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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 4866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4866 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
UDIENZA del 10/10/25 Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 1732/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, con ordinanza del 23.07.2025, ritualmente comunicata alle parti, questa
Corte così provvedeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 10.10.2025 per il deposito di note illustrative e conclusiva”. La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, ha deciso la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati: 1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Antonio Quaranta Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1732/2020 R.G ad oggetto: risarcimento danni per morte T R A
(CF ) e residente in [...] C.F._1
52, elettivamente domiciliato al L. Mare Caboto, Vico 15 n. 2 presso lo studio dell'Avv. Mario Paone che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello (fax 0771464850 ; pec: ; appellante Email_1
C O N T R O
, , residente in [...]
(AV), alla via Contrada Isca Delle Rose n.9, elettivamente domiciliato in Lauro (AV), alla via Principe Amedeo n.28, presso e nello studio dell'Avv. Ettore Santaniello, C.F.
, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla C.F._3 comparsa di costituzione e risposta, (fax 0818240981 e/o all'indirizzo di P.E.C.:
; appellato Email_2
NONCHE' (P.I. - con sede legale in Bologna, via Controparte_1 P.IVA_1
Stalingrado n.45 - in persona del suo procuratore ad negotia Dott. munito Persona_2
1 dei poteri di rappresentanza legale in orza di procura speciale del 25/09/2018, in autentica Notaio dott. di Bologna rep./fasc. n.90642 / 9417, Persona_3 dom.to come tale nella sede sociale, ed, elettivamente, in Benevento, alla via 24 maggio 1,nello studio dell'avv. Iris Olivieri ( ),che lo rappresenta C.F._4
e difende nel presente procedimento, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta); appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1803/2019 del Tribunale di Benevento, pubblicata il 21/10/2019;
CONCLUSIONI
- per l'appellante “ Insiste per il pieno accoglimento della domanda Persona_1 proposta con l'atto di appello, e, per l'effetto, delle conclusioni che di seguito si trascrivono : Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Napoli , contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 1803/2019 del Tribunale di Benevento, emessa in data 21.10.2019 nel giudizio RG 6046/2014 non notificata , in accoglimento delle motivazioni sopra svolte ed in riforma parziale della sentenza appellata :
-accogliere la domanda così come formulata con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di I° grado innanzi il Tribunale di Latina e, sulla base della già riconosciuta responsabilità del in ordine al determinarsi dell'uccisione colposa del segugio italiano " Parte_1 Parte_2
:
[...]
-riconoscere che in conseguenza dell'evento illecito per cui è causa , determinato per fatto, colpa e negligenza di il sig. , oltre al danno emergente già Parte_1 Persona_1 riconosciuto dal primo giudice ,ha subito un danno patrimoniale per lucro cessante pari ad € 17.600,00 e, per l'effetto, condannare al risarcimento di tale ulteriore importo Parte_1 in favore dell'appellante. Oltre interessi maturati dall'evento all'effettivo soddisfo . Con condanna al pagamento delle spese competenze ed onorari del presente grado di giudizio .
- per l'appellato : confermare la sentenza di I grado;
Parte_1
= in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello, valutare la pretesa risarcitoria nei limiti del provato e di grado di colpa concorrente, con completo esonero del sig. da ogni onere comunque connesso al presente procedimento, Parte_1 nessuno escluso o eccettuato, condannando direttamente la (già Controparte_2
), già ritualmente chiamata in causa e costituita nel giudizio Controparte_3 di I grado, al pagamento di quanto la Corte dovesse riconoscere al sig. per le Persona_1 causali di cui al presente procedimento;
= in ogni caso, condannare la compagnia (già Controparte_2 [...]
) a tenere indenne e manlevato il comparente da ogni pretesa risarcitoria e Controparte_3 comunque da tutti gli effetti pregiudizievoli connessi al presente giudizio, nessuno escluso o eccettuato;
= il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento e con attribuzione al procuratore antistatario.
2 Per l'appellata “[…]ci si riporta alle difese in atti e si chiede Controparte_1 trattenersi la causa in decisione;
si insiste per il rigetto della domanda proposta con l'atto di appello, in data 01/06/2020, e, quindi, per la conferma delle statuizioni della sentenza n. 1803/2019 resa dal Giudice di prime cure, con la conseguenza dei relativi effetti;
si rassegnano le conclusioni formulate ai punti 1) e 2) della propria comparsa di costituzione in grado di appello e che qui, per completezza, si trascrivono: 1)voglia il Giudice adito dichiarare inammissibile nonché rigettare la domanda proposta con l'atto di appello, in data 01/06/2020, ed emanare, all'uopo, ogni conseguente opportuna statuizione, confermando le statuizioni della sentenza di primo grado, nel rispetto di quanto ampiamente dedotto e rilevato, in ordine alla infondatezza dei motivi, posti a sostegno del proposto gravame;
2)voglia porre spese e competenze professionali del presente grado di giudizio come per legge.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Primo grado Con atto ritualmente notificato conveniva in giudizio Persona_1 [...]
al fine di sentirlo dichiarare responsabile dell'evento illecito verificatosi il Pt_1
16.11.2013 allorché il predetto nel corso di una battuta di caccia alla lepre nel territorio del Comune di Montecalvo Irpino loc.tà Contrada Fascino, determinava l'evento morte del segugio italiano, di nome , pelo raso, colore Parte_2 nero focato (n. microchip 380260000181412 - tatuaggio 10SVZ1) di proprietà dell'attore, raggiunto da un colpo di fucile sparato dal convenuto. Chiedeva che il medesimo venisse condannato alla rifusione in proprio favore dei danni patrimoniali connessi e conseguenti nonché, dei danni non patrimoniali e morali derivanti dalla lesione di interessi di rango costituzionale inerenti la persona, ivi compreso il danno legato alla lesione dell'animale da affezione, nella misura che sarebbe stata determinata in corso di causa o, equitativamente stabilita. La causa veniva iscritta a ruolo al n. R.G. 6064/2014, presso il Tribunale di Benevento.
Con comparsa del 13.03.2015, si costituiva , contestando la domanda Parte_1 attorea, assumendo la mancanza di propria responsabilità nella determinazione del fatto e ponendo in evidenza di: avere regolarmente denunziato l'evento con racc. del 25.11.2013 inviata alla propria assicurazione (ora ); Parte_3 Controparte_2 essere in possesso di regolare licenza di porto di fucile (nr. ) di tesserino per Numer_1
l'esercizio di attività venatoria (nr. ) e di essere socio della Unione Numero_1
AC (tessera nr 212640).
Chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia
[...]
presso la quale era assicurato per eventi connessi alla attività Controparte_2
3 venatoria onde essere manlevato da tutti gli effetti pregiudizievoli connessi alla domanda attorea.
Si costituiva la Compagnia Assicuratrice, assumendo l'inammissibilità della domanda di manleva per carenza di legittimazione dello stesso e, nel merito, la mancanza di prova della riconducibilità dell'evento a fatto e colpa del convenuto e la insussistenza di nesso eziologico fra i danni lamentati e l'evento Parte_1 dedotto. In ordine al quantum debeatur ne contestava l'eccessività in relazione alla produzione documentale e delle certificazioni depositati in atti dall'attore.
Ammessa l'attività istruttoria, con ordinanza del 22 settembre 2017 il Tribunale di Benevento ammetteva la chiesta CTU disponendo la nomina del Dr. e Persona_4 sottoponendogli il seguente quesito "…anche sulla base della documentazione versata in atti, determini e quantifichi il CTU il valore venale del cane segugio di razza abbattuto ed il danno patrimoniale nelle componenti del lucro cessante e del danno emergente…". All'esito del deposito della CTU e dell'udienza del 04.12.2018, con ordinanza del 24 gennaio 2019, la causa veniva ritenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Con la sentenza n. 1803/2019 pubblicata il 21/10/2019, il Tribunale di Benevento così statuiva:” 1) “…accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna
[...] al pagamento della somma di € 10.000,00 in favore dell'attore, con interessi legali Pt_1 dall'evento al soddisfo;
2) "…condanna altresì il medesimo alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, Pt_1 liquidate in € 2.850,00, oltre iva cassa e spese generali al 15 % oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese di ctu, come liquidate in corso di causa e nella misura di quanto già liquidato a titolo di acconto…";
3)"…accoglie la domanda proposta dal contro la società assicuratrice e per l'effetto Pt_1 condanna quest'ultima a tenere indenne l'assicurato da qualsiasi somma dovrà Pt_1 sborsare sulla base della presente sentenza , anche successiva alla pronunzia ed ivi incluse le spese legali e borsuali, oltre al rimborso delle spese sostenute dal medesimo assicurato per la propria rappresentanza processuale, liquidate in e 1.500,00, oltre accessori di legge…"
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello introdotto con atto notificato il 01.06.2020 a fronte della sentenza n. 1803/2019, pubblicata il 21.10.2019, non notificata, il cui termine lungo per proporre impugnazione sarebbe spirato il 24.06.2020. Risulta rispettato il termine di cui all'art 327 cpc.
