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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/05/2025, n. 2608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2608 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5153/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alice Zorzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5153/2021 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentate e difese dall'avv. Giovanni Franchi e con domicilio eletto C.F._2 presso lo studio dell'avv. Donatella Munari in 30014 Cavarzere (VE), Via Spalato n. 1, giusta procura in atti;
ATTORI contro
(C.F. , in persona del suo Presidente pro tempore dott. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Mattia Gasparin e domiciliato presso il suo studio Controparte_2
in Padova, Via del Risorgimento 36, giusta procura in atti;
CONVENUTO
(C.F. .I. , in persona del Presidente della Giunta CP_3 P.IVA_2 P.IVA_3
Regionale p.t., rappresenta e difesa dagli avv.ti Cristina Zampieri, Chiara Drago e Giacomo Quarneti, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura regionale del Veneto Fondamenta Santa Lucia
Cannaregio n. 23 Venezia, giusta procura in atti;
TERZO CHIAMATO
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come comparse conclusionali depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e in qualità di eredi di , hanno citato in Parte_1 Parte_2 Persona_1 giudizio l' ” deducendo che il padre , affetto da morbo di Controparte_4 Persona_1
Alzheimer, ricoverato presso la struttura anzidetta, ha corrisposto ogni mese l'importo di circa €
1.980,00 ed ha versato, nel corso del ricovero, la complessiva somma di € 110.816,56; deducendo che tali somme non sono dovute in quanto le spese per le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, quindi non di mera assistenza e sorveglianza, dei malati di
Alzheimer e delle persone con demenza senile in stato avanzato sono a carico del Servizio
Sanitario Regionale;
deducendo pertanto l'obbligo della RSA di restituire alle eredi quanto è stato illegittimamente richiesto, ossia € 110.816,56.
Parte attrice ha pertanto chiesto, in via principale, di dichiarare che nulla era dovuto da Per_1
per il suo ricovero presso l' ”; sempre in via principale, di
[...] CP_4 CP_1
dichiarare nullo ex art. 1418 c.c. l'impegno assunto da di provvedere al Persona_1
pagamento della retta di ricovero con contratto di ingresso, perché contrario a norme imperative e comunque privo di causa;
per l'effetto, dichiarare tenute e condannare ” CP_4 CP_1
alla restituzione, in favore delle eredi di e Persona_1 Parte_1 Parte_2 della somma di € 110.816,56, da dividersi nella misura del 50% ciascuna, con vittoria di spese e competenze di lite.
2. si è costituito in giudizio contestando tutto quanto dedotto da Parte_3 controparte, deducendo che l'Istituto non è una R.S.A. ( Assistenziale) ma Controparte_5
un Centro Servizi, e come tale costituisce una mera alternativa all'assistenza erogata a domicilio a favore dell'anziano non autosufficiente;
deducendo che con deliberazione della Giunta
Regionale, la n.457 del 27 Febbraio 2007, la Regione Veneto ha chiarito che la retta per l'accoglienza nei centri servizi residenziali accreditati per persone non autosufficienti si articola pagina 2 di 10 in quota alberghiera e quota di rilievo sanitario e solo la quota alberghiera è posta a carico della persona ospite o del Comune in ipotesi di indigenza;
deducendo pertanto che l' non Pt_4
richiede, e non ha mai richiesto, il pagamento delle spese afferenti l'assistenza sanitaria, e tantomeno di spese afferenti prestazioni socio\assistenziali, ma la mera quota alberghiera, il cui valore economico può variare in base al contenuto e al livello delle prestazioni medesime;
deducendo infine che il contratto di prestazione alberghiera rimane affidato all'autonomia privata che, nei limiti dell'art. 1322 c.c., può modificare in modo anche sensibile il prezzo delle prestazioni alberghiere, purché il medesimo sia accettato dalla persona ricoverata presso la struttura.
Parte convenuta ha pertanto formulato, in via preliminare, istanza ex art.269 c.p.c. di differimento della prima udienza allo scopo di consentire la chiamata in causa della CP_3
cui fa riferimento il Servizio Sanitario Regionale;
ha chiesto poi, nel merito, di rigettarsi
[...]
integralmente le domande ex adverso proposte perché infondate e, solo nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte ha chiesto che il Giudice condanni la a tenere indenne l' da ogni conseguenza negativa CP_3 Controparte_6
dovesse derivare dall'emananda sentenza, per essere la tenuta in toto al rimborso di CP_3 ogni spesa afferente l'ospitalità offerta a Persona_1
3. La , a seguito di autorizzazione alla chiamata in causa, si è costituita in giudizio CP_3
eccependo, in via pregiudiziale, la nullità dell'atto di citazione in quanto privo dei necessari parametri di cui all'art. 163 c.p.c. e art. 269 c.p.c. e carente degli elementi necessari;
deducendo che la chiamante ha genericamente descritto gli elementi posti a base della chiamata in causa e nulla ha dedotto tanto con riferimento ad eventuali istanze istruttorie quanto ad eventuali documenti depositati dalle parti;
eccependo, sempre in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione processuale passiva ed in ogni caso il difetto di titolarità della in quanto CP_3
l'accertamento di nullità chiesto dalle attrici riguarda gli impegni che sono stati assunti tra le originarie parti in causa e, per tale motivo, la terza chiamata, è estranea ai fatti e ai CP_3
relativi rapporti sostanziali dedotti in giudizio;
deducendo inoltre che la materia è regolata da pagina 3 di 10 specifiche disposizioni di legge regionale, come la citata deliberazione della Giunta Regionale di disciplina della materia, che non risulta impugnata, né risulta chiesta la sua disapplicazione;
deducendo altresì il difetto di legittimazione attiva in capo a e Parte_1 Parte_2
eccependo la genericità della domanda e l'integrale assenza di supporto probatorio in ordine alle affermazioni poste a fondamento delle pretese restitutorie;
deducendo l'infondatezza delle domande proposte da parte attrice poiché le prestazioni oggetto del procedimento in esame, attivate con oneri in carico all'assistito, attengono a livelli assistenziali di lungo assistenza residenziale di natura prettamente sociale, di cui solo il 50% del costo complessivo è posto a carico del SSN, mentre il restante 50% è posto a carico del cittadino, fatta salva la compartecipazione del Comune in conformità alla regolamentazione locale;
eccependo altresì la prescrizione del diritto come esercitato dall' nei confronti della stessa poiché, in CP_4 CP_3
assenza di qualsiasi domanda dell'attore principale, e in presenza della sola domanda di manleva svolta dalla casa di riposo, sarebbe decorso il termine di prescrizione poiché non sono provati eventi interruttivi antecedenti alla domanda formulata con atto di citazione;
deducendo inoltre che l'attuale legislazione non prevede che le spese alberghiere siano poste a carico dell'erario poiché la quota alberghiera viene determinata in maniera del tutto autonoma dai singoli istituti;
deducendo infine l'arbitraria ed unilaterale quantificazione dell'importo richiesto, non essendo peraltro provato chi abbia effettuato i pagamenti oggetto di richiesta di restituzione.
La ha pertanto chiesto, in via pregiudiziale e preliminare, di accertare e CP_3 dichiarare la nullità e/o inammissibilità dell'atto di chiamata in causa della con CP_3
ogni conseguenza di legge;
sempre in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a e nel merito, in via Parte_1 Parte_2
preliminare, di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della CP_3 dovendo la legittimazione processuale essere individuata in capo all' già Controparte_4 convenuta, o in subordine, in capo all' e al Comune territorialmente-te Controparte_7
competente non evocati in giudizio;
di accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto vantato da e ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. per il periodo Parte_1 Parte_2
pagina 4 di 10 antecedente al mese di gennaio 2017; in via principale, di respingere ogni domanda come proposta nei confronti della siccome infondata in fatto ed in diritto, con vittoria CP_3
di spese ed onorari di causa oltre alla rifusione delle spese generali come per legge.
La causa veniva istruita mediante escussione testimoniale.
Il Giudice, all'udienza del 03.12.2024 tratteneva la causa in decisione e assegnava i termini ex art. 190 c.p.c..
La causa viene ora decisa come segue.
4. Le domande di parte attrice sono infondate e pertanto non trovano accoglimento.
Al fine di meglio comprendere il ragionamento logico a fondamento della presente decisione appare opportuna una ricostruzione normativa a chiarimento dei diversi livelli di assistenza e prestazioni e conseguentemente a fondamento della legittima richiesta del pagamento della quota parziale per l'alloggio all'interno di un Centro di Servizi o in una struttura del tipo RSA.
L'art. 3 del DPCM 14 febbraio 2001 individua le differenti prestazioni distinguendo tra prestazioni sanitaria a rilevanza sociale, le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e le prestazioni socio-assistenziali ad elevata integrazione sanitaria. Tale distinzione nasce dall'esigenza di garantire, da una parte, la tutela alla salute dei cittadini anche non abbietti e, dall'altra, la sostenibilità del sistema sanitario che legittimamente in alcuni casi chiede un contributo al privato cittadino nell'erogazione dei servizi.
Nel caso in esame, la domanda posta dalle attrici impone di individuare il discrimen tra servizio socio assistenziale e servizio ad elevata integrazione sanitaria, in quanto, solo nel secondo caso, la prestazione appare assimilabile ad una prestazione sanitaria a carico del Servizio Sanitario
Nazionale, donde l'eventuale ripetibilità delle somme indebitamente ricevute dall' CP_4
convenuta nel presente giudizio.
