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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/07/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1689/24 R.G., promossa
DA
, nata l'[...] a [...], ivi residente in [...]
Ardeatine, n. 50, codice fiscale , elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliata in CATANIA (CT), via Umberto, n. 303, presso lo studio dell'avv.
Mario FALLICA ( che la rappresenta e difende CodiceFiscale_2 giusta procura in atti;
- Appellante -
CONTRO
, nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 residente nella Via Giusti n. 222, cod. fisc. , C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Failla, cod. fisc.
giusta procura in atti, elettivamente domiciliato C.F._4 in Floridia (SR) nel Viale F. Turati n. 70 presso lo studio del predetto difensore;
Appellato
Con ordinanza del 10/7/25, a seguito di udienza di discussione, la Corte poneva la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 06.11.2018, conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Siracusa per ivi sentirlo Controparte_1 condannare al risarcimento di tutti i danni asseritamente subiti a causa Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
dell'arbitrario taglio degli alberi da frutto da parte del , presenti Controparte_2 sul fondo rustico di sua proprietà sito in Siracusa, Contrada Case bianche, quantificati in €. 113.716,00 giusta perizia di parte o in quella maggiore o minore ritenuta congrua.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, del
04.02.2019, si costituiva in giudizio , contestando in toto Controparte_1 la ricostruzione dei fatti così come prospettati dall'attrice, chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree.
In via riconvenzionale, chiedeva dichiarare , quale proprietaria e Parte_1 venditrice del terreno in oggetto, responsabile ex art 1337 c.c. per aver violato i precetti di buona fede e correttezza nello svolgimento delle trattative e nella conclusione del contratto e conseguentemente condannarla alla restituzione della somma di € 10.000,00, consegnatale a titolo di caparra confirmatoria o, comunque, a titolo di acconto sul prezzo di vendita del terreno, nonché condannarla al risarcimento del danno nella misura di € 1.642,00, quale acconto perduto per l'ordinativo delle nuove piante;
chiedeva, infine, condannarsi l'attrice all'ulteriore risarcimento del danno nella misura di €
10.000,00 a titolo di restituzione di doppia caparra o, comunque, a titolo di risarcimento danni per perdita di chance conseguente alla ingiustificata interruzione delle trattative ed al rifiuto della conclusione del contratto definitivo di compravendita, con accordo già raggiunto su tutti gli elementi essenziali.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, con sentenza n. 1977/24 pubbl. il 27/9/24, il Tribunale di Siracusa così statuiva:” 1. Rigetta la domanda risarcitoria spiegata da , per le ragioni specificate in pars motiva;
Parte_1
2. Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale e per l'effetto condanna
al pagamento in favore di parte convenuta della somma di € Parte_1
10.000,00.
3.Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite nella misura dei 1/2 che liquida in €. 2.500,00 oltre spese generali
15% c.p. a ed iva.” Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 6/12/24, proponeva appello
, deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma, per le ragioni Parte_1 esposte in seno all'atto di appello, con l'accoglimento delle proprie domande e il rigetto della riconvenzionale, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellate, resistendo al gravame del quale chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
Con ordinanza del 10/7/25, a seguito di udienza cartolare di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 115 c.p.c.; errata e contraddittoria valutazione delle prove e dei documenti.
1.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
Nel giudizio di primo grado, a sostegno della propria domanda, Parte_1 esponeva, di essere proprietaria di un fondo rustico sito in Siracusa, c.da Case
Bianche, censito al N.C.E.U. del Comune di Siracusa al foglio 62, part. 61 e part. 88, coltivato ad agrumeto;
che, nel mese di ottobre 2016, il figlio
, veniva contattato telefonicamente dall'odierno convenuto Controparte_3 per l'acquisto del frutto relativo all'annata 2016/2017, ricevendo un assegno,
a titolo di caparra, dell'importo complessivo di € 10.000,00, salvo conguaglio per il maggior raccolto, cosicché il procedeva alla raccolta del frutto CP_1 nel periodo autunnale/invernale.
