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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 08/10/2021, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/10/2021
N. 00950/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 950 del 202-OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristina Zanatta e Rosanna Cescon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Nadia Anzanello in Venezia-Mestre, via D. Manin n. 43;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Coniglione e Giampaolo De Piazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- del -OMISSIS-, recante “corso-concorso pubblico in forma associata, per esami, per la -OMISSIS-”;
- della determinazione -OMISSIS-;
- della nota-OMISSIS-;
- della -OMISSIS-;
- della -OMISSIS-;
- della -OMISSIS-;
- della -OMISSIS-;
di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compresa la-OMISSIS-, recante “-OMISSIS-”;
nonché per l'annullamento, ovvero comunque la declaratoria di nullità e/o inefficacia, dei contratti stipulati in data -OMISSIS-, allo stato non noti;
ed, inoltre, per la condanna
dell'Amministrazione al risarcimento dei danni patiti e patiendi dal -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 202-OMISSIS- il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto, pur ad un sommario esame, che sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare proposta dal ricorrente;
Considerato che l’assegnazione dei candidati vincitori alle sedi è avvenuta simultaneamente allo scorrimento della graduatoria, da parte del -OMISSIS-, in relazione a tre ulteriori posti, di cui due già resisi vacanti e il terzo (benché afferente ad un profilo superiore a quello messo a concorso) di prossima, certa scopertura;
Ritenuto che la materiale contestualità dei due provvedimenti, l’uno di assegnazione del candidato vincitore a diversa Amministrazione (cfr.-OMISSIS-), l’altro (determinazione del -OMISSIS-) con cui viene repentinamente modificato il piano del fabbisogno di personale e disposta l’assunzione di ulteriori -OMISSIS-mediante lo scorrimento della graduatoria al fine di rimpiazzare i dipendenti cessati dal servizio sin dal -OMISSIS-° -OMISSIS-, appare sintomatica del denunciato sviamento (cfr., in particolare, 3° motivo), consistente nella illegittima neutralizzazione degli effetti dell’opzione manifestata dal ricorrente proprio per il -OMISSIS-;
Ritenuto inoltre che “ il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria costituisce principio generale della materia ” (Cons. Stato, Sez. IV, 5632 del 20-OMISSIS-9) e che detto principio non può essere aggirato o sovvertito mediante la sostanziale riserva di alcuni posti, resisi già vacanti e disponibili, a favore dei soli idonei non vincitori, in modo da impedirne, benché di fatto, la copertura con i vincitori, specie quando l’assunzione dei primi (gli idonei) e dei secondi (i vincitori) sia stata disposta contemporaneamente;
Ritenuto, per quanto precede, di accogliere la domanda cautelare e di compensare le spese della presente fase, considerata la particolarità della questione esaminata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) accoglie la suindicata domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi -OMISSIS- e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. -OMISSIS-96, e dell’articolo 9, paragrafo -OMISSIS-, del Regolamento (UE) 20-OMISSIS-6/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 20-OMISSIS-6, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 202-OMISSIS- con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.