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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/04/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 355/2023 DEP . N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione III Civile
Composta dai magistrati:
Dr.ssa Rita RIGONI Presidente
Dr.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere
Dr.ssa M. Gabriella PENNETTA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTE NZ A
Nella causa promossa in appello con citazione notificata il 16.02.2023
Da
, nata a [...] il [...], residente a[...] (C.F.: Parte_1
), C.F._1 , nato a [...] l'[...], residente a[...]
2 (C.F.: ), C.F._2
entrambi con il proc. dom. avv. Giampiero Giacinti (C.F. in Verona (VR), C.F._3
Via del Minatore n. 5/B (numero di fax 045.8019617, PEC: , per Email_1
procura a margine dell'atto di citazione d'appello appellanti
contro
:
in persona del legale rapp.te p. t., con sede legale in Milano Controparte_1
(MI), via Caldera 21 (partita IVA di Gruppo codice fiscale ) in qualità P.IVA_1 P.IVA_2
di procuratrice di in forza di procura notarile, con sede legale in Milano (MI), via CP_2
Caldera 21 (partita IVA di Gruppo , codice fiscale ), con i procc. P.IVA_1 P.IVA_3
dom.ri Avv.ti Daniele G. Discepolo (C.F. – C.F._4
e Gabriele Pravettoni Farinelli (C.F. Email_2
– , in Milano (MI), Via C.F._5 Email_3
Venti Settembre n. 12, per procura allegata alla comparsa d'appello appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 56/2023 del Tribunale di Verona pubblicata il 12.01.2023
emessa nel giudizio R.G. n. 6803/202,
in punto: contratti e obbligazioni varie.
Causa trattata all'udienza dell'24.02.2025.
CONCLUSIONI: Il procuratore degli appellanti ha così concluso:
1) In via principale: revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo n. 1792/2021 emesso in data 22.05.2021 dal Tribunale di
Verona - Giudice dott.ssa Raffaella Mazzocca - per carenza di legittimazione attiva di parte appellata di agire in sede monitoria e, comunque, per essere infondato il diritto di credito azionato dalla società ingiungente, per le motivazioni tutte dedotte nell'atto introduttivo al presente grado di giudizio. Respingersi, altresì, ogni altra domanda proposta da parte appellata, sia in via principale che in subordine.
2) Con vittoria di spese e compensi legali, oltre gli accessori di legge (15% spese generali, 4%
CPA e Iva) di entrambi i gradi di giudizio.
Il procuratore dell'appellato ha così concluso:
nel merito:
- respingere l'appello e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n. 56/2023 del
12/01/2023 (Trib. Verona, R.G. 6803/2021, Repert. n. 129/2023);
- in ogni caso, condannare il Sig. , al pagamento della somma di € 9.975,47, per Parte_2
sorte capitale, nonché in solido il Sig. e la Sig.ra al pagamento Parte_2 Parte_1
della ulteriore somma di € 30.052,94, oltre interessi come da domanda.
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 56/2023 pubblicata il 12.01.2023 il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa RG. n. 6803/202 promossa da e con Parte_2 Parte_1
citazione notificata il 30.08.2021 – di opposizione al decreto n. 1792/2021 emesso il 22.05.2021 e notificato in data 06.07.2021 con il quale lo stesso Tribunale, su ricorso di Controparte_1 in qualità di cessionaria di crediti già vantati da ingiungeva loro il
[...] Controparte_3
pagamento della somma di € 30.052,96 a carico di entrambi e di € 9.975,47 a , Parte_2
oltre gli interessi legali dal 10.05.2017 al saldo e oltre alle spese di procedura, in forza di due contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto due autovetture, poi restituite alla società
fornitrice, eccependo il difetto di legittimazione ad agire in sede monitoria di Controparte_1
per la mancanza di prova della titolarità dei crediti ingiunti, la mancata produzione di documentazione comprovante i proventi realizzati dalla vendita dei veicoli oggetto di leasing e, in ogni caso, la mancanza d'idonea prova scritta dei crediti ingiunti e la nullità della clausola penale all'art. 21 delle condizioni generali di entrambi i contratti di leasing per contrarietà all'art. 1526
Cod. Civ., nella quale si costituiva la convenuta, contestando le deduzioni avverse e chiedendo il rigetto dell'opposizione – respingeva l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava gli opponenti a rifondere all'opposta le spese di lite.
Avverso la sentenza – pronunciata nel contraddittorio delle parti e all'esito di un'istruttoria con acquisizioni documentali – hanno proposto appello e Parte_2 Parte_1
censurandola per il seguente unico motivo:
1) errato rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione ad agire in sede monitoria in capo a per mancanza di titolarità dei crediti ingiunti. Controparte_1
L'appellata si è costituita in giudizio rilevando che in data 21.12.2022 Controparte_1
veniva stipulato, mediante atto n.14657/7926 del Notaio di Milano, atto di Persona_1
Cont scissione parziale della società con attribuzione del ramo alla Controparte_1
società con sede in Milano, Via Caldera n. 21, come da avviso pubblicato in CP_2
Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2023, Anno 164° - Numero 7 (cfr. all. 4), per cui, ai sensi degli artt.
