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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/09/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
All'udienza dell'11 settembre 2025, innanzi al Presidente della Terza
Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo dr. Antonino Liberto Porrac-
ciolo, è chiamata la causa civile iscritta al n. 1069/2025, promossa da Parte_1
(avv. Luigi Marcello Vizzini) contro il , in
[...] Controparte_1
persona del suo Ministro pro tempore
È presente l'avv. , in sostituzione dell'avv. Luigi Parte_1
Marcello Vizzini, la quale discute la causa riportandosi alle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio;
insiste nelle istanze istruttorie, ove ritenute necessarie ai fini della decisione.
Il Presidente della Sezione
si ritira per deliberare alle ore 9,30.
^^^^^^^^^
Successivamente, rientrato dalla camera di consiglio alle ore 10,14, il
Presidente della Sezione, ai sensi dell'art. 281 sexies Cpc, dà lettura della se-
guente sentenza.
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, in persona del Presidente della Terza Sezione
Civile dr. Antonino Liberto Porracciolo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1069/2025 R.G. avente a oggetto opposizione ex
art. 170 Dpr 115/2002
PROMOSSA DA
1 nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
) e quivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. C.F._1
Luigi Marcello Vizzini che la rappresenta a difende per mandato conferito con procura allegata all'atto introduttivo di questo grado del giudizio
RICORRENTE
CONTRO
IL
, in persona del suo Ministro pro tempore, domiciliato Controparte_1
ope legis presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente
Ritenere e dichiarare il decreto di liquidazione impugnato nullo, annul-
labile, illegittimo, erroneo o inefficace e, per l'effetto, liquidare il compenso dovuto all'avv. utilizzando i parametri per la liquidazione Parte_1
dei compensi per la professione forense di cui al Dm n. 55/2014, aggiornati al
Dm n. 37 dell'8 marzo 2018, liquidando l'importo ivi previsto e già ridotto alla metà di €4.995,50 oltre spese generali 15%, Iva e Cpa, o in subordine, nella denegata ipotesi non si considerasse svolta l'attività istruttoria-trattazione, l'im-
porto già ridotto alla metà di €3.473,00 oltre spese generali 15% e Cpa, ovvero la misura che si riterrà congrua e/o equa, ma sempre e comunque superiore all'importo liquidato dalla Corte di Appello con il decreto impugnato per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto;
porre a carico dello Stato, condannando il , e Controparte_1
l'ente competente per legge, al pagamento in favore del ricorrente-opponente di quanto statuito, ordinando al funzionario delegato di provvedere al
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 pagamento della somma liquidata con l'emananda ordinanza in favore dell'odierno opponente, con imputazione della spesa sul relativo capitolo;
con riconoscimento di spese e compensi del presente procedimento, ol-
tre rimborso spese generali 15% e Cpa come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il presente procedimento scaturisce dall'impugnazione proposta dall'avv. avverso il decreto del 29 aprile 2025, con il quale Parte_1 Parte_1
la Prima Sezione Civile di questa Corte le ha liquidato l'importo di 1.750,00
euro per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, per l'attività svolta in favore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Controparte_2
Stato, nel procedimento civile n. 1557/2024 R.G. di questa stessa Corte.
1.1. La predetta Legale censura l'impugnato decreto, al riguardo dedu-
cendo che «il compenso liquidato è inferiore ai parametri fissati dal Dm
55/2014 come successivamente aggiornato e applicabile ratione temporis». Ciò
perché:
- l'attività svolta era stata «copiosa, attenta ed efficace»;
- l'esito del giudizio era stato positivo con l'accoglimento parziale dell'appello e la riforma parziale della sentenza;
infatti, la Corte aveva disposto l'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori, mentre in primo grado era stato previsto l'affidamento esclusivo alla madre;
- doveva aversi riguardo alle cause di complessità bassa di valore inde-
terminabile;
- doveva considerarsi, oltre che le fasi di studio, introduttiva e decisio-
nale, anche quella istruttoria («Infatti, quest'ultima è stata richiesta e svolta,
non rilevando che le prove non siano state effettivamente ammesse ed
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
3 espletate»).
1.2. Sulla scorta di tali premesse, la ricorrente dichiara di «impugna[re]
il detto decreto considerando che è stato liquidato un importo di soli €1.750,00,
che non tiene conto di tutto quanto sopra evidenziato e che avrebbe dovuto condurre ad una liquidazione già dimezzata di € 4.995,50 o, nella peggiore delle ipotesi, ad €3.473,00, il tutto oltre spese generali e accessori».