Sennonché la , in data 15 maggio 2017, apprendeva che l'agrumeto era Pt_1 stato distrutto dal convenuto, mediante il taglio degli alberi da frutto, indi sporgeva denuncia-querela presso la locale stazione dei Carabinieri. Chiedeva, pertanto, la condanna al risarcimento dei danni cagionati al proprio agrumeto, quantificati, mediante allegazione di perizia tecnica di parte, nella misura di €
113.716,00.
Nel costituirsi, l'odierno appellato deduceva, invece, di aver svolto trattative con l'attrice ed il figlio, , per l'acquisto del terreno di cui Controparte_3 trattasi. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
Le menzionate trattative si concludevano allorché il comunicava di CP_1 accettare la richiesta di prezzo di € 97.500,00, a condizione di immettersi immediatamente nel possesso dell'immobile per poter ivi eseguire lavori di estirpazione e ripianamento dei nuovi alberi di agrumi, sostituivi di quelli presenti, ammalorati e non produttivi.
Sosteneva quindi, di aver ricevuto autorizzazione da parte della proprietaria, in presenza del figlio, intermediario delle trattative, alla effettuazione di tali lavori, cosicché procedeva a consegnare un assegno bancario di € 10.000,00 nelle mani del a titolo di concordata caparra confirmatoria, in attesa CP_3 del Rogito definitivo di vendita.
Contestualmente, l'odierno convenuto riceveva il possesso delle chiavi del cancello del terreno de quo, ribadendo che avrebbe proceduto immediatamente all'estirpazione delle vecchie piante, dietro consenso della proprietaria, e si impegnava a destinare “almeno 3 camion di legna” al sig. , Controparte_3 come da questi richiesto.
Affermava dunque l'appellato, che una volta iniziati i lavori, come concordati durante le trattative, il figlio dell'attrice per il tramite del fratello del CP_1 lo intimava, improvvisamente e senza alcuna giustificabile ragione, a non rientrare nel terreno in oggetto, comunicandogli che avrebbe sostituito il lucchetto di chiusura del cancello, poiché, sebbene fosse stato autorizzato ad eseguire i lavori di estirpazione, non sarebbe stato prima avvertito.
Avverso la ricostruzione dei fatti effettuata dal la non CP_1 Pt_1 depositava la prima memoria ex art. 183 sesto comma ( prima difesa utile al fine di contestare gli assunti del e in seno alla seconda memoria CP_1 deduceva :” Richiamato l'atto introduttivo del presente giudizio e le deduzioni difensive articolate in seno al verbale di causa della prima udienza è interesse della scrivente difesa brevemente ribadire che l'avversa fantasiosa ricostruzione dei fatti operata dal convenuto è priva di qualsivoglia prova e palesemente costruita al solo fine di tentare di sottrarsi alle proprie responsabilità, tanto ciò è vero che questa ricostruzione dei fatti è stata fornita, nonostante i diversi incontri preliminari alla causa e nonostante il Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
procedimento di mediazione a cui il convenuto ha pensato di sottrarsi, solo in fase di costituzione in giudizio”.
Evidentemente, senza proporre alcuna specifica contestazione dei fatti narrati dal limitandosi, la stessa, a richiedere, ove occorresse, CTU. CP_1
Nessuna prova è stata, inoltre, fornita dalla a sostegno della propria Pt_1 ricostruzione, e, cioè, in merito al contratto per la vendita di agrumi, in pianta, stipulato dalla stessa con il CP_1
In merito al principio di non contestazione, la Suprema Corte ha ribadito che l'onere di contestazione incombe non solo al convenuto, come parrebbe evincersi dal tenore letterale degli artt. 416 e 167 c.p.c., ma anche all'attore, tenuto a prendere posizione sui fatti specificamente allegati dal convenuto
(Cass. n.8647/2016; n.16782/2019).