2506 ss. Cod. Civ., è subentrata in tutti i diritti e obblighi di CP_2 Controparte_1
Cont afferenti al ramo proseguendo in tutti i suoi rapporti giuridici, anteriori alla scissione,
[...]
tra cui il credito ancora vantato nei confronti degli odierni appellanti. rappresentata dalla procuratrice si è, quindi, costituita CP_2 Controparte_1
in giudizio contestando gli assunti degli appellanti e chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Per l'udienza del 24.02.2025, cui la causa è pervenuta a seguito della sostituzione del Relatore,
le parti hanno depositato le rispettive note conclusive espressamente rinunciando alla concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c. ed è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel giudizio di primo grado, promosso con citazione notificata il 30.08.2021, e Parte_2
proponevano opposizione al decreto del Tribunale di Verona n. 1792/2021 con il Parte_1
quale lo stesso Tribunale, su ricorso di in qualità di cessionaria dei Controparte_1
crediti già vantati da ingiungeva loro il pagamento della somma di € Controparte_3
30.052,96 a carico di entrambi e di € 9.975,47 a , oltre gli interessi legali dal Parte_2
10.05.2017 al saldo e oltre alle spese di procedura.
Gli opponenti eccepivano la mancanza della legittimazione ad agire di per la Controparte_1
mancanza di prova della titolarità dei crediti ingiunti, la mancata produzione in fase monitoria di documentazione relativa ai proventi realizzati dalla vendita dei due veicoli oggetto di leasing e comunque la mancanza di idonea prova scritta dei crediti ingiunti, che non poteva evincersi dai formali estratti conto prodotti nella fase monitoria, se pure accompagnati dai piani di ammortamento;
eccepivano inoltre la nullità della clausola penale di cui all'art. 21 delle condizioni generali di entrambi i contratti di leasing per contrarietà con la disciplina di carattere inderogabile di cui all'art. 1526 Cod. Civ. in materia di vendita con riserva di proprietà, applicabile in via analogica ai leasing traslativi.
La società opposta si costituiva in giudizio rilevando di essere cessionaria di un credito originariamente vantato dalla società già Locat s.p.a., in virtù di un Controparte_3
contratto di cessione di crediti individuabili in blocco concluso il 10.05.2017 con il quale
[...]
aveva ceduto pro soluto, ai sensi dell'art. 58 del TUB, alla società CP_3 [...]
tutti i crediti elencati nel contratto di cessione per capitale, interessi, anche di Controparte_5
mora, maturati e maturandi dal 30.06.2018 escluso, oltre accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant'altro per canoni scaduti e non pagati alla data di risoluzione del contratto inclusa la componente IVA ove dovuta, individuati secondo i criteri indicati nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte II n. 59 del 20.05.2017 (cfr. all. 5 e doc.
5.7 primo grado appellata).
Tra i crediti oggetto della cessione in blocco era compreso quello vantato nei confronti dalla società D.M.D. di , poi cancellata, in persona del titolare firmatario Parte_3 Pt_2
e della garante , azionato in sede monitoria, con ciò è subentrando ex
[...] Parte_1
lege nella posizione giuridica della propria cedente già Locat s.p.a. Controparte_3
In base al consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione in materia di cessione in blocco di crediti la cessione doveva ritenersi valida ed efficace con conseguente legittimazione della società ingiungente.
Rilevava che con contratto di locazione finanziaria n. AS 1202569 del 23.07.2008
[...]
già Locat s.p.a. concedeva in leasing alla ditta individuale D.M.D. di CP_3 Pt_2 [...]
poi cancellata, la vettura HONDA 07 1.8 AT, Telaio Jhmbe18408s202168 (cfr. doc. Pt_3 CP_6
5.3 primo grado appellata). Il corrispettivo della locazione finanziaria veniva pattuito in €
28.624,80, oltre IVA con canone alla firma di € 477,08, e successivi n. 59 canoni invariabili consecutivi con periodicità mensile di € 477,08, il primo dei quali da corrispondere il giorno 1 del mese successivo a quello di decorrenza contrattuale (se avvenuta nei giorni 1-15), ovvero il giorno 16 del mese successivo a quello di decorrenza contrattuale.
Tale bene veniva acquistato dalla concedente e consegnato alla predetta società utilizzatrice (cfr.
doc.
5.4 primo grado appellata). A seguito di accordi intervenuti tra le parti il contratto di leasing veniva modificato in data
26.10.2009 con la pattuizione di un nuovo corrispettivo di € 29.433,96 oltre I.V.A. da versarsi in 6
canoni mensili posticipati ciascuno di € 134,86 con decorrenza dal 16.10.2009 e n. 45 canoni mensili posticipati ciascuno di € 477,08 con decorrenza dal 16.04.2010 (cfr. doc.
5.5 primo grado appellata).
Con contratto di locazione finanziaria n. AS 1326554 del 04.04.2011, già Controparte_3
Locat s.p.a. concedeva in leasing alla ditta individuale D.M.D. di , poi Parte_3
cancellata, la vettura Cadilla Cts 3.6 Awd Telaio 1g6ds57vx80138766, Targa CP_7
Ed601ar (cfr. doc.
