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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 4671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4671 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 4868/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4868/2020
R.G.A.C., avente ad oggetto: cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali etc., posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 26-5-25, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
Parte_1
(P. IVA
[...]
), in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa come da procura agli atti dall'avv. Silvio Iodice (C.F.
), elettivamente domiciliata in Napoli, via C.F._1
Cervantes n. 64 e all'indirizzo PEC Email_1
Appellante
E
(C.F. e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. , entrambi difesi e rappresentati dagli
[...] C.F._3 avv. ti Vincenzo Orefice (C.F. ) e NN LE C.F._4
(C.F. ) come da procura agli atti C.F._5
Appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., i sig.ri e Controparte_1
chiedevano al Tribunale di Napoli Nord la convalida CP_2 del loro diritto di recesso dalla Parte_1 esercitato il 20 aprile 2016, con conseguente condanna al pagamento di euro 32.000 a titolo di liquidazione delle quote spettanti. I coniugi affermavano, inoltre, di non aver percepito gli utili maturati negli anni Part 2015 e 2016, e pertanto chiedevano la condanna della al pagamento degli stessi, oltre alla condanna al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la società, che, oltre a chiedere il rigetto della domanda di parte attrice, proponeva domanda riconvenzionale, avente ad oggetto l'accertamento della qualità di socio accomandatario in capo al e l'accertamento della responsabilità per violazione CP_1 della concorrenza, con condanna al risarcimento dei danni consequenziali.
Il giudice di prime cure convertiva il procedimento da sommario a ordinario, disponendo il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Con sentenza n. 8413/2016, il Tribunale Napoli Nord riteneva la domanda degli attori parzialmente fondata, condannando la società alla liquidazione della quota in favore degli attori per un ammontare di euro 24.075,75 nonché al pagamento degli utili relativi all'anno 2015, pari a euro 8.081,91. Rigettava la domanda riconvenzionale e condannava la società resistente al pagamento delle spese di lite, pari ad euro 11.405,00.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma e domandando nuovamente l'accertamento della qualità di socio accomandatario in capo al sig. e la condanna al risarcimento CP_1 dei danni per gli atti di concorrenza sleale.
Riproponeva, inoltre, la riforma la prova per testi, dichiarata inammissibile in primo grado, chiedeva la rinnovazione della CTU disposta in primo grado e la riforma della sentenza con riguardo al regime delle spese nonché la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
Si costituivano in giudizio gli appellati, che chiedevano in via preliminare di dichiarare inammissibile l'appello e in subordine di rigettarlo, confermando la sentenza di primo grado e condannando la società appellante al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, all'esito dell'udienza del 26-5-25, la Corte
d'appello riservava la causa in decisione., con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare di rito, deve ritenersi infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata dagli appellati, per asserito difetto in capo all'appellante della capacità processuale, per effetto della sua avvenuta cancellazione dal registro delle imprese in data anteriore alla impugnazione in esame.
Infatti, il contrasto giurisprudenziale sugli effetti di tale cancellazione sui rapporti processuali pendenti si può dire che sia stato recentemente risolto dalle SS.UU. della Cassazione sulla base della prevalenza del principio dell'ultrattività del mandato e quindi della esigenza di stabilità e di stabilizzazione del rapporto processuale.
In particolare, la Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 29812 del 8 ottobre 2024 ha affermato il principio secondo cui: “la perdita della capacità processuale della parte ricorrente, tanto che si tratti di persona fisica quanto che si tratti di persona giuridica, avvenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione ma prima della notifica del ricorso alla controparte, non ne determina la inammissibilità, alla luce del principio di ultrattività del mandato”.
Inoltre, (cfr. Cass. n. 2439 del 25/01/2024) “La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, comma 4, c.p.c. “.
Nel caso di specie, risulta che la società aveva conferito in primo grado al proprio difensore, in data anteriore alla detta cancellazione, ampia procura alle liti anche per il secondo grado.
Pertanto, in base al suddetto principio dell'ultrattività del mandato deve ritenersi che, nonostante la avvenuta cancellazione della società impugnante in data anteriore alla notifica dell'appello in esame, quest'ultimo deve ritenersi, sotto tale profilo della capacità processuale della società appellante, ammissibile.
Nel merito, col primo motivo di gravame l'appellante si duole della circostanza che il giudice di primo grado, facendo proprie le conclusioni della c.t.u., abbia determinato le quote di liquidazione degli appellati sulla base della asserita erronea valutazione del cd. costo occulto gravante sulla società e asseritamente derivante dalla necessità di remunerare il socio accomandatario per l'attività di amministratore.
In particolare, l'appellante, innanzitutto, censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale, aderendo a quanto relazionato dal CTU, avrebbe erroneamente applicato il metodo reddituale nella determinazione delle suddette quote e non invece quello patrimoniale o quanto meno quello misto.