Sull'operatività del principio in questione nei confronti di ambo le parti si è espressamente pronunciata la Suprema Corte, secondo cui: “Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione
(e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio”.
In applicazione dei suddetti principi giurisprudenziali, correttamente il primo giudice ha ritenuto priva di specifica contestazione la versione dei fatti fornita dal e non provata la domanda avanzata dalla CP_1 Pt_1
Per quanto sopra, meramente esplorativa si rappresenta la CTU richiesta, anche in questa sede, dall'appellante.
Giova osservare, comunque, che in merito alle due versioni fornite dalle parti, non si comprende quale interesse potesse avere il a estirpare gli CP_1 alberi da frutto, sul terreno della ove egli ne avesse, realmente, Pt_1 acquistato i frutti in pianta.
Per quanto attiene alla domanda riconvenzionale avanzata dal e, CP_1 parzialmente, accolta dal Tribunale, vi è da dire che è stato ammesso da entrambe le parti che il ha versato alla la somma di €. CP_1 Pt_1
10.000,00, non essendo stata fornita alcuna prova che la detta somma fosse stata consegnata quale acconto per la vendita dei frutti in pianta, e non essendo Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
stata, di contro, contestata la circostanza che la stessa fosse stata consegnata quale anticipo sul prezzo di vendita del terreno;
correttamente, fallita la trattativa di vendita, il primo giudice ha ritenuto che la detta somma, trattenuta senza titolo dalla dovesse essere restituita al Pt_1 Parte_2
2.) Per quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (€. 113,716,00 per come dichiarato dall'appellante) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri
(minimi, stante la limitata difficoltà della causa), (Cass. n. 31884/18,
19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1977/2024 pubbl. il 27/9/24, che conferma;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellato, che, liquida, in complessivi Euro 7.160,00, di cui,
€.1.489,00 fase di studio, €.956,00 fase introduttiva, €.2.163,00 fase di trattazione, €.2.552,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
Così deciso in Catania il giorno 22/7/25 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1689/24 R.G., promossa
DA
, nata l'[...] a [...], ivi residente in [...]
Ardeatine, n. 50, codice fiscale , elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliata in CATANIA (CT), via Umberto, n. 303, presso lo studio dell'avv.
Mario FALLICA ( che la rappresenta e difende CodiceFiscale_2 giusta procura in atti;
- Appellante -
CONTRO
, nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 residente nella Via Giusti n. 222, cod. fisc. , C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Failla, cod. fisc.
giusta procura in atti, elettivamente domiciliato C.F._4 in Floridia (SR) nel Viale F. Turati n. 70 presso lo studio del predetto difensore;
Appellato
Con ordinanza del 10/7/25, a seguito di udienza di discussione, la Corte poneva la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 06.11.2018, conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Siracusa per ivi sentirlo Controparte_1 condannare al risarcimento di tutti i danni asseritamente subiti a causa Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
dell'arbitrario taglio degli alberi da frutto da parte del , presenti Controparte_2 sul fondo rustico di sua proprietà sito in Siracusa, Contrada Case bianche, quantificati in €. 113.716,00 giusta perizia di parte o in quella maggiore o minore ritenuta congrua.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, del
04.02.2019, si costituiva in giudizio , contestando in toto Controparte_1 la ricostruzione dei fatti così come prospettati dall'attrice, chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree.
