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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 27/09/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Civile
Il Tribunale di Pesaro, nella persona del giudice unico, dott. Maria Rosaria Pietropaolo, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale n. 1840/2024 avente ad oggetto: Diritti relativi al trattamento dei dati personali (artt.13 e 29 L. 675/1996) promossa da nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, residente a [...], rappresentato C.F._1
e difeso dall'Avv. Fabrizio Langella, nato a [...] l'[...], codice fiscale
, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Napoli C.F._2
(NA) al Vico Vetriera 12, in virtù di procura speciale alle liti in calce al ricorso;
-ricorrente- nei confronti di
(p. iva ), in persona del legale rappresentante sig.ra CP_1 P.IVA_1 CP_2
, con sede in Osteria Nuova di Montelabbate (PU), Largo Donatori del Sangue n.
[...]
16, elettivamente domiciliata presso la propria sede in Montelabbate (PU), Largo
Donatori del Sangue n. 16, rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Fiscaletti
( ), in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e C.F._3
risposta;
-resistente-
CONCLUSIONI pagina 1 di 11 Per il ricorrente
“L'avv. Langella…chiede, quindi, dichiararsi la cessata materia del contendere, con condanna della resistente al pagamento delle spese processuali in virtù del principio della soccombenza virtuale e con distrazione in favore del difensore antistatario”.
Per la resistente
“L'avv. Fiscaletti…chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.10.2024, l'Avv. ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare la violazione, da parte della società resistente degli artt. 12 e 15 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR – CP_1
Regolamento generale sulla protezione dei dati), per non avere quest'ultima fornito riscontro in forma scritta all'istanza di accesso da lui formulata, non consentendogli l'esercizio del diritto di accesso ai propri dati personali in conformità alle citate disposizioni normative. Il ricorrente ha dedotto, in fatto, che, dopo essere stato contattato da un operatore telefonico che riferiva di agire per conto della odierna resistente per il recupero stragiudiziale di un asserito credito al consumo, aveva inviato in data
17.8.2024 un'istanza a mezzo pec alla ai sensi dell'art. 15 del Regolamento CP_1
UE/2016/679, domandando se la stessa avesse o meno in corso, al tempo, un trattamento di suoi dati personali e, in caso affermativo, di poter ottenere l'accesso a tali dati e alle ulteriori informazioni previste dal citato articolo. Stante il silenzio serbato dalla resistente, la quale non forniva alcun riscontro entro il termine massimo di un mese prescritto dall'art. 12 del menzionato Regolamento UE, il ricorrente ha proposto il ricorso in esame, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “I. accertare e dichiarare la violazione della resistente società identificata con Partita IVA CP_1
e Codice Fiscale: , con sede in AB (PS) al P.IVA_1 P.IVA_1
Largo Donatori Del Sangue 16, Frazione Osteria Nuova, in persona del legale rappresentante pro tempore, degli art. 12 e 15 del Regolamento (UE) 2016/679
(G.D.P.R.), per non aver fornito risconto all'istanza di accesso del 17/08/2024 indicata
pagina 2 di 11 in premessa del ricorrente (doc.1), e quindi per non aver consentivo allo stesso
l'accesso ai proprio dati in violazione dell' art. 12 e dell' 15 del Regolamento (UE)
2016/679 (G.D.P.R.); II. accertare l'obbligo della società resistente CP_1
identificata con Partita IVA e Codice Fiscale: , con sede in P.IVA_1 P.IVA_1
AB (PS) al Largo Donatori Del Sangue 16, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere in ordine alla menzionata istanza dell'avv.
di accesso del 17/08/2024 ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Parte_1
(UE) 2016/679 (G.D.P.R.). III. ordinare alla società resistente identificata CP_1
con Partita IVA e Codice Fiscale: , con sede in P.IVA_1 P.IVA_1
AB (PS) al Largo Donatori Del Sangue 16 in persona del legale rappresentante pro tempore, di fornire il riscontro all'istanza del 17/08/2024 del ricorrente sopra indicata (doc.1) dando conferma o meno dell'esistenza di dati personali riguardanti l'avv. , e quindi se sia o meno in corso un trattamento Parte_1
dei dati personali del ricorrente, permettendo, in caso affermativo, l'accesso al ricorrente l'accesso ai propri dati personali ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (UE)
2016/679 (G.D.P.R.), e fornire al ricorrente tutti i suoi dati personali e le sue informazioni personali, indicando i destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali dello stesso sono stati o saranno comunicati;
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e le informazioni significative sulla logica utilizzata. IV. in ogni caso. condannare ex art. 91 c.p.c. la società CP_1
identificata con Partita IVA e Codice Fiscale: , con sede in P.IVA_1 P.IVA_1
AB (PS) al Largo Donatori Del Sangue 16, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese legali e dei compensi professionali del giudizio, determinati ai sensi del D.M. 55/2014 e s.m.e i (valore della causa indeterminabile), da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato Fabrizio Langella che dichiara essere antistatario, non avendo ricevuto compensi e rimborsi spese dal ricorrente, con ogni consequenziale statuizione di legge”.
