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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/12/2025, n. 2021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2021 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 23 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 23 dicembre
2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1225, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. FIORI CORRADO,
- ricorrente -
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. RETICO ALFREDO,
- convenuta -
E
1 in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 con l'avv. PONTECORVO BRUNO ENZO,
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.02.2024 la parte ricorrente Pt_1
ha chiamato in giudizio le parti convenute indicate in epigrafe e –
[...] premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alle pagg. 10-11 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
a) accertare e dichiarare diritto del signor ad essere inquadrato al livello di Parte_1 inquadramento professionale 3B sin dall'inizio del rapporto, con passaggio alla superiore posizione parametrale A maturati 5 anni di utile servizio, dell'Area Spazzamento,
Raccolta, Tutela e Decoro del Territorio del CCNL Igiene Ambiente- Az. a far CP_3 data dal 9.08.2017 e attualmente in corso, in ragioni delle mansioni, come espresse in premessa, svolte in modo effettivo, pieno e continuativo;
b) Per l'effetto, condannare la , in p.l.r.p.t. Controparte_4
a corrispondere al Sig. la somma complessiva di € 34.232,11 per i titoli di Parte_1 cui al conteggio che costituisce parte integrante del presente atto, ovvero quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia per i fatti e i titoli sopra esposti, anche in applicazione degli artt. 36 Cost. e 2099 cod. civ. e, comunque, anche in via equitativa, con la rivalutazione monetaria e gli interessi di legge dalla maturazione dei singoli diritti ex art. 429 cod. proc. civ. e fino all'integrale soddisfo, oltre ad incrementare gli accantonamenti del TFR;
c) ordinare alla , in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro-tempore, di provvedere alla regolarizzazione, presso gli enti previdenziali, ove gli stessi non dimostrino di avervi ottemperato nei modi e nei termini di legge, la posizione contributiva e previdenziale della ricorrente per l'intero periodo di lavoro dedotto.
Con riserva di avanzare domanda all' Controparte_5 per l'accreditamento dei contributi previdenziali obbligatori non versati dalla parte
[...]
2 datoriale in relazione a tutto il periodo di riferimento nonché la ricostruzione della posizione contributiva del ricorrente.
Con tutte le conseguenze di legge rispetto alle spese e ai compensi professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta Controparte_1 contestando le affermazioni della parte ricorrente e
[...] chiedendo il rigetto del ricorso.
La predetta parte convenuta ha eccepito (1) l'inammissibilità parziale dell'azione attorea per intervenuta rinuncia ai diritti correlati al periodo di lavoro dal 9.08.2017 al 29.06.2020 (all. 1 al fascicolo di parte convenuta
), nonché (2) l'estinzione parziale, per intervenuta prescrizione, dei CP_1 diritti eventualmente sorti nel periodo anteriore al quinquennio precedente alla notificazione del ricorso (avvenuta in data 18.06.2024), vale a dire nel periodo anteriore al 18.06.2019.
Si è altresì costituita in giudizio la parte convenuta evidenziando la CP_2 propria posizione di sostanziale terzietà rispetto all'esito della controversia e chiedendo, in caso di accoglimento delle domande attoree, la condanna della parte convenuta al versamento dei contributi previdenziali omessi, nei limiti della prescrizione eventualmente maturata.
La causa – istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite – è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti costituite.
* * *
Il ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni indicate appresso anche per relationem rispetto a precedenti giurisprudenziali conformi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 132, co. 1, n.
4. c.p.c. e all'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c.
In punto di diritto occorre ricordare preliminarmente che l'art. 2103 c.c.
– nella versione originaria (anteriore alle modifiche apportate dal D. Lgs. n.
3 81/2015) – prevedeva che “(1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi,
e comunque non superiore a tre mesi. […]. (2) Ogni patto contrario è nullo”.
Il nuovo art. 2103 c.c. – nella versione vigente (successiva alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 81/2015) – stabilisce ora che “(1) Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. (2) In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. (3) Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni. (4) Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. (5) Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. (6) Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può
4 farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. (7) Nel caso di assegnazione di mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e
l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. (8) […] (9) Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo”.
La giurisprudenza ha chiarito, a tale riguardo, che “nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda;
l'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce comunque giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione (cfr, ex plurimis, Cass. 12744/2003; 3069/2005; 17896/2007;
26233/2008). Analogo procedimento deve dunque essere seguito anche allorché si tratti di individuare, ai fini dell'accertamento di un eventuale demansionamento, la pertinenza delle mansioni svolte ad una determinata posizione funzionale” (Cass. civ., sez. lav., n.
7123/2014; in senso analogo cfr. Cass. n. 26234/2008, Cass. n. 17896/2007;
Cass. n. 7569/1987, Cass. n. 7563/1987).
Inoltre la giurisprudenza ha pure precisato che “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva
5 rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto)”
(Cassazione civile, sez. lav., 21/05/2003, n. 8025) e che “In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda” (Cassazione civile, sez. lav., n.
8025/2003).
Inoltre, “ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, l'onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, anche sull'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento” (Cass. civ. n. 6238/2001,
Id. n. 8225/2003, Id. n. 11925/2003, Id. n. 12092/2004, Id. n. 7453/2002, Id.
n. 12792/2003).
Le regole appena illustrate hanno valenza di principi generali, che si applicano sia in materia di accertamento di mansioni superiori, sia in materia di demansionamento, sia in materia di accertamento della esatta qualificazione del rapporto di lavoro, di cui è chiesta la riqualificazione in termini di lavoro subordinato, rispetto alla normativa contrattuale collettiva che disciplina le varie tipologie di lavoratori subordinati del settore di riferimento.
6 La giurisprudenza ha, inoltre, precisato che, in caso di assegnazione del lavoratore a mansioni promiscue, il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori (e del diritto all'inquadramento superiore) è subordinato all'accertamento che tali mansioni superiori siano state svolte in modo prevalente rispetto a quelle corrispondenti al livello di inquadramento formalmente riconosciuto dal datore di lavoro, e che tale prevalenza deve essere qualitativa e/o quantitativa (Cassazione civile sez. lav., 10/03/2004, n.
4946): in altri termini, “In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale” (Cassazione civile sez. lav., 08/02/2021, n. 2969).
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha dedotto:
- di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze della parte convenuta nel periodo dal 09.08.2017 all'attualità, dapprima in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno e delle correlate proroghe e in seguito (dal 29.05.2020) in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno (all. 1 al fascicolo di parte ricorrente), con assegnazione all'esecuzione dell'appalto di servizi di raccolta di rifiuti urbani affidato dal
Comune di Nettuno alla società convenuta;
- di avere ricevuto (formalmente) l'assegnazione di mansioni di operatore ecologico e, inizialmente, l'inquadramento al livello 1-A del CCNL Igiene
Ambientale Aziende Private (all. 4 al fascicolo di parte ricorrente) e poi, dal
1.01.2021, l'inquadramento al livello 2-A del CCNL cit.;
- di avere svolto di fatto, fin dall'inizio del rapporto di lavoro, mansioni
(superiori) di operatore ecologico addetto alla raccolta differenziata dei rifiuti
“porta a porta” e, al contempo, alla guida di un autocarro per la raccolta di
7 rifiuti munito di una pala meccanica per la movimentazione di cassoni tramite leve azionate meccanicamente e per la costipazione e/o lo schiacciamento dei rifiuti, per il quale è richiesto il possesso della patente di guida categoria B;
- che tali mansioni di fatto svolte corrisponderebbero al superiore livello di inquadramento 3-B del CCNL cit. (relativo ai lavoratori che svolgono “attività di spazzamento/raccolta utilizzando veicoli e mezzi d'opera per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria”, ivi compresi i lavoratori addetti alle “attività di spazzamento e/o [di] raccolta con utilizzo di compattatori, spazzatrici, innaffiatrici”) e, decorsi 5 anni, al livello di inquadramento 3-A del CCNL cit.
Nel caso concreto sono circostanze pacifiche tra le parti sia l'esistenza del rapporto di lavoro de quo sia lo svolgimento, per opera della parte ricorrente e fin dall'inizio del rapporto di lavoro, delle mansioni dedotte da quest'ultima: tuttavia la parte convenuta ha sostenuto che le mansioni in questione rientrerebbero perfettamente nel livello di inquadramento formalmente riconosciuto alla parte ricorrente e che il superiore livello di inquadramento invocato dalla controparte sarebbe inconferente.
Più nel dettaglio, la parte convenuta ha sostenuto che l'automezzo utilizzato dalla parte ricorrente – cioè un furgoncino di piccole dimensioni con vasca posteriore aperta (in gergo denominato “vaschetta”) dotato di pala costipatrice (e non compattatrice) – non sarebbe annoverabile tra i mezzi c.d.
“compattatori” esplicitamente indicati nella declaratoria del livello 3
(parametro B e parametro A) invocato del CCNL cit.
