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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 19/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 90/2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Paola Costa Presidente dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 90/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Villa,75 (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Guarna e dall'avv. C.F._1
Ferjan De Vittor ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] e residente in [...]al Tagliamento (PN), CP_1
Via Cesare Battisti n. 15, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Laura CodiceFiscale_2
Ferretti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) rimessa in decisione nell'udienza del giorno 28/1/2025, sostituita con note scritte con le quali le parti hanno richiamato le rispettive seguenti conclusioni:
1 Parte ricorrente, come da foglio depositato in data 29/11/24, e pertanto
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa avversarie siccome tutte infondate sia in fatto che in diritto:
In via preliminare dichiarare la decadenza del resistente da tutte quelle domande che hanno o possono avere valore di riconvenzionale per tardiva costituzione;
- Disporre a carico del resistente l'aumento dell'assegno di mantenimento a favore dei CP_1
figli minori nella misura non inferiore ad euro 600,00 o in quel diverso ammontare che si riterrà di giustizia, a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di Divorzio con effetto a partire dalla data della presente domanda;
Disporre in ordine alle spese straordinarie il riferimento al
Protocollo del Tribunale di Pordenone disponendo che ciascun genitore provveda nella misura del
50% cadauno;
- Disporre l'assegno unico al 100% a favore della ricorrente quale genitore collocatario;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio;
Salvo ogni altro diritto.”
Parte resistente, come da foglio depositato in data 29/11/24, e pertanto
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pordenone:
I) disporre l'affidamento dei figli minori in modalità condivisa ad ambo i genitori, con collocazione anagrafica presso la madre;
II) regolamentare il diritto di visita del padre, prevedendo la possibilità per il sig. di tenere CP_1
con sé i figli un pomeriggio infrasettimanale con pernotto e dal venerdì alle 18.00 a domenica alle
21.00 a settimane alterne;
- metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno Natale, Santo Stefano e
Capodanno;
- Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
- almeno due settimane nel periodo estivo;
III) respingere la richiesta avversaria di aumento del contributo al mantenimento della prole e, tenuto conto dei prospettati maggiori tempi di permanenza dei figli presso il padre, porre a carico del Sig. dalla domanda un assegno non eccedente la somma mensile di € 200,00, CP_1
importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a titolo di concorso nel mantenimento
2 dei due figli minori, oltre alla metà delle spese straordinarie mediche e scolastiche, purché documentate e previamente concordate, fatte salve quelle mediche urgenti ed indifferibili;
IV) in caso di aumento dei tempi di permanenza della prole presso il padre, disporre che l'assegno unico venga percepito da ciascun genitore in ragione del 50%.
In caso di conferma degli attuali tempi di permanenza, disporre che l'assegno unico venga percepito per intero dalla sig.ra Pt_1
Disporre che le detrazioni fiscali per i figli a carico, se previste e dovute, siano attribuite ai genitori in ragione del 50%;
V) in subordine, disporre l'affido condiviso dei figli in modalità paritetica, per una settimana consecutiva presso l'uno e l'altro genitore, con cambio la domenica sera, con mantenimento diretto da parte del singolo genitore nel tempo in cui li avrà con sé, e suddivisione al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate, assegno unico e detrazioni fiscali al 50%.
VI) Spese di lite integralmente rifuse.
In via istruttoria: Si insiste per l'ordine di esibizione da parte della sig.ra dei movimenti di Pt_1
conto corrente, personali e cointestati, relativi all'anno 2024 e dell'esatto importo attualmente percepito a titolo di assegno unico universale.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12/1/24, premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1
con in Albania in data 22/4/2005 e di aver divorziato con sentenza pronunciata dal CP_1
competente giudice albanese in data 14/12/2018, passata in giudicato e delibata dalla Corte
d'Appello di Trieste, ha agito per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio relative al contributo al mantenimento dei due figli della coppia, affidati congiuntamente a entrambi i genitori e collocati prevalentemente presso di lei, chiedendo, sul presupposto di un incremento delle esigenze dei minorenni a seguito della loro crescita, un aumento dell'assegno posto a carico dell'altro genitore, inizialmente fissato dal giudice albanese nella misura di euro 130,00 per il figlio maggiore ed euro 120,00 per quello minore, determinandolo in misura non inferiore a 600,00 euro complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito opponendosi all'accoglimento della domanda di controparte. CP_1
Eccependo il difetto di prova circa l'esistenza di fatti sopravvenuti incidenti sull'equilibrio
3 economico tra le parti considerato dalla sentenza di divorzio, il resistente ha allegato di aver costituito un nuovo nucleo familiare e di aver avuto un altro figlio, lamentando le proprie precarie condizioni economiche e affermando l'impossibilità, per tale motivo, di corrispondere l'assegno nella misura richiesta dalla ricorrente. Ha quindi proposto un aumento dei tempi di permanenza con sé dei figli e una conseguente rideterminazione dell'assegno mensile a suo carico in misura non superiore ai 200,00 euro mensili, con ripartizione al 50 % non solo delle spese straordinarie, ma anche dell'assegno unico per i figli e delle detrazioni fiscali. In subordine, il resistente ha chiesto un regime di collocamento paritario, con mantenimento diretto da parte dei genitori, senza alcun ulteriore contributo, e con ugual distribuzione delle spese, delle provvidenze assistenziali e delle detrazioni fiscali.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, nella quale non ha avuto esito positivo il tentativo di conciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., con i quali, rilevate le aumentate esigenze personali e di socializzazione dei figli in conseguenza della loro crescita, quali giustificati motivi per la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici, sulla scorta di un esame complessivo e comparato delle condizioni economiche dei genitori è stato disposto a carico del resistente il pagamento di un assegno di 400,00 euro al mese, oltre alla metà delle spese straordinarie, con attribuzione esclusiva e integrale a favore del prevalente collocatario dell'assegno unico universale e con detrazioni fiscali suddivise in pari misura tra i genitori. Con la stessa ordinanza è stata ordinata alle parti la produzione di ulteriori documenti, per avere un quadro aggiornato delle rispettive situazioni reddituali.
Effettuato il deposito dei documenti integrativi, nell'udienza del giorno 24/9/24 la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata fissata per il giorno 28/1/25 l'udienza per la rimessione in decisione, sostituita con il deposito di note scritte, all'esito della quale, previo deposito ad opera delle parti degli scritti conclusivi ex art. 473-bis.28 c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione.
2. Nel presente giudizio non sono controversi solo profili di natura economica, perché la parte resistente ha chiesto la modifica delle condizioni di collocamento dei figli, con aumento dei tempi di permanenza presso di sé o, in via subordinata, con collocamento paritario.
A questo proposito, a prescindere dalla fondatezza della domanda, non è rilevante l'eccezione proposta dalla parte ricorrente, di decadenza dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali per
4 tardiva costituzione, perché, com'è noto, ai sensi dell'art. 473-bis.2 c.p.c. il giudice può, a tutela dei minorenni, adottare d'ufficio i provvedimenti opportuni, in deroga al principio della domanda.
Sempre in via preliminare, il Collegio deve prendere atto che, nel corso del giudizio, il figlio più grande è diventato maggiorenne, per cui non è più necessario provvedere sul suo Per_1
affidamento, ferma restando, invece, la necessità di affrontare i profili del suo mantenimento, essendone pacifica la mancanza di autonomia economica.
Quanto al figlio più piccolo, che ha dieci anni, vanno ribadite in questa sede le considerazioni svolte nell'ambito dei provvedimenti temporanei e urgenti. La richiesta della parte resistente di modifica delle condizioni di collocamento non è stata ispirata dall'interesse della prole, né è stata giustificata da qualche fatto sopravvenuto rilevante a tal fine, ma è stata prospettata quale mero strumento per ripartire diversamente tra i genitori gli obblighi economici del mantenimento. Considerato invece, com'è necessario, il primario ed esclusivo interesse del figlio ancora minorenne, non è emerso alcun motivo per intervenire, a distanza di ormai oltre sei anni, sull'equilibrio determinato in sede divorzile, che nessuna delle parti ha contestato o ha giudicato insoddisfacente. Alterarlo significherebbe imporre al ragazzo, senza alcun valido motivo, modifiche che inciderebbero significativamente sul suo equilibrio e sul suo percorso di crescita, costringendolo ad alterare consolidate abitudini di vita e a subire, almeno in parte, il cambiamento dell'ambiente di riferimento. Tra l'altro, la stessa motivazione della richiesta di modifica, oltre che ingiustificata, è intrinsecamente contraddittoria e quindi inconsistente, perché, rappresentando l'assegno una forma di equivalente monetario del mantenimento diretto, l'aumento dei tempi di permanenza del figlio con il genitore dovrebbe comportare oneri aggiuntivi di mantenimento diretto sostanzialmente equivalenti al maggior importo dell'assegno alternativamente previsto, per cui non potrebbe comportare il vantaggio economico per il genitore obbligato che quest'ultimo si proporrebbe di ottenere, ma solo una diversa modalità tramite cui assolvere all'obbligo contributivo.
3. Premesso che, come già rilevato nel corso del giudizio e come confermato dalle parti negli scritti conclusivi, c'è accordo per la pari ripartizione delle spese straordinarie, restano le considerazioni sulla misura dell'assegno da porre a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli.
5 Non è condivisibile l'argomento proposto da parte resistente, secondo il quale non sarebbero stati allegati nel ricorso fatti nuovi e sopravvenuti tali da costituire giustificati motivi per la modifica della regolamentazione economica in atto. La richiesta di modifica è giustificata dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita dei figli, per cui può prescindere dalla variazione delle condizioni economiche dei genitori (Cass. 22075/2022). L'esistenza di tali maggiori oneri deve senz'altro ritenersi accertata, in forza di argomenti logici di natura presuntiva. Quando l'autorità giudiziaria albanese aveva stabilito l'originario ammontare del contributo al mantenimento a carico del padre, i figli avevano rispettivamente 12 e 3 anni. A distanza di oltre sei anni, come già rilevato, si sono senz'altro accresciute le esigenze personali dei ragazzi e quelle relative alla loro socializzazione, per cui l'ammontare del primo assegno deve ritenersi non più adeguato. A maggior ragione l'incremento di tali esigenze è ancora più accentuato, ove si considerino non solo il semplice decorso del tempo, ma anche il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio più grande e il superamento dell'età infantile da parte di quello più piccolo, con tutte le implicazioni conseguenti a questi fondamentali passaggi nella crescita della prole.
Passando al merito della questione in esame, il punto di partenza da cui procedere è costituito dalla regolamentazione disposta con i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.. In quella sede, la misura dell'assegno a carico del padre era stata fissata in 400 euro mensili, sulla scorta dei seguenti elementi di fatto:
- entrate reddituali della parte ricorrente di circa 1.200,00 euro al mese, a fronte di spese fisse per l'abitazione di circa 400 euro al mese;
- entrate reddituali della parte resistente di circa 1.600 euro al mese, a fronte delle spese di un mutuo non superiori, al netto dei rimborsi risultanti dagli estratti conto e confermati dalla parte in udienza,
a 700 euro al mese (più precisamente, a quest'ultimo proposito, si era testualmente rilevato che “…
La rata del mutuo negli anni 2021 e 2022 era di circa 1.500 euro trimestrali. Nel corso del 2023
l'importo della rata è aumentato, ma è stato compensato dall'accredito di una forma di rimborso
(definita nell'estratto conto “accredito su derivati”), di cui la parte ha fornito conferma in udienza, per cui al massimo è stata, al netto del rimborso, di poco più di 700 euro al mese, anche se per lo più, nel corso dell'anno, è stata inferiore a questo importo …”);
6 - costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte del resistente, ma anche presa d'atto della capacità di quest'ultimo di far fronte a spese straordinarie di ristrutturazione, per diverse migliaia di euro.
A seguito delle nuove e più aggiornate produzioni documentali richieste alle parti, sono emerse alcune novità, che appaiono decisive e che rendono superflua l'ulteriore acquisizione documentale richiesta da parte resistente.
