Articolo 1 della Legge 5 gennaio 1984, n. 2
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24 gennaio 1984
Art. 1. Articolo unico

L' articolo 2 della legge 4 luglio 1970, n. 507 , e' sostituito dal seguente:
"Il prosciutto di San Daniele deve essere ricavato dalla coscia, di peso non inferiore a 9,5 chilogrammi, di suini pesanti di allevamento nazionale, macellati in ottimo stato sanitario e perfettamente dissanguati. Esso deve essere stagionato per un periodo non inferiore a nove mesi dalla salatura che puo' avvenire durante tutto l'arco dell'anno. E' escluso ogni procedimento di stagionatura forzata (stufatura).
Le cosce fresche di suino usate per la produzione del prosciutto di San Daniele, tranne la refrigerazione, non debbono subire alcun trattamento di conservazione, ivi compresa la congelazione".

Entrata in vigore il 24 gennaio 1984
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