L'esame della documentazione agli atti consente di affermare che le prestazioni erogate al sig.
dal non sono classificabili come servizio ad elevata Persona_1 Controparte_4
integrazione sanitaria. Tale affermazione trova riscontro, in primo luogo, nel fatto che la redatta all'epoca dell'inserimento in struttura di evidenzia una Pt_5 Persona_1
situazione moderata e non grave e soprattutto si limita a parlare di demenza su base vascolare pagina 5 di 10 con turbe comportamentali, diagnosi confermata successivamente dai certificati allegati alla scheda stessa (docc 8 e 9 del fascicolo del convenuto); in secondo luogo, i successivi certificati, risalenti al 2019 depositati da parte attrice, non attestano in nessun momento l'effettiva sussistenza della diagnosi di morbo di Alzheimer, ma viene riportata la dicitura solo in un certificato all'interno di una valutazione obiettiva di natura diversa in qualità di dato riferito;
la diagnosi invece richiederebbe uno specifico riscontro attraverso specifici test.
Il quadro clinico generale che si evince dai pochi certificati agli atti delinea un contesto di decadimento cognitivo di origine vascolare ed il tipo di assistenza fornita dal Centro Servizi, nonchè la scarsa attività medico clinica effettuata e documentata in sette anni di permanenza presso il Centro, consentono di escludere che il quadro clinico fosse a tal punto grave e complesso da necessitare di prestazioni sanitarie di particolare frequenza e gravosità.
Si osserva che, anche a voler pensare che fosse effettivamente affetto da morbo di CP_8
Alzheimer, non si ritiene che la sola diagnosi della patologia possa essere sufficiente a ritenere che i servizi erogati fossero in prevalenza di natura sanitaria, soprattutto se si considera che, proprio nella valutazione di accesso alla struttura, è emerso un significativo punteggio relativo all'esigenza socio assistenziale a fronte di un più scarso punteggio in riferimento alle voci più prettamente sanitarie.
Non può prescindersi dalla valutazione del singolo caso concreto e del quadro assistenziale che emerge dalle prove fornite dalla parte che chiede la ripetizione dell'indebito, non potendo assimilare tutte le forme di decadimento cognitivo le quali possono, invece, presentare manifestazioni differenti più o meno gravi.
Si aggiunga peraltro che, a conferma di quanto detto, si pone anche la documentazione dimessa parte attrice stessa ed, ad esempio, il doc. 8 che certifica tra l'altro l'assenza di indicazioni fisioterapiche.
Ad ulteriore conferma di quanto affermato, si considerino anche le dichiarazioni rese dalla teste nella parte in cui afferma che “si è vero, il sig. è stato accolto da Testimone_1 Pt_1
graduatoria regionale quale persona non autosufficiente, è stato fatto un progetto che prevedeva vitto e alloggio, la residenza alberghiera, le cure sanitarie, i percorsi riabilitativi e
pagina 6 di 10 le attività educative”
ADR “il centro servizi anziani convenzionato deve avere la presenza del medico per almeno qualche ore al giorno e vengono fornite le cure mediche ed il servizio infermieristico secondo
l'accreditamento regionale;
il medico fa parte dell'equipe come l'infermiere, il paziente viene visitato al bisogno e vengo prescritti in caso i farmaci, le visite specialistiche seguono la normale procedura, tranne il geriatra ed il fisiatra che sono presenti in struttura con convenzione asl;
” (si veda verbale del 07.09.2023).
Ebbene appare evidente che il Centro Servizi forniva al sig. una prestazione Pt_1
prevalentemente socio-assistenziale con alcuni aspetti riconducibili alle prestazioni sanitarie
(l'infermiere e il medico talvolta presente in struttura) e non già una prestazione ad elevata integrazione sanitaria che, come chiarito della giurisprudenza, deve caratterizzarsi in una attività in cui appare inscindibile l'aspetto assistenziale e l'aspetto sanitario.
La scrivente è consapevole della copiosa giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, che si è espressa sul punto ma ritiene di dover precisare che i molti casi menzionati da parte attrice fanno riferimento a situazioni di malattia grave ed avanzata di morbo di Alzheimer in cui correttamente la retta della RSA è stata posta a carico del Servizio Sanitario Nazionale, considerando che i malati erano sostanzialmente bisognosi di cure mediche/cliniche e terapeutiche giornaliere e constanti tali da non poter distinguere l'aspetto sanitario da quello assistenziale.