5.6 primo grado appellata) per il corrispettivo di € 43.028,07, oltre IVA con canone alla firma di € 3.750,00, e successivi n. 59 canoni variabili consecutivi con periodicità
mensile di € 665,73, il primo dei quali da corrispondere il giorno 1 del mese successivo a quello di decorrenza contrattuale, ovvero il giorno 16 del mese successivo a quello di decorrenza contrattuale (se avvenuta nei giorni 16-31).
In relazione a detto contratto si costituiva e ogni atro onere a garanzia dell'adempimento di ogni obbligazione della società utilizzatrice (cfr. doc.
5.8 primo grado appellata). La Società D.M.D. di si rendeva inadempiente al pagamento dei canoni periodici pattuiti, per cui la Pt_2 Parte_3
società di leasing dichiarava la risoluzione dei contratti e sollecitava il pagamento del debito maturato (cfr. doc.
5.9 primo grado appellata).
Evidenziava che a seguito della notifica del decreto ingiuntivo di riconsegna n. 22031/2013 (RG
n. 32271 del Tribunale di Milano) i beni venivano restituiti al proprietario (cfr. doc.
5.10 primo grado appellata), venivano venduti e il prezzo ricavato dalla vendita veniva decurtato dalla complessiva esposizione debitoria, non avendo la debitrice e la garante onorato le obbligazioni di cui ai contratti di leasing, nonostante i solleciti di pagamento effettuati dalla società opposta (cfr.
doc.
5.11 primo grado appellata).
Con la sentenza impugnata il Tribunale respingeva l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire dell'ingiungente ritenendo che l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda n. 59 del 20.05.2017, recava la specifica enumerazione dei rapporti ceduti, indicati tramite i relativi codici identificativi, consentendo agevolmente di ricavare la certezza che i rapporti oggetto di causa, indicati nell'elenco con i numeri 1326554 e 1202569, corrispondenti a quelli riportati alla prima pagina di ciascun contratto, erano ricompresi nella cessione disposta da in favore dell'opposta (cfr.doc. 2, 3 e 6 fascicolo monitorio). Controparte_3
Rilevava che fin dalla fase monitoria l'opposta aveva fornito la prova dei titoli posti a fondamento delle sue pretese mediante la produzione dei due contratti di locazione finanziaria stipulati tra e la ditta D.M.D., dei verbali di consegna degli autoveicoli e della fideiussione Controparte_3
prestata dalla signora per il leasing 1326554, oltre al decreto ingiuntivo di riconsegna e Pt_1
agli estratti conto scalari con la sequenza completa dei canoni scaduti e non pagati cfr. docc. 2-
13 decreto ingiuntivo).
Tale documentazione, secondo il primo giudice, doveva ritenersi idonea e sufficiente a legittimare l'emissione del decreto ingiuntivo costituendo la prova scritta delle ragioni di credito della concedente, dalle quali aveva già correttamente scomputato il ricavato delle CP_1
riallocazioni che l'utilizzatore aveva diritto a percepire a sensi dell'art. 21 delle condizioni generali di contratto “una volta che fossero state soddisfatte tutte le ragioni di credito del concedente”.
Gli opponenti non avevano negato nel giudizio l'inadempimento nel pagamento dei canoni, né
avevano svolto contestazioni specifiche con riferimento al quantum dei crediti azionati, mentre aveva documentalmente provato di avere decurtato dalle penali l'esatto ricavato delle CP_1
diverse allocazioni dei beni, conformemente alla pattuizione di cui all'art. 21 cit. (cfr. doc. da 14 a
17 primo grado appellata). Accertava infine la liceità di clausole penali quale quella riprodotta all'art. 21 dei contratti in questione in forza dell'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione secondo il quale viene reputata coerente con la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 1526 Cod. Civ. la penale inserita nel contratto di leasing traslativo prevedente l'acquisizione dei canoni riscossi con detrazione dalle somme dovute al concedente dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito.
Così inquadrati i fatti, deve preliminarmente respingersi l'eccezione dell'appellata di inammissibilità dell'appello ai densi dell'art. 342 c.p.c., atteso che l'atto di impugnazione consente di individuare le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva. Va, invero, osservato che “la specificità dei motivi, ex art. 342 cod. proc.
civ., per la rituale proposizione dell'atto di appello, esige, anche quando la sentenza di primo grado sia stata integralmente censurata, che, alle argomentazioni in essa svolte, vengano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico poiché la parte volitiva dell'appello deve accompagnarsi ad una componente argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. n. 22781 del 27.10.2014; cfr.
anche Cass. ord. n. 13535 del 30.05.2018). E ciò è senz'altro ravvisabile nella specie.
Deve osservarsi inoltre che gli appellanti non hanno impugnato i capi della sentenza riferiti all'accertamento dell'inadempimento da parte della società D.M.D. di e della Parte_3
garante al pagamento dei canoni periodici pattuiti in ragione del quale la società Parte_1
di leasing aveva dichiarato la risoluzione dei contratti e aveva notificato il decreto ingiuntivo di riconsegna n. 22031/2013 (RG n. 32271 del Tribunale di Milano), né all'accertamento dell'intervenuta restituzione dei beni al proprietario (cfr. doc.
5.10 primo grado appellata), della loro vendita e della decurtazione del ricavato dalla complessiva esposizione debitoria (cfr. doc.
5.11 primo grado appellata).
Su tali capi della sentenza si è, quindi, formato il giudicato.
