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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/11/2025, n. 2238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2238 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, Dott. Flora Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta, ha pronunciato in data 20 novembre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3616/2021 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dagli Avv.ti Rodolfo Omar Zurino e Marianna Avino De Risi Michela, e con gli stessi elettivamente domiciliata come in atti.
Ricorrente
E
, in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Nannucci, e con la stessa CP_1 elettivamente domiciliato in Nola, via Strada Statale 7 bis.
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.7.2021, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la ricorrente, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile o la pensione di inabilità ex L. 118/71, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 29.11.2017 o da quella successiva, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Con memoria difensiva del 21.11.2022 si costituiva l' che sulla base di varie CP_1 argomentazioni giuridiche chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso. All'udienza dell'11.10.2024, ritenutane l'opportunità, veniva conferito l'incarico di CTU al dott. che, a seguito delle operazioni peritali, depositava la relazione il Persona_1
26.10.2025. In corso di causa con decreto presidenziale la causa veniva scardinata dal ruolo del precedente giudicante ed assegnata alla scrivente. All'udienza odierna, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
La domanda è infondata e va rigettata.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Orbene, gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. Essi determinano, come affermato dal consulente, che la ricorrente, è affetta da “Lieve scoliosi dorso-lombare ad S italica, artropatia artrosica polidistrettuale con osteoporosi e riferita fibromialgia a discreta incidenza funzionale. Allegato diabete mellito, tipo 2, non complicato, in terapia dietetica. Allegata epatopatia cronica HCV correlata, già trattata con IFN + ribavirina, senza attuali riscontri ematochimici di compromissione degli indici di funzionalità epatica. Esiti di riferita QSE mammaria bilaterale (2019) per carcinoma duttale in situ di alto grado, seguita da ciclo di radioterapia (non chemioterapia) e trattamento ormonale soppressivo programmato per cinque anni, con successivo follow-up oncologico clinico strumentale riferito, a tutt'oggi, negativo per ripresa o recidiva della patologia neoplastica”. Orbene, il CTU conclude affermando che “La valutazione delle risultanze dell'esame clinico- anamnestico e della documentazione tecnica allegata al fascicolo di causa, considerata la storia clinica naturale delle patologie presentate dalla periziata, avuto riguardo alla natura ed all'entità delle menomazioni riscontrate, consente di ritenere, sulla scorta delle considerazioni su esposte e di quant'altro nel caso di specie a rilevanza medico-legale, che il complesso morboso presentato dalla periziata determini una invalidità complessiva del
62% (sessantadue%) e che, pertanto, la stessa non si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ipotizzabile secondo le sue condizioni personali (legge 30/3/71 n° 118 e successive modifiche)”. Le conclusioni del CTU, dott. , trovano piena giustificazione nelle patologie Persona_1 accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Di conseguenza, l'opposizione va, dunque, rigettata e per l'effetto, va dichiarato che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta dalla ricorrente. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite.
Le spese di CTU di entrambi i giudizi, come liquidate in separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara che non sussistono in capo alla ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità e dell'assegno di invalidità civile;
2) Dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali
3) Liquida le spese delle espletate CTU con separato decreto.
Così deciso in Nola il 20.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, Dott. Flora Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta, ha pronunciato in data 20 novembre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3616/2021 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dagli Avv.ti Rodolfo Omar Zurino e Marianna Avino De Risi Michela, e con gli stessi elettivamente domiciliata come in atti.
Ricorrente
E
, in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Nannucci, e con la stessa CP_1 elettivamente domiciliato in Nola, via Strada Statale 7 bis.
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.7.2021, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la ricorrente, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile o la pensione di inabilità ex L. 118/71, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 29.11.2017 o da quella successiva, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Con memoria difensiva del 21.11.2022 si costituiva l' che sulla base di varie CP_1 argomentazioni giuridiche chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso. All'udienza dell'11.10.2024, ritenutane l'opportunità, veniva conferito l'incarico di CTU al dott. che, a seguito delle operazioni peritali, depositava la relazione il Persona_1
26.10.2025. In corso di causa con decreto presidenziale la causa veniva scardinata dal ruolo del precedente giudicante ed assegnata alla scrivente. All'udienza odierna, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
La domanda è infondata e va rigettata.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Orbene, gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. Essi determinano, come affermato dal consulente, che la ricorrente, è affetta da “Lieve scoliosi dorso-lombare ad S italica, artropatia artrosica polidistrettuale con osteoporosi e riferita fibromialgia a discreta incidenza funzionale. Allegato diabete mellito, tipo 2, non complicato, in terapia dietetica. Allegata epatopatia cronica HCV correlata, già trattata con IFN + ribavirina, senza attuali riscontri ematochimici di compromissione degli indici di funzionalità epatica. Esiti di riferita QSE mammaria bilaterale (2019) per carcinoma duttale in situ di alto grado, seguita da ciclo di radioterapia (non chemioterapia) e trattamento ormonale soppressivo programmato per cinque anni, con successivo follow-up oncologico clinico strumentale riferito, a tutt'oggi, negativo per ripresa o recidiva della patologia neoplastica”. Orbene, il CTU conclude affermando che “La valutazione delle risultanze dell'esame clinico- anamnestico e della documentazione tecnica allegata al fascicolo di causa, considerata la storia clinica naturale delle patologie presentate dalla periziata, avuto riguardo alla natura ed all'entità delle menomazioni riscontrate, consente di ritenere, sulla scorta delle considerazioni su esposte e di quant'altro nel caso di specie a rilevanza medico-legale, che il complesso morboso presentato dalla periziata determini una invalidità complessiva del
62% (sessantadue%) e che, pertanto, la stessa non si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ipotizzabile secondo le sue condizioni personali (legge 30/3/71 n° 118 e successive modifiche)”. Le conclusioni del CTU, dott. , trovano piena giustificazione nelle patologie Persona_1 accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Di conseguenza, l'opposizione va, dunque, rigettata e per l'effetto, va dichiarato che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta dalla ricorrente. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite.
Le spese di CTU di entrambi i giudizi, come liquidate in separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara che non sussistono in capo alla ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità e dell'assegno di invalidità civile;
2) Dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali
3) Liquida le spese delle espletate CTU con separato decreto.
Così deciso in Nola il 20.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza