Articolo 21 della Legge 29 aprile 1976, n. 177
Articolo 20Articolo 22
Versione
22 maggio 1976
Art. 21. Ritenute per il Fondo pensioni

L' articolo 211, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , come modificato dall' articolo 1 della legge 12 febbraio 1974, n. 22 , a decorrere dal 1° gennaio 1976 e' sostituito dal seguente:
"Gli iscritti al Fondo sono sottoposti alla ritenuta ordinaria del 7 per cento dell'80 per cento:
1) dello stipendio lordo e della tredicesima mensilita';
2) dell'indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ;
3) dell'indennita' pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57 ;
4) dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla tredicesima mensilita'.
In caso di riduzione dello stipendio la ritenuta ordinaria va commisurata allo stipendio intero".
Entrata in vigore il 22 maggio 1976
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