Nel merito, l'appello si profila infondato e non meritevole di accoglimento.
Con un unico motivo gli appellanti censurano la sentenza impugnata per l'errato rigetto dell'eccezione preliminare e pregiudiziale di rito relativa alla carenza di legittimazione ad agire in sede monitoria in capo a per mancanza di titolarità dei crediti ingiunti. Controparte_1
Sostengono che, contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale, la giurisprudenza di legittimità e di merito avrebbe mutato il proprio orientamento sul tema della titolarità dei crediti ceduti in blocco ritenendo che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sia idonea ad esonerare la cessionaria dal notificare la cessione al debitore ceduto ma non sufficiente a comprovare la titolarità del credito in capo all'avente causa, in quanto dichiarazione di provenienza unilaterale.
Pertanto, l'omessa produzione in giudizio del contratto di cessione di crediti in blocco ex art. 58
TUB può essere valutata quale mancanza di prova del trasferimento a favore del cessionario dello specifico rapporto dedotto in giudizio in quanto la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare dell'originator ha l'onere di fornire la prova della propria legittimazione con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.
La censura non è meritevole di accoglimento.
Deve osservarsi che la prova della cessione del credito ha costituito oggetto di contrasto giurisprudenziale con riferimento alla titolarità del credito, al difetto di legittimazione ad agire del cessionario intervenuto nel processo pendente tra cedente e ceduto e al mancato raggiungimento della prova dell'intervenuta cessione.
La Corte di Cassazione ha stabilito che in sede processuale la prova della cessione del credito può essere data dall'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nel quale figuri la specifica indicazione del credito ceduto (con indicazione del “Ndg” specifico); dalla produzione del contratto di credito, dell'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
da eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
da dichiarazioni confessorie della cedente intervenute anche dopo la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, osservando che la prova può essere integrata, ad esempio, anche dagli atti d'intimazione del cessionario.
La produzione della dichiarazione del cedente e la disponibilità del titolo esecutivo azionato sono,
secondo la Cassazione, elementi che provano che un determinato credito è stato effettivamente ceduto, con cessazione di ogni questione e contestazione sul punto.
Con l'ordinanza del 05.11.2020 n. 24798 la Corte Suprema ha affermato che nel caso di contestazione in sede processuale del credito della cessionaria non è sufficiente provare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione ma occorre altresì “…dimostrare
l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la
propria legittimazione sostanziale”. In sintesi, la Cassazione ha evidenziato che chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D. Lgs. n. 385/1993, ha l'onere di provare l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova sostanziale della propria legittimazione.
La terza Sezione della Corte di Cassazione con la recente sentenza 20.11.2024, n. 29872 -
modificando la posizione assunta con la sentenza n. 3405 del 06.02.2024 e dopo aver richiamato la sentenza delle Sezioni Unite 16.11.2009 n. 24179 in tema di legittimazione processuale del rappresentante - ha ribadito che in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ai sensi dell'art. 58 TUB è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.) in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'IT (Cfr. Cass. n. 10860/2024;
Cass. n. 4277/2023; Cass. n. 17944/2023).
Nella specie, deve ritenersi che il Tribunale abbia fatto buon governo di tali principi evidenziando nella sentenza impugnata che l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 59 del 20.05.2017, reca la specifica enumerazione dei rapporti ceduti, indicati tramite i relativi codici identificativi (“codici contratto”), consentendo agevolmente di ricavare la certezza che i rapporti oggetto causa, indicati nell'elenco con i numeri 1326554 e 1202569, corrispondenti a quelli riportati alla prima pagina di ciascun contratto, fossero ricompresi nella cessione disposta da in favore dell'opposta (cfr. doc. 2, 3 e 6 fascicolo monitorio). Controparte_3
Il Tribunale ha anche evidenziato che la banca ingiungente ha prodotto i due contratti di locazione finanziaria stipulati tra e la ditta D.M.D., i verbali di consegna degli Controparte_3
autoveicoli e la fideiussione prestata da per il contratto n. 1326554, oltre al Parte_1
decreto ingiuntivo di riconsegna e agli estratti conto scalari con la sequenza completa dei canoni scaduti e non pagati (cfr. docc.
3-13 fascicolo monitorio).
Ciò si pone in linea con l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con riferimento alla sussistenza della titolarità del credito in caso di cessione in blocco, per cui la sentenza va confermata.
L'appello va, quindi, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel
D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, esclusa la fase istruttoria non tenutasi, e vanno poste a carico degli appellanti e , in solido tra loro, e in Parte_2 Parte_1
favore in qualità di procuratrice di in base allo scaglione Controparte_1 CP_2
del decisum.
P. Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così provvede:
1) respinge l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Verona n. 56/2023;
2) condanna e a rifondere in qualità di Parte_2 Parte_1 Controparte_1
procuratrice di le spese del giudizio, che liquida in € 6.946,00 per onorari, oltre CP_2
CPNA, IVA e rimborso forfetario del 15%.
Si dà atto che sussistono, a carico degli appellanti soccombenti, i presupposti applicativi dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 1 comma
17 della Legge n. 228/2012 con effetto decorrente dal 30.01.2013.
Così deciso in Venezia in data 03 aprile 2025.
La Presidente
Dott. Rita Rigoni
Il Consigliere Estensore
Dott. Maria Gabriella Pennetta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione III Civile
Composta dai magistrati:
Dr.ssa Rita RIGONI Presidente
Dr.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere
Dr.ssa M. Gabriella PENNETTA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTE NZ A
Nella causa promossa in appello con citazione notificata il 16.02.2023
Da
, nata a [...] il [...], residente a[...] (C.F.: Parte_1
), C.F._1 , nato a [...] l'[...], residente a[...]
2 (C.F.: ), C.F._2
entrambi con il proc. dom. avv. Giampiero Giacinti (C.F. in Verona (VR), C.F._3
Via del Minatore n. 5/B (numero di fax 045.8019617, PEC: , per Email_1
procura a margine dell'atto di citazione d'appello appellanti
contro
:
in persona del legale rapp.te p. t., con sede legale in Milano Controparte_1
(MI), via Caldera 21 (partita IVA di Gruppo codice fiscale ) in qualità P.IVA_1 P.IVA_2
di procuratrice di in forza di procura notarile, con sede legale in Milano (MI), via CP_2
Caldera 21 (partita IVA di Gruppo , codice fiscale ), con i procc. P.IVA_1 P.IVA_3
dom.ri Avv.ti Daniele G. Discepolo (C.F. – C.F._4
e Gabriele Pravettoni Farinelli (C.F. Email_2
– , in Milano (MI), Via C.F._5 Email_3
Venti Settembre n. 12, per procura allegata alla comparsa d'appello appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 56/2023 del Tribunale di Verona pubblicata il 12.01.2023
emessa nel giudizio R.G. n. 6803/202,
in punto: contratti e obbligazioni varie.
Causa trattata all'udienza dell'24.02.2025.
CONCLUSIONI: Il procuratore degli appellanti ha così concluso:
1) In via principale: revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo n. 1792/2021 emesso in data 22.05.2021 dal Tribunale di
Verona - Giudice dott.ssa Raffaella Mazzocca - per carenza di legittimazione attiva di parte appellata di agire in sede monitoria e, comunque, per essere infondato il diritto di credito azionato dalla società ingiungente, per le motivazioni tutte dedotte nell'atto introduttivo al presente grado di giudizio. Respingersi, altresì, ogni altra domanda proposta da parte appellata, sia in via principale che in subordine.
2) Con vittoria di spese e compensi legali, oltre gli accessori di legge (15% spese generali, 4%
CPA e Iva) di entrambi i gradi di giudizio.
Il procuratore dell'appellato ha così concluso:
nel merito:
- respingere l'appello e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n. 56/2023 del
12/01/2023 (Trib. Verona, R.G. 6803/2021, Repert. n. 129/2023);
- in ogni caso, condannare il Sig. , al pagamento della somma di € 9.975,47, per Parte_2
sorte capitale, nonché in solido il Sig. e la Sig.ra al pagamento Parte_2 Parte_1
della ulteriore somma di € 30.052,94, oltre interessi come da domanda.
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 56/2023 pubblicata il 12.01.2023 il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa RG. n. 6803/202 promossa da e con Parte_2 Parte_1
citazione notificata il 30.08.2021 – di opposizione al decreto n. 1792/2021 emesso il 22.05.2021 e notificato in data 06.07.2021 con il quale lo stesso Tribunale, su ricorso di Controparte_1 in qualità di cessionaria di crediti già vantati da ingiungeva loro il
[...] Controparte_3
pagamento della somma di € 30.052,96 a carico di entrambi e di € 9.975,47 a , Parte_2
oltre gli interessi legali dal 10.05.2017 al saldo e oltre alle spese di procedura, in forza di due contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto due autovetture, poi restituite alla società
fornitrice, eccependo il difetto di legittimazione ad agire in sede monitoria di Controparte_1
per la mancanza di prova della titolarità dei crediti ingiunti, la mancata produzione di documentazione comprovante i proventi realizzati dalla vendita dei veicoli oggetto di leasing e, in ogni caso, la mancanza d'idonea prova scritta dei crediti ingiunti e la nullità della clausola penale all'art. 21 delle condizioni generali di entrambi i contratti di leasing per contrarietà all'art. 1526
Cod. Civ., nella quale si costituiva la convenuta, contestando le deduzioni avverse e chiedendo il rigetto dell'opposizione – respingeva l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava gli opponenti a rifondere all'opposta le spese di lite.
Avverso la sentenza – pronunciata nel contraddittorio delle parti e all'esito di un'istruttoria con acquisizioni documentali – hanno proposto appello e Parte_2 Parte_1
censurandola per il seguente unico motivo:
1) errato rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione ad agire in sede monitoria in capo a per mancanza di titolarità dei crediti ingiunti. Controparte_1
L'appellata si è costituita in giudizio rilevando che in data 21.12.2022 Controparte_1
veniva stipulato, mediante atto n.14657/7926 del Notaio di Milano, atto di Persona_1
Cont scissione parziale della società con attribuzione del ramo alla Controparte_1
società con sede in Milano, Via Caldera n. 21, come da avviso pubblicato in CP_2
Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2023, Anno 164° - Numero 7 (cfr. all. 4), per cui, ai sensi degli artt.
2506 ss. Cod. Civ., è subentrata in tutti i diritti e obblighi di CP_2 Controparte_1
Cont afferenti al ramo proseguendo in tutti i suoi rapporti giuridici, anteriori alla scissione,
[...]
tra cui il credito ancora vantato nei confronti degli odierni appellanti. rappresentata dalla procuratrice si è, quindi, costituita CP_2 Controparte_1
in giudizio contestando gli assunti degli appellanti e chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Per l'udienza del 24.02.2025, cui la causa è pervenuta a seguito della sostituzione del Relatore,
le parti hanno depositato le rispettive note conclusive espressamente rinunciando alla concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c. ed è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel giudizio di primo grado, promosso con citazione notificata il 30.08.2021, e Parte_2
proponevano opposizione al decreto del Tribunale di Verona n. 1792/2021 con il Parte_1
quale lo stesso Tribunale, su ricorso di in qualità di cessionaria dei Controparte_1
crediti già vantati da ingiungeva loro il pagamento della somma di € Controparte_3
30.052,96 a carico di entrambi e di € 9.975,47 a , oltre gli interessi legali dal Parte_2
10.05.2017 al saldo e oltre alle spese di procedura.
Gli opponenti eccepivano la mancanza della legittimazione ad agire di per la Controparte_1
mancanza di prova della titolarità dei crediti ingiunti, la mancata produzione in fase monitoria di documentazione relativa ai proventi realizzati dalla vendita dei due veicoli oggetto di leasing e comunque la mancanza di idonea prova scritta dei crediti ingiunti, che non poteva evincersi dai formali estratti conto prodotti nella fase monitoria, se pure accompagnati dai piani di ammortamento;
eccepivano inoltre la nullità della clausola penale di cui all'art. 21 delle condizioni generali di entrambi i contratti di leasing per contrarietà con la disciplina di carattere inderogabile di cui all'art. 1526 Cod. Civ. in materia di vendita con riserva di proprietà, applicabile in via analogica ai leasing traslativi.
La società opposta si costituiva in giudizio rilevando di essere cessionaria di un credito originariamente vantato dalla società già Locat s.p.a., in virtù di un Controparte_3
contratto di cessione di crediti individuabili in blocco concluso il 10.05.2017 con il quale
[...]
aveva ceduto pro soluto, ai sensi dell'art. 58 del TUB, alla società CP_3 [...]
tutti i crediti elencati nel contratto di cessione per capitale, interessi, anche di Controparte_5
mora, maturati e maturandi dal 30.06.2018 escluso, oltre accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant'altro per canoni scaduti e non pagati alla data di risoluzione del contratto inclusa la componente IVA ove dovuta, individuati secondo i criteri indicati nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte II n. 59 del 20.05.2017 (cfr. all. 5 e doc.
5.7 primo grado appellata).
Tra i crediti oggetto della cessione in blocco era compreso quello vantato nei confronti dalla società D.M.D. di , poi cancellata, in persona del titolare firmatario Parte_3 Pt_2
e della garante , azionato in sede monitoria, con ciò è subentrando ex
[...] Parte_1
lege nella posizione giuridica della propria cedente già Locat s.p.a. Controparte_3
In base al consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione in materia di cessione in blocco di crediti la cessione doveva ritenersi valida ed efficace con conseguente legittimazione della società ingiungente.
Rilevava che con contratto di locazione finanziaria n. AS 1202569 del 23.07.2008
[...]
già Locat s.p.a. concedeva in leasing alla ditta individuale D.M.D. di CP_3 Pt_2 [...]
poi cancellata, la vettura HONDA 07 1.8 AT, Telaio Jhmbe18408s202168 (cfr. doc. Pt_3 CP_6
5.3 primo grado appellata). Il corrispettivo della locazione finanziaria veniva pattuito in €
28.624,80, oltre IVA con canone alla firma di € 477,08, e successivi n. 59 canoni invariabili consecutivi con periodicità mensile di € 477,08, il primo dei quali da corrispondere il giorno 1 del mese successivo a quello di decorrenza contrattuale (se avvenuta nei giorni 1-15), ovvero il giorno 16 del mese successivo a quello di decorrenza contrattuale.
Tale bene veniva acquistato dalla concedente e consegnato alla predetta società utilizzatrice (cfr.
doc.
5.4 primo grado appellata). A seguito di accordi intervenuti tra le parti il contratto di leasing veniva modificato in data
26.10.2009 con la pattuizione di un nuovo corrispettivo di € 29.433,96 oltre I.V.A. da versarsi in 6
canoni mensili posticipati ciascuno di € 134,86 con decorrenza dal 16.10.2009 e n. 45 canoni mensili posticipati ciascuno di € 477,08 con decorrenza dal 16.04.2010 (cfr. doc.
5.5 primo grado appellata).
Con contratto di locazione finanziaria n. AS 1326554 del 04.04.2011, già Controparte_3
Locat s.p.a. concedeva in leasing alla ditta individuale D.M.D. di , poi Parte_3
cancellata, la vettura Cadilla Cts 3.6 Awd Telaio 1g6ds57vx80138766, Targa CP_7
Ed601ar (cfr. doc.
5.6 primo grado appellata) per il corrispettivo di € 43.028,07, oltre IVA con canone alla firma di € 3.750,00, e successivi n. 59 canoni variabili consecutivi con periodicità
mensile di € 665,73, il primo dei quali da corrispondere il giorno 1 del mese successivo a quello di decorrenza contrattuale, ovvero il giorno 16 del mese successivo a quello di decorrenza contrattuale (se avvenuta nei giorni 16-31).
In relazione a detto contratto si costituiva e ogni atro onere a garanzia dell'adempimento di ogni obbligazione della società utilizzatrice (cfr. doc.
5.8 primo grado appellata). La Società D.M.D. di si rendeva inadempiente al pagamento dei canoni periodici pattuiti, per cui la Pt_2 Parte_3
società di leasing dichiarava la risoluzione dei contratti e sollecitava il pagamento del debito maturato (cfr. doc.
5.9 primo grado appellata).
Evidenziava che a seguito della notifica del decreto ingiuntivo di riconsegna n. 22031/2013 (RG
n. 32271 del Tribunale di Milano) i beni venivano restituiti al proprietario (cfr. doc.
5.10 primo grado appellata), venivano venduti e il prezzo ricavato dalla vendita veniva decurtato dalla complessiva esposizione debitoria, non avendo la debitrice e la garante onorato le obbligazioni di cui ai contratti di leasing, nonostante i solleciti di pagamento effettuati dalla società opposta (cfr.
doc.
5.11 primo grado appellata).
Con la sentenza impugnata il Tribunale respingeva l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire dell'ingiungente ritenendo che l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda n. 59 del 20.05.2017, recava la specifica enumerazione dei rapporti ceduti, indicati tramite i relativi codici identificativi, consentendo agevolmente di ricavare la certezza che i rapporti oggetto di causa, indicati nell'elenco con i numeri 1326554 e 1202569, corrispondenti a quelli riportati alla prima pagina di ciascun contratto, erano ricompresi nella cessione disposta da in favore dell'opposta (cfr.doc. 2, 3 e 6 fascicolo monitorio). Controparte_3
Rilevava che fin dalla fase monitoria l'opposta aveva fornito la prova dei titoli posti a fondamento delle sue pretese mediante la produzione dei due contratti di locazione finanziaria stipulati tra e la ditta D.M.D., dei verbali di consegna degli autoveicoli e della fideiussione Controparte_3
prestata dalla signora per il leasing 1326554, oltre al decreto ingiuntivo di riconsegna e Pt_1
agli estratti conto scalari con la sequenza completa dei canoni scaduti e non pagati cfr. docc. 2-
13 decreto ingiuntivo).
Tale documentazione, secondo il primo giudice, doveva ritenersi idonea e sufficiente a legittimare l'emissione del decreto ingiuntivo costituendo la prova scritta delle ragioni di credito della concedente, dalle quali aveva già correttamente scomputato il ricavato delle CP_1
riallocazioni che l'utilizzatore aveva diritto a percepire a sensi dell'art. 21 delle condizioni generali di contratto “una volta che fossero state soddisfatte tutte le ragioni di credito del concedente”.
Gli opponenti non avevano negato nel giudizio l'inadempimento nel pagamento dei canoni, né
avevano svolto contestazioni specifiche con riferimento al quantum dei crediti azionati, mentre aveva documentalmente provato di avere decurtato dalle penali l'esatto ricavato delle CP_1
diverse allocazioni dei beni, conformemente alla pattuizione di cui all'art. 21 cit. (cfr. doc. da 14 a
17 primo grado appellata). Accertava infine la liceità di clausole penali quale quella riprodotta all'art. 21 dei contratti in questione in forza dell'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione secondo il quale viene reputata coerente con la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 1526 Cod. Civ. la penale inserita nel contratto di leasing traslativo prevedente l'acquisizione dei canoni riscossi con detrazione dalle somme dovute al concedente dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito.
Così inquadrati i fatti, deve preliminarmente respingersi l'eccezione dell'appellata di inammissibilità dell'appello ai densi dell'art. 342 c.p.c., atteso che l'atto di impugnazione consente di individuare le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva. Va, invero, osservato che “la specificità dei motivi, ex art. 342 cod. proc.
civ., per la rituale proposizione dell'atto di appello, esige, anche quando la sentenza di primo grado sia stata integralmente censurata, che, alle argomentazioni in essa svolte, vengano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico poiché la parte volitiva dell'appello deve accompagnarsi ad una componente argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. n. 22781 del 27.10.2014; cfr.
anche Cass. ord. n. 13535 del 30.05.2018). E ciò è senz'altro ravvisabile nella specie.
Deve osservarsi inoltre che gli appellanti non hanno impugnato i capi della sentenza riferiti all'accertamento dell'inadempimento da parte della società D.M.D. di e della Parte_3
garante al pagamento dei canoni periodici pattuiti in ragione del quale la società Parte_1
di leasing aveva dichiarato la risoluzione dei contratti e aveva notificato il decreto ingiuntivo di riconsegna n. 22031/2013 (RG n. 32271 del Tribunale di Milano), né all'accertamento dell'intervenuta restituzione dei beni al proprietario (cfr. doc.
5.10 primo grado appellata), della loro vendita e della decurtazione del ricavato dalla complessiva esposizione debitoria (cfr. doc.
5.11 primo grado appellata).
Su tali capi della sentenza si è, quindi, formato il giudicato.
Nel merito, l'appello si profila infondato e non meritevole di accoglimento.
Con un unico motivo gli appellanti censurano la sentenza impugnata per l'errato rigetto dell'eccezione preliminare e pregiudiziale di rito relativa alla carenza di legittimazione ad agire in sede monitoria in capo a per mancanza di titolarità dei crediti ingiunti. Controparte_1
Sostengono che, contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale, la giurisprudenza di legittimità e di merito avrebbe mutato il proprio orientamento sul tema della titolarità dei crediti ceduti in blocco ritenendo che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sia idonea ad esonerare la cessionaria dal notificare la cessione al debitore ceduto ma non sufficiente a comprovare la titolarità del credito in capo all'avente causa, in quanto dichiarazione di provenienza unilaterale.
Pertanto, l'omessa produzione in giudizio del contratto di cessione di crediti in blocco ex art. 58
TUB può essere valutata quale mancanza di prova del trasferimento a favore del cessionario dello specifico rapporto dedotto in giudizio in quanto la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare dell'originator ha l'onere di fornire la prova della propria legittimazione con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.
La censura non è meritevole di accoglimento.
Deve osservarsi che la prova della cessione del credito ha costituito oggetto di contrasto giurisprudenziale con riferimento alla titolarità del credito, al difetto di legittimazione ad agire del cessionario intervenuto nel processo pendente tra cedente e ceduto e al mancato raggiungimento della prova dell'intervenuta cessione.
La Corte di Cassazione ha stabilito che in sede processuale la prova della cessione del credito può essere data dall'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nel quale figuri la specifica indicazione del credito ceduto (con indicazione del “Ndg” specifico); dalla produzione del contratto di credito, dell'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
da eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
da dichiarazioni confessorie della cedente intervenute anche dopo la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, osservando che la prova può essere integrata, ad esempio, anche dagli atti d'intimazione del cessionario.
La produzione della dichiarazione del cedente e la disponibilità del titolo esecutivo azionato sono,
secondo la Cassazione, elementi che provano che un determinato credito è stato effettivamente ceduto, con cessazione di ogni questione e contestazione sul punto.
Con l'ordinanza del 05.11.2020 n. 24798 la Corte Suprema ha affermato che nel caso di contestazione in sede processuale del credito della cessionaria non è sufficiente provare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione ma occorre altresì “…dimostrare
l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la
propria legittimazione sostanziale”. In sintesi, la Cassazione ha evidenziato che chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D. Lgs. n. 385/1993, ha l'onere di provare l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova sostanziale della propria legittimazione.
La terza Sezione della Corte di Cassazione con la recente sentenza 20.11.2024, n. 29872 -
modificando la posizione assunta con la sentenza n. 3405 del 06.02.2024 e dopo aver richiamato la sentenza delle Sezioni Unite 16.11.2009 n. 24179 in tema di legittimazione processuale del rappresentante - ha ribadito che in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ai sensi dell'art. 58 TUB è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.) in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'IT (Cfr. Cass. n. 10860/2024;
Cass. n. 4277/2023; Cass. n. 17944/2023).
Nella specie, deve ritenersi che il Tribunale abbia fatto buon governo di tali principi evidenziando nella sentenza impugnata che l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 59 del 20.05.2017, reca la specifica enumerazione dei rapporti ceduti, indicati tramite i relativi codici identificativi (“codici contratto”), consentendo agevolmente di ricavare la certezza che i rapporti oggetto causa, indicati nell'elenco con i numeri 1326554 e 1202569, corrispondenti a quelli riportati alla prima pagina di ciascun contratto, fossero ricompresi nella cessione disposta da in favore dell'opposta (cfr. doc. 2, 3 e 6 fascicolo monitorio). Controparte_3
Il Tribunale ha anche evidenziato che la banca ingiungente ha prodotto i due contratti di locazione finanziaria stipulati tra e la ditta D.M.D., i verbali di consegna degli Controparte_3
autoveicoli e la fideiussione prestata da per il contratto n. 1326554, oltre al Parte_1
decreto ingiuntivo di riconsegna e agli estratti conto scalari con la sequenza completa dei canoni scaduti e non pagati (cfr. docc.
3-13 fascicolo monitorio).
Ciò si pone in linea con l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con riferimento alla sussistenza della titolarità del credito in caso di cessione in blocco, per cui la sentenza va confermata.
L'appello va, quindi, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel
D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, esclusa la fase istruttoria non tenutasi, e vanno poste a carico degli appellanti e , in solido tra loro, e in Parte_2 Parte_1
favore in qualità di procuratrice di in base allo scaglione Controparte_1 CP_2
del decisum.
P. Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così provvede:
1) respinge l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Verona n. 56/2023;
2) condanna e a rifondere in qualità di Parte_2 Parte_1 Controparte_1
procuratrice di le spese del giudizio, che liquida in € 6.946,00 per onorari, oltre CP_2
CPNA, IVA e rimborso forfetario del 15%.
Si dà atto che sussistono, a carico degli appellanti soccombenti, i presupposti applicativi dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 1 comma
17 della Legge n. 228/2012 con effetto decorrente dal 30.01.2013.
Così deciso in Venezia in data 03 aprile 2025.
La Presidente
Dott. Rita Rigoni
Il Consigliere Estensore
Dott. Maria Gabriella Pennetta