Sentenza 5 dicembre 2023
Massime • 1
In tema di provvisionale, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione nel caso in cui l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile.
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Rifiuti. Abbandono e responsabilità Cass. Sez. III n. 44343 del 4 dicembre 2024 (UP 14 nov 2024) Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. R. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del tribunale di Bologna con cui R. L.era stato condannato in relazione al reato ex art. 255 comma 3 del Dlgs. 152/06. 2. Avverso la predetta sentenza R. L., mediante il proprio difensore propone ricorso deducendo quattro motivi di impugnazione. 3. Rappresenta, con il primo, vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. atteso che la notifica del decreto di citazione dell'imputato sarebbe avvenuta a mezzo posta con avviso di deposito …
Leggi di più… - 2. Screenshot whatsapp selezionati dalla vittima (Cass. 6024/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 febbraio 2026
In tema di prova, l'acquisizione di screenshots o trascrizioni di messaggi WhatsApp provenienti da uno dei conversanti (nella specie, la persona offesa) non richiede provvedimento di sequestro né decreto giudiziale, trattandosi di documentazione di comunicazioni cui il consegnante ha partecipato, con conseguente inapplicabilità delle garanzie previste per l'ingerenza di terzi nella corrispondenza. La tutela costituzionale della segretezza della corrispondenza riguarda le ingerenze esterne; ne consegue che la consegna agli inquirenti, da parte di un partecipante alla comunicazione, di messaggi WhatsApp o equivalenti contenuti nella memoria del dispositivo non integra violazione dell'art. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/12/2023, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2023 |
Testo completo
009 04-26 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.2996 Geppino Rago Presidente - sez. Giovanna Verga UP -5/12/2023 R.G.N. 19394/2023 Massimo Perrotti - Relatore - Sandra Recchione Antonio Saraco ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: PU CO US, nato a [...], il [...], avverso la sentenza del 11/10/2022 della Corte di appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Raffaele Gargiulo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al segmento di pena (un mese di reclusione ed euro 180 di multa) inflitta a titolo di aumento per la continuazione interna al capo D, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso;
udito il difensore della parte civile, "DIEMME INDUSTRIA CAFFE' TORREFATTI" s.p.a., avv. Sandro Mason, che ha depositato conclusioni scritte, cui si è riportato, e nota spese, delle quali ha chiesto la liquidazione;
udito il difensore del ricorrente, avv. Giovanni Di Lullo, che ha illustrato i motivi di ricorso, insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste confermava le statuizioni afferenti alla accertata responsabilità per i fatti contestati, riformava la sentenza di primo grado solo quanto a misura della sanzione irrogata (un anno di reclusione ed euro 600 di multa, in luogo di due anni di reclusione ed euro 600 di multa, per i fatti di cui ai capi A e D, avvinti in continuazione) per i reati di appropriazione indebita delle somme ricevute nella qualità di spedizioniere dalle società di importatori di merce da Paesi extra UE. Con la medesima sentenza, la Corte territoriale negava l'accesso alla procedura sospensiva della messa alla prova, confermando altresì l'entità della provvisionale riconosciuta alla parte civile costituita.
2. Ricorre l'imputato, a ministero del difensore, deducendo a motivi della impugnazione gli argomenti di seguito sinteticamente esposti, secondo quanto dispone l'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 1.1. violazione e falsa applicazione della legge penale (artt. 157, comma 1, 420 bis, comma 1, 598, 178, comma 1, lett. c, 179 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione sulla dedotta nullità (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.), in relazione alla ravvisata nullità della citazione a giudizio per l'udienza celebratasi in grado di appello, in quanto l'imputato era domiciliato in primo grado presso il precedente difensore, la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello fu invece tentata (e compiuta solo per la copertura dei termini di giacenza) presso il domicilio di residenza dell'imputato; alla prima udienza, il difensore nelle more nominato di fiducia, presente, eccepiva solo il mancato rispetto dei termini liberi a comparire per l'udienza, il processo veniva quindi differito alla successiva udienza di trattazione pubblica senza che il verbale o altro atto (decreto di citazione per il giudizio di appello) fosse comunicato all'imputato non comparso.
1.2. Violazione e falsa applicazione della legge penale e vizi esiziali della motivazione (artt. 168 bis cod. pen. e 464 quater cod. proc. pen), avendo la Corte di merito confermato, con motivazione contraddittoria e manifestamente illogica, la decisione del primo giudice di rigetto della richiesta di sospensione del processo, con messa alla prova, malinterpretando i presupposti normativi per l'accesso all'istituto deflattivo.
1.3. Violazione e falsa applicazione della norma penale incriminatrice (art. 646 cod. pen.) in riferimento all'art. 1782 del codice civile ed alla regola di giudizio che presiede alla valutazione della prova, vizio esiziale di motivazione per la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della stessa (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), in ordine alla dedotta carenza degli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita, difettando sia la condotta appropriativa del denaro consegnato a titolo di deposito irregolare dagli importatori, che la stessa prova della intervenuta interversione nel possesso delle somme ricevute per il pagamento degli oneri doganali, sia infine della volontà di trarre profitto da tale condotta.
1.4. I medesimi vizi sono denunziati anche in riferimento alla irragionevole ed immotivata misura degli aumenti calcolati per continuazione (interna al capo D ed esterna, capo A) sulla pena base per uno dei fatti contestati al capo D (unitariamente considerato dal giudice di primo grado). 2 1.5. Tutti e tre i vizi della motivazione sono infine dedotti in maniera promiscua per censurare l'entità della provvisionale liquidata in primo grado e confermata dalla Corte di appello.
2. Con memoria in data 16 novembre 2023, il difensore della costituita parte civile resisteva a tutte le avverse deduzioni e chiedeva dichiararsi la inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto dello stesso, con la conferma delle statuizioni civili di merito e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio, delle quali chiedeva in udienza la liquidazione.
3. All'udienza pubblica del 5 dicembre 2023, il Collegio, sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate, riservava la decisione in camera di consiglio. CONSIDERATO IN DIRITTO Tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, consegue la inammissibilità della impugnazione.
1. La nullità processuale dedotta, sub specie di violazione e falsa applicazione della legge penale, con il primo motivo di ricorso (notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il domicilio di residenza anziché presso il domicilio eletto) non è stata eccepita dal difensore di fiducia presente in udienza, che faceva rilevare solo il mancato rispetto del termine libero a comparire, così implicitamente riconoscendo la avvenuta notifica (ancorché presso domicilio diverso da quello eletto) e nulla eccependo in proposito.
1.1. Orbene, pur volendo ritenere formalmente ammissibile il motivo (si deduce un vizio, la violazione della legge penale -lett. b del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., eccentrico rispetto alla inosservanza processuale -lett. c del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen.- rilevata, per la valutazione di inammissibilità Sez. 3, n. 7629, del 7/2/2023; Rv. 284152), esso è manifestamente infondato in diritto. L'imputato era stato presente nel corso del giudizio di primo grado e aveva proposto impugnazione avverso la sentenza emessa all'esito del giudizio, dunque, versiamo certamente fuori dell'ambito della mancata conoscenza del processo. La notifica del decreto di citazione per l'udienza fissata per il giudizio di appello fu effettuata, come detto, presso un domicilio diverso da quello eletto (dunque irritualmente), ma il difensore presente in udienza nulla eccepì in proposito;
anzi, rappresentando la tardività della notifica ammise implicitamente che una notifica era pur sempre raggiunto il destinatario. Trattasi quindi di nullità di ordine generale, ma a regime intermedio, in quanto la notifica irrituale è successiva alla certa conoscenza della pendenza del giudizio di appello (Sez. 2, n. 11632, del 9/1/2019, Galati, in motivazione, pag. 7, sub 1.5.), così legittimando il successivo avviso al difensore di fiducia presente in udienza (notiziato della qualità di domiciliatario ex lege). Deve pure rilevarsi che il difensore di fiducia, presente nel corso delle udienze di trattazione, ha attivamente partecipato alla successiva udienza (così testimoniando di una più che verosimile immanenza di un rapporto informativo costante tra l'imputato ed il suo difensore). Detta patologia, non fatta rilevare nel corso del giudizio di appello, non può essere dedotta, secondo il chiaro disposto dell'art. 182, 3 commi 2 e 3, cod. proc. pen., per la prima volta in questa sede (Sez. 4, n. 40066/2015, Rv. 264505; Sez. U. n. 119/2004, Rv. 229539; più recentemente, Sez. 2, n. 50389, del 27/9/2019, Rv. 277808; Sez. 2, n. 7855, del 22/1/2019, Hosni, n.m.; Sez. 5, n. 42049, del 26/6/2017; da ultimo, Sez. 5, n. 27546 del 3/4/2023, Rv. 284810; conf. Sez. 3, 5716/2023).