Il livello di inquadramento invocato dalla parte ricorrente (livello 3 dell'Area Spazzamento del CCNL cit.) riguarda i “lavoratori che svolgono attività esecutive sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento. Svolgono attività di spazzamento/raccolta utilizzando
8 veicoli e mezzi d'opera per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria
B.” e ricomprende, ivi compresi i lavoratori addetti alle “attività di spazzamento
e/o [di] raccolta con utilizzo di compattatori, spazzatrici, innaffiatrici”).
I livelli di inquadramento inferiori, formalmente riconosciuti alla parte ricorrente o comunque rilevanti nel caso di specie, sono invece i seguenti:
a) livello J dell'Area Spazzamento del CCNL cit., riguardante i “lavoratori che eseguono operazioni esecutive semplici, anche utilizzando attrezzature, macchinari o strumenti a motore, che non richiedono né la conduzione di veicoli né conoscenze professionali specifiche ma un periodo minimo di pratica”, ivi compreso il lavoratore che svolge mansioni di “addetto allo spazzamento manuale e attività accessorie (vuotatura cestini, raccolta foglie, ecc.)” o di “addetto alla raccolta manuale anche con modalità porta a porta
e/o con raccolta al servizio di autocompattatori e/o spazzatrici”;
b) livello 1 dell'Area Spazzamento del CCNL cit., riguardante i “lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni della declaratoria del livello J, effettuano attività di spazzamento
e/o di raccolta manuale utilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria A ovvero il possesso della patente di categoria B esclusivamente per spostarsi lungo il percorso nel quale svolgono attività di spazzamento manuale”, ivi compreso il lavoratore che svolge mansioni di “addetto allo spazzamento manuale con utilizzo di veicoli”;
b) livello 2 dell'Area Spazzamento del CCNL cit.), riguardante i “lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1 livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività esecutive elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativi, acquisibili con un periodo di pratica, utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente categoria B, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello 3”, ivi compreso il lavoratore che svolge mansioni di “addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'ausilio di veicoli”.
La giurisprudenza di questo Tribunale formatasi in riferimento a fattispecie del tutto simili a quella costituente oggetto del presente giudizio –
9 vale a dire in riferimento al caso di lavoratori addetti alla guida dell'automezzo costipatore richiedente il possesso della patente categoria B (e non al compattatore richiedente il possesso della patente categoria C) – ha affermato che anche a tali lavoratori spetta l'inquadramento al livello 3 previsto dal
CCNL cit., poiché “il CCNL del Settore individua gli automezzi per la cui conduzione
è richiesta la patente B dividendoli in due sotto-categorie: quelli utilizzati solo per la raccolta dei rifiuti ma sprovvisti di sistemi di trattamento degli stessi;
quelli che invece sono muniti di tali sistemi. I primi danno diritto al lavoratore che li utilizza all'inquadramento al III livello, i secondi al II livello” e poiché, nel caso del costipatore, “non si tratta […] di un automezzo utilizzato per la mera raccolta dei rifiuti “porta a porta”, quali ad es. l'Ape
Car. […] Condurre e utilizzare il predetto automezzo non implica lo svolgimento di attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo acquisibili con un periodo di pratica” (cfr. Tribunale di Velletri, Sezione lavoro, sentenza n. 985/2023 del
26.09.2023; Id. sentenza n. 984/2023 del 26.09.2023; Id. sentenza n. 670/2022 del 14.06.2022; in senso analogo inoltre cfr. Id. sentenza n. 712/2021 del
27.04.2021).
La Suprema Corte, pronunciatasi in relazione a un caso del tutto analogo a quello qui in esame, ha inoltre affermato – condividendo il ragionamento seguito dalla Corte territoriale (Corte d'Appello di Napoli sentenza n.
3730/2021) – che “Alla stregua della declaratorie corrispondenti al formale livello di inquadramento degli odierni intimati (2° livello) ed a quello rivendicato (3° livello), (…)
l'elemento discretivo fra l'uno e l'altro non è rappresentato, (…) dalla utilizzazione di mezzi con particolari caratteristiche e complessità, tantomeno di mezzi per la cui guida si richiede il possesso della patente C); invero, ciò che contraddistingue l'uno e l'altro livello è il diverso grado di qualificazione dell'attività espletata;
secondo la declaratoria contrattuale corrispondente al 2° livello, tale attività ha carattere elementare e richiede conoscenze generiche del processo lavorativo " … anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "B"…"; l'attività corrispondente al 3° livello, secondo la relativa declaratoria contrattuale, risulta più complessa in quanto implica
10 l'adibizione "al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territori con l'ausilio di veicoli e mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della categoria " "B" " e preparazione professionale supportate da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro ed autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro.
