Art. 5-bis. (( (Riconoscimento della figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni).)) 1. ((E' riconosciuta la figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni, quale professionista che coadiuva gli utenti nel monitoraggio e nella gestione delle predette utenze, cui si applica la disciplina prevista dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4. La predetta figura professionale possiede adeguate preparazione ed esperienza nel settore di specializzazione e conoscenza dei vari attori e servizi del settore nonche' del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dei contratti, delle tariffe, dei prezzi e delle norme relative alla tutela della riservatezza e alla trasparenza; cura e aggiorna costantemente la propria formazione professionale.)) 2. ((La qualificazione professionale dei servizi prestati dal consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni puo' essere attestata da un'associazione professionale costituita ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, cui il professionista risulti iscritto. Previe le necessarie verifiche, le attestazioni possono essere rilasciate dalle citate associazioni, sotto la responsabilita' del loro rappresentante legale, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 4 del 2013.)) 3. ((Il possesso delle conoscenze, delle competenze e delle abilita' della figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni, in conformita' alla norma UNI 11782:2020, puo' essere attestato da un ente di certificazione accreditato dall'associazione Accredia. Ai fini dell'attestazione di cui al primo periodo, e' riconosciuta l'equivalenza delle certificazioni rilasciate in altro Stato membro dell'Unione europea o appartenente allo Spazio economico europeo o in Svizzera)) .
Articolo 5 bis del Decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19
Articolo 5Articolo 6
- Decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19
Articolo 5 bis del Decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19
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30 aprile 2025
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