Costituitasi ritualmente in giudizio, la società resistente ha contestato la domanda del pagina 3 di 11 ricorrente, deducendo che, a seguito del ricevimento della pec del 17.8.2024, per il tramite di proprio funzionario, si era premurata di contattare telefonicamente il richiedente, Avv. , presso il suo studio professionale, per riferire che non era Parte_1
in corso alcun trattamento di suoi dati personali presso la e che, anzi, egli era CP_1
soggetto sconosciuto all'attività di quest'ultima, precisando, altresì, che alcun addetto della società lo aveva mai contattato ai fini del recupero di qualsivoglia credito al consumo. Ritenendo con ciò di aver correttamente assolto al proprio obbligo informativo mediante il riscontro fornito oralmente al richiedente, la ha chiesto l'integrale CP_1
rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita solo documentalmente, previo rigetto della prova orale dedotta dalla parte resistente, in quanto superflua alla luce della documentazione in atti e delle complessive difese delle parti.
All'udienza del 22.9.2025, precisate le conclusioni, in particolare con richiesta, da parte del ricorrente, di declaratoria di cessazione della materia del contendere, la causa è stata discussa e poi decisa come da dispositivo in calce.
*******
La questione controversa attiene, sostanzialmente, al diritto di accesso dell'interessato,
Avv. , ai propri dati personali ai sensi e nelle forme prescritte dal Parte_1
Regolamento UE/2016/679 (GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati) e alla verifica delle corrette modalità di riscontro di tale richiesta da parte della società resistente entro il termine normativamente prescritto.
Nello specifico, l'istanza del ricorrente si fonda sul diritto di accesso garantito all'utente dalla normativa sopra richiamata, il cui art. 15, al primo comma, prevede che l'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso a detti dati e ad una serie di informazioni aggiuntive ivi espressamente indicate. L'art. 12 del Regolamento UE disciplina, in particolare ai commi primo,
pagina 4 di 11 secondo e terzo, le modalità ed i termini con i quali il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'istanza di accesso, consentendogli così
l'esercizio dei propri diritti: “
1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato”.
Ciò premesso riguardo alla disciplina applicabile, ritiene questo giudice che, nel caso di specie, la comunicazione inoltrata dall'Avv. mediante missiva pec datata Parte_1
10.8.2024, inviata in data 17.8.2024, costituisce a tutti gli effetti una formale istanza basata sul diritto di accesso garantito dall'art. 15 GDPR, in quanto comunicazione finalizzata ad ottenere informazioni specifiche riguardo al trattamento dei dati personali dell'odierno ricorrente. All'uopo, è sufficiente analizzare il contenuto di detta comunicazione pec, recante come oggetto la “richiesta in virtù dell'art. 15 GDPR”, con cui, testualmente, l'Avv. chiedeva “ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Parte_1
(UE) 2016/679, conferma che sia o meno in corso, da parte della vs. società, un trattamento di propri dati personali ed, in caso affermativo, chiede l'accesso ai dati personali del sottoscritto, nonché alle seguenti informazioni: destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e le informazioni significative sulla logica utilizzata”, allegando copia del suo documento d'identità (v. doc. 1 fasc. ric.). Inoltre, con tale missiva il ricorrente chiedeva espressamente che il riscontro alla richiesta fosse “inviato” al proprio indirizzo di posta elettronica certificata ivi indicato , con ciò manifestando Email_1
inequivocabilmente la volontà che la risposta venisse fornita in forma scritta.
pagina 5 di 11 La finalità del ricorrente era, quindi, quella di verificare l'effettiva presenza o meno presso la di un trattamento dei propri dati personali e di accedere, in caso di CP_1
esito positivo, a tali dati, così da poter mantenere un controllo sul relativo trattamento, verificandone la legittimità e ricorrendo, se del caso, alle specifiche tutele che consentono anche di modificarlo, mediante richiesta di integrazione, di cancellazione o di opposizione.
Tale precipua finalità connessa al diritto di accesso emerge dalle “Linee Guida 1/2022 sui diritti degli interessati - Diritto di accesso”, adottate il 18.1.2022 dal Comitato
Europeo per la protezione dei dati (“European Data Protection Board”, “EDPB”), come in seguito modificate, sul presupposto che “la finalità generale del diritto di accesso consiste nel fornire alle persone informazioni sufficienti, trasparenti e facilmente accessibili in merito al trattamento dei loro dati personali, in modo che esse possano essere consapevoli del trattamento e verificarne la liceità, anche per quanto riguarda
l'esattezza dei dati trattati. Ciò renderà più agevole per le persone esercitare altri diritti, come il diritto alla cancellazione o alla rettifica, anche se non ne costituisce una condizione”.
La normativa a tutela della privacy [D.lgs. 30.6.2003, n. 196, integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. 10.8.2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”], elenca dettagliatamente i diritti del titolare dei dati personali, le modalità per il relativo esercizio e i caratteri del riscontro che deve essere fornito da chi esercita il trattamento di dati altrui, proprio al fine di tutelarne la riservatezza, bene quest'ultimo di rango costituzionale, tanto che, come anche autorevolmente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'esercizio dei diritti in questione non necessita neppure dell'allegazione o dimostrazione dell'esistenza di un interesse concreto e giuridicamente rilevante dell'interessato sotteso all'istanza, la quale pagina 6 di 11 non deve, quindi, essere necessariamente motivata (in effetti, il ricorrente solo con il ricorso giudiziale ha rappresentato di aver formulato l'istanza alla dopo essere CP_1
stato contattato telefonicamente nei giorni precedenti da un interlocutore, che affermava di agire per conto della odierna società resistente ai fini del recupero stragiudiziale di un asserito credito al consumo).
All'istanza formulata nei termini e nelle forme di cui all'art. 15 GDPR, corrisponde un obbligo di riscontro da parte del titolare del trattamento dei dati, il quale, come statuito nel secondo comma dell'art. 12 GDPR, è chiamato ad “agevolare” l'esercizio di siffatti diritti.
Sull'obbligo di riscontro da parte del destinatario dell'istanza di accesso ai dati personali, anche con risposta negativa, va richiamata una recente pronuncia della
Suprema Corte, la quale ha chiarito, sulla scorta del tenore letterale del terzo comma e, soprattutto, del quinto comma dell'art. 12 GDPR (disposizione che, per quanto qui di interesse, così recita: “Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta”), che il destinatario della richiesta di accesso deve sempre riscontrare l'istanza dell'interessato, anche nell'ipotesi in cui il riscontro sia da esprimere in termini negativi [cfr. Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 9313, 4.4.2023, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “In materia di trattamento dei dati personali, il soggetto onerato dell'obbligo di fornire risposta in ordine al possesso (o meno) dei dati sensibili è il destinatario dell'istanza di accesso e non invece l'istante, dovendo il primo sempre riscontrare l'istanza dell'interessato, anche in termini negativi, dichiarando espressamente di essere, o meno, in possesso dei dati di cui si richiede l'ostensione”].
Quanto poi alla forma che deve rivestire il riscontro fornito all'interessato, fermo il già richiamato disposto dell'art. 12 del Regolamento (UE) 2016/679, è opportuno richiamare anche la sentenza della Corte di Giustizia del 4.5.2023, n. 487, la quale così ha statuito: “… il titolare del trattamento è tenuto ad adottare misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui, in particolare, all'articolo 15 del
pagina 7 di 11 RGPD, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, e che le informazioni devono essere fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici, a meno che non sia
l'interessato a chiedere che esse siano fornite oralmente. Tale disposizione, che è
l'espressione del principio di trasparenza, ha lo scopo di garantire che l'interessato sia messo in grado di comprendere pienamente le informazioni che gli vengono inviate. …”.
Al carattere costituzionalmente rilevante del bene della riservatezza e al carattere pregnante della tutela fornita all'interessato nei termini testé descritti nella fase dell'accesso dell'interessato, si accompagna il carattere altrettanto pregnante della tutela fornita all'interessato nella fase successiva alla formulazione dell'istanza, sì che, entro tale prospettiva, il termine entro cui deve avvenire il riscontro da parte del soggetto onerato, ex art. 12, terzo comma, Reg. UE/679/2016 (“senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta”, prorogabile di due mesi, “se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste”) è da intendersi, anche in conformità all'indirizzo maggioritario della giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Roma, sent. n. 17745/2024; Trib. Roma, sent. n. 18656/2024), quale termine perentorio e strettamente consequenziale all'istanza, così da evitare il rischio che l'interessato possa essere esposto all'arbitraria definizione dei tempi da parte del titolare del trattamento dei dati.
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, occorre rilevare che, effettivamente, a fronte di rituale e legittima richiesta ex art. 15 GDPR dell'Avv.
di accesso ai propri dati personali e alle informazioni aggiuntive Parte_1
eventualmente detenute dalla quest'ultima non ha adempiuto a tale richiesta CP_1
mediante riscontro in forma scritta, come era doveroso fare, considerata l'espressa richiesta del ricorrente, contenuta nell'istanza del 17.8.2024, di ottenere una risposta mediante invio al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (v. doc. 1 fasc. ric.).
Alla luce di tale esplicita richiesta, la società resistente avrebbe dovuto allegare e provare l'impossibilità di utilizzare mezzi elettronici, ai sensi del primo e del terzo pagina 8 di 11 comma dell'art. 12 GDPR (i quali così rispettivamente recitano: “1. … Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato. … 3. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato…”). In questo senso, va ribadita la valutazione di superfluità e di irrilevanza della prova orale articolata dalla resistente - volta a dimostrare che un addetto della aveva contattato CP_1
telefonicamente l'avv. , per riferirgli che presso la società non era in corso Parte_1
alcun trattamento dei suoi dati personali -, non ammessa da questo giudice come da ordinanza del 7.3.2025 (che in questa sede si conferma), non essendo stati previamente allegati i presupposti fattuali che giustificavano il ricorso ad un mezzo di comunicazione diverso da quello espressamente richiesto dal ricorrente (comunicazione via mail), il quale non aveva, in effetti, autorizzato la trasmissione delle informazioni in forma orale.
La risposta “negativa” in forma scritta è stata, a ben vedere, fornita solo dopo l'instaurazione del presente giudizio, posto che con la comparsa di costituzione la resistente ha dedotto di non aver mai trattato dati personali del ricorrente, documentando anche la circostanza mediante la produzione in giudizio del giornale affari riferito agli anni dal 2014 al 2024 (doc. n. 2 fasc. res.).
Di qui la carenza di interesse attuale alla domanda di cui al punto III delle conclusioni originariamente formulate dal ricorrente (“ordinare alla società resistente CP_1
identificata con Partita IVA e Codice Fiscale: , con sede in P.IVA_1 P.IVA_1
AB (PS) al Largo Donatori Del Sangue 16 in persona del legale rappresentante pro tempore, di fornire il riscontro all'istanza del 17/08/2024 del ricorrente sopra indicata (doc.1) dando conferma o meno dell'esistenza di dati personali riguardanti l'avv. Ubaldo Mastrangelo…”) e la conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere, conformemente alle conclusioni rassegnate dalla difesa di parte ricorrente all'udienza di discussione, declaratoria nella quale restano assorbite anche le preliminari domande di accertamento, prive in sé di autonoma rilevanza se non pagina 9 di 11 ai fini delle spese di lite, da regolarsi come segue, in base al principio della soccombenza virtuale.
*******
Spese processuali
Ai fini della regolamentazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale assume indubbia rilevanza l'accertamento dell'inadempimento della società resistente a fronte della richiesta di accesso ai dati personali del 17.8.2024 a firma del ricorrente, avendo la omesso di rispondere ritualmente alla richiesta di CP_1
informazioni trasmessa dall'Avv. , nonostante il chiaro tenore dell'istanza e Parte_1
nonostante la resistente avesse l'obbligo di dare riscontro alla medesima nelle forme richieste dall'interessato anche in caso di risposta negativa, ove non in possesso dei dati personali richiesti.
Conseguentemente, stante l'obbligo della società resistente di provvedere in ordine alla menzionata istanza ex artt. 12 e 15 GDPR e la violazione da parte della stessa delle suddette disposizioni, non avendo dato tempestivo e formale riscontro in forma scritta alla richiesta di informazioni, le spese del presente procedimento vanno poste a carico della resistente quanto meno parzialmente. Sotto tale profilo, mette conto CP_1
evidenziare, da un lato, la circostanza, documentata dalla difesa della resistente (doc. n.
2), che la non deteneva, di fatto, alcun dato personale del ricorrente e, CP_1
dall'altro, la mancata prova, da parte di quest'ultimo, sia dell'effettivo trattamento in corso, sia dell'asserito contatto telefonico con un operatore che avrebbe agito per conto della resistente, non essendo stati allegati elementi concreti (come, ad esempio, riferimenti ad un finanziamento specifico) che possano avvalorare tale circostanza, espressamente contestata dalla difesa della resistente. Si ritiene, dunque, equo disporre la compensazione delle spese di lite nella misura del 50%, con condanna della resistente al pagamento della residua metà, liquidata come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022 (scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa), per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale,
pagina 10 di 11 avuto riguardo ai valori minimi dei compensi, stante l'esiguità dell'attività difensiva e processuale svolta e l'assenza di attività istruttoria, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1 - dichiara cessata la materia del contendere;
2 - dichiara tenuta e condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che, dichiarate compensate nella misura della metà, si liquidano per la residua metà in € 272,50 per esborsi e in € 1.453,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Fabrizio
Langella, difensore dichiaratosi antistatario.
Indica in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.
Pesaro, 22.9.2025
Il Giudice
Maria Rosaria Pietropaolo
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Civile
Il Tribunale di Pesaro, nella persona del giudice unico, dott. Maria Rosaria Pietropaolo, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale n. 1840/2024 avente ad oggetto: Diritti relativi al trattamento dei dati personali (artt.13 e 29 L. 675/1996) promossa da nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, residente a [...], rappresentato C.F._1
e difeso dall'Avv. Fabrizio Langella, nato a [...] l'[...], codice fiscale
, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Napoli C.F._2
(NA) al Vico Vetriera 12, in virtù di procura speciale alle liti in calce al ricorso;
-ricorrente- nei confronti di
(p. iva ), in persona del legale rappresentante sig.ra CP_1 P.IVA_1 CP_2
, con sede in Osteria Nuova di Montelabbate (PU), Largo Donatori del Sangue n.
[...]
16, elettivamente domiciliata presso la propria sede in Montelabbate (PU), Largo
Donatori del Sangue n. 16, rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Fiscaletti
( ), in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e C.F._3
risposta;
-resistente-
CONCLUSIONI pagina 1 di 11 Per il ricorrente
“L'avv. Langella…chiede, quindi, dichiararsi la cessata materia del contendere, con condanna della resistente al pagamento delle spese processuali in virtù del principio della soccombenza virtuale e con distrazione in favore del difensore antistatario”.
Per la resistente
“L'avv. Fiscaletti…chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.10.2024, l'Avv. ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare la violazione, da parte della società resistente degli artt. 12 e 15 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR – CP_1
Regolamento generale sulla protezione dei dati), per non avere quest'ultima fornito riscontro in forma scritta all'istanza di accesso da lui formulata, non consentendogli l'esercizio del diritto di accesso ai propri dati personali in conformità alle citate disposizioni normative. Il ricorrente ha dedotto, in fatto, che, dopo essere stato contattato da un operatore telefonico che riferiva di agire per conto della odierna resistente per il recupero stragiudiziale di un asserito credito al consumo, aveva inviato in data
17.8.2024 un'istanza a mezzo pec alla ai sensi dell'art. 15 del Regolamento CP_1
UE/2016/679, domandando se la stessa avesse o meno in corso, al tempo, un trattamento di suoi dati personali e, in caso affermativo, di poter ottenere l'accesso a tali dati e alle ulteriori informazioni previste dal citato articolo. Stante il silenzio serbato dalla resistente, la quale non forniva alcun riscontro entro il termine massimo di un mese prescritto dall'art. 12 del menzionato Regolamento UE, il ricorrente ha proposto il ricorso in esame, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “I. accertare e dichiarare la violazione della resistente società identificata con Partita IVA CP_1
e Codice Fiscale: , con sede in AB (PS) al P.IVA_1 P.IVA_1
Largo Donatori Del Sangue 16, Frazione Osteria Nuova, in persona del legale rappresentante pro tempore, degli art. 12 e 15 del Regolamento (UE) 2016/679
(G.D.P.R.), per non aver fornito risconto all'istanza di accesso del 17/08/2024 indicata
pagina 2 di 11 in premessa del ricorrente (doc.1), e quindi per non aver consentivo allo stesso
l'accesso ai proprio dati in violazione dell' art. 12 e dell' 15 del Regolamento (UE)
2016/679 (G.D.P.R.); II. accertare l'obbligo della società resistente CP_1
identificata con Partita IVA e Codice Fiscale: , con sede in P.IVA_1 P.IVA_1
AB (PS) al Largo Donatori Del Sangue 16, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere in ordine alla menzionata istanza dell'avv.
di accesso del 17/08/2024 ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Parte_1
(UE) 2016/679 (G.D.P.R.). III. ordinare alla società resistente identificata CP_1
con Partita IVA e Codice Fiscale: , con sede in P.IVA_1 P.IVA_1
AB (PS) al Largo Donatori Del Sangue 16 in persona del legale rappresentante pro tempore, di fornire il riscontro all'istanza del 17/08/2024 del ricorrente sopra indicata (doc.1) dando conferma o meno dell'esistenza di dati personali riguardanti l'avv. , e quindi se sia o meno in corso un trattamento Parte_1
dei dati personali del ricorrente, permettendo, in caso affermativo, l'accesso al ricorrente l'accesso ai propri dati personali ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (UE)
2016/679 (G.D.P.R.), e fornire al ricorrente tutti i suoi dati personali e le sue informazioni personali, indicando i destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali dello stesso sono stati o saranno comunicati;
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e le informazioni significative sulla logica utilizzata. IV. in ogni caso. condannare ex art. 91 c.p.c. la società CP_1
identificata con Partita IVA e Codice Fiscale: , con sede in P.IVA_1 P.IVA_1
AB (PS) al Largo Donatori Del Sangue 16, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese legali e dei compensi professionali del giudizio, determinati ai sensi del D.M. 55/2014 e s.m.e i (valore della causa indeterminabile), da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato Fabrizio Langella che dichiara essere antistatario, non avendo ricevuto compensi e rimborsi spese dal ricorrente, con ogni consequenziale statuizione di legge”.
