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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/06/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 11.6.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa RG. 2567/2020 e vertente tra:
, nata a [...] il [...] cf: ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Brolo, Via C. Colombo, 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, Controparte_1
Resistente-contumace
Oggetto: ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI IN AGRICOLTURA
All'udienza odierna i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 20.8.2020 la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricola iscritta negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che, nell'anno 2018 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa presso l'azienda agricola Darifoglio Società cooperativa Agricola;
che, l' le aveva comunicato di averla cancellata dagli elenchi per tale anno e CP_2 che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo.
Per l'effetto chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2018 per 102 giornate annue, con condanna dell' ad effettuare la suddetta iscrizione, con CP_2 vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonostante la notifica del ricorso e del CP_2 decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
Dopo l'effettuazione della prova testimoniale, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ In via preliminare va dichiarata la contumacia dell' stante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza. Il ricorso è fondato.
La parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la tempestiva presentazione del ricorso avverso il provvedimento di cancellazione della iscrizione degli elenchi per l'anno 2018 e non si pongono altresì problemi di decadenza, essendo stati rispettati i termini relativi, tenuto conto anche della sospensione covid.
La domanda della ricorrente tende alla sua iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2015 per 102 giornate, in cui la stessa avrebbe diritto, avendo lavorato come bracciante agricola, alle dipendenze della soc. coop agricola . CP_3
Essa si duole poi della circostanza che l' le ha comunicato di averla cancellata a causa della CP_2 insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Ora, così come affermato dalla ricorrente, gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale al fine di provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato e secondo le modalità riferite.
Invero, dall'esame del teste escusso, sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, avendo risposto in modo preciso e puntuale anche a seguito di esplicite sollecitazioni da parte di questo giudice, è emerso che la ricorrente nell'anno 2018 ha lavorato come bracciante agricola, sotto il vincolo di subordinazione, con la ditta Darifoglio, per 102 giornate annue.
Detto teste ha specificato, sia l'attività svolta con particolari riferimenti anche alla ricorrente, nonché le modalità di organizzazione dell'azienda e dello svolgimento dell'attività all'interno della stessa, nonché ha specificato le modalità di pagamento.
Appare chiaro che la ricorrente nell'anno 2018 ha lavorato come bracciante agricola per 102 giornate alle dipendenze della ditta Darifoglio.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Consegue che l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere, senz'altro, CP_2 condannato all'iscrizione come chiesto in ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che, nell'anno 2018 la ricorrente ha lavorato come bracciante agricola alle Parte_1 dipendenze della ditta Darifoglio Società cooperativa agricola per 102 giornate e, per l'effetto, ordina all' in persona del Presidente pro-tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi CP_2 anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
2) condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento dei compensi del CP_2 giudizio, liquidati in € 2.886,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 11.6.2025
il giudice del lavoro
DR. Amato Lucia Maria Catena
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 11.6.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa RG. 2567/2020 e vertente tra:
, nata a [...] il [...] cf: ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Brolo, Via C. Colombo, 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, Controparte_1
Resistente-contumace
Oggetto: ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI IN AGRICOLTURA
All'udienza odierna i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 20.8.2020 la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricola iscritta negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che, nell'anno 2018 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa presso l'azienda agricola Darifoglio Società cooperativa Agricola;
che, l' le aveva comunicato di averla cancellata dagli elenchi per tale anno e CP_2 che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo.
Per l'effetto chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2018 per 102 giornate annue, con condanna dell' ad effettuare la suddetta iscrizione, con CP_2 vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonostante la notifica del ricorso e del CP_2 decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
Dopo l'effettuazione della prova testimoniale, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ In via preliminare va dichiarata la contumacia dell' stante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza. Il ricorso è fondato.
La parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la tempestiva presentazione del ricorso avverso il provvedimento di cancellazione della iscrizione degli elenchi per l'anno 2018 e non si pongono altresì problemi di decadenza, essendo stati rispettati i termini relativi, tenuto conto anche della sospensione covid.
La domanda della ricorrente tende alla sua iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2015 per 102 giornate, in cui la stessa avrebbe diritto, avendo lavorato come bracciante agricola, alle dipendenze della soc. coop agricola . CP_3
Essa si duole poi della circostanza che l' le ha comunicato di averla cancellata a causa della CP_2 insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Ora, così come affermato dalla ricorrente, gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale al fine di provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato e secondo le modalità riferite.
Invero, dall'esame del teste escusso, sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, avendo risposto in modo preciso e puntuale anche a seguito di esplicite sollecitazioni da parte di questo giudice, è emerso che la ricorrente nell'anno 2018 ha lavorato come bracciante agricola, sotto il vincolo di subordinazione, con la ditta Darifoglio, per 102 giornate annue.
Detto teste ha specificato, sia l'attività svolta con particolari riferimenti anche alla ricorrente, nonché le modalità di organizzazione dell'azienda e dello svolgimento dell'attività all'interno della stessa, nonché ha specificato le modalità di pagamento.
Appare chiaro che la ricorrente nell'anno 2018 ha lavorato come bracciante agricola per 102 giornate alle dipendenze della ditta Darifoglio.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Consegue che l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere, senz'altro, CP_2 condannato all'iscrizione come chiesto in ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che, nell'anno 2018 la ricorrente ha lavorato come bracciante agricola alle Parte_1 dipendenze della ditta Darifoglio Società cooperativa agricola per 102 giornate e, per l'effetto, ordina all' in persona del Presidente pro-tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi CP_2 anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
2) condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento dei compensi del CP_2 giudizio, liquidati in € 2.886,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 11.6.2025
il giudice del lavoro
DR. Amato Lucia Maria Catena