
che la ricorrente perdonava ogni volta il marito, anche se nascevano delle forti liti quando la donna cercava giustificazioni a siffatti comportamenti del che, CP_1 per contro, non forniva valide giustificazioni e talora si trincerava dietro il silenzio;
che la crisi coniugale raggiungeva il suo culmine quando, nel mese di luglio del 2014, se ne andava definitivamente dalla casa familiare, limitandosi a lasciare CP_1 alla moglie semplicemente un messaggio dal seguente tenore: “torno tra qualche giorno”, ma, in realtà non faceva più ritorno nella abitazione familiare, non fornendo informazioni finanche sul luogo in cui si era trasferito;
che inutili erano stati gli sforzi della moglie di superare la crisi coniugale, cercando l'intermediazione del figlio del resistente, nato da precedente matrimonio, o tramite telefonate e messaggi, cui però, l'odierno resistente rispondeva o tramite legale o con fugaci apparizioni presso la casa coniugale, in un'occasione accompagnato da una donna, apparizioni invero giustificate dall'intento di ivi prelevare i propri effetti personali;
che, abbandonata moralmente e materialmente la moglie, aveva trovato CP_1 verosimilmente una nuova compagna e solo dopo l'intervento del difensore della iniziava a versare alla ricorrente la somma mensile di Euro 100,00, come Pt_1 contributo al di lei mantenimento, mentre, manente matrimonio, lo stesso aveva provveduto in toto ai bisogni della donna, comprese le cure mediche, garantendole un discreto tenore di vita;
pagina 2 di 7 che, difatti, la ricorrente, riconosciuta invalida al 75%, era affetta dalla sindrome di Corea di Huntghinton, tanto da dover cessare ogni attività lavorativa, ricevendo una pensione di soli 325,04 Euro, mentre poteva contare su redditi di CP_1 CP_3 circa 22.488 annui, oltre a percepire un trattamento pensionistico tedesco per circa 400 Euro al mese;
che l'abbandono improvviso e immotivato del marito destabilizzava ulteriormente le già precarie condizioni di salute della ricorrente;
che non potendo trovare un aiuto nei di lei genitori, ormai anziani, la donna doveva ricorrere al prestito di amici;
che, nonostante tutto quanto sopra, aveva anche chiesto e ottenuto un CP_1 decreto ingiuntivo nei confronti dei genitori della per un assunto prestito Pt_1 di circa 41.000 Euro.
2. All'udienza avanti al Presidente del Tribunale il resistente non compariva, per cui non poteva aver corso il tentativo di conciliazione. Il Presidente, con ordinanza in pari data, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, tra cui la previsione di un assegno mensile, a carico del marito di Euro 500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della moglie, e disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
3. All'udienza del 18/09/2019 la ricorrente chiedeva pronunciarsi sentenza parziale sul vincolo, che veniva emessa in data 19/09/2019 (cfr. sentenza n. 1557/2019).
4. In data 29/09/2020, si costituiva in giudizio , sostenendo di Controparte_1 aver avuto notizia del presente procedimento dopo aver notato la trattenuta, ex art 156 c.p.c., sugli emolumenti pensionistici allo stesso spettanti dell'ammontare dell'assegno riconosciuto alla on i provvedimenti provvisori e urgenti. Pt_2
Segnatamente, il resistente eccepiva la nullità della notifica del ricorso introduttivo, con revoca dei provvedimenti presidenziali e dell'ordinanza con cui era stato ordinato all' il CP_3 pagamento diretto dell'assegno riconosciuto alla on i predetti provvedimenti. Pt_2
Il resistente, oltre a ritenere non sussistenti i presupposti per un assegno di mantenimento in favore della moglie in ragione della breve durata del matrimonio, adduceva, altresì, sue problematiche di salute sopravvenute (cataratta, intervento di ernioplastica e problemi neurologici) e la sussistenza di una sproporzione economica tra le parti (dovendo lo stesso affrontare spese mensili per assistenza e cura in modo continuativo per circa 700-800 Euro e per il canone di locazione nel luogo di nuova residenza per 420,00 Euro).