Con riferimento all'esame nel merito dei
4 MOTIVI DI APPELLO Col primo rubricato “Violazione e falsa applicazione di legge e degli artt. 115 e 116 c.p.c. Contraddittoria, illegittima ed erronea motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze della CTU e della documentazione di parte affoliata in atti” l'appellante censura l'operato del Giudice di prime cure laddove ha operato una erronea e contraddittoria valutazione della relazione del CTU. Invero, secondo parte appellante, il Giudice avrebbe errato nel motivare laddove ha scritto "…è stata disposta una ctu, ma il consulente ha determinato il danno attraverso valutazioni che sono risultate a questo Giudice del tutto incomprensibili ed attraverso calcoli a dir poco strani e senza avere effettuato una concreta valutazione del "valore" dell'animale al momento del decesso sulla base degli elementi innanzi richiamati”. Deduceva che, al contrario il ctu, sulla base della documentazione prodotta e, dopo avere provveduto ad una attenta disamina delle specifiche caratteristiche dell'animale ucciso, ricostruendone i dati anagrafici, la popolazione di riferimento, le informazioni genetiche e le informazioni fenotipiche del soggetto, aveva affermato che "…Sorbo di era sicuramente una buona promessa per l'allevatore e per il Pt_2 miglioramento genetico della popolazione canina di quella razza…In merito al valore venale del cane , considerando quando fin qui esposto e tenendo conto delle diverse Parte_2 interviste ed approfondimenti con conoscitori della materia ed altri liberi professionisti che si occupano di questo settore si può affermare che un soggetto come all'epoca Parte_4 dei fatti, potesse valere da un minimo di € 8.000,00 ad un massimo di € 12.000,00. Pertanto, il danno emergente all'epoca dei fatti può essere determinato con il valore medio di questi valori e cioè pari ad € 10.000,00…" (cfr. pag. 20 ctu).
Evidenzia che, malgrado le non giustificate critiche alla relazione peritale, il giudice di primo grado aveva riconosciuto, poi in sentenza proprio in € 10.000,00 il danno da uccisione dell'animale. Cioè, un danno emergente esattamente identico a quello indicato dal ctu, e che, tuttavia era inaccettabile che a tale identico risultato il primo giudice pervenga - dopo le critiche alla ctu- attraverso l'adesione alle conclusioni del CTP di Controparte_1
Col secondo motivo rubricato “Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. Omessa o apparente violazione ”l'appellante censura la sentenza in parola laddove scrive “Il ctu si è poi avventurato in una ampia disquisizione sul danno emergente e sul lucro cessante, evidentemente in assenza di cognizioni minime di diritto…". Censura la sentenza gravata laddove il giudice riferendosi alla parte della relazione ove il ctu aveva determinato il lucro cessante in relazione : a) al valore economico aggiunto che l'animale avrebbe fatto conseguire mediante la partecipazione a concorsi, esposizioni e prove successive;
b) ai possibili introiti che il proprietario avrebbe potuto ottenere dalle monte del soggetto. Su tale concomitante aspetto il ctu (cfr pg. da 20 a 26 relazione tecnica), svolgendo ampie argomentazioni tecnico-scientifiche del tutto logiche, condivisibili e reali, era pervenuto a determinare: -in € 5.000,00 il lucro cessante da valore
5 economico aggiunto;
-in € 12.600,00 il lucro cessante da mancate monte. Malgrado tali evidenze, il Giudice si discostava dall'elaborato peritale e, nel disattendere le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio non ha sufficientemente motivato la propria scelta.
L'appello valutato nel suo complesso merita di essere totalmente disatteso.
Premesso che, “in tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione “percipiente” a condizione che “essa verta su elementi già allegati dalla parte che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone” (Cass. Sez. 2, sent. 22 gennaio 2015, n. 1190, Rv. 633974-01), atteso che anche quando la consulenza “può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova”, resta pur sempre “necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti” (Cass. Sez. 3, sent. 26 novembre 2007, n. 24620, Rv. 600467-01). Ciò posto, il giudice può disattendere le risultanze della disposta CTU percipiente solo motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all'assunta decisione (cfr. Cass., 3/3/2011, n. 5148), specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU (cfr. Cass., 26/8/2013, n. 19572; Cass., 7/8/2014, n. 17747).
Nel caso in esame il Tribunale beneventano ha precisato: "Per quanto concerne i danni non patrimoniali da 'perdita dell'animale di affezione', ucciso per colpa e non dolosamente, va detto che della questione si discute in dottrina e la risarcibilità è sostenuta anche da autorevole dottrina, ma essa non trova riscontro favorevole in giurisprudenza, per la fondamentale ragione che la norma dell'art. 2059 c.c., che prevede il risarcimento del danno non patrimoniale, lo ancora ad una espressa previsione di legge e quindi la norma va necessariamente correlata ad altra norma che sancisca il diritto del danneggiato al risarcimento ed una tale norma, che tale diritto preveda, per la perdita dell'animale di affezione, non esiste nel nostro ordinamento, con la conseguenza che la domanda non può essere accolta.” Quanto “al danno patrimoniale (su cui verte l'appello) va detto che la liquidazione appare del tutto peculiare, perché, come bene evidenziato dal perito incaricato dalla società assicuratrice, evidentemente esperto in materia, il valore dell'animale, cui è correlato il danno, è relativo e dipende dalle caratteristiche dello stesso, dal grado di addestramento e da altre doti, desumibili da altri elementi, quali la partecipazione a concorsi o gare. Nel caso in esame è stata disposta ctu, ma il consulente ha determinato il danno attraverso valutazioni che sono risultate a questo Giudice del tutto incomprensibili ed attraverso calcoli a dir poco strani, e senza aver effettuato una concreta valutazione del 'valore' dell'animale al momento del decesso sulla base degli elementi sopra indicati."