Inoltre, l'appellante deduce che il c.t.u. e, conseguentemente, il giudice avrebbero dovuto stimare la detta remunerazione in €
35.000,00 lordi annui, importo determinato in base al CCNL Servizi assicurativi, dovendosi l'amministratore della s.a.s. appellante riguardare alla stregua di un manager dall'elevata professionalità, meritevole, dunque, di una retribuzione corrispondente al livello più alto previsto dal richiamato CCNL.
Inoltre, il CTU e il Giudice avrebbe dovuto anche considerare ulteriori costi ben maggiori, costituiti dal TFR degli altri dipendenti.
Al riguardo, di converso gli appellati hanno dedotto che “nelle realtà economiche di minori dimensioni, qual era la società appellante, il costo cd. occulto relativo alla remunerazione del socio amministratore non deve essere considerato. Invero, come noto, a differenza di quanto avviene nelle società di capitali (e peraltro solo in quelle di dimensioni più ragguardevoli) non viene previsto normalmente un compenso per l'amministratore, avendo egli stesso un interesse diretto nei risultati imprenditoriali della società ed agendo, di fatto, per il migliore soddisfacimento dello stesso interesse proprio. Non spetta, dunque, un compenso per la semplice carica di amministratore, carica che, salva specifica disposizione statutaria, è insita nella stessa qualità di socio della società di persone, così come previsto dall'art. 2257, c. I,
c.c. in ordine alla società semplice, disposizione estensibile anche a quella in accomandita semplice in base al comb. disp. artt. 2315 e
2293 c.c.”
Con un secondo motivo, l'appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente determinato gli utili prodotti dalla società nell'anno 2015 e, conseguentemente, sovrastimato la somma spettante a tal titolo agli appellati. In particolare, il presunto errore deriverebbe dal precedente presunto errore operato dallo stesso giudice di prime cure, laddove quest'ultimo avrebbe sottostimato il compenso spettante all'amministratore.
Tali motivi devono essere esaminati in modo congiunto, in quanto evidentemente collegati sotto il profilo dell'asserito medesimo errore di valutazione tecnica-contabile del CTU e del Giudice di primo grado.
Tali motivi sono infondati.
Infatti, innanzitutto appare opportuno rilevare che attraverso il metodo patrimoniale la valutazione dell'azienda si propone di individuare il valore effettivo del patrimonio netto aziendale, risultante dalla distinta stima a valori correnti delle singole attività e passività alla data di riferimento.
L'esperto deve, perciò, valutare gli elementi attivi e passivi, precisando per ciascuno i criteri di stima utilizzati, deve considerare il patrimonio netto e quindi i vari elementi patrimoniali ad un valore opportunamente rettificato rispetto ai criteri contabili di valutazione utilizzati nella predisposizione del bilancio di esercizio.
A tal fine, occorre la individuazione degli elementi dell'attivo e del passivo da prendere in considerazione e la eliminazione di quelli da trascurare.
Cioè, occorre: procedere alla revisione contabile degli elementi attivi e passivi;
verificare che tutte le attività e passività siano state correttamente appostate, che le poste attive siano fondate su validi documenti probativi ed esistano;
che i crediti tengano conto delle effettive possibilità di recupero, che gli accantonamenti del passivo corrispondano a quanto effettivamente o probabilmente maturato.
Ciò attraverso una necessaria un'analisi, cioè, riferita ad ogni singolo elemento del patrimonio aziendale e riferita a valori di mercato in essere alla data della valutazione oppure di sostituzione, perché
l'ipotesi assunta è quella del riacquisto o della riproduzione per gli elementi attivi della rinegoziazione per quelli passivi.
Nel caso di specie, il CTU (e il Giudice) ha ritenuto che nel caso di specie non fosse applicabile il detto metodo patrimoniale per carenza della documentazione necessaria da esaminare. Si rileva che, all'uopo, risultano depositati agli atti per gli ultimi tre esercizi antecedenti al recesso de quo i bilanci fiscali della società appellante nonché i suoi registri degli acquisti, registri dei beni ammortizzabili e registri dei corrispettivi.
Orbene, deve ritenersi che tali documenti non siano sufficienti ai fini di una determinazione delle quote di liquidazione degli appellati sulla base del metodo patrimoniale.
Infatti, innanzitutto si rileva che non risultano prodotti i bilanci civilistici ma soltanto quelli fiscali.
In particolare, si rileva che, mentre il bilancio civilistico segue le regole del Codice Civile e i principi contabili volti a rappresentare in modo equo, anche attraverso la nota integrativa e la relazione sulla gestione, il valore dell'impresa, attraverso i quali viene rappresentato un quadro chiaro della situazione dell'impresa, invece, il bilancio fiscale serve per calcolare quanto l'impresa deve pagare di tasse e ha l'obiettivo di determinare la base imponibile per il calcolo delle imposte, per cui non può fornire informazioni contabili precise e complete ai fini dell'applicazione del metodo patrimoniale.
Inoltre, deve ritenersi che all'uopo non possa essere di ausilio il registro dei beni ammortizzabili, senza perizie di stima degli stessi e senza l'inventario delle rimanenze, con dettaglio del quantitativo e valore nonché senza un elenco dei crediti con scadenze, anzianità e rischiosità, senza la situazione contabile di società in cui si ha una partecipazione, contratti in essere etc.; per cui anche i registri degli acquisti e registri dei corrispettivi non possono costituire un valido strumento ai fii del metodo patrimoniale.
Dunque, deve ritenersi corretto nel caso di specie l'utilizzazione del metodo reddituale, attraverso il quale si effettua una valutazione dell'azienda come entità unitaria e non come sommatoria dei singoli valori di attivo e passivo, in quanto si basa su una stima di un flusso di redditi costanti ovvero su un reddito medio, normalizzato e duraturo.
Dunque, deve ritenersi corretta l'utilizzazione del metodo reddituale da parte del CTU, a cui ha aderito il Tribunale nonché anche corretta la relativa stima nel quantum, perché nel metodo reddituale fondato sul cash flow operativo l'accantonamento TFR non costituisce un vero esborso ricorrente ogni anno ma solo un debito che si manifesterà alla cessazione del rapporto di lavoro.
Peraltro, si rileva che la parte appellante non specifica i termini contabili ed economici sulla base dei quali i detti ulteriori debiti per
TFR potrebbero incidere sulla valutazione de qua in termini riduttivi della redditività prospettica.
Si osserva, sotto altro profilo, che i cd. costi occulti, pur non
“manifestati” nel bilancio, devono comunque, ai fini della valutazione dell'azienda e delle quote di liquidazione dei soci receduti, essere accertati nella loro effettività e cioè deve di trattarsi di costi direttamente o indirettamente sostenuti dalla società e non soltanto ipotizzati o presunti in linea teorica.
Viceversa, nel caso di specie la parte appellante non ha fornito alcuna prova che l'asserito costo occulto, rappresentato dalla eventuale suddetta remunerazione in € 35.000,00 lordi annui in favore dell'amministratore della s.a.s. appellante, alla stregua di un manager dall'elevata professionalità, sia stato già effettivamente e di fatto sostenuto dalla stessa società e che quindi dovrà essere eventualmente essere sostenuto anche in prospettiva futura.
Il terzo motivo è inammissibile ex art.342 c.p.c..
Infatti, la parte appellante non ha specificamente censurato la motivazione al riguardo formulata dal Tribunale, secondo la quale: “In merito alla clausola di cui all'art. 11 dell'atto costitutivo, che prevede il pagamento rateale, deve ritenersi che la dicitura: “anche in via rateale” sia espressione di una facoltà che le parti hanno voluto attribuire ai soci, che presuppone dunque un accordo tra gli stessi.
Orienta in tal senso anche la mancanza di termini e modalità della corresponsione rateale, che, se si ritenesse il pagamento rateale come obbligatorio, determinerebbe la nullità della clausola contrattuale per indeterminatezza dell'oggetto. Da ciò consegue che il pagamento, salvo diverso accordo, deve esser effettuato in un'unica soluzione”. Invero, la parte appellante ha soltanto dedotto che : “tale previsione statutaria della liquidazione rateale sarebbe in rapporto di
«sinallagma» con altra previsione statutaria che prevede la possibilità per i soci di recedere ad nutum e che il giudice, nell'accertare la nullità della pattuizione contenuta nel suddetto articolo undicesimo, sarebbe incorso in un vizio di ultra-petizione, atteso che gli appellati non avevano chiesto procedersi a tale accertamento”.
Con un quarto motivo, l'appellante si duole del rigetto della domanda riconvenzionale in quanto non provata.
In particolare, si rileva che l'appellante aveva, a fondamento della detta domanda, premesso che gli appellati avevano asseritamente
“costituito tra giugno e ottobre 2015 un'azienda operante in perfetta concorrenza alla distraendo in favore di quest'ultima tutta CP_3 la clientela del settore assicurativo, così sottraendo l'avviamento commerciale e asset dell'azienda stessa e aveva chiesto dichiararsi la responsabilità del sig. per la violazione del disposto Controparte_1 dell'art. 2301 c.c. della concorrenza con la condannando CP_4 esso sig. al risarcimento dei danno”. Controparte_1
L'appellante innanzitutto censura la decisione del Tribunale di non ammettere la prova orale articolata al riguardo.
Inoltre, l'appellante, deduce che la detta domanda era, comunque, da ritenersi provata per tabulas, sulla base della “visura camerale in atti, da cui si desume la qualità, in capo al sig. di procuratore della CP_1 società appellante e che lo stesso era l'unico a possedere i requisiti di iscrizione al Ruolo unico degli intermediari assicurativi tenuto dall' delle note dei clienti che revocavano il mandato di CP_5 consulenza assicurativa, facendo riferimento all'allontanamento dell'addetto alla gestione assicurativa, facendo, ancora una volta, riferimento al sig. , dall'estratto della banca dati dell'ISTITUTO CP_1
PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI che rappresenta come il sig. sia dipendente di intermediario della ASSIEXPERTS SRL, CP_1
QUALITY ASSURANCE BROKER SRL, ASSICREDIT SAS DI GIOELE
FLAGIELLO”. Innanzitutto, con riguardo alla riproposizione della suddetta prova orale, essa deve essere dichiarata inammissibile. in quanto generica.
