Provvedimento: Nel rito del lavoro (cui, in virtù del rinvio operato dagli artt. 46 e 74 della legge n. 392 del 1978, sono soggette anche le controversie in tema di locazione di immobili urbani) non sono applicabili gli artt. 181, secondo comma, e 309 cod. proc. civ. e, pertanto, è vietato, ove non ricorra la necessità di rinnovare la notificazione del ricorso ex art. 291 cod. proc. civ., il rinvio dell'udienza di discussione, anche se siano assenti le parti ritualmente costituite in giudizio. […]
Leggi di più...- mera irregolarità processuale·
- conseguenze·
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- procedimenti in materia di lavoro e di previdenza (nuovo rito)·
- fissazione di una nuova udienza di discussione a seguito dell'assenza di tutte le parti·
- assoggettamento al predetto rito