Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 19/02/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati Dott. Marco Giovanni Lualdi Presidente Dott. Elisa Tosi Giudice Relatore ed Estensore Dott. Nicolò Grimaudo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 152/2024 P.U.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presentato dal
PUBBLICO MINISTERO all'udienza del 16.12.2024;
NEI CONFRONTI DI
MAGLIFICIO TODIL S.R.L. (P.I. 06959960961), in persona dell'Amministratore Delegato, Dott.ssa Elisabetta Tognoni, con sede legale in Legnano (MI), via Colombes n. 6, e domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. Ennio Gorrasi (ennio.gorrasi@milano.pecavvocati.it) che la rappresenta e difende come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e contestuale ricorso ai sensi dell'art. 87 ccii depositata in data 4.2.2025,
Esaminati gli atti e i documenti depositati dalle parti.
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Premesso che:
• in data 16.12.2024, in occasione dell'udienza fissata ex art. 47 comma IV c.c.i.i. per la declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo del 4.11.2024 depositata da Maglificio Todil S.r.l., il Pubblico ministero ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società debitrice;
• su istanza della debitrice, è stata fissata apposita udienza per la trattazione di tale domanda per il giorno 7.1.2025, in occasione della quale è stato disposto un ulteriore rinvio al 4.2.2025;
• in data 4.2.2025 Maglificio Todil S.r.l. ha depositato una nuova domanda di concordato preventivo, chiedendo di essere ammessa a tale procedura. Il Procuratore della Repubblica ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale;
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
• la domanda di concordato preventivo del 4.2.2025 è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale con decreto in data odierna e si rende quindi necessario, ai sensi dell'art. 7 comma III CCII, esaminare la domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia e la sede legale è situata in Legnano (MI), non ricorrendo ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte resistente per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i.
• La parte resistente è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i., in quanto esercita attività commerciale in forma di società di capitali (i.e. lavorazione di tessuti e confezione di capi di abbigliamento, come da visura camerale in atti).
• Sussiste la legittimazione del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. art 37 e 38 CCII.
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, c.c.i.i., evincibile dall'elenco degli avvisi e cartelle di pagamento trasmesso dal Concessionario della riscossione (da cui emergono crediti affidati al Concessionario per € 2.525.394,02 alla data del 18.7.2024) nonché dall'elenco dei creditori allegato al ricorso ex art. 87 c.c.i.i. depositato da Maglificio Todil S.r.l., in cui viene riportata la seguente esposizione debitoria complessiva di € 4.830.000,00 circa, composta in massima parte da obbligazioni scadute ed esigibili:
Debiti verso dipendenti € 403.049,71
Debiti verso professionisti € 93.600,00
Debiti verso artigiani € 87.106,98 Banca Intesa Sanpaolo - mutuo art. 2847 C.C. - privilegio ipotecario € 311.892,00 AdE-riscossione - INAIL artt. 2780 cc € 744,33 AdE-riscossione - AdE artt. 2783 cc € 650,36
Debiti verso enti previdenziali ed assicurativi € 1.204.842,30
Debiti verso enti previdenziali ed assicurativi € 19.066,91 AdE-riscossione - Ade artt. 2752 c.c. - grado 18 € 1.265.408,66 AdE-riscossione - Ade artt. 2752 c.c. - grado 19 € 492.280,54
Debiti verso imprese minori € 297.289,11
Debiti verso creditori muniti di garanzie di terzi € 219.265,95
Debiti verso altri € 191.773,87
Debiti verso soci € 251.926,19
• L'ammontare delle passività sopra esposte nonché i dati di bilancio relativi agli esercizi chiusi al 31.12.2023 e 31.12.2024 (che riportano, rispettivamente, un attivo patrimoniale di € 1.193.836 e di € 1.284.055,91 nonché ricavi lordi per € 2.357.950,00 e per € 1.675.515,06) consentono di affermare anche la sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i..
• Sussiste il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) c.c.i.i. e già definito in via pretoria in base consolidato principio secondo cui “l'insolvenza si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789), ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali le perdite di esercizio relative all'anno precedente al
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fallimento, la pesante situazione debitoria, l'inesistenza di liquidità, il mancato adempimento di debiti anche di modesto importo. Non vi è dubbio che, nel caso di specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile dall'ingente esposizione debitoria, accumulata in particolare nei confronti dell'Erario e degli Enti previdenziali, che la società non è in grado di ripianare con la gestione corrente dell'impresa né di soddisfare integralmente attraverso la liquidazione del proprio patrimonio. Nonostante il termine concesso ex art. 44 c.c.i.i., la società non ha ottenuto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, essendo state dichiarate inammissibili la prima e la terza domanda ex art. 87 c.c.i.i. (depositate in data 4.11.2024 ed in data 4.2.2025), ed avendo la debitrice rinunciato alla seconda domanda di concordato depositata in data 20.12.2024.
I dati esposti nella terza domanda di concordato preventivo del 4.2.2025 confermano, del resto, lo stato di decozione irreversibile in cui versa la debitrice, in quanto le risorse astrattamente generabili in un arco temporale di cinque anni attraverso la continuità aziendale (per € 460.000,00) e la cessione di un immobile non strumentale all'esercizio dell'impresa (per € 350.000,00), nonché l'accollo da parte dei soci dei debiti verso professionisti per € 93.000,00, consentirebbero pagare integralmente solo le categorie dei dipendenti, dei professionisti/artigiani/agenti/cooperative ed il creditore ipotecario, mentre alle altre classi di creditori sarebbe imposta una falcidia ricompresa tra l'80% ed il 95% del valore nominale del credito.
Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 c.c.i.i..
P.Q.M.
Visto l'art. 54 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di MAGLIFICIO TODIL
S.R.L. (P.I. 06959960961).
NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa Elisa Tosi.
NOMINA Curatore la Rag. Paola Giudici, con studio in Busto Arsizio, Via Cardinale E. Tosi n. 6 .
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i. FISSA l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo al giorno 10 giugno 2025 alle ore 10:00 , innanzi al Giudice Delegato.
ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante
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Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, c.c.i.i.
INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo.
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, DISPONE la prenotazione a debito del seguente atto, ai sensi dell'art. 146 TUSG. Visto l'art. 45 c.c.i.i., DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore ed al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo, nonché per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 12/02/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente Dott.ssa Elisa Tosi Dott. Marco Giovanni Lualdi
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