1.3. Il non si è costituito. CP_1
2. Ciò posto, si osserva che, ai fini della liquidazione, occorre aver ri-
guardo:
- al 1° comma dell'art. 82 Dpr 115/2002, inserito nel titolo contenente
«Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale,
civile, amministrativo, contabile e tributario», il quale prevede che l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso,
non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa;
- all'art. 130 dello stesso decreto, contenuto nel titolo relativo alle «Di-
sposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, am-
ministrativo, contabile e tributario», il quale statuisce che gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono
ridotti della metà;
- alla circostanza che andava liquidata anche la fase istruttoria. Infatti,
come si legge in Cass. 18723/2024, richiamata anche dalla ricorrente, «la fase istruttoria nel contesto del Dm [55/2014, art. 4] non è limitata all'istruttoria in
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
4 senso stretto, all'espletamento dell'attività di acquisizione di prove costituende,
tant'è che avendo, da un lato, riferimento alla definizione normativa, dall'altro riguardo all'istruttoria in senso stretto, è stato affermato che “in materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il
Dm n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria,
ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione che comprende an-
che quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescin-
dere dal suo concreto svolgimento” (Cass, Sez. 2 -, Ordinanza n. 8561 del 27
marzo 2023)»; e comunque nel caso di specie, nell'atto di appello era stata chie-
sta l'assunzione di una prova testimoniale e l'ammissione di documentazione,
e la Corte di Appello aveva respinto l'eccezione di inammissibilità di quelle richieste istruttorie (con specifico riferimento alle prove precostituite aveva anzi affermato che, «trattandosi di documenti sopravvenuti, possono essere de-
positati nel giudizio di secondo grado, perché come è ovvio parte appellante non avrebbe potuto produrli utilmente prima dell'instaurazione del giudizio di appello»);
- ai valori minimi previsti, per i giudizi innanzi alla Corte di Appello,
dallo scaglio relativo alle cause di valore indeterminabile con complessità
bassa: invero, gli atti difensivi a firma dell'avv. , pur di indubbio Parte_1
pregio e denotanti un altrettanto innegabile elevato impegno professionale, co-
munque si inserivano nel contesto di una causa non complessa sia per le que-
stioni da trattare in astratto (quelle tipicamente ricorrenti in un giudizio di se-
parazione: addebito, affidamento e assegno di mantenimento) sia per la con-
creta declinazione delle stesse, non essendo stato necessario alcun laborioso e
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
5 articolato approfondimento istruttorio (si consideri che l'atto introduttivo di questo grado del giudizio reca la data del 19 settembre 2024 e che la controver-
sia è stata definita con sentenza pubblicata dopo meno di sette mesi, precisa-
mente il 13 aprile 2025).
2.1. Orbene, in base al Dm 147/2022, all'avv. va Parte_1
dunque liquidato l'importo di €2.498,00 per compensi, così ottenuti:
- studio della controversia: €514,50 (1.029,00 ÷ 2);
- fase introduttiva del giudizio: €354,50 (709,00 ÷ 2);
- fase istruttoria e/o di trattazione: €761,50 (1.523,00 ÷ 2);
- fase decisionale: €867,50 (1.735,00 ÷ 2).
3. Alla soccombenza, infine, segue la condanna del conve- CP_1
nuto al rimborso, alla ricorrente, delle spese di questo procedimento, come li-
quidate in dispositivo.
P. Q. M.
Visto l'art. 170 Dpr 115/2002;
ridetermina in €2.498,00 l'importo dovuto all'avv. Parte_1
a titolo di compensi per l'attività svolta in favore di nel Controparte_2
procedimento civile n. 1557/2024 R.G. di questa stessa Corte;
condanna il , in persona del suo Ministro pro Controparte_1
tempore, al rimborso, alla ricorrente, delle spese di questo procedimento, che liquida in complessivi €1.087,00, di cui €125,00 per spese vive ed €962,00 per compensi (€268,00 per la fase di studio, €268,00 per quella introduttiva del giudizio ed €426,00 per quella decisionale), oltre spese generali e accessori di legge.