6 Tale prospettiva è risultata confermata dalla CTP della compagnia assicuratrice, che censura il metodo utilizzato dal CTU per mancanza di parametri oggettivi di quantificazione del valore del cane in ragione della: Ø scarsità di attestati (solo due) di merito in gare cinofile;
Ø assenza di attività riproduttiva del soggetto;
Ø assenza di “ affisso” del proprietario del cane;
Ø eccesso di calcoli probabilistici e potenziali in carenza di dati certi in merito all' attività sportiva e riproduttiva. Ed infatti, a ben vedere, il consulente ha formulato la valutazione del danno emergente (valore dell'animale) tenuto conto del pedigree del cane ucciso (paternità, maternità, gare vinte dai genitori, risultati conseguiti dai cuccioli della medesima cucciolata cui apparteneva nelle varie selezioni nazionali e gare). Parte_2
Trattasi comunque di valutazioni probabilistiche. Sotto tale prospettiva, mette conto rammentare che secondo la giurisprudenza di legittimità, per il criterio giuridico del "più probabile che non", è necessario che il giudice dia prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione. Orbene, nel caso che ci occupa il giudicante ha fondato la sua decisione tenuto conto delle contrarie deduzioni delle parti e del CTP compagnia assicuratrice, pervenendo alla conclusione che: il valore di un animale appartenente alla razza 'segugio italiano', di P per pregiata, è stato individuato dal perito della società assicuratrice in una media tra i diversi valori degli animali appartenenti a quella razza, in euro 7.000,00. Però dalla documentazione prodotta dall'attore può desumersi e quindi ritenersi provato che lo stesso avesse un valore superiore alla media e che, in via equitativa, in assenza di più precisi elementi, può essere determinato in euro 10.000,00 ed in tale misura può essere risarcito il danno." Al contrario, le diverse valutazioni del CTU, fatte proprie dall'appellante, non integrano gli estremi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per il risarcimento del danno da perdita di chance intesa quest'ultima come plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale, inteso in modo da ricomprendere nel detto risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della c.d. regolarità causale, fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità”. (cfr. Cass. sentenza n. 11058/2025 del 27/04/2025) A conferma di tale impostazione si richiamano le osservazioni alla CTU rese dal CTP assicurazioni secondo cui: In definitiva il cane deceduto ha partecipato a solo due
7 competizioni , per giunta di scarsa importanza a livello nazionale, ottenendo un giudizio di merito “ molto buono “ ed un giudizio “ eccellente” , in merito ai consanguinei, non vi è dubbio che la linea genealogica del cane sia di una media- buona qualità, Parte_2 che certamente contribuisce in partenza a far acquisire un valore commerciale del soggetto deceduto ed una valutazione al di sopra della mediocrità. Non volendo quindi obiettare nulla sulla sua genealogia, il soggetto però nelle sue valutazioni sportive e di merito non ha conseguito grossi risultati, confermando tra l'altro la media dei risultati conseguiti dai suoi consanguinei che si affermano quasi tutti in gare di medio valore con risultati tra il medio ed il buono, in sostanza una linea genealogica che è appena al di sopra della media . Si ritiene opportuno rilevare che le competizioni a cui ha partecipato sono gare sociali e Pt_2 mai, tranne per un soggetto, gare a valenza superiore. Per meglio definire la tipologia di gare, esse sono suddivise in gare sociali che equivalgono al raduno annuale dei proprietari ed allevatori di cani segugi tanto che tale manifestazione è definita “ la festa del Segugio “ che non è una vera e propria competizione di morfologia e di lavoro. Quanto ai possibili introiti derivanti dagli accoppiamenti si osserva che a) l'appellante non è un allevatore;
b) non ci sono prove con riguardo a precedenti accoppiamenti ed eventuali introiti;
c) non è detto e non è dimostrabile e ripetibile che gli accoppiamenti seppur selezionati e programmati diano sempre gli stessi risultati.(note del CTP). Il rigetto dell'appello comporta la soccombenza quanto alle spese di lite che, in applicazione del DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia fino ad € 26.000,00 (valori medi con la riduzione del 30 % su € 3.966,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4)€ -1.189,80) in complessivi € 2.776,20, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, liquida in favore degli odierni appellanti sig. , con attribuzione al procuratore Parte_1 antistatario avv. Ettore Santaniello, nonché della in persona del CP_2
l.r.p.t. Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante Per_1
[...]
