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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/09/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato, Avv. Simone Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 25.09.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale iscritta al n. 2508/2023 R.G. tra:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avv.to Parte_1
Giulio Insalata, Ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Fabiola Leone, Resistente
Oggetto: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c. e depositato in data 04.07.2023, il ricorrente, come in epigrafe indicato, chiedeva che, previo rinnovo della CTU, fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per per il riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità, o in subordine assegno ordinario di invalidità ai sensi della L. 222/1984 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (18.05.2022).
Specificamente, evidenziava che le conclusioni del CTU fossero in contrasto con le risultanze della documentazione medica versata in atti che attestava un quadro clinico legittimante il riconoscimento della prestazione e che i codici attribuiti al ricorrente e relativi alle varie patologie fossero errati. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , chiedendo CP_1 confermarsi le conclusioni formulate dal CTU, difettando il requisito sanitario necessario all'erogazione della prestazione assistenziale.
Rinnovate le operazioni peritali, sulla base delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo, all'udienza odierna, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni che seguono.
***
L'opposizione risulta fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va ritenuta l'integrità del contraddittorio tenuto conto del fatto che - ai sensi dell'art.10, comma 6, del d.l. n.203/2005 (conv. in legge n.248/05), della circolare ministeriale prot. n.38935 del 29.03.2007 e del successivo DPCM – nei giudizi instaurati successivamente all'1/4/2007 la legittimazione passiva spetta unicamente all' , al quale sono state trasferite CP_1 le competenze in materia di invalidità civile.
Nello specifico, il ricorso di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 5, avvia un giudizio ordinario, come si evince dalla lettera della norma, secondo cui “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u. (…) deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione”.
L'ausiliario nominato, Dott. , nella sua relazione depositata in Persona_1 data 11.09.2024, ha diagnosticato a carico dell'istante le seguenti patologie:
- BPCO in strie fibrotiche e micronoduli polmonari diffusi con dispnea da sforzo.
- Spondilodiscoartrosi del rachide cervico-dorso-lombare con protrusioni discali erniarie multiple e radicolopatia a media incidenza funzionale.
- Tendinopatia della cuffia dei rotatori in sindrome da impingiment da artrosi acromionclaveare
e gleno-omerale a medica incidenza funzionale.
- Gonartrosi bilaterale
- Ipoacusia bilaterale
- Disturbo d'ansia generalizzato in tratti di personalità fobica. Nelle sue argomentazioni mediche, il medico incaricato ha ampiamento discusso poi che: “ Passando a considerare, a questo punto, la ripercussione funzionale del quadro patologico sulle attitudini lavorative del periziando, si deve porre attenzione al fatto che lo stesso ha sempre svolto attività lavorativa di tipo manuale (operaio e saldatore); attività particolarmente stressante dal punto di vista psico-fisico, con necessario utilizzo continuativo e massimo di tutto
l'apparato osteoarticolare, muscolare, cardio-respiratorio oltre che neurologico
e psichico. Il tipo di lavoro manuale e gravoso, con mantenimento prolungato di posizioni statiche disergonomiche ed effettuazione di movimenti ripetitivi con spostamento di pesi e massima sollecitazione sul rachide e sugli arti oltre che la dispnea dovuta alla inalazione di sostanze irritanti, in un uomo con basso titoli di studi (terza media) e di 54 anni di età (quindi difficilmente riadattabile a lavoro differente), condiziona e caratterizza in via definitiva la naturale collocazione lavorativa in occupazioni che, per confacenza ed attitudini, sono inseribili nell'ambito di quelle generiche di tipo manuale (…). Nel complesso, valutata la marcata disfunzione a carico delle due spalle, la riduzione di forza agli arti superiori ed inferiori, la media disfunzione del rachide e il quadro broncopatico con dispnea da sforzo, la probabilità che il NO si trovi in Parte_1 una situazione di invalidità in misura superiore ai 2/3, nelle occupazioni confacenti alle sue attitudini, diventa molto elevata. Questo in quanto le ricordate patologie sono particolarmente ostative dell'espletamento delle mansioni specifiche e di quelle confacenti alle stesse attitudini. Da considerare tuttavia che il prosieguo dell'attività lavorativa, valutata la modesta riserva funzionale e riadattativa di un soggetto 54enne che ha svolto sempre attività manuali, nella specie riveste un particolare carattere di usura e di aggravamento sulle condizioni di salute, fino al punto di incrementare e peggiorare nell'istante la situazione di invalidità in misura superiore ai limiti definiti per legge. ( …) . Si ritiene, pertanto, che l'attuale situazione anatomo-disfunzionale aggravata dal carattere usurante dell'attività lavorativa svolta o di quelle confacenti alle attitudini, determina la riduzione a meno di un terzo dalla capacità lavorativa dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini lavorative. Discorso differente, invece, è da fare per lo stato di inabilità. Come da documentazione medica presente in atti e da riscontro in corso di operazioni peritali, il NO
, seppur significativamente limitato particolarmente in lavori Parte_1 gravanti sull'apparato muscolo-scheletrico e respiratorio, rimane abile nello svolgimento di attività lavorative non particolarmente stressanti dal punto di vista dell'impegno psico-fisico. In altre parole, può effettuare quelle particolari attività lavorative di tipo più sedentario per le quali non è richiesto spostamento frequente di carichi con mantenimento di posizioni incongrue prolungate o esposizione ad inalanti irritanti.
Considerato che
la normativa vigente (L.
222/84, art. 2) riconosce lo stato di inabilità a causa di infermità o difetto fisico
o mentale che determini l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e non solo un particolare tipo di mansione, il campo di applicazione si restringe al solo riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità”.
Il CTU ha, pertanto, concluso che le condizioni patologico-disfunzionali necessarie per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità si sono concretizzate solo a decorrere dal mese di dicembre 2023 determinando così la decorrenza del beneficio da quelle data.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che
“nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ...
... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione
(anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio
2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466,
3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n.9929/94).
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
L'elaborato peritale appare, pertanto, motivato e non suscettibile di censure per tutte le anzidette motivazioni. Alla luce di ciò ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal CTU essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa disamina della documentazione in atti e dall'esame obiettivo, stante altresì l'assenza di contestazioni delle parti (non pervenute nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. o formulate in occasione dell'odierna udienza) idonee ad infirmarne la valenza.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto.
La reciproca soccombenza tra le due fasi del procedimento e la decorrenza dell'accertato requisito sanitario, successiva non solo alla visita della CM ma anche alla presentazione del presente ricorso, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 04.07.2023 da Parte_1
nei confronti di così provvede:
[...] CP_1 accerta e dichiara che il ricorrente è affetta da patologie di entità tale da ridurre a meno di 1/3 le sue capacità di lavoro a far data dal DICEMBRE 2023 come da
CTU depositata in data 11.09.2024; compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separati CP_1 decreti.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marcella
De Michele, componente dell'Ufficio per il Processo.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale.
Brindisi, 25/09/2025
Il Giudice Onorario Di Tribunale Confermato
Avv. Simone Coppola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato, Avv. Simone Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 25.09.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale iscritta al n. 2508/2023 R.G. tra:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avv.to Parte_1
Giulio Insalata, Ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Fabiola Leone, Resistente
Oggetto: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c. e depositato in data 04.07.2023, il ricorrente, come in epigrafe indicato, chiedeva che, previo rinnovo della CTU, fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per per il riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità, o in subordine assegno ordinario di invalidità ai sensi della L. 222/1984 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (18.05.2022).
Specificamente, evidenziava che le conclusioni del CTU fossero in contrasto con le risultanze della documentazione medica versata in atti che attestava un quadro clinico legittimante il riconoscimento della prestazione e che i codici attribuiti al ricorrente e relativi alle varie patologie fossero errati. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , chiedendo CP_1 confermarsi le conclusioni formulate dal CTU, difettando il requisito sanitario necessario all'erogazione della prestazione assistenziale.
Rinnovate le operazioni peritali, sulla base delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo, all'udienza odierna, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni che seguono.
***
L'opposizione risulta fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va ritenuta l'integrità del contraddittorio tenuto conto del fatto che - ai sensi dell'art.10, comma 6, del d.l. n.203/2005 (conv. in legge n.248/05), della circolare ministeriale prot. n.38935 del 29.03.2007 e del successivo DPCM – nei giudizi instaurati successivamente all'1/4/2007 la legittimazione passiva spetta unicamente all' , al quale sono state trasferite CP_1 le competenze in materia di invalidità civile.
Nello specifico, il ricorso di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 5, avvia un giudizio ordinario, come si evince dalla lettera della norma, secondo cui “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u. (…) deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione”.
L'ausiliario nominato, Dott. , nella sua relazione depositata in Persona_1 data 11.09.2024, ha diagnosticato a carico dell'istante le seguenti patologie:
- BPCO in strie fibrotiche e micronoduli polmonari diffusi con dispnea da sforzo.
- Spondilodiscoartrosi del rachide cervico-dorso-lombare con protrusioni discali erniarie multiple e radicolopatia a media incidenza funzionale.
- Tendinopatia della cuffia dei rotatori in sindrome da impingiment da artrosi acromionclaveare
e gleno-omerale a medica incidenza funzionale.
- Gonartrosi bilaterale
- Ipoacusia bilaterale
- Disturbo d'ansia generalizzato in tratti di personalità fobica. Nelle sue argomentazioni mediche, il medico incaricato ha ampiamento discusso poi che: “ Passando a considerare, a questo punto, la ripercussione funzionale del quadro patologico sulle attitudini lavorative del periziando, si deve porre attenzione al fatto che lo stesso ha sempre svolto attività lavorativa di tipo manuale (operaio e saldatore); attività particolarmente stressante dal punto di vista psico-fisico, con necessario utilizzo continuativo e massimo di tutto
l'apparato osteoarticolare, muscolare, cardio-respiratorio oltre che neurologico
e psichico. Il tipo di lavoro manuale e gravoso, con mantenimento prolungato di posizioni statiche disergonomiche ed effettuazione di movimenti ripetitivi con spostamento di pesi e massima sollecitazione sul rachide e sugli arti oltre che la dispnea dovuta alla inalazione di sostanze irritanti, in un uomo con basso titoli di studi (terza media) e di 54 anni di età (quindi difficilmente riadattabile a lavoro differente), condiziona e caratterizza in via definitiva la naturale collocazione lavorativa in occupazioni che, per confacenza ed attitudini, sono inseribili nell'ambito di quelle generiche di tipo manuale (…). Nel complesso, valutata la marcata disfunzione a carico delle due spalle, la riduzione di forza agli arti superiori ed inferiori, la media disfunzione del rachide e il quadro broncopatico con dispnea da sforzo, la probabilità che il NO si trovi in Parte_1 una situazione di invalidità in misura superiore ai 2/3, nelle occupazioni confacenti alle sue attitudini, diventa molto elevata. Questo in quanto le ricordate patologie sono particolarmente ostative dell'espletamento delle mansioni specifiche e di quelle confacenti alle stesse attitudini. Da considerare tuttavia che il prosieguo dell'attività lavorativa, valutata la modesta riserva funzionale e riadattativa di un soggetto 54enne che ha svolto sempre attività manuali, nella specie riveste un particolare carattere di usura e di aggravamento sulle condizioni di salute, fino al punto di incrementare e peggiorare nell'istante la situazione di invalidità in misura superiore ai limiti definiti per legge. ( …) . Si ritiene, pertanto, che l'attuale situazione anatomo-disfunzionale aggravata dal carattere usurante dell'attività lavorativa svolta o di quelle confacenti alle attitudini, determina la riduzione a meno di un terzo dalla capacità lavorativa dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini lavorative. Discorso differente, invece, è da fare per lo stato di inabilità. Come da documentazione medica presente in atti e da riscontro in corso di operazioni peritali, il NO
, seppur significativamente limitato particolarmente in lavori Parte_1 gravanti sull'apparato muscolo-scheletrico e respiratorio, rimane abile nello svolgimento di attività lavorative non particolarmente stressanti dal punto di vista dell'impegno psico-fisico. In altre parole, può effettuare quelle particolari attività lavorative di tipo più sedentario per le quali non è richiesto spostamento frequente di carichi con mantenimento di posizioni incongrue prolungate o esposizione ad inalanti irritanti.
Considerato che
la normativa vigente (L.
222/84, art. 2) riconosce lo stato di inabilità a causa di infermità o difetto fisico
o mentale che determini l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e non solo un particolare tipo di mansione, il campo di applicazione si restringe al solo riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità”.
Il CTU ha, pertanto, concluso che le condizioni patologico-disfunzionali necessarie per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità si sono concretizzate solo a decorrere dal mese di dicembre 2023 determinando così la decorrenza del beneficio da quelle data.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che
“nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ...
... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione
(anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio
2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466,
3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n.9929/94).
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
L'elaborato peritale appare, pertanto, motivato e non suscettibile di censure per tutte le anzidette motivazioni. Alla luce di ciò ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal CTU essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa disamina della documentazione in atti e dall'esame obiettivo, stante altresì l'assenza di contestazioni delle parti (non pervenute nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. o formulate in occasione dell'odierna udienza) idonee ad infirmarne la valenza.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto.
La reciproca soccombenza tra le due fasi del procedimento e la decorrenza dell'accertato requisito sanitario, successiva non solo alla visita della CM ma anche alla presentazione del presente ricorso, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 04.07.2023 da Parte_1
nei confronti di così provvede:
[...] CP_1 accerta e dichiara che il ricorrente è affetta da patologie di entità tale da ridurre a meno di 1/3 le sue capacità di lavoro a far data dal DICEMBRE 2023 come da
CTU depositata in data 11.09.2024; compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separati CP_1 decreti.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marcella
De Michele, componente dell'Ufficio per il Processo.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale.
Brindisi, 25/09/2025
Il Giudice Onorario Di Tribunale Confermato
Avv. Simone Coppola