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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/12/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOT, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 620 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2023 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. MAIDA DEBORA, giusta procura in calce Parte_1 al ricorso in opposizione;
ricorrente
CONTRO
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ALLEGRINI
FABRIZIO, giusta procura in atti;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato, in data 22 febbraio 2023, deduceva di aver subito un infortunio in itinere in nel mese di agosto 2011, a seguito del quale gli era stata costituita una rendita rapportata al grado del
35% , successivamente a seguito di revisione l' aveva ridotto il grado della rendita al 27%, CP_1 affermando che i postumi permanenti non si erano ridotti, pertanto chiedeva il ripristino della rendita nella misura originaria del 35%, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore costituito.
Si costituiva parte resistente, con deposito di memoria di costituzione e difesa del 19.04.20203, argomentando per il rigetto delle pretese avversarie, in quanto destituite di fondamento, ribadendo la correttezza della valutazione operata in sede amministrativa e spese come per legge.
La causa istruita mediante la produzione documentale e l'espletamento di consulenza medico-legale, all'udienza, del 14.11.2025, di trattazione scritta, veniva discussa e decisa, esaminati gli atti e le note di trattazione scritte, depositate dalle parti, viene pronunciata sentenza, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Le risultanze della consulenza tecnica medico legale, disposta per risolvere il contrasto insorto tra le parti, danno conto della persistenza del danno denunciato dal ricorrente, e proprio alla stregua delle risultanze istruttorie, la domanda del ricorrente merita accoglimento.
Nel caso in esame, la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato, con metodo conforme ai criteri medico-legali, la persistenza di un grado di menomazione pari al 35%, come precedentemente riconosciuto L'accertamento immune da vizi logici e metodologici ha preso in considerazione l'intera documentazione sanitaria e l'esame diretto del ricorrente, confermando la stabilità del quadro clinico e l'assenza di elementi che possano giustificare una riduzione della percentuale.
In particolare il consulente medico legale incaricato d'ufficio conclude : “ … omissis …
1. Il signor in seguito all'infortunio del lavoro avvenuto in data Parte_2
12/08/2011 ha riportato “Esiti di trauma cranico commotivo con algie residue. Esiti di frattura scomposta omero destro e sostituzione protesica con limitazione funzionale articolazione scapolo omerale di circa 2/3. Esiti di frattura perone. Esiti cicatriziali multipli arto inferiore destro e arto superiore destro in parte cheloidi e distrofici”.
2. Tali infermità hanno causato un danno all'integrità psico-fisica del ricorrente secondo
Tabelle approvate ai sensi dell'art. 13 DL 38/2000 (GU n. 172 del 25-7-2000) del 35%.
3. La suddetta valutazione corrisponde a quella già riconosciuta al periziato dall' in data CP_1
11/07/2013 in sede di visita collegiale. “
Le conclusioni peritali del consulente, .dott , sorrette da coerenza Persona_1 logica e correttezza metodologica, hanno evidenziato la stabilità del quadro clinico e che le conseguenze dell'infortunio permangono in misura tale da giustificare la conferma della percentuale già riconosciuta, senza che siano emersi elementi clinici idonei a fondare una riduzione.
Segue la condanna dell' ad erogare all'assicurato la rendita già in godimento nel maggior CP_1 importo che gli spetta in base alla maggiore percentuale di danno accertata, oltre interessi come per legge, dal mese di ottobre 2022.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico dell' e le spese del giudizio CP_1 devono essere interamente compensate, in considerazione della qualità delle parti e della natura del diritto fatto valere in giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto, condanna l' a CP_1 corrispondere al ricorrente la rendita da infortunio sul lavoro di cui gode, nella misura del
35%, con decorrenza da ottobre 2022, con i ratei arretrati aumentati di interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo, sul maggior importo dovuto rispetto a quello già percepito;
• compensale spese di lite, tra le parti;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza liquidate in atti. CP_1
Catanzaro 10/12/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOT, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 620 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2023 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. MAIDA DEBORA, giusta procura in calce Parte_1 al ricorso in opposizione;
ricorrente
CONTRO
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ALLEGRINI
FABRIZIO, giusta procura in atti;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato, in data 22 febbraio 2023, deduceva di aver subito un infortunio in itinere in nel mese di agosto 2011, a seguito del quale gli era stata costituita una rendita rapportata al grado del
35% , successivamente a seguito di revisione l' aveva ridotto il grado della rendita al 27%, CP_1 affermando che i postumi permanenti non si erano ridotti, pertanto chiedeva il ripristino della rendita nella misura originaria del 35%, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore costituito.
Si costituiva parte resistente, con deposito di memoria di costituzione e difesa del 19.04.20203, argomentando per il rigetto delle pretese avversarie, in quanto destituite di fondamento, ribadendo la correttezza della valutazione operata in sede amministrativa e spese come per legge.
La causa istruita mediante la produzione documentale e l'espletamento di consulenza medico-legale, all'udienza, del 14.11.2025, di trattazione scritta, veniva discussa e decisa, esaminati gli atti e le note di trattazione scritte, depositate dalle parti, viene pronunciata sentenza, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Le risultanze della consulenza tecnica medico legale, disposta per risolvere il contrasto insorto tra le parti, danno conto della persistenza del danno denunciato dal ricorrente, e proprio alla stregua delle risultanze istruttorie, la domanda del ricorrente merita accoglimento.
Nel caso in esame, la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato, con metodo conforme ai criteri medico-legali, la persistenza di un grado di menomazione pari al 35%, come precedentemente riconosciuto L'accertamento immune da vizi logici e metodologici ha preso in considerazione l'intera documentazione sanitaria e l'esame diretto del ricorrente, confermando la stabilità del quadro clinico e l'assenza di elementi che possano giustificare una riduzione della percentuale.
In particolare il consulente medico legale incaricato d'ufficio conclude : “ … omissis …
1. Il signor in seguito all'infortunio del lavoro avvenuto in data Parte_2
12/08/2011 ha riportato “Esiti di trauma cranico commotivo con algie residue. Esiti di frattura scomposta omero destro e sostituzione protesica con limitazione funzionale articolazione scapolo omerale di circa 2/3. Esiti di frattura perone. Esiti cicatriziali multipli arto inferiore destro e arto superiore destro in parte cheloidi e distrofici”.
2. Tali infermità hanno causato un danno all'integrità psico-fisica del ricorrente secondo
Tabelle approvate ai sensi dell'art. 13 DL 38/2000 (GU n. 172 del 25-7-2000) del 35%.
3. La suddetta valutazione corrisponde a quella già riconosciuta al periziato dall' in data CP_1
11/07/2013 in sede di visita collegiale. “
Le conclusioni peritali del consulente, .dott , sorrette da coerenza Persona_1 logica e correttezza metodologica, hanno evidenziato la stabilità del quadro clinico e che le conseguenze dell'infortunio permangono in misura tale da giustificare la conferma della percentuale già riconosciuta, senza che siano emersi elementi clinici idonei a fondare una riduzione.
Segue la condanna dell' ad erogare all'assicurato la rendita già in godimento nel maggior CP_1 importo che gli spetta in base alla maggiore percentuale di danno accertata, oltre interessi come per legge, dal mese di ottobre 2022.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico dell' e le spese del giudizio CP_1 devono essere interamente compensate, in considerazione della qualità delle parti e della natura del diritto fatto valere in giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto, condanna l' a CP_1 corrispondere al ricorrente la rendita da infortunio sul lavoro di cui gode, nella misura del
35%, con decorrenza da ottobre 2022, con i ratei arretrati aumentati di interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo, sul maggior importo dovuto rispetto a quello già percepito;
• compensale spese di lite, tra le parti;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza liquidate in atti. CP_1
Catanzaro 10/12/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro