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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/01/2025, n. 2500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2500 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MO MO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/06/2024 del Tribunale di Catanzaro. udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CA RI che ha chiesto dichiararsi l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento emesso in data 31 luglio 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha convalidato il sequestro preventivo del patrimonio mobiliare ed immobiliare di CO NT, indagato per il reato di cui agli artt. 81, 512-bis e 416-bis.1, cod. pen. 2. In data 19 gennaio 2022 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lamezia Terme ha condannato il figlio del ricorrente (NT LA NI) per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., disponendo la confisca dei beni a lui riconducibili. 3. In data 11 settembre 2023, CO NT ha chiesto la revoca del sequestro preventivo dei beni personali a lui intestati nonché del compendio aziendale della ditta OO, sostenendo il venir meno delle esigenze poste a fondamento del provvedimento cautelare reale in considerazione di quanto affermato nella sentenza di condanna emessa nei confronti del figlio LA NI. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 2500 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 21/11/2024 Con provvedimento del 31 ottobre 2023, il Tribunale di Lamezia Terme, ha rigettato l'istanza di revoca avanzata da CO NT. 4. CO NT, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in data 13 giugno 2024 con la quale il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'appello avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo. 5. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, inosservanza degli artt. 292, 321 e 322 cod. proc. pen. nonché mancanza ed erroneità della motivazione in ordine alla permanenza dei presupposti legittimanti il sequestro. La difesa eccepisce che il provvedimento impugnato sarebbe privo di autonoma valutazione in ordine agli elementi sopravvenuti indicati nell'atto di appello (sentenza emessa nei confronti del figlio del ricorrente nella cui motivazione sarebbe stata esclusa la titolarità occulta di LA NI NT dei beni intestati al padre CO e mancata confisca di tali beni ai sensi del comma 7 dell'art. 416-bis cod. pen.). A giudizio della difesa, la sentenza emessa nei confronti di LA NI NT costituirebbe fatto nuovo idoneo ad escludere la persistenza dei presupposti legittimanti la permanenza del vincolo reale, non avendo il giudice dell'abbreviato disposto la confisca della ditta OO e dei beni personali di CO NT. È stato, inoltre, evidenziato che il sequestro preventivo sarebbe stato disposto dal giudice per le indagini preliminari ex art. 416-bis, comma 7, cod. pen. e non ai sensi dell'art. 240-bis, cod. pen, come erroneamente affermato del Tribunale di Lamezia Terme. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Appare necessario, preliminarmente, ricordare che avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione può integrare gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto, sia fondato su affermazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez. 2, n. 18951 del 2 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; da ultimo Sez. 2, n. 11320 del 13/12/2022, De Santis, non massimata). 2. Nel caso di specie, il riferimento alla violazione di legge ed all'apparenza della motivazione è chiaramente strumentale ad una non consentita rivalutazione della vicenda nel merito. Il Tribunale di Catanzaro, con motivazione sintetica ma esaustiva, ha adeguatamente argomentato in ordine all'insussistenza di elementi di novità idonei a superare la preclusione endoprocessuale del giudicato cautelare (vedi pagg. 1 e 2 del provvedimento impugnato) con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dal NT. Sotto altro profilo non può non rimarcarsi che la parte, con l'atto di appello, si è limitata a dedurre genericamente profili di novità (in particolare la sopravvenuta sentenza di condanna del figlio del ricorrente), senza tuttavia chiarire in quale misura ed in quali termini tali asseriti fatti nuovi avrebbero provocato un mutamento complessivo del quadro cautelare. 3. Il ricorso, così come l'appello cautelare dal sovrapponibile contenuto, è generico e privo del requisito dell'autosufficienza; il ricorrente, a fronte di una motivazione priva di contraddizioni e di manifeste illogicità, si limita a dedurre violazione di legge ed apparenza di motivazione con affermazioni generiche ed a pod ittiche. Il ricorrente si è, infatti, limitato ad affermare che il giudice per le indagini preliminari, con la sentenza depositata in data 18 luglio 2022 con cui LA NI NT è stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., ha disposto la confisca dei beni a lui riconducibili (indicati alle pagg. 2215-2226-2227 e 2232 della sentenza); deducendo, in modo del tutto generico ed apodittico, che il giudice non avrebbe "ritenuto provata l'ipotesi che vedeva NT LA NI quale reale titolare dei beni del proprio genitore" (pag. 5 del ricorso), senza peraltro far riferimento ad alcun specifico passaggio motivazionale in una sentenza di 2.268 pagine, allegata esclusivamente su supporto informatico. Deve essere, in ogni caso, rimarcato che -diversamente da quanto affermato assertivamente a pag. 5 del ricorso- il giudice dell'abbreviato nulla ha argomentato in ordine all'effettiva titolarità dei beni intestati a CO NT e della ditta OO nonché in relazione alle condotte di interposizione fittizia contestate all'odierno ricorrente (vedi pag. da 1561 a pag. 1677 della sentenza), limitandosi a confiscare i beni "nella titolarità di LA NI NT" (vedi pagg. 2226 e 2227 della sentenza) in relazione ai soli reati contestati a quest'ultimo nel diverso procedimento definito con le forme del rito abbreviato. Appare, pertanto, del tutto congetturale e destituita di fondamento l'affermazione difensiva secondo cui la mancata confisca nel giudizio abbreviato relativo alla 3 posizione di LA NI NT implicherebbe l'esclusiva riconducibilità al ricorrente dei beni in sequestro nel presente procedimento ed il conseguente venir meno delle ragioni giustificanti il mantenimento del vincolo reale. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 21 novembre 2024 9
