Art. 2. Norma transitoria
Ai cittadini che in sede della rilevazione censuaria del 1981, ovvero nei casi e nei termini di cui al terzo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , come modificato dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 216 , abbiano omesso di rendere - per se' o per i figli minori - la dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici, oppure l'abbiano resa in modo erroneo, secondo quanto risulta dall'esemplare della dichiarazione stessa conservato presso il comune di residenza, e' concesso - in relazione alla prima applicazione della disciplina prevista dal citato art. 18 - il termine di sei mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per rendere la dichiarazione medesima con le modalita' di cui all' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e cio' anche per gli effetti di cui al quarto comma del precitato art. 18.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ai cittadini che in sede della rilevazione censuaria del 1981, ovvero nei casi e nei termini di cui al terzo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , come modificato dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 216 , abbiano omesso di rendere - per se' o per i figli minori - la dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici, oppure l'abbiano resa in modo erroneo, secondo quanto risulta dall'esemplare della dichiarazione stessa conservato presso il comune di residenza, e' concesso - in relazione alla prima applicazione della disciplina prevista dal citato art. 18 - il termine di sei mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per rendere la dichiarazione medesima con le modalita' di cui all' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e cio' anche per gli effetti di cui al quarto comma del precitato art. 18.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.