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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/09/2025, n. 1929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1929 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto I Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1093/2023 R.G.A.C. introitata con Ordinanza del 05.06.2025 con concessione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Valerio De Cataldis (c.f. ) ed elettivamente domiciliata, in virtù di C.F._2 mandato in calce al ricorso, presso lo studio legale della stessa sito in Taranto (TA) alla Via Emilia
n.30/b; ricorrente
E
, nato a [...] il [...] (c.f. ); CP_1 C.F._3 resistente contumace
OGGETTO: Ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Per la ricorrente come da note di udienza a trattazione scritta del 04.06.2025 e con visto del P.M.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.02.2023, esponeva di aver contratto matrimonio con Parte_1
in Taranto in data 29.08.2001, che dal matrimonio erano nati due figli CP_1 Persona_1 nata a [...] il [...] e nato a [...] [...]; che il Tribunale Persona_2 di Taranto aveva omologato la loro separazione giusto Decreto n. 9176/2010 del 15.12.2010 e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo. In sede di separazione era stato disposto l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione preso la madre, nonché era stato stabilito il contributo paterno al mantenimento dei figli e nella misura di euro 300,00 in ragione di euro Per_1 Persona_2
150,00 ciascuno e nulla a titolo di assegno di mantenimento per la ricorrente. Disposta la comparizione dei coniugi per l'udienza presidenziale del 03.10.2023, il convenuto non si presentava, sebbene ritualmente citato, sicché non era possibile esperire il tentativo di conciliazione.
Parte ricorrente domandava che venisse “disposto l'assegno di mantenimento solo per il figlio nella misura di euro 150,00”, essendo divenuta la figlia autonoma Persona_2 Per_1 economicamente. Confermati i provvedimenti provvisori della separazione ad eccezione del contributo al mantenimento per figlia le parti erano rimesse innanzi al Giudice istruttore. Per_1
Neanche in tale fase del giudizio si costituiva il convenuto e la causa veniva istruita documentalmente.
Precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 04.06.2025 la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per la sola comparsa conclusionale.
********
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto che non si è presentato all'udienza di comparizione personale e, nonostante la rituale notifica del verbale di udienza presidenziale del 03.10.2023, non si è costituito in giudizio.
Anche in considerazione di tale circostanza, espressiva del disinteresse del convenuto per la vicenda matrimoniale che ci occupa, nonché del fatto che i coniugi vivono separati ininterrottamente dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente nel procedimento di separazione personale, definito con Decreto di Omologa del 15.12.2010, deve ritenersi definitivamente compromessa la comunione materiale e morale di vita tra gli stessi. Il lungo periodo di separazione, che si protrae da circa quindici anni e la mancata riconciliazione, sono indici di valutazione legale del venire meno del contenuto sostanziale del matrimonio, secondo la legge civile.
Ciò rilevato, non può che dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 lett. 2 b) della legge 898/1970.
Quanto al regime di affido dei figli e nulla deve essere disposto essendo entrambi Per_1 Per_2 divenuti maggiorenni.
Relativamente alla quantificazione del contributo al mantenimento in favore del figlio Per_2
maggiorenne ma non autonomo economicamente, da porre a carico del padre, in assenza
[...] di elementi di giudizio di segno contrario e risultando invariata la situazione di fatto, ritiene il Collegio che debbano essere confermate, anche in questa sede, le statuizioni assunte in sede di separazione, già confermate nei provvedimenti provvisori, come richiesto da parte ricorrente. Nulla deve essere previsto in favore della figlia maggiorenne ed autonoma economicamente. Per_1
La natura della controversia e l'interesse della ricorrente alla pronuncia giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sua composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di , così dispone: Parte_1 CP_1
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto in data 29.08.2001 da nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], Parte_1 CP_1 matrimonio registrato al n. 92, parte II, serie A, dei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di
Taranto dell'anno 2001.
