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24 gennaio 1984
24 gennaio 1984
Art. 1. Articolo unico
L' articolo 2 della legge 4 luglio 1970, n. 507 , e' sostituito dal seguente:
"Il prosciutto di San Daniele deve essere ricavato dalla coscia, di peso non inferiore a 9,5 chilogrammi, di suini pesanti di allevamento nazionale, macellati in ottimo stato sanitario e perfettamente dissanguati. Esso deve essere stagionato per un periodo non inferiore a nove mesi dalla salatura che puo' avvenire durante tutto l'arco dell'anno. E' escluso ogni procedimento di stagionatura forzata (stufatura).
Le cosce fresche di suino usate per la produzione del prosciutto di San Daniele, tranne la refrigerazione, non debbono subire alcun trattamento di conservazione, ivi compresa la congelazione".
L' articolo 2 della legge 4 luglio 1970, n. 507 , e' sostituito dal seguente:
"Il prosciutto di San Daniele deve essere ricavato dalla coscia, di peso non inferiore a 9,5 chilogrammi, di suini pesanti di allevamento nazionale, macellati in ottimo stato sanitario e perfettamente dissanguati. Esso deve essere stagionato per un periodo non inferiore a nove mesi dalla salatura che puo' avvenire durante tutto l'arco dell'anno. E' escluso ogni procedimento di stagionatura forzata (stufatura).
Le cosce fresche di suino usate per la produzione del prosciutto di San Daniele, tranne la refrigerazione, non debbono subire alcun trattamento di conservazione, ivi compresa la congelazione".
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 24/09/2010, n. 7100Provvedimento: N. 05065/2006 REG.RIC. N. 07100/2010 REG.DEC. N. 05065/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso numero di registro generale 5065 del 2006, proposto da: IA GE, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Montano, con domicilio eletto presso UI IN in Roma, via Crescenzio 43; contro Regione Basilicata, rappresentata e difesa dall'avv. Mirella Viggiani, con domicilio eletto presso Regione Basilicata Ufficio Rappresentanza in Roma, via Nizza 56; nei confronti di Comune di Filiano, non costituito in giudizio; per la riforma …Leggi di più...
- competenza del consiglio comunale·
- irricevibilità del ricorso·
- pubblicazione degli atti amministrativi·
- autotutela amministrativa·
- revisione della pianta organica delle farmacie·
- disparità di trattamento·
- diritti degli interessati·
- compatibilità tra dispensario farmaceutico e sede farmaceutica·
- legittimità dell'istituzione di una nuova sede farmaceutica·
- valutazione di merito delle decisioni amministrative·
- principio di buona amministrazione·
- termine di impugnazione degli atti amministrativi generali·
- partecipazione al procedimento amministrativo·
- esigenze di assistenza farmaceutica·
- valenza delle determinazioni amministrative