Successivamente, ritenuta la nullità e non già l'inesistenza della notifica del ricorso introduttivo e dei successivi provvedimenti emessi in seno al presente procedimento in data antecedente alla costituzione di parte resistente (cfr., ex multis, Cass., n. 17555/2006, ord. n. 6470/2011 e sent., n. 10881/2020), e, come tale suscettibile di sanatoria, si riteneva intervenuta siffatta sanatoria per effetto della costituzione in giudizio del resistente - con atto in cui affrontava anche il merito del giudizio stesso -, in guisa tale da precludere la declaratoria di nullità delle notifiche e dei provvedimenti giudiziali già adottati (in tal senso, cfr. Cass. nn. 1184/2001 e 1548/2002); il resistente veniva, piuttosto, rimesso in termini per l'espletamento delle sue difese ed eccezioni ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c. pagina 3 di 7 5. All'udienza dell'1/10/2024, la sola parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ordinari, ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sulla domanda di separazione
E' già stata pronunciata sentenza non definitiva di separazione, per cui in questa sede deve provvedersi in ordine alle ulteriori richieste delle parti.
Addebito della separazione
La ricorrente ha motivato la domanda, deducendo che il resistente, in data 12 luglio 2014, aveva abbandonato, improvvisamente e senza giustificato motivo, la casa coniugale.
Ha assunto, in particolare, parte ricorrente che il resistente, dopo il suo allontanamento dal domicilio coniugale, si era reso irreperibile, non rispondendo alle telefonate e ai messaggi della moglie;
che già da prima lo stesso era solito assentarsi dall'abitazione coniugale anche per diversi giorni, non facendosi sentire al telefono neppure tramite messaggi e fornendo spiegazioni evasive alle richieste di chiarimento della di fatto non motivando il Parte_3 proprio comportamento.
La domanda di parte ricorrente di addebito della separazione è fondata e va accolta.
Secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, l'abbandono volontario della casa coniugale è di per sé motivo sufficiente di addebito della separazione siccome porta all'impossibilità della convivenza (cfr., tra le tante, Cass., n. 10719/2013; conf. Id., n. 648/2020). Solo la proposizione della domanda di separazione rende, per espressa previsione normativa, giustificata la condotta del coniuge che si allontana dal domicilio coniugale (cfr. art. 146, co. 2, c.c.).
In tema di onere probatorio, la Cassazione ha chiarito che il coniuge che chiede l'addebito per violazione del dovere di coabitazione non è tenuto a provare l'incidenza causale della condotta di abbandono posta in essere dall'altro coniuge sulla crisi matrimoniale;
per i Giudici di Legittimità è, piuttosto, onere del coniuge che ha tenuto una condotta siffatta quello di dimostrare che questa è stata determinata dal comportamento dell'altro coniuge o è intervenuta quando la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile e in conseguenza di ciò (cfr., ex multis, Cass., n. 648/2020).
Nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato assolto da parte resistente che, anzi, non ha contestato la condotta in esame né la relazione adulterina cui si è fatto riferimento nel ricorso introduttivo.
Le circostanze di cui sopra hanno, comunque, trovato conferma nelle dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso del processo.
La teste escussa all'udienza dell'11/02/2020 ha, difatti, dichiarato: Testimone_1
“Io ricordo che mi diceva che il resistente si assentava da casa, anche per un paio di Parte_1 settimane o qualche giorno, mi diceva che era andato via ma non mi sapeva dire dove era andato, poi tornava;
io non sapevo dove era stato, ma credo che non lo sapesse neanche lei […] Ad un certo punto lui se ne è andato, era il 2014, credo fosse luglio […] Io ricordo che lei mi raccontava di un foglio pagina 4 di 7 lasciato a lei per spiegarle che doveva andare via;
lei si è trovata molto male, anche dal punto di vista economico […] Da allora non è più tornato a casa;
non so dove abita”.
Ulteriore conferma della ricostruzione di parte ricorrente viene dalla testimonianza resa, alla stessa udienza dell'11/02/2020, da che ha riferito: “Conoscevo Testimone_2 CP_1 mi risulta che egli ha cominciato ad essere assente da casa dal 2014, perché me lo ha raccontato;
poi ho verificato di persona perché mi ha accompagnato a fare una visita medica, Parte_1 Parte_1 al ritorno siamo salite a casa sua ed abbiamo trovato un biglietto del marito che le diceva che si sarebbe assentato per un po' per sistemare delle cose sue (che non specificava) e che appena fatto sarebbe tornato;
non era la prima volta, io le ho chiesto se lei non si arrabbiava per questi comportamenti, ma lei era accomodante. Lui è tornato a casa quella volta, ma poi non è tornato più. Dopo qualche tempo lui è venuto nel mio ristorante e mi ha detto che sarebbe andato via di casa, che lasciava Parte_1 perché si era stancato di lei; credo che l'abbia detto a me perché non aveva il coraggio di dirlo a lei personalmente” (cfr. verbale di udienza dell'11/02/2020; grassetto aggiunto).
Sull'assegnazione della casa coniugale
E' inammissibile la domanda di assegnazione dell'immobile già adibito a casa familiare giacché, in assenza di figli, lo stesso seguirà l'ordinario regime dominicale.
Sul contributo al mantenimento del coniuge
Parte ricorrente ha domandato il riconoscimento di un assegno di mantenimento in proprio favore.
Secondo l'art 156 c.c., il coniuge al quale non è stata addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri.
L'attribuzione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge richiede, dunque, oltre alla non addebitabilità della separazione all'istante, la mancanza di mezzi sufficienti a garantire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio nonché la sussistenza di una disparità economico-patrimoniale tra i coniugi, raffrontate le rispettive condizioni patrimoniali.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti dal resistente, è emersa una differenza delle condizioni economico-reddituali di ciascun coniuge ma non particolarmente rilevante.
Dalle dichiarazioni reddituali prodotte telematicamente da parte resistente emerge:
Modello 730/2021 Reddito imponibile Imposta lorda
Reddito 2020 Euro 17.610 Euro 2.829
(Euro 1.231)
Modello 730/2022 Reddito imponibile Imposta lorda
Reddito 2021 Euro 17.603 Euro 2.940
(Euro 1.221)
pagina 5 di 7 Modello 730/2023 Reddito imponibile Imposta lorda
Reddito 2022 Euro 15.030 Euro 1.923
(Euro 1.092)
Dagli accertamenti svolti nei confronti della ricorrente risulta:
Redditi di pensione percepiti dall'
CP_3 anno 2020 Euro 6.695,78
(Euro 557 c.a.)
Redditi di pensione percepiti dall'
CP_3 anno 2021 Euro 6.702,41
(Euro 558 c.a.)
Redditi di pensione percepiti dall'
CP_3 anno 2022 Euro 6.871,77
(Euro 572 c.a.)
Dunque, dalla documentazione invero soltanto da ultimo prodotta dal resistente, non ha trovato conferma il quadro economico-reddituale addotto dalla ricorrente già in sede di udienza presidenziale e ancora in sede di provvedimenti ai sensi del previgente art. 709, ult. co., c.p.c.: ciò non solo perché non è risultata minimamente provata la percezione di un trattamento pensionistico estero (per riferiti Euro 400,00 c.a.), ma anche perché il reddito del resistente è risultato essere in diminuzione.
La ben più ridotta disparità economico-patrimoniale emergente in atti rispetto a quella dedotta dalla ricorrente giustifica l'erogazione di un contributo al mantenimento in favore di questa per un importo che, tenuto conto delle comunque esigue disponibilità reddituali del resistente (il quale deve far fronte anche a un canone di locazione di Euro 420 mensili, mentre la è comproprietaria con il fratello nella casa in cui vive, ricevuta in donazione Pt_1 dal padre), di un tenore di vita che, in difetto di prova e considerati i redditi delle parti, è lecito presumere modesto, e della durata del matrimonio, appare congruo stabilire nella misura di Euro 100.
LE SPESE DI LITE
Le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente soccombente e sono liquidate come in dispositivo in base al D.M. Giustizia 10 aprile 2014 n. 55 (scaglione valore indeterminabile-complessità bassa), tenendo conto, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 115/2002,
pagina 6 di 7 dell'ammissione al gratuito patrocinio della ricorrente per le fasi di studio, introduttiva e trattazione1, essendo venuti meno i presupposti per tale ammissione per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita: dichiara la separazione personale fra le parti e Parte_1 CP_1
coniugate in data 29/09/2012 in Cerreto D'Esi, con atto trascritto nei registri
[...] dello Stato Civile del predetto comune dell'anno 2012 al n. 3, parte 1, serie //, ufficio 1, e, per l'effetto, ordina al competente ufficiale dello Stato Civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
dichiara la separazione addebitabile al marito;
Controparte_1 dispone che corrisponda a quale Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento di questa, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro 100,00 al mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
condanna a pagare, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario Controparte_1 spese generali, IVA e CPA come per legge, per il compenso professionale: in favore dell'Erario, l'importo, diminuito della metà, per la fase di studio, introduttiva e istruttoria, di Euro 1.259,00; in favore di l'importo, per la fase decisionale, di Euro 2.905,00; Parte_1
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 5/02/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
11 L'importo si determina nella misura pari alla somma di Euro 2.518,00 così determinata: Euro 875,00 per fase di studio, Euro 740,00 per fase introduttiva, Euro 903 per fase trattazione, ridotta per il gratuito patrocinio a Euro 1.259,00 pagina 7 di 7