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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 28/04/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel.\est. )
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGC 912/2020 riservata in decisione senza termini in data 1.4.2025 avente ad oggetto: separazione dei coniugi consensualizzata
T R A
(cod.fisc.: ), con l'Avv. Filippo Saverio Parte_1 C.F._1
Folino– giusta procura in atti;
E
(cod. fisc. ), con l'Avv. Dario Controparte_1 C.F._2
Maccarone, giusta procura in atti
Nonché
PM – sede intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28.7.2020 la ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio Per_ in data 20.2.2011 e che dall'unione sono nati due figlie ( n. il 17.7.2011, e , Per_1
n. il 10.2.2018) -chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito per i motivi meglio indicati in ricorso, oltre alle statuizioni accessorie riguardo alla regolamentazione dei rapporti personali nonché economici con le figlie.
Pag. 1 di 4 Si costituiva il resistente che aderiva alla richiesta principale, tuttavia avanzando domanda di addebito della separazione alla moglie e chiedendo una diversa modulazione dei rapporti personali ed economici con le figlie, nonché
l'assegnazione a sé della casa coniugale.
Fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale emetteva ordinanza interinale con la quale regolamentava in via provvisoria i rapporti personali e patrimoniali tra le parti e al prole, disponendo l'affido condiviso delle figlie con collocazione delle stesse unitamente alla madre presso la casa coniugale;
stabiliva il contributo di mantenimento a carico del genitore non collocatario in
€ 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuna figlia), oltre alla contribuzione nelle spese straordinarie nella misura del 50%, indi rimettendo le parti innanzi al GI.
Istruita nei termini di cui alle ordinanze dep. il 18.4.2023 (attivazione del percorso di monitoraggio a cura dei Servizi Sociali e prova per testi), sentita liberamente la ricorrente all'udienza del 21.11.2023, le parti consensualmente apportavano modifiche al calendario fissato con l'OP, siccome raccolte a verbale d'udienza, rinviata la causa per la PC, con istanza dep. il 3.2.2025 le difese evidenziavano la pendenza di tentativi di bonario componimento e chiedevano rinvio per definire le questioni controverse.
Con istanza dep. il 9.10.2024 le parti davano atto dell'intervenuto accordo, le difese concludevano in conformità e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. dep.
l'1.4.2025, la causa, previa trasformazione del rito, veniva trattenuta in decisione senza termini per la decisione collegiale.
Nel merito
Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto e conflitto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
L'indisponibilità ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione e la perdurante cessazione della coabitazione sono tutti elementi comprovanti il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
La separazione va quindi pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. , intendendosi rinunciate le reciproche domande di addebito con l'intervenuto accordo.
Sugli aspetti accessori
Sulle statuizioni accessorie alla separazione i coniugi hanno raggiunto
Pag. 2 di 4 l'accordo nei termini che pedissequamente si riportano:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e scioglimento della comunione legale come per legge.
2. Disporre che le figlie minori siano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento delle stesse presso la madre.
3. Disporre a carico del Sig. il pagamento – a titolo di Controparte_1 mantenimento per le due figlie minorenni ed da effettuare entro i primi Per_2 Per_1
5 giorni di ogni mese – della somma mensile di euro 500,00 (250,00 per ciascuna figlia) da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT-FOI, oltre al 50% delle spese mediche, sportive e scolastiche e delle spese straordinarie.
4. Disporre, a tal proposito, che le medesime spese straordinarie (mediche, sportive e scolastiche) a favore delle minori debbano essere previamente concordate tra i coniugi al netto di ciò che non occorra loro con urgenza e nel loro esclusivo interesse.
5. Disporre, altresì, per garantire l'effettiva bigenitorialità, che il Sig.
possa incontrare le figlie minori e due pomeriggi [da CP_1 Per_1 Per_2 concordare settimanalmente tra i coniugi in relazione alle loro esigenze personali e/o lavorative] a settimana dalle ore 16.00 alle ore 19.00; a tale ultimo proposito, a far data dalla chiusura degli edifici scolastici e comunque durante le festività, disporre, altresì, che il Sig. possa tenere con sé le minori nei suddetti giorni sin CP_1 dalla mattina dalle ore 9.00 compatibilmente con le esigenze personali e/o lavorative di entrambi i coniugi e previo accordo tra i medesimi.
6. Disporre, altresì, sempre al fine di garantire l'effettiva bigenitorialità, che il Sig. possa incontrare le figlie minori nei fine settimana con Controparte_1 pernottamento – a week-end alterni – dal sabato dopo l'uscita di scuola fino alla domenica sera alle 19.00, nonché 15 giorni durante le vacanze estive;
a tale ultimo proposito, a far data dalla chiusura degli edifici scolastici e comunque durante le festività, disporre che il Sig. possa tenere con sé le minori dal sabato CP_1 mattina dalle ore 9.00 sino alla domenica dopo l'ora di cena compatibilmente con le esigenze personali e/o lavorative di entrambi i coniugi e previo accordo tra i medesimi
7. Disporre, in relazione alle medesime festività, che le figlie trascorrano le festività natalizie [previo accordo tra i coniugi alternando la cena del 24 dicembre al pranzo del 25 dicembre di ogni anno] presso un genitore ed il Capodanno [previo accordo tra i coniugi alternando la cena del 31 dicembre al pranzo di Capodanno di ogni anno] presso l'altro genitore, alternando le predette festività di anno in anno e che trascorrano le vacanze pasquali ad anni alterni presso entrambi i genitori.
8. Disporre che entrambi i coniugi esortino, invitandole, le minori alla frequentazione dei nonni materni e paterni, per garantire alle minori ed Per_1 Per_2 uno sviluppo armonico delle sfere affettive con entrambi i lati delle famiglie di origine degli odierni comparenti, garantendo ai reciproci rami familiari un percorso virtuoso in questa delicata fase di crescita”.
Pag. 3 di 4 Non apparendo tali accordi in contrasto con norme imperative né agli interessi della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti, ivi comprese quelle del sub procedimento in corso di causa
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. ed alle condizioni concordate la separazione personale dei coniugi e - smg;
Parte_1 Controparte_1
B) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Stefanaconi (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. dello Stato Civile)
(R.A.M. anno 2011, parte II, serie B n. 1);
C) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella CC da remoto del 7.4.2025
La Presidente dr.ssa Gabriella Lupoli
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