TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 5378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5378 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 29.8.25, iscritta al n. 16510/25
di R.G., promossa da:
Controparte_1
con l'Avv. Sebastiano Barba
attore contro
Controparte_2
convenuto contumace
premesso
che
- dopo aver promosso il procedimento di mediazione, con ricorso depositato il 29.8.25
il Sig. a chiesto di condannare il Sig. al rilascio dell'immobile sito CP_1 CP_2
in Giaveno, regione San Martino, via F.lli Cervi n. 14 occupato senza titolo dal convenuto o, in subordine, di dichiarare la risoluzione per inadempimento del convenuto alle obbligazioni assunte con il contratto di locazione stipulato il 10.5.11 dalla Sig.ra , madre del ricorrente defunta il 25.1.24, e dal Sig. Persona_1
; CP_2
- nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza il Sig.
non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace;
CP_2
- con ordinanza del 28.11.25, tenuto conto della domanda principale, è stata disposta la conversione dal rito locatizio al rito ordinario;
- la causa è apparsa da subito matura per la decisione che viene assunta con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- il Sig. ha chiesto, in via principale, di dichiarare l'occupazione sine titulo CP_1
dell'immobile da parte del Sig. e di condannarlo al rilascio;
CP_2
- a sostengo della domanda il Sig. ha affermato che il contratto del 10.5.11 CP_1
intercorso tra la di lui madre ed il Sig. sarebbe nullo in conseguenza della CP_2
mancata registrazione;
- in proposito si deve premettere che, non essendo state indicate e documentate le esigenze transitorie, tale contratto avrebbe avuto ordinaria durata quadriennale rinnovabile, in assenza di disdetta, per ogni successivo quadriennio;
- tuttavia ai sensi dell'art. 1 comma 346 della L. n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) “i contratti di locazione sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”;
- nella fattispecie in esame il Sig. , omettendo di costituirsi in giudizio, ha CP_2
abdicato alla facoltà di dedurre e provare l'eventuale registrazione tempestiva o tardiva del contratto;
- per questo motivo il contratto del 10.5.11 va dichiarato nullo;
- ne consegue la condanna del Sig. al rilascio dell'immobile, rilascio CP_2
immediatamente esigibile perché, non vertendosi in materia locatizia, non è
applicabile l'art. 56 l. 392/78;
- le spese del procedimento di mediazione non sono rimborsabili perché, trattandosi di occupazione sine titulo, l'incombente non era necessario;
- le spese di giudizio seguono la soccombenza del Sig. ; CP_2
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo carattere contumaciale, della sua estrema semplicità e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
- fase di studio: euro 600
- fase introduttiva: euro 500
- fase decisionale: euro 900
per complessivi euro 2.000, oltre ad euro 264 per esposti, 15% per spese generali,
IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara la nullità del contratto di locazione del 10.5.2011;
- condanna all'immediato rilascio in favore di Controparte_2 Controparte_1
dell'immobile sito in Giaveno, regione San Martino, via F.lli Cervi n. 14 libero da
[...]
persone e cose;
- condanna al pagamento a favore di Controparte_2 Controparte_1
delle spese processuali che liquida in complessivi euro 264 per esposti ed euro 2.000
per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 10 gennaio 2025
Il giudice unico
(A. Carbone)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 29.8.25, iscritta al n. 16510/25
di R.G., promossa da:
Controparte_1
con l'Avv. Sebastiano Barba
attore contro
Controparte_2
convenuto contumace
premesso
che
- dopo aver promosso il procedimento di mediazione, con ricorso depositato il 29.8.25
il Sig. a chiesto di condannare il Sig. al rilascio dell'immobile sito CP_1 CP_2
in Giaveno, regione San Martino, via F.lli Cervi n. 14 occupato senza titolo dal convenuto o, in subordine, di dichiarare la risoluzione per inadempimento del convenuto alle obbligazioni assunte con il contratto di locazione stipulato il 10.5.11 dalla Sig.ra , madre del ricorrente defunta il 25.1.24, e dal Sig. Persona_1
; CP_2
- nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza il Sig.
non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace;
CP_2
- con ordinanza del 28.11.25, tenuto conto della domanda principale, è stata disposta la conversione dal rito locatizio al rito ordinario;
- la causa è apparsa da subito matura per la decisione che viene assunta con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- il Sig. ha chiesto, in via principale, di dichiarare l'occupazione sine titulo CP_1
dell'immobile da parte del Sig. e di condannarlo al rilascio;
CP_2
- a sostengo della domanda il Sig. ha affermato che il contratto del 10.5.11 CP_1
intercorso tra la di lui madre ed il Sig. sarebbe nullo in conseguenza della CP_2
mancata registrazione;
- in proposito si deve premettere che, non essendo state indicate e documentate le esigenze transitorie, tale contratto avrebbe avuto ordinaria durata quadriennale rinnovabile, in assenza di disdetta, per ogni successivo quadriennio;
- tuttavia ai sensi dell'art. 1 comma 346 della L. n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) “i contratti di locazione sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”;
- nella fattispecie in esame il Sig. , omettendo di costituirsi in giudizio, ha CP_2
abdicato alla facoltà di dedurre e provare l'eventuale registrazione tempestiva o tardiva del contratto;
- per questo motivo il contratto del 10.5.11 va dichiarato nullo;
- ne consegue la condanna del Sig. al rilascio dell'immobile, rilascio CP_2
immediatamente esigibile perché, non vertendosi in materia locatizia, non è
applicabile l'art. 56 l. 392/78;
- le spese del procedimento di mediazione non sono rimborsabili perché, trattandosi di occupazione sine titulo, l'incombente non era necessario;
- le spese di giudizio seguono la soccombenza del Sig. ; CP_2
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo carattere contumaciale, della sua estrema semplicità e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
- fase di studio: euro 600
- fase introduttiva: euro 500
- fase decisionale: euro 900
per complessivi euro 2.000, oltre ad euro 264 per esposti, 15% per spese generali,
IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara la nullità del contratto di locazione del 10.5.2011;
- condanna all'immediato rilascio in favore di Controparte_2 Controparte_1
dell'immobile sito in Giaveno, regione San Martino, via F.lli Cervi n. 14 libero da
[...]
persone e cose;
- condanna al pagamento a favore di Controparte_2 Controparte_1
delle spese processuali che liquida in complessivi euro 264 per esposti ed euro 2.000
per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 10 gennaio 2025
Il giudice unico
(A. Carbone)