2.4. Il riferimento in entrambe le declaratorie all'utilizzo di mezzi implicanti il possesso della patente di Categoria
"B" esclude poi che, (…) la preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro richiesta per il 3° livello possa esprimersi solo nella guida di mezzi c.d. compattatori” (Cassazione civile sez. lav., ord. 04/06/2024, n. 15611).
Dunque, secondo la Suprema Corte, ciò che consente di distinguere l'uno e l'altro livello non è l'utilizzo o meno di mezzi implicanti il possesso della patente di categoria B (alla quale si fa riferimento in entrambe le declaratorie contrattuali di cui si discute), quanto piuttosto il differente grado di qualificazione dell'attività espletata (a seconda che tale attività sia elementare o sia più complessa), rimanendo escluso che la preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro possa desumersi esclusivamente dalla guida di mezzi c.d. “compattatori”.
Nel caso di specie, l'attività svolta dalla parte ricorrente – implicante l'utilizzo di un automezzo IVECO DAILY munito di una pala meccanica per la raccolta e per la costipazione dei rifiuti, attivata manualmente dalla medesima parte ricorrente – non consiste in operazioni elementari richiedenti conoscenze generiche (alle quali fa riferimento il livello 2 del CCNL cit.) ma in operazioni richiedenti una preparazione professionale specifica, cioè una particolare qualificazione professionale (dunque rientranti nella previsione di cui al livello 3 del CCNL cit.).
Inoltre l'utilizzo del predetto automezzo per opera della parte ricorrente appare costituire l'attività qualitativamente prevalente rispetto alla residua attività di raccolta porta a porta svolta dalla stessa.
La parte ricorrente ha quindi diritto al riconoscimento dell'inquadramento al superiore livello 3 di cui al CCNL cit. (decorso il
11 periodo di cui all'art. 2103 c.c., da computarsi rispetto all'inizio del rapporto di lavoro) e alle correlate posizioni stipendiali (ovverosia inizialmente il parametro stipendiale B e poi, decorso il primo quinquennio, il parametro stipendiale A).
La parte ricorrente ha pure diritto, a decorrere dalla data di inizio del rapporto di lavoro (09.08.2017), al pagamento delle maggiori retribuzioni – a titolo di paga ordinaria, di 13° mensilità, di 14° mensilità, di festività, di indennità sostitutiva di ferie e di permessi retribuiti – derivanti dall'accertato svolgimento di mansioni superiori e dal conseguente riconoscimento del diritto al superiore inquadramento: tali differenze retributive possono essere liquidate in via equitativa ex art. 432 c.p.c. – con riguardo al periodo dal
9.08.2017 al 31.10.2023 – in euro 30.000,00.
La parte ricorrente ha pure diritto al pagamento delle ulteriori differenze retributive maturate – per le medesime ragioni anzidette – nel periodo successivo al 31.10.2023, nonché a quelle maturande, in costanza di rapporto di lavoro, a decorrere dalla data della pronuncia della presente sentenza.
Inoltre la parte ricorrente ha diritto ad ottenere il ricalcolo del TFR in misura corrispondente alle maggiori retribuzioni spettanti in relazione alle mansioni superiori svolte e al superiore livello di inquadramento corrispondente a queste ultime.
* * *
L'eccezione, sollevata dalla parte convenuta Controparte_1
di inammissibilità (parziale) dell'azione attorea per
[...] intervenuta rinuncia (parziale) alle pretese fatte valere a mezzo di essa è infondata.
L'art. 2113 c.c. (in materia di “Rinunzie e transazioni” del lavoratore) prevede che “(1) Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.
12 (2) L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. (3) Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e
412-quater del codice di procedura civile”.
La giurisprudenza ha chiarito, a tale riguardo, che “[…] la quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore ove contenga una dichiarazione di rinuncia riferita, in termini generici, ad una serie di titoli in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, può assumere il valore di rinuncia o di transazione alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento
o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili “aliunde”, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi;
infatti, enunciazioni di tal genere sono assimilabili alle clausole di stile e non sono sufficienti di per sé a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell'interessato (ex plurimis Cass. n. 8991/2008;
11536/06; 13792/06)” (Cassazione civile sez. lav., 08/09/2017, n. 20976) e, in applicazione di tali principi, ha stabilito, in un caso assimilabile analogicamente a quello oggetto della presente controversia, che “[…] l'atto in questione, nella parte valorizzata dalla Corte di merito, non contiene evidentemente alcun riferimento al computo del compenso per lavoro straordinario ai fini dell'indennità […] dovuta al lavoratore, recando soltanto un generico riferimento all'indennità […] maturata al 31 maggio 1982, del tutto inidoneo a radicare nel lavoratore la consapevolezza di dismettere la pretesa (poi azionata) al computo suddetto (in termini: Cass. lav. nr . 22354/2007; nr.
20867/2006). La consapevolezza del diritto, in altri termini, non poteva dirsi esistente a fronte della generica rinunzia a tutte le questioni relative al ricalcolo della indennità di anzianità, né risulterebbe desumibile dal pagamento di un corrispettivo, la cui previsione nulla aggiunge sul piano della ricostruzione della volontà del lavoratore. Le circostanze di
13 fatto poste dalla Corte di merito a sostegno della decisione non sono dunque idonee a fondare
l'affermata volontà del lavoratore disporre del diritto in contestazione (v. da ultimo in termini pressoché identici Cass. lav. n. 18321 del 21/06 – 19/09/2016)” (Cassazione civile sez. lav., 08/09/2017, n. 20976).
La giurisprudenza ha inoltre precisato, in argomento, che “[…] ai fini della qualificazione di una dichiarazione liberatoria sottoscritta dalla parte come quietanza o piuttosto come transazione, occorre considerare che la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e che pertanto concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale. Nella dichiarazione liberatoria sono ravvisabili invece gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto soltanto quando per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti (cfr. Cass. n. 729/2003, Cass. n.
9120/2015, cass. 18094/2015). […] Come ha statuito questa corte (cfr Cass. n.
20780/2007) per poter qualificare come atto di transazione l'accordo tra lavoratore e datore è necessario che contenga lo scambio di reciproche concessioni, sicchè, ove manchi
l'elemento dell'"aliquid datum, aliquid retentum", essenziale ad integrare lo schema della transazione, questa non è configurabile. […] a nulla rileva, peraltro, che la transazione sia stata effettuata in sede sindacale atteso che, perchè possa applicarsi l'art. 2113 c.c., comma
4, che esclude la possibilità di impugnativa delle conciliazioni sindacali, deve pur sempre trattarsi di un atto qualificabile come transazione e non di una mera quietanza liberatoria”
(Cassazione civile , sez. lav. , 07/11/2018, n. 28448; in senso analogo
Cassazione civile, sez. II , 21/02/2017 , n. 4420).
L'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2113 c.c. (e del termine di decadenza previsto dal comma 2 di tale disposizione) presuppone, quindi, che la dichiarazione resa dal lavoratore sia effettivamente qualificabile in termini di rinuncia o di adesione a un accordo transattivo: qualora, invece, la predetta dichiarazione sia qualificabile in termini di mera enunciazione stereotipata e di
14 circostanza – cioè di quietanza a saldo meramente apparente, in quanto emessa dal lavoratore [i] genericamente in riferimento a una serie di pretese retributive ipotizzabili soltanto in astratto e tuttavia non specificate in alcun modo in concreto e [ii] senza reale consapevolezza di quali fossero esattamente le pretese in parola – allora essa ha natura di dichiarazione di scienza, come tale sprovvista di valore negoziale e dunque inidonea a produrre effetti abdicativi o dispositivi circa i diritti facenti capo al lavoratore dichiarante.
Nel caso di specie la parte convenuta Controparte_1 ha prodotto in giudizio una dichiarazione dattiloscritta –
[...] firmata in autografo dalla parte ricorrente (e tuttavia priva di data autografa) – nelle quali quest'ultima ha affermato di avere ricevuto durante il rapporto di lavoro e fino al 29.05.2020 “tutti i compensi spettanti” e di “rinunciare a qualunque pretesa che possa trovare origine, ragione o causa in relazione al predetto rapporto di lavoro per tutto il periodo in questione” (all. 1 al fascicolo di parte convenuta).
E' massimamente evidente come le suddette dichiarazioni rientrano tra le già ricordate enunciazioni stereotipate e di mera circostanza – aventi un oggetto completamente generico e indeterminato, da un lato, e rese dal lavoratore senza piena consapevolezza della portata e del significato delle stesse, dall'altro – , inidonee a produrre effetti abdicativi e dispositivi, e sottratte, di riflesso, al termine decadenziale di cui all'art. 2113, co. 2, c.c.