Palermo, 11 settembre 2025
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
6 Il Presidente della Sezione
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
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All'udienza dell'11 settembre 2025, innanzi al Presidente della Terza
Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo dr. Antonino Liberto Porrac-
ciolo, è chiamata la causa civile iscritta al n. 1069/2025, promossa da Parte_1
(avv. Luigi Marcello Vizzini) contro il , in
[...] Controparte_1
persona del suo Ministro pro tempore
È presente l'avv. , in sostituzione dell'avv. Luigi Parte_1
Marcello Vizzini, la quale discute la causa riportandosi alle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio;
insiste nelle istanze istruttorie, ove ritenute necessarie ai fini della decisione.
Il Presidente della Sezione
si ritira per deliberare alle ore 9,30.
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Successivamente, rientrato dalla camera di consiglio alle ore 10,14, il
Presidente della Sezione, ai sensi dell'art. 281 sexies Cpc, dà lettura della se-
guente sentenza.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, in persona del Presidente della Terza Sezione
Civile dr. Antonino Liberto Porracciolo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1069/2025 R.G. avente a oggetto opposizione ex
art. 170 Dpr 115/2002
PROMOSSA DA
1 nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
) e quivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. C.F._1
Luigi Marcello Vizzini che la rappresenta a difende per mandato conferito con procura allegata all'atto introduttivo di questo grado del giudizio
RICORRENTE
CONTRO
IL
, in persona del suo Ministro pro tempore, domiciliato Controparte_1
ope legis presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente
Ritenere e dichiarare il decreto di liquidazione impugnato nullo, annul-
labile, illegittimo, erroneo o inefficace e, per l'effetto, liquidare il compenso dovuto all'avv. utilizzando i parametri per la liquidazione Parte_1
dei compensi per la professione forense di cui al Dm n. 55/2014, aggiornati al
Dm n. 37 dell'8 marzo 2018, liquidando l'importo ivi previsto e già ridotto alla metà di €4.995,50 oltre spese generali 15%, Iva e Cpa, o in subordine, nella denegata ipotesi non si considerasse svolta l'attività istruttoria-trattazione, l'im-
porto già ridotto alla metà di €3.473,00 oltre spese generali 15% e Cpa, ovvero la misura che si riterrà congrua e/o equa, ma sempre e comunque superiore all'importo liquidato dalla Corte di Appello con il decreto impugnato per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto;
porre a carico dello Stato, condannando il , e Controparte_1
l'ente competente per legge, al pagamento in favore del ricorrente-opponente di quanto statuito, ordinando al funzionario delegato di provvedere al
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 pagamento della somma liquidata con l'emananda ordinanza in favore dell'odierno opponente, con imputazione della spesa sul relativo capitolo;
con riconoscimento di spese e compensi del presente procedimento, ol-
tre rimborso spese generali 15% e Cpa come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il presente procedimento scaturisce dall'impugnazione proposta dall'avv. avverso il decreto del 29 aprile 2025, con il quale Parte_1 Parte_1
la Prima Sezione Civile di questa Corte le ha liquidato l'importo di 1.750,00
euro per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, per l'attività svolta in favore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Controparte_2
Stato, nel procedimento civile n. 1557/2024 R.G. di questa stessa Corte.
1.1. La predetta Legale censura l'impugnato decreto, al riguardo dedu-
cendo che «il compenso liquidato è inferiore ai parametri fissati dal Dm
55/2014 come successivamente aggiornato e applicabile ratione temporis». Ciò
perché:
- l'attività svolta era stata «copiosa, attenta ed efficace»;
- l'esito del giudizio era stato positivo con l'accoglimento parziale dell'appello e la riforma parziale della sentenza;
infatti, la Corte aveva disposto l'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori, mentre in primo grado era stato previsto l'affidamento esclusivo alla madre;
- doveva aversi riguardo alle cause di complessità bassa di valore inde-
terminabile;
- doveva considerarsi, oltre che le fasi di studio, introduttiva e decisio-
nale, anche quella istruttoria («Infatti, quest'ultima è stata richiesta e svolta,
non rilevando che le prove non siano state effettivamente ammesse ed
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
3 espletate»).
1.2. Sulla scorta di tali premesse, la ricorrente dichiara di «impugna[re]
il detto decreto considerando che è stato liquidato un importo di soli €1.750,00,
che non tiene conto di tutto quanto sopra evidenziato e che avrebbe dovuto condurre ad una liquidazione già dimezzata di € 4.995,50 o, nella peggiore delle ipotesi, ad €3.473,00, il tutto oltre spese generali e accessori».
