Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 11266/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 11266/2023 r.g.a.c.
TRA
(P.IVA: , Parte_1 P.IVA_1
elett.te dom.to alla VIA SETTEMBRINI, n. 110 in NAPOLI, presso lo studio dell'Avv.
TAMMARO GIUSEPPINA (c.f.: ) e dell'Avv. LANGELLA ANIELLO C.F._1
(c.f.: dai quali è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti. CodiceFiscale_2
- Appellante
E
c.f.: , elett.te dom.to alla PIAZZA MUNICIPIO, n. Controparte_1 P.IVA_2
1, NAPOLI presso lo studio dell'Avv. ROSELLA CARLO (c.f.: ), dal C.F._3
quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- Appellato
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di appello tempestivamente depositato la Parte_2
ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Napoli, n.
[...]
38721, emessa il 10 ottobre 2022 dal Giudice di Pace di Napoli, dott. Giuseppe Ra- chiglio, nella causa tra le intestate parti.
Il ricorrente proponeva detta impugnazione al fine di ottenere la caducazione
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AP20191983930 del 30.08.2020; n. AP20192197588 del 05.09.2020; n.
AP20192281503 del 03.11.2020; n. AP20192162556 del 28.10.2020; n.
AP20192415243 del 06.11.2020; n. AP20192369758 del 05.11.2020; n.
AP20192510608 del 10.11.2020; n. AP20192409178; n. AP20192518146 del
21.09.2020; n. AP20192565047, del 24.09.2020).
Le violazioni, accertate mediante il sistema di rilevazione automatica, veniva- no notificate all'appellante, in qualità di proprietaria dell'autovettura targata
CZ761TB.
In primo grado, l'odierno appellante chiedeva l'annullamento dei verbali di accertamento emessi e con cui si contestava la violazione dell'art. 7, commi 9 e 14 del codice della strada, per aver circolato in area pedonale in violazione del divieto di circolazione appositamente istituito.
Detta richiesta veniva avanzata sulla base di una serie di argomenti:
l'avvenuto riconoscimento da parte dell'amministrazione dell'illegittimità delle mul- te;
la mancata segnalazione di preavviso della zona pedonale di nuova istituzione, in violazione degli artt. 77 e 79 del regolamento di attuazione del Codice della Strada;
l'inadeguatezza e la contraddittorietà della segnaletica volta a comunicare la pre- senza della zona pedonale;
la mancata applicazione della disciplina del cumulo giu- ridico.
Il regolarmente costituitosi, chiedeva il rigetto del ricorso proposto CP_1
e la conseguente conferma degli atti di accertamento di cui sopra.
Il Giudice di prime cure, con la pronuncia richiamata, rigettava il ricorso e convalidava i verbali di contravvenzione, nonché le sanzioni amministrative ad essi conseguenti. Le spese di lite venivano compensate tra le parti.
Con l'instaurazione del giudizio di appello, la parte ricorrente sottoponeva al- la cognizione del Giudice di secondo grado i medesimi motivi già enunciati con il primo atto di opposizione dinanzi al giudice di pace: l'avvenuto riconoscimento della
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illegittimità delle multe da parte dell'amministrazione comunale, sia in via formale
(a mezzo di delibere della Giunta Comunale) che informale (ad opera del Sindaco sulle pagine di un noto social network); l'inadeguatezza della segnaletica volta alla indicazione della operatività di una zona pedonale, totalmente chiusa al traffico vei- colare;
l'illegittimità del cartello segnalatore della zona pedonale, posto a distanza non adeguata dal varco di accesso della zona pedonale;
la mancata informazione, da parte della Polizia Municipale nei confronti del sanzionato, della istituzione dei var- chi di accesso alla zona pedonale;
la contraddittorietà della segnaletica stradale;
la mancata applicazione del cumulo giuridico in luogo del cumulo materiale.
In particolar modo la parte opponente ha evidenziato la confusione ingenera- ta nella cittadinanza a seguito della istituzione di zone esclusivamente pedonali, confusione dimostrata dalla circostanza che nell'arco di poco tempo la Polizia Muni- cipale ha accertato un numero assolutamente sproporzionato di sanzioni. Detta vi- cenda, sottolinea il ricorrente, aveva persino portato l'allora Sindaco di Napoli a esprimere la volontà di annullare gli atti sanzionatori emessi in gran numero.
La parte convenuta, regolarmente costituitasi, affermava l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto. In particolare, l'amministrazione resistente asseriva l'insufficienza degli elementi probatori addotti dalla controparte al fine di dimostra- re l'asserita inadeguatezza della segnaletica stradale, l'incapacità degli atti di indiriz- zo politico, quali le delibere, a produrre effetti giuridici diretti e la reiterazione delle violazioni in un arco temporale non brevissimo, a dimostrare l'insussistenza della buona fede in capo al soggetto incappato nella sanzione.
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Effettuate le dovute premesse, occorre procedere alla valutazione dei motivi fatti valere, applicando i criteri di riparto degli oneri probatori in materia.
Sul punto è opportuno richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione secondo cui, se l'opponente deduce l'inesistenza della segnaletica indi- cante un divieto o un comando, spetta all'Amministrazione provare il contrario.
Il segnale di preavviso o di divieto costituisce un elemento costitutivo della fattispecie sanzionata, sicché l'amministrazione non può avanzare una pretesa san-
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zionatoria senza provare la sussistenza di tutte le componenti che contribuiscono a formare la fattispecie (Cass. Civ., Sez. VI, 23 novembre 2021, n. 36275; Trib. Napoli,
Sez. X, 29 maggio 2024, n. 5564).
Il riparto dell'onere probatorio, invece, è differente se l'opponente deduce l'inadeguatezza della segnaletica.
In tal caso incombe su di esso l'onere di dare prova, attraverso la dimostra- zione di circostanze concrete, della sussistenza dell'allegata inadeguatezza, per ini- doneità od insufficienza della segnaletica, e non invece alla P.A. di provare l'adegua- tezza della segnaletica stessa.
Di detto onere appare, peraltro, pienamente informato l'opponente e attuale appellante, il quale ha specificamente dedotto e documentato quali siano i profili di inadeguatezza della segnaletica afferente all'istituzione della zona pedonale, la cui esistenza non viene contestata.
L'appellato non ha fornito alcuna rappresentazione della segnaletica stradale concretamente adottata per informare i cittadini dell'istituzione dell'area pedonale, asserendo unicamente che detta segnaletica fosse presente e idonea a svolgere le sue funzioni al momento dell'accertamento della violazione da parte del ricorrente
(comparsa di costituzione in appello, fg. 2: “nei verbali opposti è chiaramente atte- stato che il Telematico è opportunamente evidenziato con idonea segnaletica CP_2
verticale-orizzontale- luminosa”).
Il ricorrente, invece, ha specificamente dedotto l'assenza della segnaletica orizzontale, asserendo che il cartello luminoso alle ore 17:00, cessata la ZTL, si spe- gne, per riaccendersi alle ore 09:00 del giorno successivo, momento in cui riprende ad operare la medesima zona a traffico limitato. Dalle fotografie allegate agli atti e presenti per ciascuno dei verbali, di fatto, non risulta esserci alcuna scritta luminosa.
A sostegno della ipotizzata inidoneità della segnaletica stradale, il ricorrente ribadisce che il cartello segnalatore non era posto alla distanza regolamentare pre- scritta dall'art. 79 del regolamento di attuazione del codice della strada, cioè di al- meno 80 metri dal luogo di attivazione del varco. In presenza di dette condizioni, af- ferma il ricorrente, gli utenti della strada non venivano posti nelle condizioni tali da
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poter ottemperare al divieto di transito imposto dalla pubblica amministrazione con riguardo alle strade rientranti nella zona pedonale.
La medesima parte, inoltre, ha dedotto la circostanza per la quale Giunta
Comunale, con delibera del 18 settembre 2020, assegnava ai competenti uffici il compito di realizzare ogni azione finalizzata all'annullamento delle multe per l'accesso nelle aree pedonali provvisorie di cui alla delibera n. 169 del 29 maggio
2020.
Tali circostanze non sono state specificamente contestate dal convenuto né in primo né in secondo grado e appaiono facilmente rilevabili dall'analisi del mate- riale fotografico sottoposto all'attenzione del giudice di prime cure.
Il complessivo quadro fattuale ora descritto consente di affermare che si è venuta a creare una oggettiva situazione di indeterminatezza, principalmente a cau- sa di una segnaletica inadeguata e confusionaria, tale da ingenerare nel sanzionato un incolpevole affidamento nella percorribilità della strada.
È dunque corretto ritenere che l'attuale appellante versasse in una situazione di buona fede e che le sanzioni nei suoi confronti comminate siano la risultante di una serie di circostanze, imputabili principalmente alla parte oggi appellata.
Inoltre non può non tenersi in debito conto quanto univocamente emergente dalla Delibera di Giunta Comunale n.331 del 18 settembre 2020 nonché, più in ge- nerale, dei comunicati inoltrati dall'allora Sindaco del dottor Controparte_1 [...]
, a mezzo stampa ovvero a mezzo social media (di cui vi è documenta- Persona_1
zione nella produzione di parte appellante), che appaiono ineludibilmente confer- mare l'inadeguatezza della segnaletica, l'assenza di adeguata preventiva e conte- stuale informazione alla cittadinanza sull'istituzione delle aree pedonali e la ne- cessità di tutelare la buona fede dei presunti trasgressori.
Non può, tra l'altro, ignorarsi che il contenzioso seriale venutosi a formare a seguito dell'instaurazione della zona a traffico pedonale in alcune vie del CP_1
si è, nella stragrande maggioranza dei casi, risolto a favore dei privati per le
[...]
stesse ragioni ora esposte (Trib. Napoli, Sez. X, n. 4036/2024; Trib. Napoli, Sez. X, n.
4379/2024; Trib. Napoli, Sez. X, n. 5564/2024), statuizioni alle cui motivazioni è suf-
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ficiente fare rinvio.
Il ricorso, in riforma della gravata sentenza, va, pertanto, accolto e vanno in- tegralmente annullati i verbali di contravvenzione oggetto di impugnativa, come so- pra individuati.
Le spese di lite relative ad entrambi i giudizi seguono la soccombenza dell'appellato e si liquidano come da dispositivo di ufficio, tenendo conto dello sca- glione tariffario corrispondente al valore della controversia e dei valori intermedi tra i minimi ed i medi tariffari, con incremento correlato alla manifesta fondatezza della pretesa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dalla Parte_1
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 38721, emessa il 10 ottobre 2022
[...]
dal Giudice di Pace di Napoli, dott. Giuseppe Rachiglio, annulla i verbali di accerta- mento di violazioni al codice della strada n. AP20191983930 del 30.08.2020; n.
AP20192197588 del 05.09.2020; n. AP20192281503 del 03.11.2020; n.
AP20192162556 del 28.10.2020; n. AP20192415243 del 06.11.2020; n.
AP20192369758 del 05.11.2020; n. AP20192510608 del 10.11.2020; n.
AP20192409178; n. AP20192518146 del 21.09.2020; n. AP20192565047, del
24.09.2020 come meglio identificati nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
- condanna il a rifondere all'appellante le spese relative al Controparte_1
giudizio di primo grado, liquidate in euro 350,00 per compenso del difensore, oltre rimborso delle spese esenti (contributo unificato ed imposta di bollo) ove ne sia do- cumentato il pagamento, rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai difensori dichiaratisi anti- statari
- condanna il a rifondere all'appellante le spese relative al Controparte_1
giudizio di appello, che si quantificano in euro 450,00 per compenso del difensore,
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oltre rimborso delle spese esenti (contributo unificato ed imposta di bollo) ove ne sia documentato il pagamento, rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli il 12 febbraio 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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