Infatti, in punto di diritto si rileva che (Cass. n. 18742/2016 e Cass. n.
4717 del 2014): «quando il giudice di primo grado non abbia ammesso una prova costituenda o non abbia esaminato una prova documentale, la parte soccombente nel merito se ne deve dolere con apposito motivo di appello, nel quale deve dedurre e argomentare le ragioni dell'error in procedendo imputabile al primo giudice per la mancata ammissione e per l'omesso esame e non può limitarsi semplicemente alla riproposizione della istanza di ammissione della prova costituenda o di esame del documento».
Nel caso di specie, posto che il Tribunale non aveva ammesso la medesima prova sulla base della seguente motivazione: “rilevato che la prova testimoniale dedotta da parte attrice è inammissibile in quanto irrilevante ai fini del decidere sulla base dell'onere probatorio su ciascuna parte gravante;
rilevato che la prova testimoniale dedotta da parte convenuta è inammissibile per i seguenti motivi: capi a-b-e-f-
n-o documentali;
c-d generici ed irrilevanti;
g generico (non sono indicati i nominativi dei clienti); h-j-k-m irrilevanti;
i documentale ed irrilevante;
l irrilevante ed inconferente”, si rileva che la parte appellante non ha formulato alcuna specifica censura della suddetta motivazione posta a base della dichiarazione di non ammissibilità della detta prova orale da parte del Tribunale, avendo in sostanza meramente riproposto la richiesta di sua ammissione.
Con riguardo, poi, al profilo relativo alla prova documentale offerta in primo grado, a fondamento della asserita violazione da parte del sig.
del disposto dell'art. 2301 c.c., il Tribunale ha Controparte_1 motivato la sua irrilevanza sulla base dell'affermazione secondo cui:
“dall'esame della comunicazione della data F A T A A s s i c u r a z i o n i la ragione del recesso è da ricercarsi nel venir meno dei requisiti di legge come si evince dal testo, Le successive comunicazioni di altri due clienti, allegate al doc. nominato 'revoca mandato" che contengono il riferimento alla circostanza che "il referente assicurativo lascerà (l)a struttura", sono innanzitutto datate settembre — ottobre
2015 e dunque di oltre 6 mesi antecedenti rispetto al recesso del sig.
ed inoltre da leggere unitamente alla prima comunicazione, CP_1 nella quale, come detto, si evidenzia che la cessazione del rapporto di collaborazione è giustificata dalla perdita dei requisiti per l'iscrizione nel registro degli intermediari finanziari. Né ulteriori elementi idonei a provare lo sviamento di clientela sono emersi dall' istruttoria, con conseguente rigetto della domanda”.
A fronte di tale motivazione, l'appellante si è, tuttavia, limitato a riproporre le medesime deduzioni difensive formulate in primo grado con riguardo ai suddetti documenti, senza specificamente censurare la suddetta motivazione, posta a base dell'affermazione da parte del
Tribunale della mancata prova del suddetto sviamento di clientela e comunque, dell'esercizio in proprio da parte dell'appellato di CP_1 una attività imprenditoriale in concorrenza con quella dell'appellante.
Pertanto, tale profilo deve ritenersi inammissibile ex art.342 c.p.c.
Col quinti motivo, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui ha posto per intero a carico della le spese di lite, “pur Pt_1 in presenza di un sostanziale rigetto della domanda attorea, almeno nell'ordine del quantum. L'accoglimento parziale non poteva generale una soccombenza totale delle spese. Né vale il ragionamento del giudicante di prime cure, che ritiene di liquidare l'intero delle spese, in ragione della soccombenza reciproca, riveniente dal rigetto della domanda riconvenzionale”.
Il motivo è inammissibile.
Infatti, si rileva in punto di diritto che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite ex art. 92 c.p.c., comma 2 (Corte di
Cassazione, n. 17291 del 17.06.2021).
La compensazione delle spese di lite non costituisce un diritto per la parte ma rappresenta una facoltà puramente discrezionale del giudice di merito. L'unico limite a questa discrezionalità è il divieto di porre le spese, anche solo in parte, a carico della parte interamente vittoriosa (Cass. n. 20858/2025). In particolare, la suddetta disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce "una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori" ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche" (cfr. Cass. n. 2883/2014);
In definitiva, l'appello deve essere rigettato e le spese devono seguire la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 8413/2016 del Tribunale Napoli Nord, proposto da
[...]
Parte_1 con atto notificato a
[...]
(C.F. e Controparte_1 C.F._2 CP_2
, così provvede:
[...]
• rigetta l'appello;
• condanna la parte appellante al pagamento in favore cumulativo delle parti appellate delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 5.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario delle spese generali del
15%, e CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore degli avv. ti Vincenzo Orefice (C.F. ) e C.F._4
NN LE nella misura della metà ciscuno;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. 115/02 nei riguardi della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 24-9-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Fulvio Dacomo)
Ruolo Generale n. 4868/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4868/2020
R.G.A.C., avente ad oggetto: cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali etc., posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 26-5-25, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
Parte_1
(P. IVA
[...]
), in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa come da procura agli atti dall'avv. Silvio Iodice (C.F.
), elettivamente domiciliata in Napoli, via C.F._1
Cervantes n. 64 e all'indirizzo PEC Email_1
Appellante
E
(C.F. e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. , entrambi difesi e rappresentati dagli
[...] C.F._3 avv. ti Vincenzo Orefice (C.F. ) e NN LE C.F._4
(C.F. ) come da procura agli atti C.F._5
Appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., i sig.ri e Controparte_1
chiedevano al Tribunale di Napoli Nord la convalida CP_2 del loro diritto di recesso dalla Parte_1 esercitato il 20 aprile 2016, con conseguente condanna al pagamento di euro 32.000 a titolo di liquidazione delle quote spettanti. I coniugi affermavano, inoltre, di non aver percepito gli utili maturati negli anni Part 2015 e 2016, e pertanto chiedevano la condanna della al pagamento degli stessi, oltre alla condanna al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la società, che, oltre a chiedere il rigetto della domanda di parte attrice, proponeva domanda riconvenzionale, avente ad oggetto l'accertamento della qualità di socio accomandatario in capo al e l'accertamento della responsabilità per violazione CP_1 della concorrenza, con condanna al risarcimento dei danni consequenziali.
Il giudice di prime cure convertiva il procedimento da sommario a ordinario, disponendo il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Con sentenza n. 8413/2016, il Tribunale Napoli Nord riteneva la domanda degli attori parzialmente fondata, condannando la società alla liquidazione della quota in favore degli attori per un ammontare di euro 24.075,75 nonché al pagamento degli utili relativi all'anno 2015, pari a euro 8.081,91. Rigettava la domanda riconvenzionale e condannava la società resistente al pagamento delle spese di lite, pari ad euro 11.405,00.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma e domandando nuovamente l'accertamento della qualità di socio accomandatario in capo al sig. e la condanna al risarcimento CP_1 dei danni per gli atti di concorrenza sleale.
Riproponeva, inoltre, la riforma la prova per testi, dichiarata inammissibile in primo grado, chiedeva la rinnovazione della CTU disposta in primo grado e la riforma della sentenza con riguardo al regime delle spese nonché la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
Si costituivano in giudizio gli appellati, che chiedevano in via preliminare di dichiarare inammissibile l'appello e in subordine di rigettarlo, confermando la sentenza di primo grado e condannando la società appellante al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, all'esito dell'udienza del 26-5-25, la Corte
d'appello riservava la causa in decisione., con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare di rito, deve ritenersi infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata dagli appellati, per asserito difetto in capo all'appellante della capacità processuale, per effetto della sua avvenuta cancellazione dal registro delle imprese in data anteriore alla impugnazione in esame.
Infatti, il contrasto giurisprudenziale sugli effetti di tale cancellazione sui rapporti processuali pendenti si può dire che sia stato recentemente risolto dalle SS.UU. della Cassazione sulla base della prevalenza del principio dell'ultrattività del mandato e quindi della esigenza di stabilità e di stabilizzazione del rapporto processuale.
In particolare, la Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 29812 del 8 ottobre 2024 ha affermato il principio secondo cui: “la perdita della capacità processuale della parte ricorrente, tanto che si tratti di persona fisica quanto che si tratti di persona giuridica, avvenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione ma prima della notifica del ricorso alla controparte, non ne determina la inammissibilità, alla luce del principio di ultrattività del mandato”.
Inoltre, (cfr. Cass. n. 2439 del 25/01/2024) “La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, comma 4, c.p.c. “.
Nel caso di specie, risulta che la società aveva conferito in primo grado al proprio difensore, in data anteriore alla detta cancellazione, ampia procura alle liti anche per il secondo grado.
Pertanto, in base al suddetto principio dell'ultrattività del mandato deve ritenersi che, nonostante la avvenuta cancellazione della società impugnante in data anteriore alla notifica dell'appello in esame, quest'ultimo deve ritenersi, sotto tale profilo della capacità processuale della società appellante, ammissibile.
Nel merito, col primo motivo di gravame l'appellante si duole della circostanza che il giudice di primo grado, facendo proprie le conclusioni della c.t.u., abbia determinato le quote di liquidazione degli appellati sulla base della asserita erronea valutazione del cd. costo occulto gravante sulla società e asseritamente derivante dalla necessità di remunerare il socio accomandatario per l'attività di amministratore.
In particolare, l'appellante, innanzitutto, censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale, aderendo a quanto relazionato dal CTU, avrebbe erroneamente applicato il metodo reddituale nella determinazione delle suddette quote e non invece quello patrimoniale o quanto meno quello misto.
Inoltre, l'appellante deduce che il c.t.u. e, conseguentemente, il giudice avrebbero dovuto stimare la detta remunerazione in €
35.000,00 lordi annui, importo determinato in base al CCNL Servizi assicurativi, dovendosi l'amministratore della s.a.s. appellante riguardare alla stregua di un manager dall'elevata professionalità, meritevole, dunque, di una retribuzione corrispondente al livello più alto previsto dal richiamato CCNL.
Inoltre, il CTU e il Giudice avrebbe dovuto anche considerare ulteriori costi ben maggiori, costituiti dal TFR degli altri dipendenti.
Al riguardo, di converso gli appellati hanno dedotto che “nelle realtà economiche di minori dimensioni, qual era la società appellante, il costo cd. occulto relativo alla remunerazione del socio amministratore non deve essere considerato. Invero, come noto, a differenza di quanto avviene nelle società di capitali (e peraltro solo in quelle di dimensioni più ragguardevoli) non viene previsto normalmente un compenso per l'amministratore, avendo egli stesso un interesse diretto nei risultati imprenditoriali della società ed agendo, di fatto, per il migliore soddisfacimento dello stesso interesse proprio. Non spetta, dunque, un compenso per la semplice carica di amministratore, carica che, salva specifica disposizione statutaria, è insita nella stessa qualità di socio della società di persone, così come previsto dall'art. 2257, c. I,
c.c. in ordine alla società semplice, disposizione estensibile anche a quella in accomandita semplice in base al comb. disp. artt. 2315 e
2293 c.c.”
Con un secondo motivo, l'appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente determinato gli utili prodotti dalla società nell'anno 2015 e, conseguentemente, sovrastimato la somma spettante a tal titolo agli appellati. In particolare, il presunto errore deriverebbe dal precedente presunto errore operato dallo stesso giudice di prime cure, laddove quest'ultimo avrebbe sottostimato il compenso spettante all'amministratore.
Tali motivi devono essere esaminati in modo congiunto, in quanto evidentemente collegati sotto il profilo dell'asserito medesimo errore di valutazione tecnica-contabile del CTU e del Giudice di primo grado.
Tali motivi sono infondati.
Infatti, innanzitutto appare opportuno rilevare che attraverso il metodo patrimoniale la valutazione dell'azienda si propone di individuare il valore effettivo del patrimonio netto aziendale, risultante dalla distinta stima a valori correnti delle singole attività e passività alla data di riferimento.
L'esperto deve, perciò, valutare gli elementi attivi e passivi, precisando per ciascuno i criteri di stima utilizzati, deve considerare il patrimonio netto e quindi i vari elementi patrimoniali ad un valore opportunamente rettificato rispetto ai criteri contabili di valutazione utilizzati nella predisposizione del bilancio di esercizio.
A tal fine, occorre la individuazione degli elementi dell'attivo e del passivo da prendere in considerazione e la eliminazione di quelli da trascurare.
Cioè, occorre: procedere alla revisione contabile degli elementi attivi e passivi;
verificare che tutte le attività e passività siano state correttamente appostate, che le poste attive siano fondate su validi documenti probativi ed esistano;
che i crediti tengano conto delle effettive possibilità di recupero, che gli accantonamenti del passivo corrispondano a quanto effettivamente o probabilmente maturato.
Ciò attraverso una necessaria un'analisi, cioè, riferita ad ogni singolo elemento del patrimonio aziendale e riferita a valori di mercato in essere alla data della valutazione oppure di sostituzione, perché
l'ipotesi assunta è quella del riacquisto o della riproduzione per gli elementi attivi della rinegoziazione per quelli passivi.
Nel caso di specie, il CTU (e il Giudice) ha ritenuto che nel caso di specie non fosse applicabile il detto metodo patrimoniale per carenza della documentazione necessaria da esaminare. Si rileva che, all'uopo, risultano depositati agli atti per gli ultimi tre esercizi antecedenti al recesso de quo i bilanci fiscali della società appellante nonché i suoi registri degli acquisti, registri dei beni ammortizzabili e registri dei corrispettivi.
Orbene, deve ritenersi che tali documenti non siano sufficienti ai fini di una determinazione delle quote di liquidazione degli appellati sulla base del metodo patrimoniale.
Infatti, innanzitutto si rileva che non risultano prodotti i bilanci civilistici ma soltanto quelli fiscali.
In particolare, si rileva che, mentre il bilancio civilistico segue le regole del Codice Civile e i principi contabili volti a rappresentare in modo equo, anche attraverso la nota integrativa e la relazione sulla gestione, il valore dell'impresa, attraverso i quali viene rappresentato un quadro chiaro della situazione dell'impresa, invece, il bilancio fiscale serve per calcolare quanto l'impresa deve pagare di tasse e ha l'obiettivo di determinare la base imponibile per il calcolo delle imposte, per cui non può fornire informazioni contabili precise e complete ai fini dell'applicazione del metodo patrimoniale.
Inoltre, deve ritenersi che all'uopo non possa essere di ausilio il registro dei beni ammortizzabili, senza perizie di stima degli stessi e senza l'inventario delle rimanenze, con dettaglio del quantitativo e valore nonché senza un elenco dei crediti con scadenze, anzianità e rischiosità, senza la situazione contabile di società in cui si ha una partecipazione, contratti in essere etc.; per cui anche i registri degli acquisti e registri dei corrispettivi non possono costituire un valido strumento ai fii del metodo patrimoniale.
Dunque, deve ritenersi corretto nel caso di specie l'utilizzazione del metodo reddituale, attraverso il quale si effettua una valutazione dell'azienda come entità unitaria e non come sommatoria dei singoli valori di attivo e passivo, in quanto si basa su una stima di un flusso di redditi costanti ovvero su un reddito medio, normalizzato e duraturo.
Dunque, deve ritenersi corretta l'utilizzazione del metodo reddituale da parte del CTU, a cui ha aderito il Tribunale nonché anche corretta la relativa stima nel quantum, perché nel metodo reddituale fondato sul cash flow operativo l'accantonamento TFR non costituisce un vero esborso ricorrente ogni anno ma solo un debito che si manifesterà alla cessazione del rapporto di lavoro.
Peraltro, si rileva che la parte appellante non specifica i termini contabili ed economici sulla base dei quali i detti ulteriori debiti per
TFR potrebbero incidere sulla valutazione de qua in termini riduttivi della redditività prospettica.
Si osserva, sotto altro profilo, che i cd. costi occulti, pur non
“manifestati” nel bilancio, devono comunque, ai fini della valutazione dell'azienda e delle quote di liquidazione dei soci receduti, essere accertati nella loro effettività e cioè deve di trattarsi di costi direttamente o indirettamente sostenuti dalla società e non soltanto ipotizzati o presunti in linea teorica.
Viceversa, nel caso di specie la parte appellante non ha fornito alcuna prova che l'asserito costo occulto, rappresentato dalla eventuale suddetta remunerazione in € 35.000,00 lordi annui in favore dell'amministratore della s.a.s. appellante, alla stregua di un manager dall'elevata professionalità, sia stato già effettivamente e di fatto sostenuto dalla stessa società e che quindi dovrà essere eventualmente essere sostenuto anche in prospettiva futura.
Il terzo motivo è inammissibile ex art.342 c.p.c..
Infatti, la parte appellante non ha specificamente censurato la motivazione al riguardo formulata dal Tribunale, secondo la quale: “In merito alla clausola di cui all'art. 11 dell'atto costitutivo, che prevede il pagamento rateale, deve ritenersi che la dicitura: “anche in via rateale” sia espressione di una facoltà che le parti hanno voluto attribuire ai soci, che presuppone dunque un accordo tra gli stessi.
Orienta in tal senso anche la mancanza di termini e modalità della corresponsione rateale, che, se si ritenesse il pagamento rateale come obbligatorio, determinerebbe la nullità della clausola contrattuale per indeterminatezza dell'oggetto. Da ciò consegue che il pagamento, salvo diverso accordo, deve esser effettuato in un'unica soluzione”. Invero, la parte appellante ha soltanto dedotto che : “tale previsione statutaria della liquidazione rateale sarebbe in rapporto di
«sinallagma» con altra previsione statutaria che prevede la possibilità per i soci di recedere ad nutum e che il giudice, nell'accertare la nullità della pattuizione contenuta nel suddetto articolo undicesimo, sarebbe incorso in un vizio di ultra-petizione, atteso che gli appellati non avevano chiesto procedersi a tale accertamento”.
Con un quarto motivo, l'appellante si duole del rigetto della domanda riconvenzionale in quanto non provata.
In particolare, si rileva che l'appellante aveva, a fondamento della detta domanda, premesso che gli appellati avevano asseritamente
“costituito tra giugno e ottobre 2015 un'azienda operante in perfetta concorrenza alla distraendo in favore di quest'ultima tutta CP_3 la clientela del settore assicurativo, così sottraendo l'avviamento commerciale e asset dell'azienda stessa e aveva chiesto dichiararsi la responsabilità del sig. per la violazione del disposto Controparte_1 dell'art. 2301 c.c. della concorrenza con la condannando CP_4 esso sig. al risarcimento dei danno”. Controparte_1
L'appellante innanzitutto censura la decisione del Tribunale di non ammettere la prova orale articolata al riguardo.
Inoltre, l'appellante, deduce che la detta domanda era, comunque, da ritenersi provata per tabulas, sulla base della “visura camerale in atti, da cui si desume la qualità, in capo al sig. di procuratore della CP_1 società appellante e che lo stesso era l'unico a possedere i requisiti di iscrizione al Ruolo unico degli intermediari assicurativi tenuto dall' delle note dei clienti che revocavano il mandato di CP_5 consulenza assicurativa, facendo riferimento all'allontanamento dell'addetto alla gestione assicurativa, facendo, ancora una volta, riferimento al sig. , dall'estratto della banca dati dell'ISTITUTO CP_1
PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI che rappresenta come il sig. sia dipendente di intermediario della ASSIEXPERTS SRL, CP_1
QUALITY ASSURANCE BROKER SRL, ASSICREDIT SAS DI GIOELE
FLAGIELLO”. Innanzitutto, con riguardo alla riproposizione della suddetta prova orale, essa deve essere dichiarata inammissibile. in quanto generica.