Peraltro, nel caso di specie, il rapporto di lavoro è ancora in corso e pertanto l'invalidità della rinuncia di cui sopra può essere fatta valere senza alcun limite temporale, non essendo il termine di decadenza di cui all'art. 2113, co. 2, c.c. mai iniziato a decorrere.
L'eccezione in esame deve essere quindi rigettata.
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15 L'eccezione, sollevata dalla parte convenuta Controparte_1
di prescrizione (parziale) del diritto della parte ricorrente
[...] al pagamento di differenze retributive è pure infondata.
L'art. 2934 c.c. stabilisce che “(1) Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. (2) Non sono soggetti
a prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge”.
L'art. 2935 c.c. dispone che “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
In base all'art. 2948 n. 4 c.c. – nel testo risultante dalla declaratoria di incostituzionalità avvenuta per opera della sentenza della C. Cost. n. 63/1966
(vd. anche gli artt. 2955 n. 2 e 2956 n. 1 c.c.) – la prescrizione quinquennale relativa ai crediti da lavoro decorre, durante il rapporto di lavoro, esclusivamente laddove quest'ultimo sia assistito da “stabilità reale”, cioè garantito dalla tutela reintegratoria, e non anche laddove il rapporto di lavoro sia assistito soltanto dalla tutela obbligatoria: in quest'ultimo caso la prescrizione rimane sospesa durante il rapporto di lavoro e inizia a decorrere soltanto dopo la fine di esso.
La giurisprudenza di legittimità più recente – tenendo conto dell'evoluzione della normativa in materia di licenziamenti e della nuova conformazione che ha assunto, di riflesso, la stabilità reale del rapporto di lavoro a fronte del recesso datoriale illegittimo – ha innovato profondamente le regole anzidette, stabilendo che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cassazione civile sez. lav., 06/09/2022, n. 26246).
16 La L. n. 92/2012 è entrata in vigore, nella parte recante modificazioni all'art. 18 della L. n. 300/1970, in data 18 luglio 2012; pertanto:
(A) il (nuovo) dies a quo di decorrenza originaria della prescrizione individuato dalla giurisprudenza più recente si applica a tutti i diritti di credito del lavoratore che sono sorti, nel periodo decorrente dal 18 luglio 2007, nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato (al quale si è poi venuto ad applicare il nuovo art. 18 della L. n. 300/1970, per come modificato dalla L. n.
92/2012) e che sono rimasti insoddisfatti;
(B) i diritti di credito sorti in capo a un lavoratore nel periodo precedente al 18 luglio 2007 e nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato assistito dalla stabilità reale di cui all'art. 18 della L. n. 300/1970, nella versione anteriore alle modifiche ad esso apportate dalla L. n. 92/2012, rimangono assoggettati alla regola della decorrenza della prescrizione in corso di rapporto: pertanto, laddove il suddetto lavoratore creditore non abbia esercitato tali diritti entro il relativo termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., essi sono irrimediabilmente prescritti.
Nel caso di specie, il rapporto di lavoro intercorso tra la parte ricorrente e la parte convenuta è iniziato in Controparte_1 data 9.08.2017 ed è poi proseguito senza soluzione di continuità fino all'attualità, in virtù di talune proroghe dell'originario contratto di lavoro a tempo determinato e in virtù della successiva trasformazione convenzionale in un rapporto a tempo indeterminato (avvenuta in data 29.05.2020).
Pertanto – poiché i crediti di cui si discute sono sorti dopo il 18 luglio
2007 e poiché il rapporto di lavoro non è ancora cessato – la prescrizione non
è mai iniziata a decorrere per i crediti in questione.
L'eccezione in esame deve essere quindi rigettata.
* * *
Dall'accertamento del diritto della parte ricorrente al pagamento delle differenze retributive menzionate in precedenza deriva altresì l'obbligo della
17 parte convenuta di provvedere alla Controparte_1 regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale della prima.
La parte convenuta ha tuttavia eccepito l'intervenuta prescrizione CP_2 del diritto alla regolarizzazione contributiva previdenziale.
Tale eccezione sollevata dalla parte convenuta è parzialmente CP_2 fondata.
L'art. 2116, co. 1, c.c. prevede il principio generale secondo cui il lavoratore ha diritto ad ottenere l'erogazione delle prestazioni previdenziali anche nei casi in cui il datore di lavoro non abbia versato regolarmente i relativi contributi all'Istituto competente.