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sul gravame avverso la sentenza avverso la sentenza n. 1803/2019 del Tribunale di Benevento, pubblicata il 21/10/2019, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellate a rifondere le spese di lite in favore Persona_1 delle controparti , con attribuzione al procuratore antistatario Parte_1 avv. Ettore Santaniello, nonché della in persona del l.r.p.t., CP_2
8 che liquida per ciascuna di esse in complessivi € 2.776,20, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
3. Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante Persona_1
Così deciso in Napoli il 10/10/25 Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario dott.ssa Marta Cucco. CP_4
9
Corte così provvedeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 10.10.2025 per il deposito di note illustrative e conclusiva”. La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, ha deciso la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati: 1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Antonio Quaranta Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1732/2020 R.G ad oggetto: risarcimento danni per morte T R A
(CF ) e residente in [...] C.F._1
52, elettivamente domiciliato al L. Mare Caboto, Vico 15 n. 2 presso lo studio dell'Avv. Mario Paone che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello (fax 0771464850 ; pec: ; appellante Email_1
C O N T R O
, , residente in [...]
(AV), alla via Contrada Isca Delle Rose n.9, elettivamente domiciliato in Lauro (AV), alla via Principe Amedeo n.28, presso e nello studio dell'Avv. Ettore Santaniello, C.F.
, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla C.F._3 comparsa di costituzione e risposta, (fax 0818240981 e/o all'indirizzo di P.E.C.:
; appellato Email_2
NONCHE' (P.I. - con sede legale in Bologna, via Controparte_1 P.IVA_1
Stalingrado n.45 - in persona del suo procuratore ad negotia Dott. munito Persona_2
1 dei poteri di rappresentanza legale in orza di procura speciale del 25/09/2018, in autentica Notaio dott. di Bologna rep./fasc. n.90642 / 9417, Persona_3 dom.to come tale nella sede sociale, ed, elettivamente, in Benevento, alla via 24 maggio 1,nello studio dell'avv. Iris Olivieri ( ),che lo rappresenta C.F._4
e difende nel presente procedimento, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta); appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1803/2019 del Tribunale di Benevento, pubblicata il 21/10/2019;
CONCLUSIONI
- per l'appellante “ Insiste per il pieno accoglimento della domanda Persona_1 proposta con l'atto di appello, e, per l'effetto, delle conclusioni che di seguito si trascrivono : Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Napoli , contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 1803/2019 del Tribunale di Benevento, emessa in data 21.10.2019 nel giudizio RG 6046/2014 non notificata , in accoglimento delle motivazioni sopra svolte ed in riforma parziale della sentenza appellata :
-accogliere la domanda così come formulata con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di I° grado innanzi il Tribunale di Latina e, sulla base della già riconosciuta responsabilità del in ordine al determinarsi dell'uccisione colposa del segugio italiano " Parte_1 Parte_2
:
[...]
-riconoscere che in conseguenza dell'evento illecito per cui è causa , determinato per fatto, colpa e negligenza di il sig. , oltre al danno emergente già Parte_1 Persona_1 riconosciuto dal primo giudice ,ha subito un danno patrimoniale per lucro cessante pari ad € 17.600,00 e, per l'effetto, condannare al risarcimento di tale ulteriore importo Parte_1 in favore dell'appellante. Oltre interessi maturati dall'evento all'effettivo soddisfo . Con condanna al pagamento delle spese competenze ed onorari del presente grado di giudizio .
- per l'appellato : confermare la sentenza di I grado;
Parte_1
= in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello, valutare la pretesa risarcitoria nei limiti del provato e di grado di colpa concorrente, con completo esonero del sig. da ogni onere comunque connesso al presente procedimento, Parte_1 nessuno escluso o eccettuato, condannando direttamente la (già Controparte_2
), già ritualmente chiamata in causa e costituita nel giudizio Controparte_3 di I grado, al pagamento di quanto la Corte dovesse riconoscere al sig. per le Persona_1 causali di cui al presente procedimento;
= in ogni caso, condannare la compagnia (già Controparte_2 [...]
) a tenere indenne e manlevato il comparente da ogni pretesa risarcitoria e Controparte_3 comunque da tutti gli effetti pregiudizievoli connessi al presente giudizio, nessuno escluso o eccettuato;
= il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento e con attribuzione al procuratore antistatario.
2 Per l'appellata “[…]ci si riporta alle difese in atti e si chiede Controparte_1 trattenersi la causa in decisione;
si insiste per il rigetto della domanda proposta con l'atto di appello, in data 01/06/2020, e, quindi, per la conferma delle statuizioni della sentenza n. 1803/2019 resa dal Giudice di prime cure, con la conseguenza dei relativi effetti;
si rassegnano le conclusioni formulate ai punti 1) e 2) della propria comparsa di costituzione in grado di appello e che qui, per completezza, si trascrivono: 1)voglia il Giudice adito dichiarare inammissibile nonché rigettare la domanda proposta con l'atto di appello, in data 01/06/2020, ed emanare, all'uopo, ogni conseguente opportuna statuizione, confermando le statuizioni della sentenza di primo grado, nel rispetto di quanto ampiamente dedotto e rilevato, in ordine alla infondatezza dei motivi, posti a sostegno del proposto gravame;
2)voglia porre spese e competenze professionali del presente grado di giudizio come per legge.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Primo grado Con atto ritualmente notificato conveniva in giudizio Persona_1 [...]
al fine di sentirlo dichiarare responsabile dell'evento illecito verificatosi il Pt_1
16.11.2013 allorché il predetto nel corso di una battuta di caccia alla lepre nel territorio del Comune di Montecalvo Irpino loc.tà Contrada Fascino, determinava l'evento morte del segugio italiano, di nome , pelo raso, colore Parte_2 nero focato (n. microchip 380260000181412 - tatuaggio 10SVZ1) di proprietà dell'attore, raggiunto da un colpo di fucile sparato dal convenuto. Chiedeva che il medesimo venisse condannato alla rifusione in proprio favore dei danni patrimoniali connessi e conseguenti nonché, dei danni non patrimoniali e morali derivanti dalla lesione di interessi di rango costituzionale inerenti la persona, ivi compreso il danno legato alla lesione dell'animale da affezione, nella misura che sarebbe stata determinata in corso di causa o, equitativamente stabilita. La causa veniva iscritta a ruolo al n. R.G. 6064/2014, presso il Tribunale di Benevento.
Con comparsa del 13.03.2015, si costituiva , contestando la domanda Parte_1 attorea, assumendo la mancanza di propria responsabilità nella determinazione del fatto e ponendo in evidenza di: avere regolarmente denunziato l'evento con racc. del 25.11.2013 inviata alla propria assicurazione (ora ); Parte_3 Controparte_2 essere in possesso di regolare licenza di porto di fucile (nr. ) di tesserino per Numer_1
l'esercizio di attività venatoria (nr. ) e di essere socio della Unione Numero_1
AC (tessera nr 212640).
Chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia
[...]
presso la quale era assicurato per eventi connessi alla attività Controparte_2
3 venatoria onde essere manlevato da tutti gli effetti pregiudizievoli connessi alla domanda attorea.
Si costituiva la Compagnia Assicuratrice, assumendo l'inammissibilità della domanda di manleva per carenza di legittimazione dello stesso e, nel merito, la mancanza di prova della riconducibilità dell'evento a fatto e colpa del convenuto e la insussistenza di nesso eziologico fra i danni lamentati e l'evento Parte_1 dedotto. In ordine al quantum debeatur ne contestava l'eccessività in relazione alla produzione documentale e delle certificazioni depositati in atti dall'attore.
Ammessa l'attività istruttoria, con ordinanza del 22 settembre 2017 il Tribunale di Benevento ammetteva la chiesta CTU disponendo la nomina del Dr. e Persona_4 sottoponendogli il seguente quesito "…anche sulla base della documentazione versata in atti, determini e quantifichi il CTU il valore venale del cane segugio di razza abbattuto ed il danno patrimoniale nelle componenti del lucro cessante e del danno emergente…". All'esito del deposito della CTU e dell'udienza del 04.12.2018, con ordinanza del 24 gennaio 2019, la causa veniva ritenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Con la sentenza n. 1803/2019 pubblicata il 21/10/2019, il Tribunale di Benevento così statuiva:” 1) “…accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna
[...] al pagamento della somma di € 10.000,00 in favore dell'attore, con interessi legali Pt_1 dall'evento al soddisfo;
2) "…condanna altresì il medesimo alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, Pt_1 liquidate in € 2.850,00, oltre iva cassa e spese generali al 15 % oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese di ctu, come liquidate in corso di causa e nella misura di quanto già liquidato a titolo di acconto…";
3)"…accoglie la domanda proposta dal contro la società assicuratrice e per l'effetto Pt_1 condanna quest'ultima a tenere indenne l'assicurato da qualsiasi somma dovrà Pt_1 sborsare sulla base della presente sentenza , anche successiva alla pronunzia ed ivi incluse le spese legali e borsuali, oltre al rimborso delle spese sostenute dal medesimo assicurato per la propria rappresentanza processuale, liquidate in e 1.500,00, oltre accessori di legge…"
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello introdotto con atto notificato il 01.06.2020 a fronte della sentenza n. 1803/2019, pubblicata il 21.10.2019, non notificata, il cui termine lungo per proporre impugnazione sarebbe spirato il 24.06.2020. Risulta rispettato il termine di cui all'art 327 cpc.
Con riferimento all'esame nel merito dei
4 MOTIVI DI APPELLO Col primo rubricato “Violazione e falsa applicazione di legge e degli artt. 115 e 116 c.p.c. Contraddittoria, illegittima ed erronea motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze della CTU e della documentazione di parte affoliata in atti” l'appellante censura l'operato del Giudice di prime cure laddove ha operato una erronea e contraddittoria valutazione della relazione del CTU. Invero, secondo parte appellante, il Giudice avrebbe errato nel motivare laddove ha scritto "…è stata disposta una ctu, ma il consulente ha determinato il danno attraverso valutazioni che sono risultate a questo Giudice del tutto incomprensibili ed attraverso calcoli a dir poco strani e senza avere effettuato una concreta valutazione del "valore" dell'animale al momento del decesso sulla base degli elementi innanzi richiamati”. Deduceva che, al contrario il ctu, sulla base della documentazione prodotta e, dopo avere provveduto ad una attenta disamina delle specifiche caratteristiche dell'animale ucciso, ricostruendone i dati anagrafici, la popolazione di riferimento, le informazioni genetiche e le informazioni fenotipiche del soggetto, aveva affermato che "…Sorbo di era sicuramente una buona promessa per l'allevatore e per il Pt_2 miglioramento genetico della popolazione canina di quella razza…In merito al valore venale del cane , considerando quando fin qui esposto e tenendo conto delle diverse Parte_2 interviste ed approfondimenti con conoscitori della materia ed altri liberi professionisti che si occupano di questo settore si può affermare che un soggetto come all'epoca Parte_4 dei fatti, potesse valere da un minimo di € 8.000,00 ad un massimo di € 12.000,00. Pertanto, il danno emergente all'epoca dei fatti può essere determinato con il valore medio di questi valori e cioè pari ad € 10.000,00…" (cfr. pag. 20 ctu).
Evidenzia che, malgrado le non giustificate critiche alla relazione peritale, il giudice di primo grado aveva riconosciuto, poi in sentenza proprio in € 10.000,00 il danno da uccisione dell'animale. Cioè, un danno emergente esattamente identico a quello indicato dal ctu, e che, tuttavia era inaccettabile che a tale identico risultato il primo giudice pervenga - dopo le critiche alla ctu- attraverso l'adesione alle conclusioni del CTP di Controparte_1
Col secondo motivo rubricato “Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. Omessa o apparente violazione ”l'appellante censura la sentenza in parola laddove scrive “Il ctu si è poi avventurato in una ampia disquisizione sul danno emergente e sul lucro cessante, evidentemente in assenza di cognizioni minime di diritto…". Censura la sentenza gravata laddove il giudice riferendosi alla parte della relazione ove il ctu aveva determinato il lucro cessante in relazione : a) al valore economico aggiunto che l'animale avrebbe fatto conseguire mediante la partecipazione a concorsi, esposizioni e prove successive;
b) ai possibili introiti che il proprietario avrebbe potuto ottenere dalle monte del soggetto. Su tale concomitante aspetto il ctu (cfr pg. da 20 a 26 relazione tecnica), svolgendo ampie argomentazioni tecnico-scientifiche del tutto logiche, condivisibili e reali, era pervenuto a determinare: -in € 5.000,00 il lucro cessante da valore
5 economico aggiunto;
-in € 12.600,00 il lucro cessante da mancate monte. Malgrado tali evidenze, il Giudice si discostava dall'elaborato peritale e, nel disattendere le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio non ha sufficientemente motivato la propria scelta.
L'appello valutato nel suo complesso merita di essere totalmente disatteso.
Premesso che, “in tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione “percipiente” a condizione che “essa verta su elementi già allegati dalla parte che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone” (Cass. Sez. 2, sent. 22 gennaio 2015, n. 1190, Rv. 633974-01), atteso che anche quando la consulenza “può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova”, resta pur sempre “necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti” (Cass. Sez. 3, sent. 26 novembre 2007, n. 24620, Rv. 600467-01). Ciò posto, il giudice può disattendere le risultanze della disposta CTU percipiente solo motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all'assunta decisione (cfr. Cass., 3/3/2011, n. 5148), specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU (cfr. Cass., 26/8/2013, n. 19572; Cass., 7/8/2014, n. 17747).
Nel caso in esame il Tribunale beneventano ha precisato: "Per quanto concerne i danni non patrimoniali da 'perdita dell'animale di affezione', ucciso per colpa e non dolosamente, va detto che della questione si discute in dottrina e la risarcibilità è sostenuta anche da autorevole dottrina, ma essa non trova riscontro favorevole in giurisprudenza, per la fondamentale ragione che la norma dell'art. 2059 c.c., che prevede il risarcimento del danno non patrimoniale, lo ancora ad una espressa previsione di legge e quindi la norma va necessariamente correlata ad altra norma che sancisca il diritto del danneggiato al risarcimento ed una tale norma, che tale diritto preveda, per la perdita dell'animale di affezione, non esiste nel nostro ordinamento, con la conseguenza che la domanda non può essere accolta.” Quanto “al danno patrimoniale (su cui verte l'appello) va detto che la liquidazione appare del tutto peculiare, perché, come bene evidenziato dal perito incaricato dalla società assicuratrice, evidentemente esperto in materia, il valore dell'animale, cui è correlato il danno, è relativo e dipende dalle caratteristiche dello stesso, dal grado di addestramento e da altre doti, desumibili da altri elementi, quali la partecipazione a concorsi o gare. Nel caso in esame è stata disposta ctu, ma il consulente ha determinato il danno attraverso valutazioni che sono risultate a questo Giudice del tutto incomprensibili ed attraverso calcoli a dir poco strani, e senza aver effettuato una concreta valutazione del 'valore' dell'animale al momento del decesso sulla base degli elementi sopra indicati."
6 Tale prospettiva è risultata confermata dalla CTP della compagnia assicuratrice, che censura il metodo utilizzato dal CTU per mancanza di parametri oggettivi di quantificazione del valore del cane in ragione della: Ø scarsità di attestati (solo due) di merito in gare cinofile;
Ø assenza di attività riproduttiva del soggetto;
Ø assenza di “ affisso” del proprietario del cane;
Ø eccesso di calcoli probabilistici e potenziali in carenza di dati certi in merito all' attività sportiva e riproduttiva. Ed infatti, a ben vedere, il consulente ha formulato la valutazione del danno emergente (valore dell'animale) tenuto conto del pedigree del cane ucciso (paternità, maternità, gare vinte dai genitori, risultati conseguiti dai cuccioli della medesima cucciolata cui apparteneva nelle varie selezioni nazionali e gare). Parte_2
Trattasi comunque di valutazioni probabilistiche. Sotto tale prospettiva, mette conto rammentare che secondo la giurisprudenza di legittimità, per il criterio giuridico del "più probabile che non", è necessario che il giudice dia prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione. Orbene, nel caso che ci occupa il giudicante ha fondato la sua decisione tenuto conto delle contrarie deduzioni delle parti e del CTP compagnia assicuratrice, pervenendo alla conclusione che: il valore di un animale appartenente alla razza 'segugio italiano', di P per pregiata, è stato individuato dal perito della società assicuratrice in una media tra i diversi valori degli animali appartenenti a quella razza, in euro 7.000,00. Però dalla documentazione prodotta dall'attore può desumersi e quindi ritenersi provato che lo stesso avesse un valore superiore alla media e che, in via equitativa, in assenza di più precisi elementi, può essere determinato in euro 10.000,00 ed in tale misura può essere risarcito il danno." Al contrario, le diverse valutazioni del CTU, fatte proprie dall'appellante, non integrano gli estremi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per il risarcimento del danno da perdita di chance intesa quest'ultima come plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale, inteso in modo da ricomprendere nel detto risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della c.d. regolarità causale, fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità”. (cfr. Cass. sentenza n. 11058/2025 del 27/04/2025) A conferma di tale impostazione si richiamano le osservazioni alla CTU rese dal CTP assicurazioni secondo cui: In definitiva il cane deceduto ha partecipato a solo due
7 competizioni , per giunta di scarsa importanza a livello nazionale, ottenendo un giudizio di merito “ molto buono “ ed un giudizio “ eccellente” , in merito ai consanguinei, non vi è dubbio che la linea genealogica del cane sia di una media- buona qualità, Parte_2 che certamente contribuisce in partenza a far acquisire un valore commerciale del soggetto deceduto ed una valutazione al di sopra della mediocrità. Non volendo quindi obiettare nulla sulla sua genealogia, il soggetto però nelle sue valutazioni sportive e di merito non ha conseguito grossi risultati, confermando tra l'altro la media dei risultati conseguiti dai suoi consanguinei che si affermano quasi tutti in gare di medio valore con risultati tra il medio ed il buono, in sostanza una linea genealogica che è appena al di sopra della media . Si ritiene opportuno rilevare che le competizioni a cui ha partecipato sono gare sociali e Pt_2 mai, tranne per un soggetto, gare a valenza superiore. Per meglio definire la tipologia di gare, esse sono suddivise in gare sociali che equivalgono al raduno annuale dei proprietari ed allevatori di cani segugi tanto che tale manifestazione è definita “ la festa del Segugio “ che non è una vera e propria competizione di morfologia e di lavoro. Quanto ai possibili introiti derivanti dagli accoppiamenti si osserva che a) l'appellante non è un allevatore;
b) non ci sono prove con riguardo a precedenti accoppiamenti ed eventuali introiti;
c) non è detto e non è dimostrabile e ripetibile che gli accoppiamenti seppur selezionati e programmati diano sempre gli stessi risultati.(note del CTP). Il rigetto dell'appello comporta la soccombenza quanto alle spese di lite che, in applicazione del DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia fino ad € 26.000,00 (valori medi con la riduzione del 30 % su € 3.966,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4)€ -1.189,80) in complessivi € 2.776,20, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, liquida in favore degli odierni appellanti sig. , con attribuzione al procuratore Parte_1 antistatario avv. Ettore Santaniello, nonché della in persona del CP_2
l.r.p.t. Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante Per_1
[...]
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sul gravame avverso la sentenza avverso la sentenza n. 1803/2019 del Tribunale di Benevento, pubblicata il 21/10/2019, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellate a rifondere le spese di lite in favore Persona_1 delle controparti , con attribuzione al procuratore antistatario Parte_1 avv. Ettore Santaniello, nonché della in persona del l.r.p.t., CP_2
8 che liquida per ciascuna di esse in complessivi € 2.776,20, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
3. Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante Persona_1
Così deciso in Napoli il 10/10/25 Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario dott.ssa Marta Cucco. CP_4
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