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CA RI che ha chiesto dichiararsi l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento emesso in data 31 luglio 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha convalidato il sequestro preventivo del patrimonio mobiliare ed immobiliare di CO NT, indagato per il reato di cui agli artt. 81, 512-bis e 416-bis.1, cod. pen. 2. In data 19 gennaio 2022 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lamezia Terme ha condannato il figlio del ricorrente (NT LA NI) per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., disponendo la confisca dei beni a lui riconducibili. 3. In data 11 settembre 2023, CO NT ha chiesto la revoca del sequestro preventivo dei beni personali a lui intestati nonché del compendio aziendale della ditta OO, sostenendo il venir meno delle esigenze poste a fondamento del provvedimento cautelare reale in considerazione di quanto affermato nella sentenza di condanna emessa nei confronti del figlio LA NI. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 2500 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 21/11/2024 Con provvedimento del 31 ottobre 2023, il Tribunale di Lamezia Terme, ha rigettato l'istanza di revoca avanzata da CO NT. 4. CO NT, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in data 13 giugno 2024 con la quale il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'appello avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo. 5. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, inosservanza degli artt. 292, 321 e 322 cod. proc. pen. nonché mancanza ed erroneità della motivazione in ordine alla permanenza dei presupposti legittimanti il sequestro. La difesa eccepisce che il provvedimento impugnato sarebbe privo di autonoma valutazione in ordine agli elementi sopravvenuti indicati nell'atto di appello (sentenza emessa nei confronti del figlio del ricorrente nella cui motivazione sarebbe stata esclusa la titolarità occulta di LA NI NT dei beni intestati al padre CO e mancata confisca di tali beni ai sensi del comma 7 dell'art. 416-bis cod. pen.). A giudizio della difesa, la sentenza emessa nei confronti di LA NI NT costituirebbe fatto nuovo idoneo ad escludere la persistenza dei presupposti legittimanti la permanenza del vincolo reale, non avendo il giudice dell'abbreviato disposto la confisca della ditta OO e dei beni personali di CO NT. È stato, inoltre, evidenziato che il sequestro preventivo sarebbe stato disposto dal giudice per le indagini preliminari ex art. 416-bis, comma 7, cod. pen. e non ai sensi dell'art. 240-bis, cod. pen, come erroneamente affermato del Tribunale di Lamezia Terme. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Appare necessario, preliminarmente, ricordare che avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione può integrare gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto, sia fondato su affermazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez. 2, n. 18951 del 2 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; da ultimo Sez. 2, n. 11320 del 13/12/2022, De Santis, non massimata). 2. Nel caso di specie, il riferimento alla violazione di legge ed all'apparenza della motivazione è chiaramente strumentale ad una non consentita rivalutazione della vicenda nel merito. Il Tribunale di Catanzaro, con motivazione sintetica ma esaustiva, ha adeguatamente argomentato in ordine all'insussistenza di elementi di novità idonei a superare la preclusione endoprocessuale del giudicato cautelare (vedi pagg. 1 e 2 del provvedimento impugnato) con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dal NT. Sotto altro profilo non può non rimarcarsi che la parte, con l'atto di appello, si è limitata a dedurre genericamente profili di novità (in particolare la sopravvenuta sentenza di condanna del figlio del ricorrente), senza tuttavia chiarire in quale misura ed in quali termini tali asseriti fatti nuovi avrebbero provocato un mutamento complessivo del quadro cautelare. 3. Il ricorso, così come l'appello cautelare dal sovrapponibile contenuto, è generico e privo del requisito dell'autosufficienza; il ricorrente, a fronte di una motivazione priva di contraddizioni e di manifeste illogicità, si limita a dedurre violazione di legge ed apparenza di motivazione con affermazioni generiche ed a pod ittiche. Il ricorrente si è, infatti, limitato ad affermare che il giudice per le indagini preliminari, con la sentenza depositata in data 18 luglio 2022 con cui LA NI NT è stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., ha disposto la confisca dei beni a lui riconducibili (indicati alle pagg. 2215-2226-2227 e 2232 della sentenza); deducendo, in modo del tutto generico ed apodittico, che il giudice non avrebbe "ritenuto provata l'ipotesi che vedeva NT LA NI quale reale titolare dei beni del proprio genitore" (pag. 5 del ricorso), senza peraltro far riferimento ad alcun specifico passaggio motivazionale in una sentenza di 2.268 pagine, allegata esclusivamente su supporto informatico. Deve essere, in ogni caso, rimarcato che -diversamente da quanto affermato assertivamente a pag. 5 del ricorso- il giudice dell'abbreviato nulla ha argomentato in ordine all'effettiva titolarità dei beni intestati a CO NT e della ditta OO nonché in relazione alle condotte di interposizione fittizia contestate all'odierno ricorrente (vedi pag. da 1561 a pag. 1677 della sentenza), limitandosi a confiscare i beni "nella titolarità di LA NI NT" (vedi pagg. 2226 e 2227 della sentenza) in relazione ai soli reati contestati a quest'ultimo nel diverso procedimento definito con le forme del rito abbreviato. Appare, pertanto, del tutto congetturale e destituita di fondamento l'affermazione difensiva secondo cui la mancata confisca nel giudizio abbreviato relativo alla 3 posizione di LA NI NT implicherebbe l'esclusiva riconducibilità al ricorrente dei beni in sequestro nel presente procedimento ed il conseguente venir meno delle ragioni giustificanti il mantenimento del vincolo reale. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 21 novembre 2024 9