CASS
Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/07/2025, n. 28148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28148 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE IA RO Sent. n. sez. 1613/2025 CC - 08/05/2025 R.G.N. 9469/2025 CO AR AC ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: avverso l'ordinanza del 05/02/2025 del Tribunale di Sulmona udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Monaco;
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 1 Num. 28148 Anno 2025 Presidente: RO IA Relatore: AC CO AR Data Udienza: 08/05/2025 CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Nei due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 78 cod. pen. con riferimento al criterio applicato nel provvedimento di cumulo e quanto alla data di consumazione del reato associativo.
2.1. Come anche recentemente evidenziato «in tema di esecuzione delle pene concorrenti, nel caso di reati commessi in tempi diversi con periodi di carcerazione già sofferti, devono essere ordinati cronologicamente i reati e i periodi ininterrotti di carcerazione e detratto ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene per i reati commessi in precedenza, applicando il criterio di cui all'art. 78 cod. pen. nel singolo cumulo parziale, sicché non è consentita una cumulabilità globale che comporterebbe l'imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente, in violazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 47799 del 23/06/2023, Piccolo, Rv. 285537 - 01). Così è deciso, 08/05/2025 Il Presidente IA RO
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 1 Num. 28148 Anno 2025 Presidente: RO IA Relatore: AC CO AR Data Udienza: 08/05/2025 CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Nei due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 78 cod. pen. con riferimento al criterio applicato nel provvedimento di cumulo e quanto alla data di consumazione del reato associativo.
2.1. Come anche recentemente evidenziato «in tema di esecuzione delle pene concorrenti, nel caso di reati commessi in tempi diversi con periodi di carcerazione già sofferti, devono essere ordinati cronologicamente i reati e i periodi ininterrotti di carcerazione e detratto ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene per i reati commessi in precedenza, applicando il criterio di cui all'art. 78 cod. pen. nel singolo cumulo parziale, sicché non è consentita una cumulabilità globale che comporterebbe l'imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente, in violazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 47799 del 23/06/2023, Piccolo, Rv. 285537 - 01). Così è deciso, 08/05/2025 Il Presidente IA RO