Costituitasi ritualmente in giudizio, la società resistente ha contestato la domanda del pagina 3 di 11 ricorrente, deducendo che, a seguito del ricevimento della pec del 17.8.2024, per il tramite di proprio funzionario, si era premurata di contattare telefonicamente il richiedente, Avv. , presso il suo studio professionale, per riferire che non era Parte_1
in corso alcun trattamento di suoi dati personali presso la e che, anzi, egli era CP_1
soggetto sconosciuto all'attività di quest'ultima, precisando, altresì, che alcun addetto della società lo aveva mai contattato ai fini del recupero di qualsivoglia credito al consumo. Ritenendo con ciò di aver correttamente assolto al proprio obbligo informativo mediante il riscontro fornito oralmente al richiedente, la ha chiesto l'integrale CP_1
rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita solo documentalmente, previo rigetto della prova orale dedotta dalla parte resistente, in quanto superflua alla luce della documentazione in atti e delle complessive difese delle parti.
All'udienza del 22.9.2025, precisate le conclusioni, in particolare con richiesta, da parte del ricorrente, di declaratoria di cessazione della materia del contendere, la causa è stata discussa e poi decisa come da dispositivo in calce.
*******
La questione controversa attiene, sostanzialmente, al diritto di accesso dell'interessato,
Avv. , ai propri dati personali ai sensi e nelle forme prescritte dal Parte_1
Regolamento UE/2016/679 (GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati) e alla verifica delle corrette modalità di riscontro di tale richiesta da parte della società resistente entro il termine normativamente prescritto.
Nello specifico, l'istanza del ricorrente si fonda sul diritto di accesso garantito all'utente dalla normativa sopra richiamata, il cui art. 15, al primo comma, prevede che l'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso a detti dati e ad una serie di informazioni aggiuntive ivi espressamente indicate. L'art. 12 del Regolamento UE disciplina, in particolare ai commi primo,
pagina 4 di 11 secondo e terzo, le modalità ed i termini con i quali il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'istanza di accesso, consentendogli così
l'esercizio dei propri diritti: “
1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato”.
Ciò premesso riguardo alla disciplina applicabile, ritiene questo giudice che, nel caso di specie, la comunicazione inoltrata dall'Avv. mediante missiva pec datata Parte_1
10.8.2024, inviata in data 17.8.2024, costituisce a tutti gli effetti una formale istanza basata sul diritto di accesso garantito dall'art. 15 GDPR, in quanto comunicazione finalizzata ad ottenere informazioni specifiche riguardo al trattamento dei dati personali dell'odierno ricorrente. All'uopo, è sufficiente analizzare il contenuto di detta comunicazione pec, recante come oggetto la “richiesta in virtù dell'art. 15 GDPR”, con cui, testualmente, l'Avv. chiedeva “ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Parte_1
(UE) 2016/679, conferma che sia o meno in corso, da parte della vs. società, un trattamento di propri dati personali ed, in caso affermativo, chiede l'accesso ai dati personali del sottoscritto, nonché alle seguenti informazioni: destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e le informazioni significative sulla logica utilizzata”, allegando copia del suo documento d'identità (v. doc. 1 fasc. ric.). Inoltre, con tale missiva il ricorrente chiedeva espressamente che il riscontro alla richiesta fosse “inviato” al proprio indirizzo di posta elettronica certificata ivi indicato , con ciò manifestando Email_1
inequivocabilmente la volontà che la risposta venisse fornita in forma scritta.
pagina 5 di 11 La finalità del ricorrente era, quindi, quella di verificare l'effettiva presenza o meno presso la di un trattamento dei propri dati personali e di accedere, in caso di CP_1
esito positivo, a tali dati, così da poter mantenere un controllo sul relativo trattamento, verificandone la legittimità e ricorrendo, se del caso, alle specifiche tutele che consentono anche di modificarlo, mediante richiesta di integrazione, di cancellazione o di opposizione.
Tale precipua finalità connessa al diritto di accesso emerge dalle “Linee Guida 1/2022 sui diritti degli interessati - Diritto di accesso”, adottate il 18.1.2022 dal Comitato
Europeo per la protezione dei dati (“European Data Protection Board”, “EDPB”), come in seguito modificate, sul presupposto che “la finalità generale del diritto di accesso consiste nel fornire alle persone informazioni sufficienti, trasparenti e facilmente accessibili in merito al trattamento dei loro dati personali, in modo che esse possano essere consapevoli del trattamento e verificarne la liceità, anche per quanto riguarda
l'esattezza dei dati trattati. Ciò renderà più agevole per le persone esercitare altri diritti, come il diritto alla cancellazione o alla rettifica, anche se non ne costituisce una condizione”.
La normativa a tutela della privacy [D.lgs. 30.6.2003, n. 196, integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. 10.8.2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”], elenca dettagliatamente i diritti del titolare dei dati personali, le modalità per il relativo esercizio e i caratteri del riscontro che deve essere fornito da chi esercita il trattamento di dati altrui, proprio al fine di tutelarne la riservatezza, bene quest'ultimo di rango costituzionale, tanto che, come anche autorevolmente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'esercizio dei diritti in questione non necessita neppure dell'allegazione o dimostrazione dell'esistenza di un interesse concreto e giuridicamente rilevante dell'interessato sotteso all'istanza, la quale pagina 6 di 11 non deve, quindi, essere necessariamente motivata (in effetti, il ricorrente solo con il ricorso giudiziale ha rappresentato di aver formulato l'istanza alla dopo essere CP_1
stato contattato telefonicamente nei giorni precedenti da un interlocutore, che affermava di agire per conto della odierna società resistente ai fini del recupero stragiudiziale di un asserito credito al consumo).
All'istanza formulata nei termini e nelle forme di cui all'art. 15 GDPR, corrisponde un obbligo di riscontro da parte del titolare del trattamento dei dati, il quale, come statuito nel secondo comma dell'art. 12 GDPR, è chiamato ad “agevolare” l'esercizio di siffatti diritti.
Sull'obbligo di riscontro da parte del destinatario dell'istanza di accesso ai dati personali, anche con risposta negativa, va richiamata una recente pronuncia della
Suprema Corte, la quale ha chiarito, sulla scorta del tenore letterale del terzo comma e, soprattutto, del quinto comma dell'art. 12 GDPR (disposizione che, per quanto qui di interesse, così recita: “Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta”), che il destinatario della richiesta di accesso deve sempre riscontrare l'istanza dell'interessato, anche nell'ipotesi in cui il riscontro sia da esprimere in termini negativi [cfr. Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 9313, 4.4.2023, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “In materia di trattamento dei dati personali, il soggetto onerato dell'obbligo di fornire risposta in ordine al possesso (o meno) dei dati sensibili è il destinatario dell'istanza di accesso e non invece l'istante, dovendo il primo sempre riscontrare l'istanza dell'interessato, anche in termini negativi, dichiarando espressamente di essere, o meno, in possesso dei dati di cui si richiede l'ostensione”].
Quanto poi alla forma che deve rivestire il riscontro fornito all'interessato, fermo il già richiamato disposto dell'art. 12 del Regolamento (UE) 2016/679, è opportuno richiamare anche la sentenza della Corte di Giustizia del 4.5.2023, n. 487, la quale così ha statuito: “… il titolare del trattamento è tenuto ad adottare misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui, in particolare, all'articolo 15 del
pagina 7 di 11 RGPD, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, e che le informazioni devono essere fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici, a meno che non sia
l'interessato a chiedere che esse siano fornite oralmente. Tale disposizione, che è
l'espressione del principio di trasparenza, ha lo scopo di garantire che l'interessato sia messo in grado di comprendere pienamente le informazioni che gli vengono inviate. …”.
Al carattere costituzionalmente rilevante del bene della riservatezza e al carattere pregnante della tutela fornita all'interessato nei termini testé descritti nella fase dell'accesso dell'interessato, si accompagna il carattere altrettanto pregnante della tutela fornita all'interessato nella fase successiva alla formulazione dell'istanza, sì che, entro tale prospettiva, il termine entro cui deve avvenire il riscontro da parte del soggetto onerato, ex art. 12, terzo comma, Reg. UE/679/2016 (“senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta”, prorogabile di due mesi, “se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste”) è da intendersi, anche in conformità all'indirizzo maggioritario della giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Roma, sent. n. 17745/2024; Trib. Roma, sent. n. 18656/2024), quale termine perentorio e strettamente consequenziale all'istanza, così da evitare il rischio che l'interessato possa essere esposto all'arbitraria definizione dei tempi da parte del titolare del trattamento dei dati.
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, occorre rilevare che, effettivamente, a fronte di rituale e legittima richiesta ex art. 15 GDPR dell'Avv.
di accesso ai propri dati personali e alle informazioni aggiuntive Parte_1
eventualmente detenute dalla quest'ultima non ha adempiuto a tale richiesta CP_1
mediante riscontro in forma scritta, come era doveroso fare, considerata l'espressa richiesta del ricorrente, contenuta nell'istanza del 17.8.2024, di ottenere una risposta mediante invio al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (v. doc. 1 fasc. ric.).
Alla luce di tale esplicita richiesta, la società resistente avrebbe dovuto allegare e provare l'impossibilità di utilizzare mezzi elettronici, ai sensi del primo e del terzo pagina 8 di 11 comma dell'art. 12 GDPR (i quali così rispettivamente recitano: “1. … Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato. … 3. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato…”). In questo senso, va ribadita la valutazione di superfluità e di irrilevanza della prova orale articolata dalla resistente - volta a dimostrare che un addetto della aveva contattato CP_1
telefonicamente l'avv. , per riferirgli che presso la società non era in corso Parte_1
alcun trattamento dei suoi dati personali -, non ammessa da questo giudice come da ordinanza del 7.3.2025 (che in questa sede si conferma), non essendo stati previamente allegati i presupposti fattuali che giustificavano il ricorso ad un mezzo di comunicazione diverso da quello espressamente richiesto dal ricorrente (comunicazione via mail), il quale non aveva, in effetti, autorizzato la trasmissione delle informazioni in forma orale.
La risposta “negativa” in forma scritta è stata, a ben vedere, fornita solo dopo l'instaurazione del presente giudizio, posto che con la comparsa di costituzione la resistente ha dedotto di non aver mai trattato dati personali del ricorrente, documentando anche la circostanza mediante la produzione in giudizio del giornale affari riferito agli anni dal 2014 al 2024 (doc. n. 2 fasc. res.).
Di qui la carenza di interesse attuale alla domanda di cui al punto III delle conclusioni originariamente formulate dal ricorrente (“ordinare alla società resistente CP_1
identificata con Partita IVA e Codice Fiscale: , con sede in P.IVA_1 P.IVA_1
AB (PS) al Largo Donatori Del Sangue 16 in persona del legale rappresentante pro tempore, di fornire il riscontro all'istanza del 17/08/2024 del ricorrente sopra indicata (doc.1) dando conferma o meno dell'esistenza di dati personali riguardanti l'avv. Ubaldo Mastrangelo…”) e la conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere, conformemente alle conclusioni rassegnate dalla difesa di parte ricorrente all'udienza di discussione, declaratoria nella quale restano assorbite anche le preliminari domande di accertamento, prive in sé di autonoma rilevanza se non pagina 9 di 11 ai fini delle spese di lite, da regolarsi come segue, in base al principio della soccombenza virtuale.
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Spese processuali
Ai fini della regolamentazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale assume indubbia rilevanza l'accertamento dell'inadempimento della società resistente a fronte della richiesta di accesso ai dati personali del 17.8.2024 a firma del ricorrente, avendo la omesso di rispondere ritualmente alla richiesta di CP_1
informazioni trasmessa dall'Avv. , nonostante il chiaro tenore dell'istanza e Parte_1
nonostante la resistente avesse l'obbligo di dare riscontro alla medesima nelle forme richieste dall'interessato anche in caso di risposta negativa, ove non in possesso dei dati personali richiesti.
Conseguentemente, stante l'obbligo della società resistente di provvedere in ordine alla menzionata istanza ex artt. 12 e 15 GDPR e la violazione da parte della stessa delle suddette disposizioni, non avendo dato tempestivo e formale riscontro in forma scritta alla richiesta di informazioni, le spese del presente procedimento vanno poste a carico della resistente quanto meno parzialmente. Sotto tale profilo, mette conto CP_1
evidenziare, da un lato, la circostanza, documentata dalla difesa della resistente (doc. n.
2), che la non deteneva, di fatto, alcun dato personale del ricorrente e, CP_1
dall'altro, la mancata prova, da parte di quest'ultimo, sia dell'effettivo trattamento in corso, sia dell'asserito contatto telefonico con un operatore che avrebbe agito per conto della resistente, non essendo stati allegati elementi concreti (come, ad esempio, riferimenti ad un finanziamento specifico) che possano avvalorare tale circostanza, espressamente contestata dalla difesa della resistente. Si ritiene, dunque, equo disporre la compensazione delle spese di lite nella misura del 50%, con condanna della resistente al pagamento della residua metà, liquidata come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022 (scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa), per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale,
pagina 10 di 11 avuto riguardo ai valori minimi dei compensi, stante l'esiguità dell'attività difensiva e processuale svolta e l'assenza di attività istruttoria, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1 - dichiara cessata la materia del contendere;
2 - dichiara tenuta e condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che, dichiarate compensate nella misura della metà, si liquidano per la residua metà in € 272,50 per esborsi e in € 1.453,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Fabrizio
Langella, difensore dichiaratosi antistatario.
Indica in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.
Pesaro, 22.9.2025
Il Giudice
Maria Rosaria Pietropaolo
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