CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1573/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4795/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239007264581000 IRPEF-ALTRO 2015 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190008825649000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti e chiede rinvio per aderire alla rottamazione. Resistente/Appellato: ade insiste nel rigetto e non si associa al rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 2.5.2024, depositato in data 3.6.2024 presso la Corte di Giustizia
Tributaria di primo Grado di Catania, il sig. Ricorrente_1, come rappresentata e difesa in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320239007264581000, notificata il
6.3.2024, limitatamente alla cartella n. 29320190008825649000, il cui ruolo è stato formato per omesso pagamento della IRPEF, anno di riferimento 2015, per un importo di €
570,07, eccependo l'omessa notifica della cartella di pagamento, l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto alla cartella di pagamento e l'intervenuta prescrizione, essendo decorsi oltre cinque anni tra la notifica della cartella di pagamento e l'intimazione oggi impugnata. Ha chiesto, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Prov.le di Catania ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'intimazione può essere impugnata solo per vizi propri, e contestato tutte le eccezioni di parte ricorrente, producendo il frontespizio della raccomandata a.r. con la quale, in data 23 maggio 2019, è stata notificata la cartella di pagamento. Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione non si è costituita.
All'udienza dell'11 febbraio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'azione amministrativa tesa alla riscossione dei tributi deve avvenire, in ossequio al principio di legalità e secondo la sequenza di atti previsti dalla legge.
L'intimazione di pagamento è un atto successivo alla cartella di pagamento. Ora nel Dpr.
n. 602/1973, disciplinante le modalità di riscossione delle imposte, l'art. 25, comma 1, prevede espressamente che il concessionario debba notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo. In mancanza di un atto, quindi, che è doveroso notificare al contribuente, l'azione amministrativa tesa alla riscossione risulta viziata, posto che se le regole prescrivono che l'iscrizione a ruolo, portata dalla cartella di pagamento, debba essere notificata al destinatario dell'atto, l'Amministrazione non può “saltare” questa sequenza di emissione di atti sacralizzata nelle norme tributarie in materia di riscossione.
La notifica al contribuente delle cartelle di pagamento è, quindi, atto imprescindibile al fine della produzione degli effetti giuridici del ruolo, il quale non incide nella sfera giuridica del soggetto destinatario se questi non ne viene portato a conoscenza con l'unico strumento abilitato a tal fine, ovverossia la cartella di pagamento ritualmente notificata.
Nel caso de quo, dagli atti prodotti in giudizio dall'Agenzia delle Entrate, risulta che la cartella di pagamento n. 29320190008825649000, sottostante l'intimazione impugnata, è stata notificata direttamente da ADER, senza l'ausilio del messo notificatore, a mezzo posta raccomanda consegnata, in data 23.5.2019, mediante consegna a mani del destinatario. Ne consegue che, poiché tale cartella non è stata impugnata nei termini di legge, gli eventuali vizi in essa contenuti e lamentati nel presente ricorso non possono formare oggetto di esame in quanto il credito riportato nella cartella si è cristallizzato e, quindi, è divenuto definitivo. Da ultimo va detto che la regolare notifica delle cartelle di pagamento rende legittima la notifica dell'intimazione di pagamento.
Quanto poi all'eccezione di prescrizione, è bene precisare che il termine oltre il quale si prescrivono i tributi erariali, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, è decennale, per cui nel caso de quo non si è maturata alcuna prescrizione, posto che tra la data di notifica della cartella (23.5.2019) e la notifica dell'intimazione impugnata (6.3.2024)
è decorso un termine inferiore non solo a 10 anni, ma anche a 5 anni, tenuto conto del periodo di sospensione COVID.
Il ricorso, pertanto, va rigettato con conferma dell'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, sezione prima, in composizione monocratica rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'Agenzia delle
Entrate, Direzione prov.le di Catania, liquidate in complessivi €. 220,00 oltre oneri come per legge, se dovuti. Nulla per Agenzia delle Entrate – Riscossione non costituita.
Così deciso in Catania l'11 febbraio 2026.
Giudice
NU CI
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4795/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239007264581000 IRPEF-ALTRO 2015 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190008825649000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti e chiede rinvio per aderire alla rottamazione. Resistente/Appellato: ade insiste nel rigetto e non si associa al rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 2.5.2024, depositato in data 3.6.2024 presso la Corte di Giustizia
Tributaria di primo Grado di Catania, il sig. Ricorrente_1, come rappresentata e difesa in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320239007264581000, notificata il
6.3.2024, limitatamente alla cartella n. 29320190008825649000, il cui ruolo è stato formato per omesso pagamento della IRPEF, anno di riferimento 2015, per un importo di €
570,07, eccependo l'omessa notifica della cartella di pagamento, l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto alla cartella di pagamento e l'intervenuta prescrizione, essendo decorsi oltre cinque anni tra la notifica della cartella di pagamento e l'intimazione oggi impugnata. Ha chiesto, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Prov.le di Catania ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'intimazione può essere impugnata solo per vizi propri, e contestato tutte le eccezioni di parte ricorrente, producendo il frontespizio della raccomandata a.r. con la quale, in data 23 maggio 2019, è stata notificata la cartella di pagamento. Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione non si è costituita.
All'udienza dell'11 febbraio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'azione amministrativa tesa alla riscossione dei tributi deve avvenire, in ossequio al principio di legalità e secondo la sequenza di atti previsti dalla legge.
L'intimazione di pagamento è un atto successivo alla cartella di pagamento. Ora nel Dpr.
n. 602/1973, disciplinante le modalità di riscossione delle imposte, l'art. 25, comma 1, prevede espressamente che il concessionario debba notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo. In mancanza di un atto, quindi, che è doveroso notificare al contribuente, l'azione amministrativa tesa alla riscossione risulta viziata, posto che se le regole prescrivono che l'iscrizione a ruolo, portata dalla cartella di pagamento, debba essere notificata al destinatario dell'atto, l'Amministrazione non può “saltare” questa sequenza di emissione di atti sacralizzata nelle norme tributarie in materia di riscossione.
La notifica al contribuente delle cartelle di pagamento è, quindi, atto imprescindibile al fine della produzione degli effetti giuridici del ruolo, il quale non incide nella sfera giuridica del soggetto destinatario se questi non ne viene portato a conoscenza con l'unico strumento abilitato a tal fine, ovverossia la cartella di pagamento ritualmente notificata.
Nel caso de quo, dagli atti prodotti in giudizio dall'Agenzia delle Entrate, risulta che la cartella di pagamento n. 29320190008825649000, sottostante l'intimazione impugnata, è stata notificata direttamente da ADER, senza l'ausilio del messo notificatore, a mezzo posta raccomanda consegnata, in data 23.5.2019, mediante consegna a mani del destinatario. Ne consegue che, poiché tale cartella non è stata impugnata nei termini di legge, gli eventuali vizi in essa contenuti e lamentati nel presente ricorso non possono formare oggetto di esame in quanto il credito riportato nella cartella si è cristallizzato e, quindi, è divenuto definitivo. Da ultimo va detto che la regolare notifica delle cartelle di pagamento rende legittima la notifica dell'intimazione di pagamento.
Quanto poi all'eccezione di prescrizione, è bene precisare che il termine oltre il quale si prescrivono i tributi erariali, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, è decennale, per cui nel caso de quo non si è maturata alcuna prescrizione, posto che tra la data di notifica della cartella (23.5.2019) e la notifica dell'intimazione impugnata (6.3.2024)
è decorso un termine inferiore non solo a 10 anni, ma anche a 5 anni, tenuto conto del periodo di sospensione COVID.
Il ricorso, pertanto, va rigettato con conferma dell'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, sezione prima, in composizione monocratica rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'Agenzia delle
Entrate, Direzione prov.le di Catania, liquidate in complessivi €. 220,00 oltre oneri come per legge, se dovuti. Nulla per Agenzia delle Entrate – Riscossione non costituita.
Così deciso in Catania l'11 febbraio 2026.
Giudice
NU CI