Come risulta dalle buste paga prodotte dalla parte ricorrente, se è vero che nel primo mese del nuovo impiego, immediatamente precedente all'udienza di comparizione, l'ammontare della retribuzione era stata lievemente inferiore ai 1.300 euro, quindi sostanzialmente equivalente a quanto dichiarato in udienza, gli stipendi netti, nei mesi successivi, sono decisamente aumentati, anche superando i 2.000,00 euro al mese. Per i sei mesi successivi, la media è stata di circa 1.800 euro al mese.
Nello stesso senso, le buste paga nette del resistente relative all'anno 2024 hanno rivelato entrate reddituali da lavoro dipendente ben superiori ai 1.500/1.600 euro dichiarati dalla parte, poiché la media matematica delle prime nove mensilità corrisponde a circa 2.300 euro al mese.
Questi nuovi dati oggettivi comportano due implicazioni. Da un lato, è confermato lo squilibrio reddituale tra le parti. D'altro lato, però, entrambi i genitori hanno rivelato, rispetto a quella dichiarata, una maggiore capacità economica per far fronte alle esigenze dei figli.
Poiché deve riconoscersi in via esclusiva e integrale alla madre, quale genitore prevalente collocatario, la titolarità dell'assegno unico universale, che, per quanto risulta dagli ultimi estratti conto tra quelli prodotti, risulterebbe ammontare a circa 380,00 euro al mese e che compensa quasi integralmente le differenze reddituali, l'onere economico del contributo al mantenimento dei figli deve sostanzialmente gravare in egual misura sui genitori, considerando che la madre vi provvede in via diretta mentre il padre prevalentemente attraverso l'equivalente pecuniario dell'assegno di mantenimento.
In definitiva, oltre alla partecipazione paritaria alle spese straordinarie, su cui non c'è contenzioso, il Collegio stima equo fissare in euro 500,00 mensili la misura del contributo gravante sul resistente per il mantenimento ordinario dei due figli, tenuto conto degli elementi evidenziati e in particolare:
- delle condizioni economiche complessive e comparate dei genitori, superiori rispetto a quelle considerate in sede di adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti, pur valutate nell'ambito di
7 tali condizioni le necessità derivanti dalla costituzione del nuovo nucleo familiare da parte del resistente, al netto dell'apporto fornito dalla nuova convivente;
- delle esigenze di figli e del tenore di vita che i genitori, con le loro disponibilità economiche, sono in grado di garantire loro;
- dei tempi di permanenza dei figli presso i genitori e dei compiti domestici e di cura assunti in via prevalente dalla madre.
5. Il sostanziale accoglimento delle domande della parte ricorrente e il rigetto di quelle della parte resistente comporta la soccombenza di quest'ultima, la quale deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite.
La liquidazione delle spese di cui al dispositivo consegue all'applicazione dei parametri di cui al
D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, per le cause di valore indeterminabile e di bassa complessità, secondo valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e secondo valori minimi per la fase istruttoria e di trattazione, non essendo state assunte prove orali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
- in parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza albanese di data
14.12.2018 del Tribunale di Durazzo, delibata in Italia con provvedimento di data 13.04.2021:
1) dispone che il padre provveda al mantenimento dei figli ed in via CP_1 Per_1 Per_2 indiretta, mediante versamento alla madre dell'importo complessivo di euro 500,00 Parte_2
mensili, da versarsi in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fermo restando quanto già disposto in via provvisoria e urgente per il periodo anteriore;
la somma è soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat, se in aumento, con primo aggiornamento a maggio 2026;
2) dispone che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie CP_1 sostenute per i figli minorenni, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di
Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018.