In via riconvenzionale, chiedeva dichiarare , quale proprietaria e Parte_1 venditrice del terreno in oggetto, responsabile ex art 1337 c.c. per aver violato i precetti di buona fede e correttezza nello svolgimento delle trattative e nella conclusione del contratto e conseguentemente condannarla alla restituzione della somma di € 10.000,00, consegnatale a titolo di caparra confirmatoria o, comunque, a titolo di acconto sul prezzo di vendita del terreno, nonché condannarla al risarcimento del danno nella misura di € 1.642,00, quale acconto perduto per l'ordinativo delle nuove piante;
chiedeva, infine, condannarsi l'attrice all'ulteriore risarcimento del danno nella misura di €
10.000,00 a titolo di restituzione di doppia caparra o, comunque, a titolo di risarcimento danni per perdita di chance conseguente alla ingiustificata interruzione delle trattative ed al rifiuto della conclusione del contratto definitivo di compravendita, con accordo già raggiunto su tutti gli elementi essenziali.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, con sentenza n. 1977/24 pubbl. il 27/9/24, il Tribunale di Siracusa così statuiva:” 1. Rigetta la domanda risarcitoria spiegata da , per le ragioni specificate in pars motiva;
Parte_1
2. Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale e per l'effetto condanna
al pagamento in favore di parte convenuta della somma di € Parte_1
10.000,00.
3.Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite nella misura dei 1/2 che liquida in €. 2.500,00 oltre spese generali
15% c.p. a ed iva.” Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 6/12/24, proponeva appello
, deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma, per le ragioni Parte_1 esposte in seno all'atto di appello, con l'accoglimento delle proprie domande e il rigetto della riconvenzionale, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellate, resistendo al gravame del quale chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
Con ordinanza del 10/7/25, a seguito di udienza cartolare di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 115 c.p.c.; errata e contraddittoria valutazione delle prove e dei documenti.
1.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
Nel giudizio di primo grado, a sostegno della propria domanda, Parte_1 esponeva, di essere proprietaria di un fondo rustico sito in Siracusa, c.da Case
Bianche, censito al N.C.E.U. del Comune di Siracusa al foglio 62, part. 61 e part. 88, coltivato ad agrumeto;
che, nel mese di ottobre 2016, il figlio
, veniva contattato telefonicamente dall'odierno convenuto Controparte_3 per l'acquisto del frutto relativo all'annata 2016/2017, ricevendo un assegno,
a titolo di caparra, dell'importo complessivo di € 10.000,00, salvo conguaglio per il maggior raccolto, cosicché il procedeva alla raccolta del frutto CP_1 nel periodo autunnale/invernale.
Sennonché la , in data 15 maggio 2017, apprendeva che l'agrumeto era Pt_1 stato distrutto dal convenuto, mediante il taglio degli alberi da frutto, indi sporgeva denuncia-querela presso la locale stazione dei Carabinieri. Chiedeva, pertanto, la condanna al risarcimento dei danni cagionati al proprio agrumeto, quantificati, mediante allegazione di perizia tecnica di parte, nella misura di €
113.716,00.
Nel costituirsi, l'odierno appellato deduceva, invece, di aver svolto trattative con l'attrice ed il figlio, , per l'acquisto del terreno di cui Controparte_3 trattasi. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
Le menzionate trattative si concludevano allorché il comunicava di CP_1 accettare la richiesta di prezzo di € 97.500,00, a condizione di immettersi immediatamente nel possesso dell'immobile per poter ivi eseguire lavori di estirpazione e ripianamento dei nuovi alberi di agrumi, sostituivi di quelli presenti, ammalorati e non produttivi.
Sosteneva quindi, di aver ricevuto autorizzazione da parte della proprietaria, in presenza del figlio, intermediario delle trattative, alla effettuazione di tali lavori, cosicché procedeva a consegnare un assegno bancario di € 10.000,00 nelle mani del a titolo di concordata caparra confirmatoria, in attesa CP_3 del Rogito definitivo di vendita.
Contestualmente, l'odierno convenuto riceveva il possesso delle chiavi del cancello del terreno de quo, ribadendo che avrebbe proceduto immediatamente all'estirpazione delle vecchie piante, dietro consenso della proprietaria, e si impegnava a destinare “almeno 3 camion di legna” al sig. , Controparte_3 come da questi richiesto.
