Sentenza 10 febbraio 2023
Ordinanza collegiale 5 ottobre 2023
Decreto collegiale 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 10/02/2023, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/02/2023
N. 00380/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01492/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1492 del 2022, proposto da
AR AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Gennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Portopalo di Capo Passero, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
del decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Siracusa n. 1042/2015 in data 24 agosto 2015 e della sentenza del Tribunale Civile di Siracusa n. 1615/2021 in data 10 settembre 2021.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2023 il dott. Daniele Burzichelli;
Viste le conclusioni scritte od orali delle parti come in atti e da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, notificato in data 7 ottobre 2022, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Siracusa n. 1042/2015 in data 24 agosto 2015 e della sentenza del Tribunale Civile di Siracusa n. 1615/2021 in data 10 settembre 2021.
Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
Nell’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Come sopra indicato, il presente gravame in ottemperanza è stato notificato al Comune intimato in data 7 luglio 2022 e la notifica delle decisioni indicate in epigrafe in forma esecutiva all’Amministrazione nella propria sede legale è avvenuta in data 27 aprile 2022 e 6 ottobre 2021, con la conseguenza che, al momento della notifica del ricorso, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Il provvedimento di cui poi stata chiesta l’esecuzione, inoltre, ha acquistato l’autorità di cosa giudicata, come risulta dall’attestazione versata in atti.
Poiché non risulta l’adempimento all’obbligazione risultante dal titolo da parte del Comune intimato, il ricorso deve essere accolto, ordinandosi all’Amministrazione di dare esecuzione alla decisione indicata in epigrafe entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Deve specificarsi che l’Amministrazione deve corrispondere alla ricorrente anche le spese successive all’emanazione del titolo, in quanto esse rientrano automaticamente tra quelle conseguenti alla decisione, senza che sia necessaria al riguardo un’espressa statuizione del giudice (sul punto, cfr. Cass. Civ., Sez. VI, n. 17689/2010, T.A.R. Catanzaro, I, n. 287/2011, T.A.R. Napoli, IV, n, 2162/2011).
Esse, pertanto, dovranno essere debitamente documentate dalla ricorrente all’Amministrazione (o al commissario “ad acta”) affinché possano essere riconosciute come pertinenti e conseguentemente liquidate.
Sulle somme dovuto a titolo di spese di giudizio sono, altresì, dovuti gli interessi legali dal deposito della sentenza sino al soddisfo, in quanto, ai sensi dell’art. 1282, primo comma, c.c., i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente, ma occorre fare eccezione per gli importi relativi all’IVA e alla CPA, in quanto si tratta di importi da versare all’erario o alla Cassa.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, si nomina, il Segretario Generale del Comune di Siracusa - con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo ufficio - quale commissario “ad acta” per provvedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni novanta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto della particolare semplicità e del modesto importo della controversia in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di IA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie ed ordina al Comune intimata di dare esecuzione entro il termine di cui in motivazione alla decisione indicata in epigrafe; 2) per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina il Segretario Generale del Comune di Siracusa - con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo ufficio - quale commissario “ad acta” per procedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni novanta; 3) condanna il Comune soccombente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.200,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Salvatore Accolla, Referendario
Emanuele Caminiti, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO