Articolo 1 della Legge 25 ottobre 1960, n. 1315
Articolo 2
Versione
1 dicembre 1960
Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato a favore della "Fondazione Acropoli Alpina", con sede in Trento, previsto dalla legge 10 febbraio 1953, n. 74 , e' elevato a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60, da lire 500 mila a lire un milione.
Entrata in vigore il 1 dicembre 1960