Si osserva dunque che la presente pronuncia non intende discostarsi dai precedenti citati da parte attrice, soprattutto se si considera che la stessa ordinanza n. 11529/2020 della Corte di
Cassazione richiamata in atti, ha chiaramente affermato che “solo qualora si escluda in concreto la necessità che per il singolo paziente affetto da Alzheimer, per la sua storia sanitaria personale, la prestazione socio assistenziale sia inscindibilmente legata con la prestazione sanitaria, è legittimo che parte della retta di degenza sia posta a carico del paziente”.
Le considerazioni della Suprema Corte, peraltro condivise da questo giudice, impongono un esame del caso concreto e delle condizioni del paziente che, come chiarito ut supra, appare pagina 7 di 10 elemento determinante e imprescindibile per la corretta classificazione della prestazione resa.
Ebbene nel caso in esame, in considerazione dell'istruttoria eseguita in corso di causa e ritenuto di fare applicazione delle norme in materia di indebito oggettivo quanto al riparto dell'onere della prova e dell'intervenuta implicita rinuncia delle istanze istruttorie non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, si osserva che, per gli elementi probatori forniti, non si può parlare di persona gravemente affetta da morbo di Alzheimer o da grave forma degenerativa tale da richiedere una unitaria ed inscindibile coesistenza dei due aspetti della prestazione (sanitaria e assistenziale) che, ove verificato, determinerebbe l'integrale rimborso della spesa a carico del
SSN (Cass. Civ. 26943/2024).
La Suprema Corte ha infatti chiarito che “le prestazioni socio assistenziali di rilievo sanitario sono incluse in quelle a carico del SSN laddove risulti in base ad una valutazione in concreto che per il singolo paziente(…) siano necessarie per assicurargli la tutela del suo diritto soggettivo alla salute e alle cure, prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente all'attività di natura socio-assistenziale, la quale è pertanto avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, a nulla rilevando la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali.” (cass civ 2038/2023).
Correttamente l' ha previsto il pagamento parziale della retta a carico del Parte_6
cittadino , con rimborso del restante 50% da parte del SSN. Persona_1
Si osserva che, allo stesso modo, non appare violato il principio costituzionale sancito dall'art. 32 Cost nella misura in cui l' ha chiesto ed ottenuto da il solo pagamento CP_4 Persona_1
della quota relativa ai servizi alberghieri in quanto una quota parte del servizio è stato invece erogato dal Servizio Sanitario Nazionale.
Nel caso in esame è stata quindi data attuazione concreta al diritto alla salute garantendo una copertura “dei costi sanitari” a fronte del pagamento personale dei costi socio assistenziali e alberghieri. Per altro la situazione di così come rappresentata sembra evidenziare Persona_1
necessità di ausilio negli adempimenti quotidiani non già esigenze inscindibili di natura sanitaria, non trattandosi per altro di paziente malato di Alzheimer.
Non emergono pertanto profili di nullità per violazione di norma imperative.
pagina 8 di 10 Diversamente opinando si rischia di porre nel nulla le differenze evidenziate dal DPCM del
2001 cit., disciplinate allo scopo di consentire una distribuzione della spesa sanitaria in base alle effettive esigenze al fine anche di garantire la sostenibilità del sistema sanitario.
Alla luce di quanto esposto le domande di parte attrice non possono trovare accoglimento e vengono pertanto rigettate, assorbite le restanti questioni.
5. I diversi orientamenti dei tribunali di merito e di legittimità e l'assenza di una uniforme ricostruzione interpretativa nonché la complessità del quadro normativo giustificano la compensazione delle spese di lite tra parte attrice e la convenuta.
6. Quanto alla chiamata del terzo, si osserva che la domanda di manleva mossa nei confronti della non può ritenersi fondata non essendo quest'ultima in posizione di garanzia nei CP_3 confronti dell' posto che, nel caso in esame, si fa riferimento a obblighi pecuniari che, ove CP_4 fosse stata accolta la domanda, avrebbero dovuto essere sostenuti dall' Controparte_9
e non direttamente dalla .
[...] CP_3
Non può pertanto ritenersi legittima la chiamata della sotto il profilo della CP_3
titolarità nel merito del rapporto giuridico con conseguente addebito a carico della convenuta
CP_
delle spese di lite della terza chiamata, liquidate per una somma pari ad € 9.142,00 oltre rimborso forfettario pari al 15% oltre accessori come per legge, facendo applicazione del DM
55/2014 e tenuto conto dello scaglione di riferimento e dei valori medi per la fase di studio ed introduttiva, minimi per la fase istruttoria e decisionale stante l'attività svolta di non particolare gravosità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA le domande di parte attrice;
COMPENSA tra parte attrice e parte convenuta le spese di lite;
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite a favore della Controparte_4 CP_3
liquidate in una somma pari ad € 9142,00, oltre rimborso forfettario pari al 15%, oltre accessori come per legge.
pagina 9 di 10 Venezia, 23 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Zorzi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alice Zorzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5153/2021 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentate e difese dall'avv. Giovanni Franchi e con domicilio eletto C.F._2 presso lo studio dell'avv. Donatella Munari in 30014 Cavarzere (VE), Via Spalato n. 1, giusta procura in atti;
ATTORI contro
(C.F. , in persona del suo Presidente pro tempore dott. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Mattia Gasparin e domiciliato presso il suo studio Controparte_2
in Padova, Via del Risorgimento 36, giusta procura in atti;
CONVENUTO
(C.F. .I. , in persona del Presidente della Giunta CP_3 P.IVA_2 P.IVA_3
Regionale p.t., rappresenta e difesa dagli avv.ti Cristina Zampieri, Chiara Drago e Giacomo Quarneti, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura regionale del Veneto Fondamenta Santa Lucia
Cannaregio n. 23 Venezia, giusta procura in atti;
TERZO CHIAMATO
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come comparse conclusionali depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e in qualità di eredi di , hanno citato in Parte_1 Parte_2 Persona_1 giudizio l' ” deducendo che il padre , affetto da morbo di Controparte_4 Persona_1
Alzheimer, ricoverato presso la struttura anzidetta, ha corrisposto ogni mese l'importo di circa €
1.980,00 ed ha versato, nel corso del ricovero, la complessiva somma di € 110.816,56; deducendo che tali somme non sono dovute in quanto le spese per le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, quindi non di mera assistenza e sorveglianza, dei malati di
Alzheimer e delle persone con demenza senile in stato avanzato sono a carico del Servizio
Sanitario Regionale;
deducendo pertanto l'obbligo della RSA di restituire alle eredi quanto è stato illegittimamente richiesto, ossia € 110.816,56.
Parte attrice ha pertanto chiesto, in via principale, di dichiarare che nulla era dovuto da Per_1
per il suo ricovero presso l' ”; sempre in via principale, di
[...] CP_4 CP_1
dichiarare nullo ex art. 1418 c.c. l'impegno assunto da di provvedere al Persona_1
pagamento della retta di ricovero con contratto di ingresso, perché contrario a norme imperative e comunque privo di causa;
per l'effetto, dichiarare tenute e condannare ” CP_4 CP_1
alla restituzione, in favore delle eredi di e Persona_1 Parte_1 Parte_2 della somma di € 110.816,56, da dividersi nella misura del 50% ciascuna, con vittoria di spese e competenze di lite.
2. si è costituito in giudizio contestando tutto quanto dedotto da Parte_3 controparte, deducendo che l'Istituto non è una R.S.A. ( Assistenziale) ma Controparte_5
un Centro Servizi, e come tale costituisce una mera alternativa all'assistenza erogata a domicilio a favore dell'anziano non autosufficiente;
deducendo che con deliberazione della Giunta
Regionale, la n.457 del 27 Febbraio 2007, la Regione Veneto ha chiarito che la retta per l'accoglienza nei centri servizi residenziali accreditati per persone non autosufficienti si articola pagina 2 di 10 in quota alberghiera e quota di rilievo sanitario e solo la quota alberghiera è posta a carico della persona ospite o del Comune in ipotesi di indigenza;
deducendo pertanto che l' non Pt_4
richiede, e non ha mai richiesto, il pagamento delle spese afferenti l'assistenza sanitaria, e tantomeno di spese afferenti prestazioni socio\assistenziali, ma la mera quota alberghiera, il cui valore economico può variare in base al contenuto e al livello delle prestazioni medesime;
deducendo infine che il contratto di prestazione alberghiera rimane affidato all'autonomia privata che, nei limiti dell'art. 1322 c.c., può modificare in modo anche sensibile il prezzo delle prestazioni alberghiere, purché il medesimo sia accettato dalla persona ricoverata presso la struttura.
Parte convenuta ha pertanto formulato, in via preliminare, istanza ex art.269 c.p.c. di differimento della prima udienza allo scopo di consentire la chiamata in causa della CP_3
cui fa riferimento il Servizio Sanitario Regionale;
ha chiesto poi, nel merito, di rigettarsi
[...]
integralmente le domande ex adverso proposte perché infondate e, solo nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte ha chiesto che il Giudice condanni la a tenere indenne l' da ogni conseguenza negativa CP_3 Controparte_6
dovesse derivare dall'emananda sentenza, per essere la tenuta in toto al rimborso di CP_3 ogni spesa afferente l'ospitalità offerta a Persona_1
3. La , a seguito di autorizzazione alla chiamata in causa, si è costituita in giudizio CP_3
eccependo, in via pregiudiziale, la nullità dell'atto di citazione in quanto privo dei necessari parametri di cui all'art. 163 c.p.c. e art. 269 c.p.c. e carente degli elementi necessari;
deducendo che la chiamante ha genericamente descritto gli elementi posti a base della chiamata in causa e nulla ha dedotto tanto con riferimento ad eventuali istanze istruttorie quanto ad eventuali documenti depositati dalle parti;
eccependo, sempre in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione processuale passiva ed in ogni caso il difetto di titolarità della in quanto CP_3
l'accertamento di nullità chiesto dalle attrici riguarda gli impegni che sono stati assunti tra le originarie parti in causa e, per tale motivo, la terza chiamata, è estranea ai fatti e ai CP_3
relativi rapporti sostanziali dedotti in giudizio;
deducendo inoltre che la materia è regolata da pagina 3 di 10 specifiche disposizioni di legge regionale, come la citata deliberazione della Giunta Regionale di disciplina della materia, che non risulta impugnata, né risulta chiesta la sua disapplicazione;
deducendo altresì il difetto di legittimazione attiva in capo a e Parte_1 Parte_2
eccependo la genericità della domanda e l'integrale assenza di supporto probatorio in ordine alle affermazioni poste a fondamento delle pretese restitutorie;
deducendo l'infondatezza delle domande proposte da parte attrice poiché le prestazioni oggetto del procedimento in esame, attivate con oneri in carico all'assistito, attengono a livelli assistenziali di lungo assistenza residenziale di natura prettamente sociale, di cui solo il 50% del costo complessivo è posto a carico del SSN, mentre il restante 50% è posto a carico del cittadino, fatta salva la compartecipazione del Comune in conformità alla regolamentazione locale;
eccependo altresì la prescrizione del diritto come esercitato dall' nei confronti della stessa poiché, in CP_4 CP_3
assenza di qualsiasi domanda dell'attore principale, e in presenza della sola domanda di manleva svolta dalla casa di riposo, sarebbe decorso il termine di prescrizione poiché non sono provati eventi interruttivi antecedenti alla domanda formulata con atto di citazione;
deducendo inoltre che l'attuale legislazione non prevede che le spese alberghiere siano poste a carico dell'erario poiché la quota alberghiera viene determinata in maniera del tutto autonoma dai singoli istituti;
deducendo infine l'arbitraria ed unilaterale quantificazione dell'importo richiesto, non essendo peraltro provato chi abbia effettuato i pagamenti oggetto di richiesta di restituzione.
La ha pertanto chiesto, in via pregiudiziale e preliminare, di accertare e CP_3 dichiarare la nullità e/o inammissibilità dell'atto di chiamata in causa della con CP_3
ogni conseguenza di legge;
sempre in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a e nel merito, in via Parte_1 Parte_2
preliminare, di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della CP_3 dovendo la legittimazione processuale essere individuata in capo all' già Controparte_4 convenuta, o in subordine, in capo all' e al Comune territorialmente-te Controparte_7
competente non evocati in giudizio;
di accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto vantato da e ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. per il periodo Parte_1 Parte_2
pagina 4 di 10 antecedente al mese di gennaio 2017; in via principale, di respingere ogni domanda come proposta nei confronti della siccome infondata in fatto ed in diritto, con vittoria CP_3
di spese ed onorari di causa oltre alla rifusione delle spese generali come per legge.
La causa veniva istruita mediante escussione testimoniale.
Il Giudice, all'udienza del 03.12.2024 tratteneva la causa in decisione e assegnava i termini ex art. 190 c.p.c..
La causa viene ora decisa come segue.
4. Le domande di parte attrice sono infondate e pertanto non trovano accoglimento.
Al fine di meglio comprendere il ragionamento logico a fondamento della presente decisione appare opportuna una ricostruzione normativa a chiarimento dei diversi livelli di assistenza e prestazioni e conseguentemente a fondamento della legittima richiesta del pagamento della quota parziale per l'alloggio all'interno di un Centro di Servizi o in una struttura del tipo RSA.
L'art. 3 del DPCM 14 febbraio 2001 individua le differenti prestazioni distinguendo tra prestazioni sanitaria a rilevanza sociale, le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e le prestazioni socio-assistenziali ad elevata integrazione sanitaria. Tale distinzione nasce dall'esigenza di garantire, da una parte, la tutela alla salute dei cittadini anche non abbietti e, dall'altra, la sostenibilità del sistema sanitario che legittimamente in alcuni casi chiede un contributo al privato cittadino nell'erogazione dei servizi.
Nel caso in esame, la domanda posta dalle attrici impone di individuare il discrimen tra servizio socio assistenziale e servizio ad elevata integrazione sanitaria, in quanto, solo nel secondo caso, la prestazione appare assimilabile ad una prestazione sanitaria a carico del Servizio Sanitario
Nazionale, donde l'eventuale ripetibilità delle somme indebitamente ricevute dall' CP_4
convenuta nel presente giudizio.
L'esame della documentazione agli atti consente di affermare che le prestazioni erogate al sig.
dal non sono classificabili come servizio ad elevata Persona_1 Controparte_4
integrazione sanitaria. Tale affermazione trova riscontro, in primo luogo, nel fatto che la redatta all'epoca dell'inserimento in struttura di evidenzia una Pt_5 Persona_1
situazione moderata e non grave e soprattutto si limita a parlare di demenza su base vascolare pagina 5 di 10 con turbe comportamentali, diagnosi confermata successivamente dai certificati allegati alla scheda stessa (docc 8 e 9 del fascicolo del convenuto); in secondo luogo, i successivi certificati, risalenti al 2019 depositati da parte attrice, non attestano in nessun momento l'effettiva sussistenza della diagnosi di morbo di Alzheimer, ma viene riportata la dicitura solo in un certificato all'interno di una valutazione obiettiva di natura diversa in qualità di dato riferito;
la diagnosi invece richiederebbe uno specifico riscontro attraverso specifici test.
Il quadro clinico generale che si evince dai pochi certificati agli atti delinea un contesto di decadimento cognitivo di origine vascolare ed il tipo di assistenza fornita dal Centro Servizi, nonchè la scarsa attività medico clinica effettuata e documentata in sette anni di permanenza presso il Centro, consentono di escludere che il quadro clinico fosse a tal punto grave e complesso da necessitare di prestazioni sanitarie di particolare frequenza e gravosità.
Si osserva che, anche a voler pensare che fosse effettivamente affetto da morbo di CP_8
Alzheimer, non si ritiene che la sola diagnosi della patologia possa essere sufficiente a ritenere che i servizi erogati fossero in prevalenza di natura sanitaria, soprattutto se si considera che, proprio nella valutazione di accesso alla struttura, è emerso un significativo punteggio relativo all'esigenza socio assistenziale a fronte di un più scarso punteggio in riferimento alle voci più prettamente sanitarie.
Non può prescindersi dalla valutazione del singolo caso concreto e del quadro assistenziale che emerge dalle prove fornite dalla parte che chiede la ripetizione dell'indebito, non potendo assimilare tutte le forme di decadimento cognitivo le quali possono, invece, presentare manifestazioni differenti più o meno gravi.
Si aggiunga peraltro che, a conferma di quanto detto, si pone anche la documentazione dimessa parte attrice stessa ed, ad esempio, il doc. 8 che certifica tra l'altro l'assenza di indicazioni fisioterapiche.
Ad ulteriore conferma di quanto affermato, si considerino anche le dichiarazioni rese dalla teste nella parte in cui afferma che “si è vero, il sig. è stato accolto da Testimone_1 Pt_1
graduatoria regionale quale persona non autosufficiente, è stato fatto un progetto che prevedeva vitto e alloggio, la residenza alberghiera, le cure sanitarie, i percorsi riabilitativi e
pagina 6 di 10 le attività educative”
ADR “il centro servizi anziani convenzionato deve avere la presenza del medico per almeno qualche ore al giorno e vengono fornite le cure mediche ed il servizio infermieristico secondo
l'accreditamento regionale;
il medico fa parte dell'equipe come l'infermiere, il paziente viene visitato al bisogno e vengo prescritti in caso i farmaci, le visite specialistiche seguono la normale procedura, tranne il geriatra ed il fisiatra che sono presenti in struttura con convenzione asl;
” (si veda verbale del 07.09.2023).
Ebbene appare evidente che il Centro Servizi forniva al sig. una prestazione Pt_1
prevalentemente socio-assistenziale con alcuni aspetti riconducibili alle prestazioni sanitarie
(l'infermiere e il medico talvolta presente in struttura) e non già una prestazione ad elevata integrazione sanitaria che, come chiarito della giurisprudenza, deve caratterizzarsi in una attività in cui appare inscindibile l'aspetto assistenziale e l'aspetto sanitario.
La scrivente è consapevole della copiosa giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, che si è espressa sul punto ma ritiene di dover precisare che i molti casi menzionati da parte attrice fanno riferimento a situazioni di malattia grave ed avanzata di morbo di Alzheimer in cui correttamente la retta della RSA è stata posta a carico del Servizio Sanitario Nazionale, considerando che i malati erano sostanzialmente bisognosi di cure mediche/cliniche e terapeutiche giornaliere e constanti tali da non poter distinguere l'aspetto sanitario da quello assistenziale.
Si osserva dunque che la presente pronuncia non intende discostarsi dai precedenti citati da parte attrice, soprattutto se si considera che la stessa ordinanza n. 11529/2020 della Corte di
Cassazione richiamata in atti, ha chiaramente affermato che “solo qualora si escluda in concreto la necessità che per il singolo paziente affetto da Alzheimer, per la sua storia sanitaria personale, la prestazione socio assistenziale sia inscindibilmente legata con la prestazione sanitaria, è legittimo che parte della retta di degenza sia posta a carico del paziente”.
Le considerazioni della Suprema Corte, peraltro condivise da questo giudice, impongono un esame del caso concreto e delle condizioni del paziente che, come chiarito ut supra, appare pagina 7 di 10 elemento determinante e imprescindibile per la corretta classificazione della prestazione resa.
Ebbene nel caso in esame, in considerazione dell'istruttoria eseguita in corso di causa e ritenuto di fare applicazione delle norme in materia di indebito oggettivo quanto al riparto dell'onere della prova e dell'intervenuta implicita rinuncia delle istanze istruttorie non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, si osserva che, per gli elementi probatori forniti, non si può parlare di persona gravemente affetta da morbo di Alzheimer o da grave forma degenerativa tale da richiedere una unitaria ed inscindibile coesistenza dei due aspetti della prestazione (sanitaria e assistenziale) che, ove verificato, determinerebbe l'integrale rimborso della spesa a carico del
SSN (Cass. Civ. 26943/2024).
La Suprema Corte ha infatti chiarito che “le prestazioni socio assistenziali di rilievo sanitario sono incluse in quelle a carico del SSN laddove risulti in base ad una valutazione in concreto che per il singolo paziente(…) siano necessarie per assicurargli la tutela del suo diritto soggettivo alla salute e alle cure, prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente all'attività di natura socio-assistenziale, la quale è pertanto avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, a nulla rilevando la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali.” (cass civ 2038/2023).
Correttamente l' ha previsto il pagamento parziale della retta a carico del Parte_6
cittadino , con rimborso del restante 50% da parte del SSN. Persona_1
Si osserva che, allo stesso modo, non appare violato il principio costituzionale sancito dall'art. 32 Cost nella misura in cui l' ha chiesto ed ottenuto da il solo pagamento CP_4 Persona_1
della quota relativa ai servizi alberghieri in quanto una quota parte del servizio è stato invece erogato dal Servizio Sanitario Nazionale.
Nel caso in esame è stata quindi data attuazione concreta al diritto alla salute garantendo una copertura “dei costi sanitari” a fronte del pagamento personale dei costi socio assistenziali e alberghieri. Per altro la situazione di così come rappresentata sembra evidenziare Persona_1
necessità di ausilio negli adempimenti quotidiani non già esigenze inscindibili di natura sanitaria, non trattandosi per altro di paziente malato di Alzheimer.
Non emergono pertanto profili di nullità per violazione di norma imperative.
pagina 8 di 10 Diversamente opinando si rischia di porre nel nulla le differenze evidenziate dal DPCM del
2001 cit., disciplinate allo scopo di consentire una distribuzione della spesa sanitaria in base alle effettive esigenze al fine anche di garantire la sostenibilità del sistema sanitario.
Alla luce di quanto esposto le domande di parte attrice non possono trovare accoglimento e vengono pertanto rigettate, assorbite le restanti questioni.
5. I diversi orientamenti dei tribunali di merito e di legittimità e l'assenza di una uniforme ricostruzione interpretativa nonché la complessità del quadro normativo giustificano la compensazione delle spese di lite tra parte attrice e la convenuta.
6. Quanto alla chiamata del terzo, si osserva che la domanda di manleva mossa nei confronti della non può ritenersi fondata non essendo quest'ultima in posizione di garanzia nei CP_3 confronti dell' posto che, nel caso in esame, si fa riferimento a obblighi pecuniari che, ove CP_4 fosse stata accolta la domanda, avrebbero dovuto essere sostenuti dall' Controparte_9
e non direttamente dalla .
[...] CP_3
Non può pertanto ritenersi legittima la chiamata della sotto il profilo della CP_3
titolarità nel merito del rapporto giuridico con conseguente addebito a carico della convenuta
CP_
delle spese di lite della terza chiamata, liquidate per una somma pari ad € 9.142,00 oltre rimborso forfettario pari al 15% oltre accessori come per legge, facendo applicazione del DM
55/2014 e tenuto conto dello scaglione di riferimento e dei valori medi per la fase di studio ed introduttiva, minimi per la fase istruttoria e decisionale stante l'attività svolta di non particolare gravosità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA le domande di parte attrice;
COMPENSA tra parte attrice e parte convenuta le spese di lite;
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite a favore della Controparte_4 CP_3
liquidate in una somma pari ad € 9142,00, oltre rimborso forfettario pari al 15%, oltre accessori come per legge.
pagina 9 di 10 Venezia, 23 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Zorzi
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