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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/05/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della discussione e della camera di consiglio, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10519/2019 TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Parte_1
Mastroianni con il quale elettivamente domicilia presso lo studio legale sito in Scauri alla Via Appia n. 695 RICORRENTE E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesca Mastracchoo con la quale elettivamente domicilia presso il suo studio sito in Alvignano via Tommaselli n. 53 NONCHE'
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to CP_2
G. Tellone elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. san Benedetto
CONVENUTI MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.12.2019, la parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della Controparte_1 dal 13.10.2009 al 31.12.2018, con esclusione degli anni 2013, 2014 e 2015, in parte con contratti a tempo determinato e inquadramento quale “bracciante manovale di magazzino” di cui al II livello del CCNL Aziende ortofrutticoli ed agrumeti e, in parte, in assenza di formale inquadramento. Rappresentava di aver svolto mansioni di operaio specializzato di cui al IV livello del CCNL di ctg in quanto operaio carrellista addetto all'entrata e uscita di merce, magazziniere e, successivamente, responsabile del reparto confezionamento. Esponeva altresì di aver sempre lavorato dalle 7.00 alle 21.00 e talvolta fino alle 24.00 con interruzione dalle 9.00 alle 9.30 per la colazione e di un'ora per il pranzo, espletando le mansioni anche nei giorni festivi e di domenica. Adiva dunque l'intestato Tribunale chiedendo di accertare lo svolgimento di mansioni di cui al IV livello del CCNL con esclusione del periodo 2013-2015, nonché l'illegittimità e nullità dei contratti a termine con diritto alla conversione del rapporto di lavoro e al risarcimento dei danni;
inoltre, chiedeva la condanna della resistente al pagamento di euro 219.458,24 oltre indennità sostitutiva del preavviso, TFR oltre interessi e rivalutazione monetaria;
infine,
1 chiedeva la condanna del datore al risarcimento dei danni derivanti dall'omissione contributiva ex art. 2116 c.c. quantificati in euro 15.000,00; con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Regolare la notifica, si costituiva parte convenuta chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Eccepiva in particolare la nullità e la genericità del ricorso;
la prescrizione parziale delle pretese;
l'inammissibilità della domanda di conversione del contratto in quanto incompatibile con un rapporto stagionale;
l'inapplicabilità del CCNL invocato. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' si costituiva l' CP_2 CP_3 resistendo al ricorso. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ammessa l'istruttoria, nelle more del giudizio le parti – come da accordo stragiudiziale ex art. 1965 c.c. depositato da parte resistente il 5.5.2025 - conciliavano la lite in via extragiudiziale, in cui si concordava l'abbandono del giudizio con compensazione delle spese di giudizio e, per l'effetto, all'odierna udienza i difensori di parte ricorrente e della società chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, con CP_1 compensazione delle spese di lite (cfr. verbale d'udienza). In data odierna, la causa viene decisa all'esito della discussione e della camera di consiglio, mediante pronuncia della sentenza ex art. 429 c.p.c. completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
********** In ragione dell'accordo intervenuto in corso di giudizio, evincibile dal verbale prodotto dalle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in accoglimento delle conclusioni formulate dagli istanti. Invero, con accordo stragiudiziale del 2.5.2025 (cfr. in atti), e la Parte_1 [...] hanno transatto con effetto novativo la presente lite ex art. 1965 c.c. con Controparte_1 rinuncia a tutte le domande di cui al presente giudizio. Ebbene, la formula della cessata materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. Essa può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un
2 requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (cfr. Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (cfr. Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è intervenuta, in data 2.5.2025, una transazione tra le parti in causa in virtù della quale le parti si sono fatte reciproche concessioni ed, in particolare, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al diritto ed all'azione di cui al presente giudizio anche verso la “terza chiamata in causa “ e cioè l' CP_2
3 quest'ultimo dunque – stante il tenore delle conclusioni della propria memoria di costituzione meramente adesive – risulta dunque privo di interesse a contraddire. Si impone, infatti, la totale declaratoria di cessazione della materia del contendere, poichè la rinuncia alla domanda ex parte actoris determina la sopravvenuta carenza d'interesse ad agire e specularmente a resistere. La suddetta conciliazione indica il venir meno di ogni contrasto tra le parti in merito alla materia oggetto della controversia. Non residuando contrasto neppure in merito alle spese del giudizio, espressamente compensate in sede di accordo come ribadito all'odierna udienza (cfr verbale d'udienza) e, tenuto conto della posizione meramente adesiva assunta dall' le stesse vanno interamente compensate CP_2 tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Fabiana lorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese. Santa Maria Capua Vetere, 20.05.2025
Il Giudice
dr.ssa Fabiana lorio
4
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Parte_1
Mastroianni con il quale elettivamente domicilia presso lo studio legale sito in Scauri alla Via Appia n. 695 RICORRENTE E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesca Mastracchoo con la quale elettivamente domicilia presso il suo studio sito in Alvignano via Tommaselli n. 53 NONCHE'
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to CP_2
G. Tellone elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. san Benedetto
CONVENUTI MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.12.2019, la parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della Controparte_1 dal 13.10.2009 al 31.12.2018, con esclusione degli anni 2013, 2014 e 2015, in parte con contratti a tempo determinato e inquadramento quale “bracciante manovale di magazzino” di cui al II livello del CCNL Aziende ortofrutticoli ed agrumeti e, in parte, in assenza di formale inquadramento. Rappresentava di aver svolto mansioni di operaio specializzato di cui al IV livello del CCNL di ctg in quanto operaio carrellista addetto all'entrata e uscita di merce, magazziniere e, successivamente, responsabile del reparto confezionamento. Esponeva altresì di aver sempre lavorato dalle 7.00 alle 21.00 e talvolta fino alle 24.00 con interruzione dalle 9.00 alle 9.30 per la colazione e di un'ora per il pranzo, espletando le mansioni anche nei giorni festivi e di domenica. Adiva dunque l'intestato Tribunale chiedendo di accertare lo svolgimento di mansioni di cui al IV livello del CCNL con esclusione del periodo 2013-2015, nonché l'illegittimità e nullità dei contratti a termine con diritto alla conversione del rapporto di lavoro e al risarcimento dei danni;
inoltre, chiedeva la condanna della resistente al pagamento di euro 219.458,24 oltre indennità sostitutiva del preavviso, TFR oltre interessi e rivalutazione monetaria;
infine,
1 chiedeva la condanna del datore al risarcimento dei danni derivanti dall'omissione contributiva ex art. 2116 c.c. quantificati in euro 15.000,00; con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Regolare la notifica, si costituiva parte convenuta chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Eccepiva in particolare la nullità e la genericità del ricorso;
la prescrizione parziale delle pretese;
l'inammissibilità della domanda di conversione del contratto in quanto incompatibile con un rapporto stagionale;
l'inapplicabilità del CCNL invocato. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' si costituiva l' CP_2 CP_3 resistendo al ricorso. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ammessa l'istruttoria, nelle more del giudizio le parti – come da accordo stragiudiziale ex art. 1965 c.c. depositato da parte resistente il 5.5.2025 - conciliavano la lite in via extragiudiziale, in cui si concordava l'abbandono del giudizio con compensazione delle spese di giudizio e, per l'effetto, all'odierna udienza i difensori di parte ricorrente e della società chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, con CP_1 compensazione delle spese di lite (cfr. verbale d'udienza). In data odierna, la causa viene decisa all'esito della discussione e della camera di consiglio, mediante pronuncia della sentenza ex art. 429 c.p.c. completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
********** In ragione dell'accordo intervenuto in corso di giudizio, evincibile dal verbale prodotto dalle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in accoglimento delle conclusioni formulate dagli istanti. Invero, con accordo stragiudiziale del 2.5.2025 (cfr. in atti), e la Parte_1 [...] hanno transatto con effetto novativo la presente lite ex art. 1965 c.c. con Controparte_1 rinuncia a tutte le domande di cui al presente giudizio. Ebbene, la formula della cessata materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. Essa può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un
2 requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (cfr. Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (cfr. Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è intervenuta, in data 2.5.2025, una transazione tra le parti in causa in virtù della quale le parti si sono fatte reciproche concessioni ed, in particolare, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al diritto ed all'azione di cui al presente giudizio anche verso la “terza chiamata in causa “ e cioè l' CP_2
3 quest'ultimo dunque – stante il tenore delle conclusioni della propria memoria di costituzione meramente adesive – risulta dunque privo di interesse a contraddire. Si impone, infatti, la totale declaratoria di cessazione della materia del contendere, poichè la rinuncia alla domanda ex parte actoris determina la sopravvenuta carenza d'interesse ad agire e specularmente a resistere. La suddetta conciliazione indica il venir meno di ogni contrasto tra le parti in merito alla materia oggetto della controversia. Non residuando contrasto neppure in merito alle spese del giudizio, espressamente compensate in sede di accordo come ribadito all'odierna udienza (cfr verbale d'udienza) e, tenuto conto della posizione meramente adesiva assunta dall' le stesse vanno interamente compensate CP_2 tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Fabiana lorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese. Santa Maria Capua Vetere, 20.05.2025
Il Giudice
dr.ssa Fabiana lorio
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