Articolo 165 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 77Articolo 166
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1 gennaio 2006
Art. 165. Raccordo con le disposizioni del codice civile 1. Fermo restando quanto diversamente disposto dal presente codice, i contratti di assicurazione, coassicurazione e riassicurazione rimangono disciplinati dalle norme del codice civile .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2006
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