CA
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/04/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 702/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Paolo TALAMO Presidente
Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
, C.F. nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1
c.a.p. 36033, rappresentata e difesa dagli avv.ti Adriano Caretta (C.F. ), Fabio Caretta (C.F. C.F._2
), ed Elisa Caretta (C.F. ), tutti del Foro di EN, elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._3 C.F._4 legale sito in EN, piazza Pontelandolfo n. 114, c.a.p. 36100, giusta procura in atti
Parte appellante
Contro
Controparte_1
- C.F. – con sede legale in Roma, via IV Novembre, 144, in persona del legale rappresentante pro-tempore
[...] P.IVA_1
CP_ per il , giuste delibere C.A. n. 154 del 25.2.1998, n. 232 del 1.7.1999 (art. 16), e del Presidente - C.S. n. 9 del 24.2.2010, Pt_2 con gli avv.ti Paquale Schiavulli (c.f. – mail: - fax. 041.2729294), C.F._5 Email_1 Parte_3
(c.f. – mail: – fax. ), per mandati alle liti rilasciati per il primo in data
[...] C.F._6 Email_2 P.IVA_2
29 agosto 2024, rep. n. 118251 e racc. 33798 e per il secondo in data 3 giugno 2010, rep. n. 100863 e racc. n. 23512, notaio
[...] di Venezia ed ivi depositati, e con domicilio eletto presso gli indirizzi p.e.c. sopra indicati come tenuti dai rispettivi Consigli Per_1 dell'Ordine e presso l'Avvocatura Regionale INAIL, S. Croce, 712, in Venezia;
Parte appellata
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 403/2023 del Tribunale di VICENZA – sezione lavoro
IN PUNTO: spese di lite
Conclusioni:
Per parte appellante:
“
1. Condannare la resistente:
Controparte_1
P. IV , C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] P.IVA_3 P.IVA_1
con sede in Roma, Piazzale Giulio Pastore n. 6, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del
giudizio di primo grado, liquidate secondo i valori di cui D.M. 55/2014, ovvero indicati nella
nota spesa prodotta in atti pari a € 2.217,80#, detratto l'importo di € 1.100, già liquidato in
primo grado, per l'importo differenziale di € 1.117,80# oltre accessori di legge, con
distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori costituiti in primo grado;
2. con condanna al pagamento delle spese e compensi del corrente giudizio da distrarsi ex
art. 93 c.p.c. a favore dei sottoscritti procuratori ”
Per parte appellata:
“1) Respingersi perché infondato, non provato o con qualsiasi altra statuizione, l'appello proposto
da avverso la sentenza n. 403/2023 del 28-9-2023 del Tribunale di EN - Sez. Parte_1
Lavoro, resa inter partes, confermandosi, per l'effetto, in ogni sua parte l'impugnata
decisione;
2) Rideterminarsi le spese di lite del primo grado sulla base delle argomentazioni e parametri
proposti nella presente memoria di costituzione, con la dichiarazione delle somme
correttamente dovute da;
CP_1
IN OGNI CASO:
3) spese di causa del grado di appello come per legge, anche al fine della valutazione rimessa alla
Corte dell'applicazione dell'art. 96, comma 1 del c.p.c. come espressamente previsto dall'art. 152
disp. att. c.p.c., in ragione della manifesta infondatezza dell'impugnazione ”
Svolgimento del processo
2 1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta da , volta ad ottenere, previo riconoscimento Parte_1
dei postumi invalidanti subiti in conseguenza della malattia professionale (tendinopatia bilaterale alle spalle) contratta durante l'attività lavorativa, la condanna dell a corrispondere alla ricorrente le CP_1
prestazioni di legge. Un tanto a fronte del provvedimento di autotutela emesso medio tempore
dall che, a seguito di visita, ha riconosciuto e concordato con il CTP della ricorrente, per la CP_1
citata patologia, il grado di invalidità del 6% con conseguente grado complessivo, tenuto conto di precedenti menomazioni, del 12% ed ha provveduto al pagamento dell'indennità di legge.
Il primo giudice, quanto alle spese di lite, ha così statuito: “ - COMPENSA parzialmente fra
le parti nella misura di 1/2 , ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 cpc, le spese del giudizio e
CONDANNA l , in pers. del Legale rappr.te pro-tempore, alla refusione delle spese di lite che CP_1
liquida, già al netto della compensazione, nella misura di € 1.100,00=, oltre rimb. forf.15%, cpa ed
IVA se dovuta, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi
antistatario.”.
Tale statuizione si basa sulla seguente motivazione: “Relativamente alle spese di giudizio,
considerato sul punto la diversità delle richieste delle parti, in virtù del principio della soccombenza
virtuale (vedasi Cass. 24234/2016 e da ultimo Cass. VI sez. civ. Ord. nr. 24714/2022) ed ai sensi e
per gli effetti dell'art. 92 cpc, appare opportuno all'odierno giudicante compensarle parzialmente
nella misura della 1/2 fra le parti.
Infatti, come emerso dagli atti di causa il riesame della domanda della Sig.ra è Parte_1
stato effettuato - in via di autotutela - dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio ma
in data antecedente alla prima udienza fissata per il giorno 02/02/2023, in cui i procuratori delle parti
chiedevano concordemente un rinvio in attesa di depositare l'esito della visita collegiale ed il relativo
provvedimento di revisione.
Ricorrono infine le condizioni di cui all'art. 93 cpc per la distrazione in favore del procuratore
di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.”.
2. Per la riforma della sentenza in punto spese di lite ha proposto appello . Parte_1
L'appellante ha ripercorso la vicenda processuale e ha sostenuto l'erroneità della sentenza nella
3 parte in cui il giudice ha richiamato il principio della soccombenza virtuale. Ha, quindi, contestato la parziale compensazione disposta dal primo giudice.
3. Si è costituito l chiedendo il rigetto dell'appello, evidenziando che, a fronte della CP_1
richiesta di accertamento di una menomazione dell'8% (con valutazione complessiva del 13%), è
stata infine accertata una menomazione del 6% (con valutazione complessiva del 12%). Inoltre,
l ha valorizzato il proprio corretto comportamento in quanto “ben prima della prima udienza CP_1
l provvedeva a comunicare al procuratore della ricorrente l'intenzione di provvedere in CP_1
autotutela e questo ha comportato uno “sforzo” difensivo per la ricorrente ben minore da quello
usuale “medio” delle cause di pari scaglione” (pag. 7 della memoria). Ha sostenuto che, in relazione allo sforzo difensivo, sono più adeguati i minimi e l'importo liquidato dal primo giudice è coerente con tali valori.
4. All'udienza del 27.3.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio, è
stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni ulteriore questione.
6. Il Collegio ritiene che, al di là del richiamo, nella motivazione della sentenza impugnata,
al principio di soccombenza virtuale – richiamo non corretto, essendo risultata la virtualmente Pt_1
CP_ vittoriosa, posto che l ha riconosciuto la malattia professionale ancorchè non, come richiesto,
nella misura dell'8% (con valutazione complessiva del 13%), bensì nella misura del 6% (con valutazione complessiva del 12%) – l'importo liquidato dal primo giudice in euro 1.100,00 sia comunque congruo e vada confermato per un duplice ordine di ragioni.
Invero, da un primo punto di vista, la compensazione di ½ si giustifica a fronte del corretto comportamento dell che, prima della prima udienza ha disposto la rivalutazione del caso, in CP_2
contraddittorio con il consulente della Lago, ed è addivenuto al riconoscimento della prestazione in via amministrativa (la prima udienza del processo di primo grado è stata pacificamente rinviata per consentire il perfezionamento della procedura amministrativa). Dopo il deposito e la notifica del ricorso, in altri termini, non è stata svolta, nella sostanza, una apprezzabile attività processuale:
4 all'udienza del 2.2.2023 le parti hanno concordemente chiesto un rinvio per depositare il provvedimento di autotutela dell e all'udienza del 28/09/2023 le parti hanno chiesto CP_1
concordemente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ma l ha chiesto la CP_1
compensazione e la la condanna di controparte alle spese. Pt_1
Da un secondo punto di vista, si osserva che, anche laddove non si ritenesse corretta la compensazione parziale in una ipotesi come quella per cui è causa, l'importo concretamente liquidato dal primo giudice in favore della (euro 1.100,00), con distrazione in favore del Pt_1
procuratore antistatario, è compreso tra i minimi (euro 849,00) ed i medi (1.696,00) dello scaglione di riferimento per valore della causa (12.234,51, valore della prestazione riconosciuta), tenuto conto della fase di studio e introduttiva della causa (come detto, sostanzialmente non si è svolta attività
processuale di rilievo), collocazione (tra i minimi e i medi dello scaglione) che si giustifica con la non complessità dell'attività svolta e la non numerosità e non novità delle questioni da trattare (malattia professionale implicante valutazioni di tipo tecnico supportate dalla consulenza di ausiliari).
Si consideri, in ogni caso, che lo scostamento tra i minimi (849,00) e l'importo liquidato
(1.100,00) è suscettibile di costituire refusione della minima attività svolta dopo il deposito e la notifica del ricorso (partecipazione alle due udienze citate e attività connesse).
7. Per tutto quanto precede, l'appello deve essere rigettato.
8. Nulla sulle spese di lite, in considerazione della presenza in atti della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
9. Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.13 - data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 - deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
5 2) nulla sulle spese di lite del grado ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 27.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Paolo Talamo
6