Il comma 2 della medesima disposizione stabilisce, inoltre, che nei casi in cui la legislazione speciale preveda deroghe al predetto principio generale – cioè ipotesi in cui il lavoratore, in caso di omesso o incompleto o irregolare versamento dei contributi da parte del suo datore di lavoro, non abbia diritto in tutto o in parte all'erogazione delle prestazioni previdenziali dall'Istituto competente – il datore di lavoro è tenuto al risarcimento del danno cagionato in tal modo al lavoratore.
Il principio generale di cui all'art. 2116, co. 1, c.c. è stato attuato dall'art. 40 della L. n. 153/1969 e dall'art. 23-ter del D.L. n. 267/1972, i quali hanno modificato l'art. 27 del R.D.L. n. 636/1939; quest'ultima disposizione ora dispone, al comma 2, che “Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione […]. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe” e, al comma 3, che “i periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni”.
L'art. 55 del R.D.L. n. 1825/1935 stabilisce che, dopo il decorso del termine di prescrizione del diritto dell' ad ottenere il Controparte_6 versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro o dal
18 lavoratore, non è ammesso il pagamento spontaneo tardivo da parte del soggetto obbligato: ciò costituisce un corollario del principio secondo cui “nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto dalla legge alla disponibilità delle parti, per cui deve escludersi la esistenza di un diritto soggettivo dei datori di lavoro e degli assicurati a versare i contributi previdenziali prescritti” (Cass. n. 6340 del 24/03/ 2005; Cass. n. 23116 del
10/12/2004; Cass. n. 301 dell'11/01/2001; Cass. n. 11140 del 16/08/2001;
Cass. n. 330 del 12/01/2002), il quale principio comporta altresì che la prescrizione dei contributi è irrinunciabile sia dal debitore (datore di lavoro) che dal creditore (Istituto previdenziale), che il contributo eventualmente versato dal primo dopo il compimento della prescrizione è irricevibile da parte del secondo e che deve ritenersi nullo ex art. 2936 c.c. ogni patto contrario eventualmente intercorso tra datore di lavoro e Istituto previdenziale.
Deriva da ciò, inoltre, che i contributi previdenziali prescritti e pagati tardivamente dal datore di lavoro all'Istituto previdenziale vanno restituiti a cura di quest'ultimo (in tal senso vd. Circolare del 13 ottobre 1995, n. CP_2
262, punto 1.2).
Il termine di prescrizione dei crediti contributivi facenti capo all'
[...]
– attualmente previsto dall'art. 3 della L. n. 335/1995 (che ha CP_6 modificato l'art. 41 della L. n. 153/1969, il quale, a sua volta, aveva innovato la previsione di cui all'art. 55, co. 1, del R.D.L. n. 1825/1935) – è di 5 anni, decorrenti dal giorno in cui i singoli contributi avrebbero dovuto essere versati
(il quale giorno è previsto dalla normativa relativa alle singole tipologie di contributi ed è fissato, a seconda dei casi, in riferimento al singolo mese di riferimento, o al trimestre, ecc…): ad oggi sussiste, invece, un termine di prescrizione decennale nel (solo) caso di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, ai sensi dell'art. 3, co. 9, lett. a, II periodo, della L. n. 335/1995
(Cass. n. 9962 del 12/05/2005; Cass. n. 1372 del 29/01/2003; Cass. n.
4606/2004; Cass. n. 6173 del 7/03/2008; vd, Circ. n. 31 del 2/03/2012), CP_2
19 purché tale denuncia sia effettuata entro il termine di prescrizione quinquennale dei singoli contributi previdenziali omessi per i quali il denunciante chiede il recupero (Cass. n. 5811 del 10/03/2010) e senza che occorra comunicare tale denuncia anche al datore di lavoro (Cass. civ. sez. lav.
5/03/2009 n. 5320; Cass. n. 1372/2003, cit.).
Il combinato disposto dell'art. 27 del R.D.L. n. 636/1939 e s.m.i. e dell'art. 3 della L. n. 335/1995 costituisce una evidente deroga al principio generale di cui all'art. 2116, co. 1, c.c., comportando che, in caso di prescrizione di crediti previdenziali insoddisfatti, il lavoratore o non ha diritto alla prestazione previdenziale o ha diritto a una prestazione previdenziale di importo più basso rispetto a quella che gli sarebbe spettato se il datore di lavoro avesse regolarmente versato tutti i contributi dovuti all'
[...]
. CP_6
In altri termini, il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali
(di cui all'art. 2116 c.c.) opera limitatamente ai crediti previdenziali non prescritti, per i quali l'Istituto previdenziale opera un accreditamento figurativo in favore del lavoratore, indipendentemente dal successivo effettivo recupero dei contributi nei confronti del datore di lavoro inadempiente.
In forza dell'art. 2116, co. 2, c.c., il datore di lavoro resta comunque responsabile nei confronti del lavoratore, dopo il decorso del termine di prescrizione dei crediti contributivi vantati dall'Istituto previdenziale, per il danno arrecato al lavoratore medesimo: quest'ultimo può agire avverso il datore di lavoro per ottenere risarcimento dei danni derivati dall'omissione contributiva, facendo valere il proprio diritto alla (integrità della) posizione contributiva, entro 10 anni decorrenti dal giorno in cui l'Istituto previdenziale ha rifiutato in tutto o in parte la pensione (vd. Cass. 4/06/1988, n. 3790; Cass. civ. sez. lav. 20/01/2016, n. 983; Cass. 11/09/2013, n. 20827).
Nel caso di specie, il primo atto con il quale la parte ricorrente ha segnalato alla parte convenuta l'esistenza di omissioni contributive CP_2
20 imputabili alla parte convenuta datrice di lavoro è costituito dall'avvenuta notificazione del ricorso che ha dato luogo al presente giudizio, effettuata dalla medesima parte ricorrente in data 18.06.2024.
Poiché le retribuzioni riconosciute alla parte ricorrente all'esito del presente giudizio riguardano il periodo dal 9.08.2017 all'attualità, alla data del
18.06.2024 (in cui è avvenuta la notificazione del ricorso alla parte convenuta il termine quinquennale di prescrizione vigente in materia previdenziale CP_2
(ex art. 3 della L. n. 335/1995) era già decorso in relazione ai contributi correlati alla suddette retribuzioni e non versati dal datore di lavoro della parte ricorrente anteriormente al 18.06.2019.
Pertanto il diritto della parte ricorrente alla regolarizzazione contributiva previdenziale risulta parzialmente estinto per intervenuta prescrizione, salvo il diritto della stessa ad ottenere la regolarizzazione contributiva previdenziale per quanto riguarda i contributi non versati dal datore di lavoro nel periodo decorrente dal 18.06.2019 ad oggi.
* * *
In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto, nei limiti e nei termini sopra precisati.
Le spese di lite riguardanti i rapporti tra la parte ricorrente e la parte convenuta seguono la Controparte_1 soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono poste a carico di tale parte convenuta: tali spese sono liquidate nella misura di euro 5.000,00 e ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Le spese di lite relative ai rapporti tra la parte ricorrente e la parte convenuta possono essere interamente compensate, tenuto conto della CP_2 peculiare posizione sostanziale e processuale rivestita da quest'ultimo; lo stesso vale per quanto riguarda le spese di lite relative ai rapporti tra la parte
21 convenuta e parte convenuta Controparte_1
CP_2
P.Q.M.
- accertato lo svolgimento per opera della parte ricorrente, nel periodo di lavoro decorrente dal 9.08.2017 in poi, di mansioni superiori riconducibili al livello 3 di inquadramento previsto dal CCNL di cui in motivazione, dichiara il diritto della parte ricorrente all'inquadramento in questione e alla relativa posizione stipendiale, nonché il diritto della parte ricorrente al pagamento, a carico della parte convenuta , delle Controparte_1 correlate differenze retributive, quantificate nella misura di euro 30.000,00 in relazione al periodo dal 9.08.2017 al 31.10.2023, oltre a interessi legali e a rivalutazione monetaria;
- per l'effetto, condanna la parte convenuta Controparte_1 al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma
[...] sopra indicata, oltre a interessi legali e a rivalutazione monetaria;
- dichiara l'obbligo della parte convenuta Controparte_1 di provvedere alla regolarizzazione della posizione
[...] contributiva previdenziale della parte ricorrente, nei limiti indicati in motivazione, e, per l'effetto, condanna la parte convenuta
[...]
ad effettuare il relativo pagamento in favore Controparte_1 della parte convenuta CP_2
- dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto della parte ricorrente alla regolarizzazione contributiva previdenziale in riferimento ai contributi non versati nel periodo anteriore al 18.06.2019;
- respinge ogni altra domanda o eccezione;
- condanna la parte convenuta al Controparte_1 pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in euro
5.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
22 - compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e la parte convenuta CP_2 nonché tra la parte convenuta e la Controparte_1 parte convenuta CP_2
Velletri, 23 dicembre 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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