1.3. Il non si è costituito. CP_1
2. Ciò posto, si osserva che, ai fini della liquidazione, occorre aver ri-
guardo:
- al 1° comma dell'art. 82 Dpr 115/2002, inserito nel titolo contenente
«Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale,
civile, amministrativo, contabile e tributario», il quale prevede che l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso,
non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa;
- all'art. 130 dello stesso decreto, contenuto nel titolo relativo alle «Di-
sposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, am-
ministrativo, contabile e tributario», il quale statuisce che gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono
ridotti della metà;
- alla circostanza che andava liquidata anche la fase istruttoria. Infatti,
come si legge in Cass. 18723/2024, richiamata anche dalla ricorrente, «la fase istruttoria nel contesto del Dm [55/2014, art. 4] non è limitata all'istruttoria in
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
4 senso stretto, all'espletamento dell'attività di acquisizione di prove costituende,
tant'è che avendo, da un lato, riferimento alla definizione normativa, dall'altro riguardo all'istruttoria in senso stretto, è stato affermato che “in materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il
Dm n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria,
ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione che comprende an-
che quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescin-
dere dal suo concreto svolgimento” (Cass, Sez. 2 -, Ordinanza n. 8561 del 27
marzo 2023)»; e comunque nel caso di specie, nell'atto di appello era stata chie-
sta l'assunzione di una prova testimoniale e l'ammissione di documentazione,
e la Corte di Appello aveva respinto l'eccezione di inammissibilità di quelle richieste istruttorie (con specifico riferimento alle prove precostituite aveva anzi affermato che, «trattandosi di documenti sopravvenuti, possono essere de-
positati nel giudizio di secondo grado, perché come è ovvio parte appellante non avrebbe potuto produrli utilmente prima dell'instaurazione del giudizio di appello»);
- ai valori minimi previsti, per i giudizi innanzi alla Corte di Appello,
dallo scaglio relativo alle cause di valore indeterminabile con complessità
bassa: invero, gli atti difensivi a firma dell'avv. , pur di indubbio Parte_1
pregio e denotanti un altrettanto innegabile elevato impegno professionale, co-
munque si inserivano nel contesto di una causa non complessa sia per le que-
stioni da trattare in astratto (quelle tipicamente ricorrenti in un giudizio di se-
parazione: addebito, affidamento e assegno di mantenimento) sia per la con-
creta declinazione delle stesse, non essendo stato necessario alcun laborioso e
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
5 articolato approfondimento istruttorio (si consideri che l'atto introduttivo di questo grado del giudizio reca la data del 19 settembre 2024 e che la controver-
sia è stata definita con sentenza pubblicata dopo meno di sette mesi, precisa-
mente il 13 aprile 2025).
2.1. Orbene, in base al Dm 147/2022, all'avv. va Parte_1
dunque liquidato l'importo di €2.498,00 per compensi, così ottenuti:
- studio della controversia: €514,50 (1.029,00 ÷ 2);
- fase introduttiva del giudizio: €354,50 (709,00 ÷ 2);
- fase istruttoria e/o di trattazione: €761,50 (1.523,00 ÷ 2);
- fase decisionale: €867,50 (1.735,00 ÷ 2).
3. Alla soccombenza, infine, segue la condanna del conve- CP_1
nuto al rimborso, alla ricorrente, delle spese di questo procedimento, come li-
quidate in dispositivo.
P. Q. M.
Visto l'art. 170 Dpr 115/2002;
ridetermina in €2.498,00 l'importo dovuto all'avv. Parte_1
a titolo di compensi per l'attività svolta in favore di nel Controparte_2
procedimento civile n. 1557/2024 R.G. di questa stessa Corte;
condanna il , in persona del suo Ministro pro Controparte_1
tempore, al rimborso, alla ricorrente, delle spese di questo procedimento, che liquida in complessivi €1.087,00, di cui €125,00 per spese vive ed €962,00 per compensi (€268,00 per la fase di studio, €268,00 per quella introduttiva del giudizio ed €426,00 per quella decisionale), oltre spese generali e accessori di legge.
Palermo, 11 settembre 2025
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
6 Il Presidente della Sezione
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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