Articolo 3 della Legge 12 marzo 1996, n. 164
Articolo 2Articolo 4
Versione
29 marzo 1996
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8 milioni annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 29 marzo 1996