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Articolo 3 della Legge 4 luglio 1959, n. 461
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Legge 4 luglio 1959, n. 461
Articolo 3 della Legge 4 luglio 1959, n. 461
Versione
26 luglio 1959
Art. 3.
Con decreti, del Ministro per il tesoro saranno apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 26 luglio 1959
Vedi fonte istituzionale
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