8 3) dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre, mentre le detrazioni fiscali, ove applicabili, siano a beneficio di entrambi i coniugi al 50%;
4) condanna il resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle CP_1 Parte_1 spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di € 6.713,00 per compenso avvocato, oltre al rimborso forfettario del 15% per le spese generali e oltre agli accessori dovuti per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 18/3/25
Il Presidente
dr.ssa Maria Paola Costa
Il Giudice relatore dott. Giorgio Cozzarini
9
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Paola Costa Presidente dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 90/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Villa,75 (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Guarna e dall'avv. C.F._1
Ferjan De Vittor ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] e residente in [...]al Tagliamento (PN), CP_1
Via Cesare Battisti n. 15, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Laura CodiceFiscale_2
Ferretti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) rimessa in decisione nell'udienza del giorno 28/1/2025, sostituita con note scritte con le quali le parti hanno richiamato le rispettive seguenti conclusioni:
1 Parte ricorrente, come da foglio depositato in data 29/11/24, e pertanto
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa avversarie siccome tutte infondate sia in fatto che in diritto:
In via preliminare dichiarare la decadenza del resistente da tutte quelle domande che hanno o possono avere valore di riconvenzionale per tardiva costituzione;
- Disporre a carico del resistente l'aumento dell'assegno di mantenimento a favore dei CP_1
figli minori nella misura non inferiore ad euro 600,00 o in quel diverso ammontare che si riterrà di giustizia, a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di Divorzio con effetto a partire dalla data della presente domanda;
Disporre in ordine alle spese straordinarie il riferimento al
Protocollo del Tribunale di Pordenone disponendo che ciascun genitore provveda nella misura del
50% cadauno;
- Disporre l'assegno unico al 100% a favore della ricorrente quale genitore collocatario;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio;
Salvo ogni altro diritto.”
Parte resistente, come da foglio depositato in data 29/11/24, e pertanto
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pordenone:
I) disporre l'affidamento dei figli minori in modalità condivisa ad ambo i genitori, con collocazione anagrafica presso la madre;
II) regolamentare il diritto di visita del padre, prevedendo la possibilità per il sig. di tenere CP_1
con sé i figli un pomeriggio infrasettimanale con pernotto e dal venerdì alle 18.00 a domenica alle
21.00 a settimane alterne;
- metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno Natale, Santo Stefano e
Capodanno;
- Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
- almeno due settimane nel periodo estivo;
III) respingere la richiesta avversaria di aumento del contributo al mantenimento della prole e, tenuto conto dei prospettati maggiori tempi di permanenza dei figli presso il padre, porre a carico del Sig. dalla domanda un assegno non eccedente la somma mensile di € 200,00, CP_1
importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a titolo di concorso nel mantenimento
2 dei due figli minori, oltre alla metà delle spese straordinarie mediche e scolastiche, purché documentate e previamente concordate, fatte salve quelle mediche urgenti ed indifferibili;
IV) in caso di aumento dei tempi di permanenza della prole presso il padre, disporre che l'assegno unico venga percepito da ciascun genitore in ragione del 50%.
In caso di conferma degli attuali tempi di permanenza, disporre che l'assegno unico venga percepito per intero dalla sig.ra Pt_1
Disporre che le detrazioni fiscali per i figli a carico, se previste e dovute, siano attribuite ai genitori in ragione del 50%;
V) in subordine, disporre l'affido condiviso dei figli in modalità paritetica, per una settimana consecutiva presso l'uno e l'altro genitore, con cambio la domenica sera, con mantenimento diretto da parte del singolo genitore nel tempo in cui li avrà con sé, e suddivisione al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate, assegno unico e detrazioni fiscali al 50%.
VI) Spese di lite integralmente rifuse.
In via istruttoria: Si insiste per l'ordine di esibizione da parte della sig.ra dei movimenti di Pt_1
conto corrente, personali e cointestati, relativi all'anno 2024 e dell'esatto importo attualmente percepito a titolo di assegno unico universale.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12/1/24, premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1
con in Albania in data 22/4/2005 e di aver divorziato con sentenza pronunciata dal CP_1
competente giudice albanese in data 14/12/2018, passata in giudicato e delibata dalla Corte
d'Appello di Trieste, ha agito per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio relative al contributo al mantenimento dei due figli della coppia, affidati congiuntamente a entrambi i genitori e collocati prevalentemente presso di lei, chiedendo, sul presupposto di un incremento delle esigenze dei minorenni a seguito della loro crescita, un aumento dell'assegno posto a carico dell'altro genitore, inizialmente fissato dal giudice albanese nella misura di euro 130,00 per il figlio maggiore ed euro 120,00 per quello minore, determinandolo in misura non inferiore a 600,00 euro complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito opponendosi all'accoglimento della domanda di controparte. CP_1
Eccependo il difetto di prova circa l'esistenza di fatti sopravvenuti incidenti sull'equilibrio
3 economico tra le parti considerato dalla sentenza di divorzio, il resistente ha allegato di aver costituito un nuovo nucleo familiare e di aver avuto un altro figlio, lamentando le proprie precarie condizioni economiche e affermando l'impossibilità, per tale motivo, di corrispondere l'assegno nella misura richiesta dalla ricorrente. Ha quindi proposto un aumento dei tempi di permanenza con sé dei figli e una conseguente rideterminazione dell'assegno mensile a suo carico in misura non superiore ai 200,00 euro mensili, con ripartizione al 50 % non solo delle spese straordinarie, ma anche dell'assegno unico per i figli e delle detrazioni fiscali. In subordine, il resistente ha chiesto un regime di collocamento paritario, con mantenimento diretto da parte dei genitori, senza alcun ulteriore contributo, e con ugual distribuzione delle spese, delle provvidenze assistenziali e delle detrazioni fiscali.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, nella quale non ha avuto esito positivo il tentativo di conciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., con i quali, rilevate le aumentate esigenze personali e di socializzazione dei figli in conseguenza della loro crescita, quali giustificati motivi per la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici, sulla scorta di un esame complessivo e comparato delle condizioni economiche dei genitori è stato disposto a carico del resistente il pagamento di un assegno di 400,00 euro al mese, oltre alla metà delle spese straordinarie, con attribuzione esclusiva e integrale a favore del prevalente collocatario dell'assegno unico universale e con detrazioni fiscali suddivise in pari misura tra i genitori. Con la stessa ordinanza è stata ordinata alle parti la produzione di ulteriori documenti, per avere un quadro aggiornato delle rispettive situazioni reddituali.
Effettuato il deposito dei documenti integrativi, nell'udienza del giorno 24/9/24 la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata fissata per il giorno 28/1/25 l'udienza per la rimessione in decisione, sostituita con il deposito di note scritte, all'esito della quale, previo deposito ad opera delle parti degli scritti conclusivi ex art. 473-bis.28 c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione.
2. Nel presente giudizio non sono controversi solo profili di natura economica, perché la parte resistente ha chiesto la modifica delle condizioni di collocamento dei figli, con aumento dei tempi di permanenza presso di sé o, in via subordinata, con collocamento paritario.
A questo proposito, a prescindere dalla fondatezza della domanda, non è rilevante l'eccezione proposta dalla parte ricorrente, di decadenza dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali per
4 tardiva costituzione, perché, com'è noto, ai sensi dell'art. 473-bis.2 c.p.c. il giudice può, a tutela dei minorenni, adottare d'ufficio i provvedimenti opportuni, in deroga al principio della domanda.
Sempre in via preliminare, il Collegio deve prendere atto che, nel corso del giudizio, il figlio più grande è diventato maggiorenne, per cui non è più necessario provvedere sul suo Per_1
affidamento, ferma restando, invece, la necessità di affrontare i profili del suo mantenimento, essendone pacifica la mancanza di autonomia economica.
Quanto al figlio più piccolo, che ha dieci anni, vanno ribadite in questa sede le considerazioni svolte nell'ambito dei provvedimenti temporanei e urgenti. La richiesta della parte resistente di modifica delle condizioni di collocamento non è stata ispirata dall'interesse della prole, né è stata giustificata da qualche fatto sopravvenuto rilevante a tal fine, ma è stata prospettata quale mero strumento per ripartire diversamente tra i genitori gli obblighi economici del mantenimento. Considerato invece, com'è necessario, il primario ed esclusivo interesse del figlio ancora minorenne, non è emerso alcun motivo per intervenire, a distanza di ormai oltre sei anni, sull'equilibrio determinato in sede divorzile, che nessuna delle parti ha contestato o ha giudicato insoddisfacente. Alterarlo significherebbe imporre al ragazzo, senza alcun valido motivo, modifiche che inciderebbero significativamente sul suo equilibrio e sul suo percorso di crescita, costringendolo ad alterare consolidate abitudini di vita e a subire, almeno in parte, il cambiamento dell'ambiente di riferimento. Tra l'altro, la stessa motivazione della richiesta di modifica, oltre che ingiustificata, è intrinsecamente contraddittoria e quindi inconsistente, perché, rappresentando l'assegno una forma di equivalente monetario del mantenimento diretto, l'aumento dei tempi di permanenza del figlio con il genitore dovrebbe comportare oneri aggiuntivi di mantenimento diretto sostanzialmente equivalenti al maggior importo dell'assegno alternativamente previsto, per cui non potrebbe comportare il vantaggio economico per il genitore obbligato che quest'ultimo si proporrebbe di ottenere, ma solo una diversa modalità tramite cui assolvere all'obbligo contributivo.
3. Premesso che, come già rilevato nel corso del giudizio e come confermato dalle parti negli scritti conclusivi, c'è accordo per la pari ripartizione delle spese straordinarie, restano le considerazioni sulla misura dell'assegno da porre a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli.
5 Non è condivisibile l'argomento proposto da parte resistente, secondo il quale non sarebbero stati allegati nel ricorso fatti nuovi e sopravvenuti tali da costituire giustificati motivi per la modifica della regolamentazione economica in atto. La richiesta di modifica è giustificata dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita dei figli, per cui può prescindere dalla variazione delle condizioni economiche dei genitori (Cass. 22075/2022). L'esistenza di tali maggiori oneri deve senz'altro ritenersi accertata, in forza di argomenti logici di natura presuntiva. Quando l'autorità giudiziaria albanese aveva stabilito l'originario ammontare del contributo al mantenimento a carico del padre, i figli avevano rispettivamente 12 e 3 anni. A distanza di oltre sei anni, come già rilevato, si sono senz'altro accresciute le esigenze personali dei ragazzi e quelle relative alla loro socializzazione, per cui l'ammontare del primo assegno deve ritenersi non più adeguato. A maggior ragione l'incremento di tali esigenze è ancora più accentuato, ove si considerino non solo il semplice decorso del tempo, ma anche il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio più grande e il superamento dell'età infantile da parte di quello più piccolo, con tutte le implicazioni conseguenti a questi fondamentali passaggi nella crescita della prole.
Passando al merito della questione in esame, il punto di partenza da cui procedere è costituito dalla regolamentazione disposta con i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.. In quella sede, la misura dell'assegno a carico del padre era stata fissata in 400 euro mensili, sulla scorta dei seguenti elementi di fatto:
- entrate reddituali della parte ricorrente di circa 1.200,00 euro al mese, a fronte di spese fisse per l'abitazione di circa 400 euro al mese;
- entrate reddituali della parte resistente di circa 1.600 euro al mese, a fronte delle spese di un mutuo non superiori, al netto dei rimborsi risultanti dagli estratti conto e confermati dalla parte in udienza,
a 700 euro al mese (più precisamente, a quest'ultimo proposito, si era testualmente rilevato che “…
La rata del mutuo negli anni 2021 e 2022 era di circa 1.500 euro trimestrali. Nel corso del 2023
l'importo della rata è aumentato, ma è stato compensato dall'accredito di una forma di rimborso
(definita nell'estratto conto “accredito su derivati”), di cui la parte ha fornito conferma in udienza, per cui al massimo è stata, al netto del rimborso, di poco più di 700 euro al mese, anche se per lo più, nel corso dell'anno, è stata inferiore a questo importo …”);
6 - costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte del resistente, ma anche presa d'atto della capacità di quest'ultimo di far fronte a spese straordinarie di ristrutturazione, per diverse migliaia di euro.
A seguito delle nuove e più aggiornate produzioni documentali richieste alle parti, sono emerse alcune novità, che appaiono decisive e che rendono superflua l'ulteriore acquisizione documentale richiesta da parte resistente.
Come risulta dalle buste paga prodotte dalla parte ricorrente, se è vero che nel primo mese del nuovo impiego, immediatamente precedente all'udienza di comparizione, l'ammontare della retribuzione era stata lievemente inferiore ai 1.300 euro, quindi sostanzialmente equivalente a quanto dichiarato in udienza, gli stipendi netti, nei mesi successivi, sono decisamente aumentati, anche superando i 2.000,00 euro al mese. Per i sei mesi successivi, la media è stata di circa 1.800 euro al mese.
Nello stesso senso, le buste paga nette del resistente relative all'anno 2024 hanno rivelato entrate reddituali da lavoro dipendente ben superiori ai 1.500/1.600 euro dichiarati dalla parte, poiché la media matematica delle prime nove mensilità corrisponde a circa 2.300 euro al mese.
Questi nuovi dati oggettivi comportano due implicazioni. Da un lato, è confermato lo squilibrio reddituale tra le parti. D'altro lato, però, entrambi i genitori hanno rivelato, rispetto a quella dichiarata, una maggiore capacità economica per far fronte alle esigenze dei figli.
Poiché deve riconoscersi in via esclusiva e integrale alla madre, quale genitore prevalente collocatario, la titolarità dell'assegno unico universale, che, per quanto risulta dagli ultimi estratti conto tra quelli prodotti, risulterebbe ammontare a circa 380,00 euro al mese e che compensa quasi integralmente le differenze reddituali, l'onere economico del contributo al mantenimento dei figli deve sostanzialmente gravare in egual misura sui genitori, considerando che la madre vi provvede in via diretta mentre il padre prevalentemente attraverso l'equivalente pecuniario dell'assegno di mantenimento.
In definitiva, oltre alla partecipazione paritaria alle spese straordinarie, su cui non c'è contenzioso, il Collegio stima equo fissare in euro 500,00 mensili la misura del contributo gravante sul resistente per il mantenimento ordinario dei due figli, tenuto conto degli elementi evidenziati e in particolare:
- delle condizioni economiche complessive e comparate dei genitori, superiori rispetto a quelle considerate in sede di adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti, pur valutate nell'ambito di
7 tali condizioni le necessità derivanti dalla costituzione del nuovo nucleo familiare da parte del resistente, al netto dell'apporto fornito dalla nuova convivente;
- delle esigenze di figli e del tenore di vita che i genitori, con le loro disponibilità economiche, sono in grado di garantire loro;
- dei tempi di permanenza dei figli presso i genitori e dei compiti domestici e di cura assunti in via prevalente dalla madre.
5. Il sostanziale accoglimento delle domande della parte ricorrente e il rigetto di quelle della parte resistente comporta la soccombenza di quest'ultima, la quale deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite.
La liquidazione delle spese di cui al dispositivo consegue all'applicazione dei parametri di cui al
D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, per le cause di valore indeterminabile e di bassa complessità, secondo valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e secondo valori minimi per la fase istruttoria e di trattazione, non essendo state assunte prove orali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
- in parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza albanese di data
14.12.2018 del Tribunale di Durazzo, delibata in Italia con provvedimento di data 13.04.2021:
1) dispone che il padre provveda al mantenimento dei figli ed in via CP_1 Per_1 Per_2 indiretta, mediante versamento alla madre dell'importo complessivo di euro 500,00 Parte_2
mensili, da versarsi in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fermo restando quanto già disposto in via provvisoria e urgente per il periodo anteriore;
la somma è soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat, se in aumento, con primo aggiornamento a maggio 2026;
2) dispone che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie CP_1 sostenute per i figli minorenni, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di
Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018.
8 3) dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre, mentre le detrazioni fiscali, ove applicabili, siano a beneficio di entrambi i coniugi al 50%;
4) condanna il resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle CP_1 Parte_1 spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di € 6.713,00 per compenso avvocato, oltre al rimborso forfettario del 15% per le spese generali e oltre agli accessori dovuti per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 18/3/25
Il Presidente
dr.ssa Maria Paola Costa
Il Giudice relatore dott. Giorgio Cozzarini
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