Affermava dunque l'appellato, che una volta iniziati i lavori, come concordati durante le trattative, il figlio dell'attrice per il tramite del fratello del CP_1 lo intimava, improvvisamente e senza alcuna giustificabile ragione, a non rientrare nel terreno in oggetto, comunicandogli che avrebbe sostituito il lucchetto di chiusura del cancello, poiché, sebbene fosse stato autorizzato ad eseguire i lavori di estirpazione, non sarebbe stato prima avvertito.
Avverso la ricostruzione dei fatti effettuata dal la non CP_1 Pt_1 depositava la prima memoria ex art. 183 sesto comma ( prima difesa utile al fine di contestare gli assunti del e in seno alla seconda memoria CP_1 deduceva :” Richiamato l'atto introduttivo del presente giudizio e le deduzioni difensive articolate in seno al verbale di causa della prima udienza è interesse della scrivente difesa brevemente ribadire che l'avversa fantasiosa ricostruzione dei fatti operata dal convenuto è priva di qualsivoglia prova e palesemente costruita al solo fine di tentare di sottrarsi alle proprie responsabilità, tanto ciò è vero che questa ricostruzione dei fatti è stata fornita, nonostante i diversi incontri preliminari alla causa e nonostante il Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
procedimento di mediazione a cui il convenuto ha pensato di sottrarsi, solo in fase di costituzione in giudizio”.
Evidentemente, senza proporre alcuna specifica contestazione dei fatti narrati dal limitandosi, la stessa, a richiedere, ove occorresse, CTU. CP_1
Nessuna prova è stata, inoltre, fornita dalla a sostegno della propria Pt_1 ricostruzione, e, cioè, in merito al contratto per la vendita di agrumi, in pianta, stipulato dalla stessa con il CP_1
In merito al principio di non contestazione, la Suprema Corte ha ribadito che l'onere di contestazione incombe non solo al convenuto, come parrebbe evincersi dal tenore letterale degli artt. 416 e 167 c.p.c., ma anche all'attore, tenuto a prendere posizione sui fatti specificamente allegati dal convenuto
(Cass. n.8647/2016; n.16782/2019).
Sull'operatività del principio in questione nei confronti di ambo le parti si è espressamente pronunciata la Suprema Corte, secondo cui: “Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione
(e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio”.
In applicazione dei suddetti principi giurisprudenziali, correttamente il primo giudice ha ritenuto priva di specifica contestazione la versione dei fatti fornita dal e non provata la domanda avanzata dalla CP_1 Pt_1
Per quanto sopra, meramente esplorativa si rappresenta la CTU richiesta, anche in questa sede, dall'appellante.
Giova osservare, comunque, che in merito alle due versioni fornite dalle parti, non si comprende quale interesse potesse avere il a estirpare gli CP_1 alberi da frutto, sul terreno della ove egli ne avesse, realmente, Pt_1 acquistato i frutti in pianta.
Per quanto attiene alla domanda riconvenzionale avanzata dal e, CP_1 parzialmente, accolta dal Tribunale, vi è da dire che è stato ammesso da entrambe le parti che il ha versato alla la somma di €. CP_1 Pt_1
10.000,00, non essendo stata fornita alcuna prova che la detta somma fosse stata consegnata quale acconto per la vendita dei frutti in pianta, e non essendo Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
stata, di contro, contestata la circostanza che la stessa fosse stata consegnata quale anticipo sul prezzo di vendita del terreno;
correttamente, fallita la trattativa di vendita, il primo giudice ha ritenuto che la detta somma, trattenuta senza titolo dalla dovesse essere restituita al Pt_1 Parte_2
2.) Per quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (€. 113,716,00 per come dichiarato dall'appellante) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri
(minimi, stante la limitata difficoltà della causa), (Cass. n. 31884/18,
19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1977/2024 pubbl. il 27/9/24, che conferma;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellato, che, liquida, in complessivi Euro 7.160,00, di cui,
€.1.489,00 fase di studio, €.956,00 fase introduttiva, €.2.163,00 fase di trattazione, €.2.552,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
Così deciso in Catania il giorno 22/7/25 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro