Articolo 74 della Legge 27 luglio 1978, n. 392
Articolo 73Articolo 75
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30 luglio 1978
Art. 74. (Rinvio)

Le disposizioni degli articoli da 43 a 57 sono applicabili alle locazioni previste nei capi I e II del presente titolo.
Entrata in vigore il 30 luglio 1978
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