Infatti, in punto di diritto si rileva che (Cass. n. 18742/2016 e Cass. n.
4717 del 2014): «quando il giudice di primo grado non abbia ammesso una prova costituenda o non abbia esaminato una prova documentale, la parte soccombente nel merito se ne deve dolere con apposito motivo di appello, nel quale deve dedurre e argomentare le ragioni dell'error in procedendo imputabile al primo giudice per la mancata ammissione e per l'omesso esame e non può limitarsi semplicemente alla riproposizione della istanza di ammissione della prova costituenda o di esame del documento».
Nel caso di specie, posto che il Tribunale non aveva ammesso la medesima prova sulla base della seguente motivazione: “rilevato che la prova testimoniale dedotta da parte attrice è inammissibile in quanto irrilevante ai fini del decidere sulla base dell'onere probatorio su ciascuna parte gravante;
rilevato che la prova testimoniale dedotta da parte convenuta è inammissibile per i seguenti motivi: capi a-b-e-f-
n-o documentali;
c-d generici ed irrilevanti;
g generico (non sono indicati i nominativi dei clienti); h-j-k-m irrilevanti;
i documentale ed irrilevante;
l irrilevante ed inconferente”, si rileva che la parte appellante non ha formulato alcuna specifica censura della suddetta motivazione posta a base della dichiarazione di non ammissibilità della detta prova orale da parte del Tribunale, avendo in sostanza meramente riproposto la richiesta di sua ammissione.
Con riguardo, poi, al profilo relativo alla prova documentale offerta in primo grado, a fondamento della asserita violazione da parte del sig.
del disposto dell'art. 2301 c.c., il Tribunale ha Controparte_1 motivato la sua irrilevanza sulla base dell'affermazione secondo cui:
“dall'esame della comunicazione della data F A T A A s s i c u r a z i o n i la ragione del recesso è da ricercarsi nel venir meno dei requisiti di legge come si evince dal testo, Le successive comunicazioni di altri due clienti, allegate al doc. nominato 'revoca mandato" che contengono il riferimento alla circostanza che "il referente assicurativo lascerà (l)a struttura", sono innanzitutto datate settembre — ottobre
2015 e dunque di oltre 6 mesi antecedenti rispetto al recesso del sig.
ed inoltre da leggere unitamente alla prima comunicazione, CP_1 nella quale, come detto, si evidenzia che la cessazione del rapporto di collaborazione è giustificata dalla perdita dei requisiti per l'iscrizione nel registro degli intermediari finanziari. Né ulteriori elementi idonei a provare lo sviamento di clientela sono emersi dall' istruttoria, con conseguente rigetto della domanda”.
A fronte di tale motivazione, l'appellante si è, tuttavia, limitato a riproporre le medesime deduzioni difensive formulate in primo grado con riguardo ai suddetti documenti, senza specificamente censurare la suddetta motivazione, posta a base dell'affermazione da parte del
Tribunale della mancata prova del suddetto sviamento di clientela e comunque, dell'esercizio in proprio da parte dell'appellato di CP_1 una attività imprenditoriale in concorrenza con quella dell'appellante.
Pertanto, tale profilo deve ritenersi inammissibile ex art.342 c.p.c.
Col quinti motivo, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui ha posto per intero a carico della le spese di lite, “pur Pt_1 in presenza di un sostanziale rigetto della domanda attorea, almeno nell'ordine del quantum. L'accoglimento parziale non poteva generale una soccombenza totale delle spese. Né vale il ragionamento del giudicante di prime cure, che ritiene di liquidare l'intero delle spese, in ragione della soccombenza reciproca, riveniente dal rigetto della domanda riconvenzionale”.
Il motivo è inammissibile.
Infatti, si rileva in punto di diritto che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite ex art. 92 c.p.c., comma 2 (Corte di
Cassazione, n. 17291 del 17.06.2021).
La compensazione delle spese di lite non costituisce un diritto per la parte ma rappresenta una facoltà puramente discrezionale del giudice di merito. L'unico limite a questa discrezionalità è il divieto di porre le spese, anche solo in parte, a carico della parte interamente vittoriosa (Cass. n. 20858/2025). In particolare, la suddetta disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce "una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori" ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche" (cfr. Cass. n. 2883/2014);
In definitiva, l'appello deve essere rigettato e le spese devono seguire la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 8413/2016 del Tribunale Napoli Nord, proposto da
[...]
Parte_1 con atto notificato a
[...]
(C.F. e Controparte_1 C.F._2 CP_2
, così provvede:
[...]
• rigetta l'appello;
• condanna la parte appellante al pagamento in favore cumulativo delle parti appellate delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 5.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario delle spese generali del
15%, e CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore degli avv. ti Vincenzo Orefice (C.F. ) e C.F._4
NN LE nella misura della metà ciscuno;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. 115/02 nei riguardi della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 24-9-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Fulvio Dacomo)