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) conferma l'obbligo posto a carico di di corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di euro 150,00, oltre Persona_2 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, nonché il 50% delle spese straordinarie previamente concordate e/o documentate;
4) nulla a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne ed autonoma economicamente;
Per_1
5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 08.09.2025 in Taranto
Il Giudice est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto I Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1093/2023 R.G.A.C. introitata con Ordinanza del 05.06.2025 con concessione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Valerio De Cataldis (c.f. ) ed elettivamente domiciliata, in virtù di C.F._2 mandato in calce al ricorso, presso lo studio legale della stessa sito in Taranto (TA) alla Via Emilia
n.30/b; ricorrente
E
, nato a [...] il [...] (c.f. ); CP_1 C.F._3 resistente contumace
OGGETTO: Ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Per la ricorrente come da note di udienza a trattazione scritta del 04.06.2025 e con visto del P.M.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.02.2023, esponeva di aver contratto matrimonio con Parte_1
in Taranto in data 29.08.2001, che dal matrimonio erano nati due figli CP_1 Persona_1 nata a [...] il [...] e nato a [...] [...]; che il Tribunale Persona_2 di Taranto aveva omologato la loro separazione giusto Decreto n. 9176/2010 del 15.12.2010 e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo. In sede di separazione era stato disposto l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione preso la madre, nonché era stato stabilito il contributo paterno al mantenimento dei figli e nella misura di euro 300,00 in ragione di euro Per_1 Persona_2
150,00 ciascuno e nulla a titolo di assegno di mantenimento per la ricorrente. Disposta la comparizione dei coniugi per l'udienza presidenziale del 03.10.2023, il convenuto non si presentava, sebbene ritualmente citato, sicché non era possibile esperire il tentativo di conciliazione.
Parte ricorrente domandava che venisse “disposto l'assegno di mantenimento solo per il figlio nella misura di euro 150,00”, essendo divenuta la figlia autonoma Persona_2 Per_1 economicamente. Confermati i provvedimenti provvisori della separazione ad eccezione del contributo al mantenimento per figlia le parti erano rimesse innanzi al Giudice istruttore. Per_1
Neanche in tale fase del giudizio si costituiva il convenuto e la causa veniva istruita documentalmente.
Precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 04.06.2025 la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per la sola comparsa conclusionale.
********
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto che non si è presentato all'udienza di comparizione personale e, nonostante la rituale notifica del verbale di udienza presidenziale del 03.10.2023, non si è costituito in giudizio.
Anche in considerazione di tale circostanza, espressiva del disinteresse del convenuto per la vicenda matrimoniale che ci occupa, nonché del fatto che i coniugi vivono separati ininterrottamente dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente nel procedimento di separazione personale, definito con Decreto di Omologa del 15.12.2010, deve ritenersi definitivamente compromessa la comunione materiale e morale di vita tra gli stessi. Il lungo periodo di separazione, che si protrae da circa quindici anni e la mancata riconciliazione, sono indici di valutazione legale del venire meno del contenuto sostanziale del matrimonio, secondo la legge civile.
Ciò rilevato, non può che dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 lett. 2 b) della legge 898/1970.
Quanto al regime di affido dei figli e nulla deve essere disposto essendo entrambi Per_1 Per_2 divenuti maggiorenni.
Relativamente alla quantificazione del contributo al mantenimento in favore del figlio Per_2
maggiorenne ma non autonomo economicamente, da porre a carico del padre, in assenza
[...] di elementi di giudizio di segno contrario e risultando invariata la situazione di fatto, ritiene il Collegio che debbano essere confermate, anche in questa sede, le statuizioni assunte in sede di separazione, già confermate nei provvedimenti provvisori, come richiesto da parte ricorrente. Nulla deve essere previsto in favore della figlia maggiorenne ed autonoma economicamente. Per_1
La natura della controversia e l'interesse della ricorrente alla pronuncia giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sua composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di , così dispone: Parte_1 CP_1
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto in data 29.08.2001 da nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], Parte_1 CP_1 matrimonio registrato al n. 92, parte II, serie A, dei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di
Taranto dell'anno 2001.
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) conferma l'obbligo posto a carico di di corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di euro 150,00, oltre Persona_2 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, nonché il 50% delle spese straordinarie previamente concordate e/o documentate;
4) nulla a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne ed autonoma economicamente;
Per_1
5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 08.09.2025 in Taranto
Il Giudice est. Il Presidente