Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 17/03/2025, n. 2192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2192 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02192/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02786/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2786 del 2022, proposto da-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Napoli, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, i quale dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all’indirizzo di PEC napoli@mailcert.avvocaturastato.it, nei cui uffici, siti in Napoli, Via Diaz, n. 11 domiciliano ope legis ;
per l'annullamento:
A) Dell'informativa antimafia del Prefetto di Napoli prot. n.° -OMISSIS-, in danno della impresa -OMISSIS-
B) Di tutti gli atti presupposti e tra questi:
- della richiesta volta all'espletamento di verifiche antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs.vo 159/2011 e s.m.i. da disporsi nei confronti della società Infrastrutture;
- della Nota della Questura di Napoli di cui si ignorano estremi e contenuto;
- della Nota dei Carabinieri di Napoli di cui si ignorano estremi e contenuto;
- della Nota della Guardia di Finanza Nucleo Polizia Economica-Finanziaria di Napoli di cui si ignorano estremi e contenuto;
- della Nota G.I.C.O. della Guardia di Finanza di cui si ignorano estremi e contenuto;
- della Nota della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli di cui si ignorano estremi e contenuto;
C) Di tutti gli atti collegati connessi e consequenziali, ivi compresi:
-il D.Lg.vo n°159/2011, il D.Lg.vo n.153/2014 e le circolari del Ministero dell'Interno n.-OMISSIS--Ord.Sic.Pub.dell'-OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. La società ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con cui è stato confermato il provvedimento interdittivo emesso dal Prefetto di Napoli in danno della impresa -OMISSIS-
Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Napoli per resistere al ricorso.
All’udienza pubblica del 12 marzo 2025, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e documenti, la controversia è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato e va respinto.
Con i primi due motivi è lamentato che con il provvedimento impugnato l’Amministrazione non avrebbe tenuto in debito conto i fatti allegati nell’istanza di aggiornamento, la quale si fonderebbe su una pluralità di elementi di novità, da cui discenderebbe l’attuale assenza di qualsivoglia pericolo di infiltrazione, lamentandosi inoltre che nel provvedimento impugnato si richiamino, a fondamento del diniego, fatti risalenti e non più attuali.
2.1. Il Collegio ritiene che tali motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tutti volti a censurare il compendio motivazionale del provvedimento impugnato e a criticare o depotenziare il quadro indiziario ivi richiamato, si rivelino destituiti di fondamento.
Occorre una premessa sulle valutazioni rimesse alla Prefettura in sede di decisione sull’istanza di aggiornamento dell’interdittiva: a fronte di un orientamento minoritario, secondo cui in tale occasione occorre procedere a una nuova verifica globale delle circostanze poste a fondamento dell’interdittiva, onde verificare la persistente attualità del pericolo di infiltrazione mafiosa, sussiste altro orientamento, prevalente, e più coerente con l’impianto normativo e con il principio del perdurare della valenza indiziaria degli elementi raccolti e degli effetti solo “strumentali” del decorso del termine annuale, secondo cui l’attenzione del Prefetto deve concentrarsi solo sui fatti nuovi e ulteriori, onde verificarne l’idoneità a far venire meno il pericolo di infiltrazione. Dall’accoglimento di quest’ultimo indirizzo interpretativo consegue che, a carico dell’impresa che chieda l’aggiornamento di un’informativa interdittiva da cui è stata colpita, sussiste un onere di allegare (e documentare) i fatti nuovi e sopravvenuti a suo dire idonei a determinare il superamento dell’originaria prognosi di rischio infiltrativo.
Ciò premesso, l’avviso del Collegio è che il provvedimento del Prefetto qui in contestazione poggi, invero, sulla persistenza di un quadro indiziario grave e robusto, senz’altro idoneo a sostenere la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l'autorità amministrativa ha tratto dalla sua valutazione e a convincere che tale valutazione non sia scalfita dagli elementi rappresentati dalla ricorrente nella istanza di aggiornamento della misura.
Nella motivazione del provvedimento impugnato è adeguatamente argomentata infatti la permanenza di specifici e significativi elementi di fatto, sintomatici di possibili collegamenti con organizzazioni malavitose, persistendo il ravvisato pericolo di permeabilità mafiosa a carico della società ricorrente.
Su una adeguata cornice istruttoria si innesta il giudizio sulla permanenza del compendio indiziario, in sé pienamente idoneo a legittimare, in termini di plausibilità e ragionevolezza, la valutazione di persistenza della concretezza e attualità del pericolo infiltrativo e la conseguente attuale necessità della azione di interdizione giuridica posta in essere dalla Prefettura.
Gli asseriti elementi di novità indicati nell’istanza di aggiornamento degli esiti della informazione interdittiva non scalfiscono la permanenza dell'affidabilità del quadro indiziario composto dall'Autorità prefettizia.
Correttamente il coacervo di elementi è stato ritenuto dal Prefetto sufficiente ad evidenziare la permanenza del pericolo di contiguità con la mafia, con un giudizio connotato da ampia discrezionalità di apprezzamento, con conseguente sindacabilità in sede giurisdizionale delle conclusioni alle quali l'autorità perviene solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, mentre al sindacato del giudice amministrativo sul tipo di provvedimento oggetto del presente giudizio rimane estraneo l'accertamento dei fatti, anche di rilievo penale, posti a base del provvedimento (Cons. St. n. 4724 del 2001). Tale valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità che, per giurisprudenza costante, può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo solo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati.
Risultano individuati ed indicati idonei e specifici elementi di fatto che valgono a supportare in modo adeguato la permanenza del giudizio probabilistico articolato dalla Prefettura, siccome idonei, nella loro globalità, a delineare il persistente fondato pericolo di possibili contiguità e condizionamenti della società ricorrente da parte di specifici ambienti criminali, non superato dagli elementi asseritamente nuovi prospettati nella istanza di aggiornamento.
2.2. In via preliminare è opportuno ricostruire brevemente gli elementi a sostegno dell’interdittiva confermata con il provvedimento per cui è causa, cioè l'informativa antimafia interdittiva del Prefetto di Napoli prot. n. -OMISSIS-, avverso la quale era stato proposto ricorso respinto da questa Sezione con sentenza n. 5303 del 2021, confermata in appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2751 del 2021.
Il provvedimento interdittivo della Prefettura aveva richiamato il verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia n.-OMISSIS-, in cui si era considerato che -OMISSIS- era stato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere in quanto ritenuto responsabile, in concorso e con l’aggravante ex art. 416- bis c.p., dei reati configurati nell’intestazione fittizia della titolarità del terreno e dell’immobile alla Società ricorrente, per realizzare -OMISSIS- successivamente alienate, i cui proventi venivano ripartiti tra -OMISSIS-, -OMISSIS-, " comunque al fine di agevolare le attività del clan -OMISSIS- ". Veniva significato che l’uno (-OMISSIS-) era reggente e l’altro (-OMISSIS-) era affiliato al clan; gli altri soggetti risultavano essere -OMISSIS- di -OMISSIS- e il padre del -OMISSIS-. Era inoltre ravvisata la riconducibilità dell’attività della Società alle vicende del Comune -OMISSIS- che avevano condotto allo scioglimento del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000. Dall’indagine penale era tratta la valutazione del P.M. secondo cui la Società ricorrente, sebbene formalmente intestata a -OMISSIS- e -OMISSIS-, " è riconducibile in realtà al loro -OMISSIS-, il quale, a sua volta, risulta in società occulta, in relazione all'affare concernente il fabbricato -OMISSIS- e -OMISSIS- " (dalla stessa indagine era estratto il riferimento al " dialogo intercettato in data -OMISSIS-a bordo -OMISSIS- ", contenente " ulteriori elementi utili a corroborare la società di fatto esistente tra gli indagati, in relazione alla proprietà immobiliare di-OMISSIS-, nonché l'ambito - camorristico- in cui era maturato l'affare in trattazione "). Relativamente alle circostanze pertinenti all’esecuzione delle opere, era detto che i lavori venivano affidati alla -OMISSIS- (con -OMISSIS- quale direttore di cantiere, rivestendo l’incarico di -OMISSIS- -OMISSIS-), amministrata dal cugino di -OMISSIS-, costituita un mese prima e in cui favore era poi effettuata la cessione dei lavori. La Prefettura aveva quindi ritenuto la-OMISSIS- " fortemente esposta al pericolo di condizionamento da parte dei gruppi criminali attivi -OMISSIS-, sussistendo gravi e concordanti indizi circa il coinvolgimento della stessa in molteplici affari illeciti posti in essere da soggetti appartenenti al “-OMISSIS-” " (emergendo dalla citata o.c.c.c. n. -OMISSIS- " che a condizionare l’operato della società sono prevalentemente, se non esclusivamente, gli interessi dei clan -OMISSIS-, veicolati nella società stessa, in primis, dal fratello di -OMISSIS-, ossia -OMISSIS-, il quale a sua volta è collegato ad esponenti di primo piano del “-OMISSIS-” ", aggiungendo " la circostanza del coinvolgimento della -OMISSIS- nei pericolosissimi intrecci tra l’economia legale e le istituzioni cittadine -OMISSIS-, con un chiaro contesto di corruzione e asservimento -OMISSIS- alla criminalità organizzata in rapporti simbiotici anche con referenti politici locali che hanno reso permeabile la vita amministrativa dello stesso Comune tale da determinare lo scioglimento del consiglio comunale con D.P.R. -OMISSIS- ").
Il ricorso proposto dalla -OMISSIS- avverso tale informativa antimafia veniva respinto da questa Sezione (con successiva conferma da parte del Consiglio di Stato in sede di gravame) sulla base dei seguenti rilievi:
- gli elementi assunti nel provvedimento interdittivo consentivano di ritenere in maniera non irragionevole la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa all’interno della-OMISSIS-, avendo la Prefettura ragionevolmente valorizzato quanto emergente dall’ordinanza di custodia cautelare rivolta al legale rappresentante, per fatti specificamente riguardanti l’operazione immobiliare in questione;
- l’operazione immobiliare realizzata dalla -OMISSIS- era stata preordinata ad agevolare le attività del clan camorristico e ad assicurare un incremento patrimoniale ai suoi esponenti, ripartendone i proventi tra i soggetti indicati, tra cui -OMISSIS- clan stesso nonché -OMISSIS- ritenuto legato al clan (-OMISSIS-, proprietaria di quote nella Società);
- tali elementi di decisivo rilievo erano accompagnati dall’esistenza di legami di affinità o parentela tra i soggetti a diverso titolo coinvolti (direttore -OMISSIS-), a loro volta legati da vincoli di parentela con esponenti del clan e destinatari dei proventi;
- l’operazione era correlata all’attività dell’amministrazione pubblica del Comune, che aveva condotto allo scioglimento del Consiglio per i ravvisati fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.
2.3. Ciò premesso, parte ricorrente ha rappresentato che rispetto dopo l’adozione dell’interdittiva antimafia, quindi dopo-OMISSIS-, sarebbero intervenute rilevanti novità, le quali giustificherebbero l’aggiornamento dell’interdittiva in senso liberatorio per la ricorrente:
(i) il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli con sentenza avrebbe assolto tutti gli imputati per il capo 26 escludendo l’ipotesi investigativa sulla cui scorta codesta Prefettura aveva adottato la misura di rigore impugnata (cfr pagina da 91 a 93 della sentenza);
(ii) la -OMISSIS- avrebbe intrapreso azioni di responsabilità nei confronti -OMISSIS-, allontanandolo dalla società ricorrente;
(iii) la -OMISSIS- intenderebbe adottare un nuovo codice etico;
(iv) la -OMISSIS- non avrebbe avuto ulteriori contatti tali da far sospettare in una possibile agevolazione delle attività alla criminalità organizzata.
Il Collegio ritiene che nell’impugnato provvedimento di conferma dell’interdittiva antimafia motivatamente è evidenziato che i fatti indicati nell’istanza di aggiornamento non risultano indicativi di una chiara dissociazione da parte dell'impresa rispetto alle cointeressenze rilevate.
In particolare, il Collegio evidenzia che l’adozione di un nuovo codice etico è circostanza meramente prospettata ed eventuale, peraltro in termini del tutto generici e senza ulteriori specificazioni in ordine al contenuto concreto delle misure da adottare.
In ordine poi alla rilevanza della sopravvenuta pronuncia del GIP del Tribunale di Napoli, occorre osservare che:
- la richiamata sentenza del Tribunale di Napoli –Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari -OMISSIS- ha statuito in relazione a capi d’imputazione 66 e 67 che riguardano gli indagati -OMISSIS- e-OMISSIS-, mentre il capo d’imputazione dei -OMISSIS-, a cui fa riferimento il provvedimento interdittivo, è il capo 26, in relazione al quale l’imputazione in capo ai -OMISSIS- non è stata superata;
- tale pronuncia del GIP non ha fatto venir meno l’imputazione per i reati di cui al capo n. 26 della citata o.c.c.c. -OMISSIS-, con il quale era stato contestato ai -OMISSIS- il “ delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110, 112 n. l, 512 bis, 416 bis.1 c.p., perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter cod. pen., attribuivano fittiziamente -OMISSIS- in-OMISSIS- n. -OMISSIS- alla società -OMISSIS-, sul quale poi, previo abbattimento del fabbricato preesistente, venivano edificate n. -OMISSIS-, sempre -OMISSIS-, successivamente vendute-OMISSIS-, i cui proventi venivano ripartiti tra -OMISSIS-; con l'aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. e comunque al fine di agevolare le attività del clan -OMISSIS- ”;
- peraltro, dall’esame delle pagine della menzionata Sentenza del GIP di Napoli n. -OMISSIS- si evince che l’assoluzione dei destinatari di due capi d’imputazione (66 e 67) e cioè -OMISSIS- e-OMISSIS- si basi sulla considerazione che “ la mera esecuzione dei lavori edilizi sul terreno di cui alla imputazione, da parte di ditte riconducibili a -OMISSIS- è indicativa della sussistenza di un accordo tra le parti che, tuttavia, non può essere inteso in modo così estensivo da ritenere che abbracci la titolarità fittizia del terreno ”, risultando quindi che il GIP, pur escludendo il reato di trasferimento fraudolento di valori, ha evidenzia che la esecuzione dei lavori è “ indicativa della sussistenza di un accordo tra le parti”, cioè -OMISSIS- e -OMISSIS-, entrambi destinatari del capo d’imputazione n. 1 della stessa o.c.c.c. in quanto accusati del delitto di cui all'art. 416 bis comma I, II, III, IV, V, VI e VIII c.p. partecipando alla ripartizione dei lavori edili e degli affari sul territorio tra le ditte controllate dal clan;
- l’altro soggetto che ha partecipato “ all’accordo tra le parti”, così come attestato nella sentenza del GIP -OMISSIS- è -OMISSIS-, al quale nell’o.c.c. -OMISSIS- è contestato “ il delitto di cui all'art. 416 bis comma I, II, III, IV, V, VI e VIII c.p., per avere preso parte ad una associazione di tipo mafioso denominata "-OMISSIS- "viene accusato di “ avere partecipato a riunioni organizzate dal vertice del -OMISSIS- rappresentato da -OMISSIS- nel corso delle quali venivano affrontate tematiche fondamentali per le attività del clan quali la ripartizione dei lavori edili sul territorio ”;
- non è secondario osservare che il GIP, nella citata sentenza, in ordine alla riconducibilità della -OMISSIS- a -OMISSIS-, pur non ravvisando ipotesi di reato, afferma a pag. 93 che “ Ed invero, la mera esecuzione dei lavori edilizi sul terreno di cui alla imputazione, da parte di ditte riconducibili a -OMISSIS- può essere indicativa della sussistenza di un accordo tra le parti che, tuttavia, non può essere inteso in modo così estensivo da ritenere che abbracci la titolarità fittizia del terreno; quanto, poi, alla riconducibilità della -OMISSIS- a -OMISSIS-, seppur sono stati acquisiti elementi di contiguità ( anche economica) ”, confermando l’esistenza di elementi di contiguità tra la -OMISSIS- e impeditori espressione degli interessi del clan -OMISSIS-, anche se tale contiguità non ha assunto una significatività tale da poter configurare una responsabilità penale, ma da giustificare, osserva il Collegio, la valutazione di permanenza del rischio infiltrativo da parte della Prefetto;
- inoltre nella citata sentenza del GIP è precisato che “Analoghe considerazioni possono svolgersi con riferimento al capo 66) relativo alla fittizia titolarità della -OMISSIS-, ma in realtà nella effettiva titolarità di -OMISSIS- e-OMISSIS- in cui, la mera titolarità della società alla -OMISSIS-, in assenza di prova della finalità elusiva, non pare consentire la configurabilità del delitto contestato” ;
- tale ditta -OMISSIS- era stata scelta proprio dalla -OMISSIS- per eseguire i lavori edili, precisandosi a pag. 92 della sentenza che “ In data -OMISSIS-, la PG effettuava un sopralluogo sui cantieri, verificando che la -OMISSIS- aveva affidato la esecuzione dei lavori alla -OMISSIS- e che era stato nominato, progettista e -OMISSIS-, -OMISSIS-. Secondo la ricostruzione della p.g, anche la ditta -OMISSIS-è impresa controllata da -OMISSIS-. La ditta, infatti, con sede legale in -OMISSIS-, operante nella produzione -OMISSIS-, risulta formalmente di proprietà del -OMISSIS-, moglie convivente di -OMISSIS-, alias -OMISSIS- di -OMISSIS-”.
Il Collegio evidenzia inoltre che la società-OMISSIS- ha presentato al Tribunale di Napoli, Sez. Misure di Prevenzione una istanza ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs 159/2011 per ottenere la misura del “controllo giudiziario”, ma con decreto n. -OMISSIS-, il Tribunale delle Misure di Prevenzione ha respinto tale istanza, ritenendo che non sussistano i presupposti del controllo giudiziario ex art. 34 bis del D.lgs. 159/2011, e rappresentandosi, tra l’altro, a sostegno dei legami della -OMISSIS- con la criminalità organizzata, che la -OMISSIS- S.r.l, sebbene formalmente intestata a -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, è riconducibile in realtà al loro -OMISSIS-, il quale, a sua volta, risulta in società occulta, in relazione all'affare -OMISSIS- (relativo all’operazione immobiliare sopra descritta), con -OMISSIS- e -OMISSIS-, e che, sebbene la ditta -OMISSIS- formalmente risulti intestata a -OMISSIS-, è in realtà riconducibile al -OMISSIS-.
Alla luce di tali circostanze, motivatamente il Prefetto, nel provvedimento impugnato, ha evidenziato la permanenza del rischio di infiltrazione, in quanto -OMISSIS-, titolare -OMISSIS-della società e -OMISSIS-, oltre ad essere destinatario del capo di imputazione n. 26 della predetta o.c.c.c. n. -OMISSIS-, è -OMISSIS- di -OMISSIS-, alias “-OMISSIS-”, ritenuto collegato ad esponenti di spicco dell’organizzazione criminale denominata “-OMISSIS-” ed asservito, in particolare, agli interessi economici e criminali del -OMISSIS-. Permangono quindi i legami societari e personali posti a fondamento del provvedimento interdittivo, risultando così superfluo accertare la sussistenza di “ulteriori contatti” successivi al provvedimento interdittivo, come invece prospettato dalla ricorrente, e risultando altresì irrilevante, alla luce della permanenza del quadro sopra descritto, che la -OMISSIS- abbia intrapreso azioni di responsabilità nei confronti -OMISSIS-.
3. Con il terzo motivo è lamentato che gli elementi di novità indicati nell’istanza di aggiornamento avrebbero dovuto convincere la Prefettura a disporre la meno invasiva misura di prevenzione collaborativa ai sensi dell’art. 94 bis del CAM in quanto l’agevolazione sarebbe solo occasionale in ragione dei fatti sopravvenuti di cui all’istanza di aggiornamento.
3.1. In linea generale, “ Il concetto di agevolazione occasionale è caratterizzato dalla sporadicità del fattore critico coinvolgente il soggetto destinatario dell'interdittiva, che ricorre qualora siano assenti elementi che, al contrario, inducano a evidenziare un connotato stabile e perdurante dei contatti con la criminalità organizzata ” (Tar Campania, Napoli, 13/2/2023 n. 1001).
3.2. Orbene, non persuade la censura con cui la società ha contestato l’omessa applicazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94 bis del d.lgs. n. 159/2011, lamentando, sul punto, l’erroneità della motivazione contenuta nel provvedimento impugnato in ordine alla non occasionalità dell’agevolazione alla luce degli asseriti elementi nuovi allegati nell’istanza di aggiornamento. Del tutto legittimamente, in relazione al permanere del carattere continuativo del legame tra la società ricorrente e le consorterie criminali, la Prefettura, richiamando sul punto il verbale GIA, ha valutato non percorribili le suddette misure di prevenzione collaborativa, non ravvisandosi il presupposto dell'agevolazione occasionale; infatti il quadro indiziario emerso dall'istruttoria delinea un situazione di contaminazione mafiosa che non appare né discontinua né circoscritta ad un singolo episodio o ad un contatto estemporaneo con il sodalizio criminale, ma piuttosto assume i caratteri della sistematicità e stabilità, e quindi non è suscettibile di essere prevenuta affrontata e debellata con le misure di cui parte ricorrente ha chiesto l'applicazione.
Non può invero sottacersi che la gravità delle contestazioni mosse nei confronti della società ricorrente appare, già in astratto, difficilmente compatibile con l’istituto della prevenzione collaborativa, che presuppone l’occasionalità dell’infiltrazione mafiosa. La scelta della Prefettura di ritenere ancora sussistente l’esigenza di mantenere l’informativa antimafia interdittiva (in luogo di altre misure meno afflittive) risulta formalmente coerente, anzi conseguente, sotto tale specifico profilo, all’impianto motivazionale posto a fondamento dell’atto, incentrato su ragioni obiettivamente ostative alla praticabilità di misure di prevenzione collaborativa, siccome inconciliabili con l’ampiezza del quadro circostanziale rappresentato e, soprattutto, con la gravità dei passaggi inferenziali valorizzati in chiave prognostica dalla P.A. (di guisa che, in presenza di siffatti rilievi, non sarebbe logicamente possibile configurare un’ipotesi di agevolazione occasionale, cui fa riferimento l’invocata disciplina di settore).
3.3. In particolare, dall’istruttoria è emersa la permanente stabilità dei contatti, comprovante la soggiacenza ai clan egemoni sul territorio. Non sono emersi elementi di frattura rispetto al quadro tracciato nel provvedimento interdittivo.
4. Dunque il ricorso è respinto.
5. In ragione della complessità e della controvertibilità delle questioni esaminate in fatto e in diritto, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania -Napoli- (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Di Lorenzo | Vincenzo Salamone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.