2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte territoriale attentamente argomentato la decisione di rigetto della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova, valorizzando sul punto la biografia criminale dell'appellante le modalità della condotta ed il danno provocato ai soggetti che si erano affidati alle competenze professionali dello spedizioniere. L'ammissione dell'imputato maggiorenne alla messa alla prova è infatti subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento dell'interessato nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico, insindacabile in sede di legittimità, ove sorretto da adeguata motivazione, condotto sulla scorta dei molteplici indicatori desunti dall'art. 133 cod. pen., inerenti sia alle modalità della condotta che alla personalità del reo, sulla cui base ritenere che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati (Così Sez. 6, n. 37346 del 14/9/2022, Rv. 283883).
3. Con il terzo motivo il ricorrente ha reiterato le doglianze già portate al giudice della revisione nel merito in ordine alla divisata sussistenza del fatto tipico (art. 646 cod. pen.: possesso del denaro "altrui", appropriazione di tale denaro facendone cosa propria, finalità di profitto per sé o per altri), sia sotto il profilo materiale, che per difetto dell'elemento psicologico. La Corte ha argomentato, sul punto dedotto evidenziando la detenzione precaria delle somme di denaro, affidate allo spedizioniere con un preciso vincolo di mandato (il versamento delle imposte doganali).
3.1. E' opportuno preliminarmente definire gli elementi strutturali del delitto di appropriazione indebita, per come differenziatasi, nel corso dei secoli XVIII e XIX, tale fattispecie dal coacervo identitario del furto (la cui offensività rimase focalizzata sul momento della "sottrazione" al possessore), per assumere prima le vesti del "furto improprio" (offensivo della proprietà disgiunta dal possesso), di poi, con la codificazione francese del 1810, quelle dell'abuse de confiance. Tale carattere rimase immanente in tutte le codificazioni preunitarie, così come nel codice sardo-italiano, confluendo con la codificazione del 1889 nella fattispecie descritta all'art. 417 del codice "Zanardelli": chiunque si appropria, convertendola in profitto di sé o d'un terzo, una cosa altrui che gli sia stata affidata o consegnata per qualsiasi titolo che importi l'obbligo di restituirla o di farne un uso determinato, è punito, a querela di parte ... Ciò che caratterizzava l'appropriazione indebita era, ed è ancor oggi, la lesione del diritto di proprietà o di altro diritto reale, dall'offesa portata mediante l'abuso di un possesso non delittuosamente conseguito. Già da queste premesse traspare dunque con evidenza la ratio della incriminazione: consegue che il fatto non può definirsi tipico tutte le volte in cui il titolo del possesso è tale da trasferire nel possessore anche la titolarità della cosa mobile o del denaro, 4 "ancorché la cosa siasi data in corrispettivo di una prestazione futura, poscia non eseguita" (in questi precisi termini la dottrina coeva alla codificazione del 1930, che orientò in allora le scelte del legislatore). Con il reato di appropriazione indebita il legislatore del 1930 ha quindi inteso incriminare il fatto di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, avendo solo il possesso (assai precario nella concreta fattispecie all'esame) della cosa mobile, dia alla stessa -nolente domino- una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustificano il possesso, anche nel caso in cui si tratti di una somma di danaro (Sez. 2, n. 12869, del 8/3/2016, Rv. 266370; Sez. 2, n. 25281 del 31/5/2016). Più in generale sul tema della "altruità" penalmente rilevante: Sez. 2, 27540/2009; mentre sul concetto di "altruità e vincolo di destinazione" occorre confrontarsi con l'arresto a Sez. unite, n. 37954 del 25/05/2011, Rv. 250974; sul concetto di "altruità" non strettamente civilistico si veda pure Sez. unite n. 1327/2005. 3.2. In motivazione, la Corte territoriale ha avuto modo di precisare che il denaro, nella concreta fattispecie, era specificamente "destinato" al futuro versamento dell'imposta e non si è mai confusa con il patrimonio finanziario dell'intermediario (tra importatore e fisco), che non può certo usufruirne ad libitum, dovendo invece destinarla allo specifico fine che ne aveva giustificato la consegna. Tale argomentazione offre continuità alla giurisprudenza di questa stessa sezione (n. 50672/2017), che valorizza ai fini della integrazione della fattispecie la violazione del vincolo fiduciario di destinazione imposto al denaro consegnato all'accipiens. Può dunque ancor oggi affermarsi che l'elemento qualificante (come penalmente rilevante) dell'inadempimento va individuato nella sussistenza di un "vincolo specifico di destinazione" impresso alla somma consegnata, potendo conseguentemente ritenersi integrati gli estremi del reato laddove l'accipiens violi tale specifica destinazione di scopo, distogliendo la ragione del possesso dalla sua causa (giur, costante: Sez. 2, n. 56935 del 31/10/2018, Rv. 274257; Sez. 2, n. 57383 del 17/10/2018, Rv. 274889; Sez. 2, n. 17693, del 17/1/2018, in tema di mandato;
Sez. 2, n. 50672 del 24/10/2017, Rv. 271385: Ai fini della configurabilità del delitto di appropriazione indebita, qualora oggetto della condotta sia il denaro, è necessario che l'agente violi, attraverso l'utilizzo personale o altro tipo di distrazione non autorizzata, la specifica destinazione di scopo che esso può avere, non essendo sufficiente il solo mancato versamento del denaro a chi è in astratto legittimato a riceverlo. In continuità con Sez. 2, n. 43119/2016, 25281/2016, 50156/2013, 46256/2013, 46586/2011; principio ribadito anche in sede civile da Sez. 3 civ., n. 14256, del 8/7/2020, Rv. 658331).
3.3. I motivi di ricorso che con tale argomentazione non si confrontano, replicando sul punto i motivi di gravame, sono pertanto inammissibili (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970).
4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha denunciato -in forma promiscua- tutti e tre i vizi di motivazione deducibili, secondo la indicazione che si legge alla lettera e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen. (mancanza, contraddittorietà ed illogicità manifesta). Così incorrendo nel deficit di specificità dei motivi. Difetta infatti della necessaria specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen. il motivo che deduca promiscuamente i vizi di motivazione 5 indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), stesso codice (Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, Rv. 248037; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, P.G. in proc. Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518). Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), se letto in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. d), evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente specificare, con la dovuta diligenza, se la deduzione del vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà o alla "manifesta" illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione ai diversi segmenti della motivazione censurata. Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità, ha quindi l'onere, sanzionato a pena di a-specificità, e quindi, in parte qua, di inammissibilità, del ricorso di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio;
ciò in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (così da ultimo: Sez. U. n. 29541, del 16/7/2020, Filardo ed altri, in motivazione). Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità e va pertanto dichiarata inammissibile.
4.1. In ogni caso, deve pure rilevarsi che, a fronte della pronuncia di primo grado che aveva misurato la sanzione per i reati già contestati in continuazione sub D (la contestazione della continuazione interna è precisa ed il primo giudice si limita a calibrare la sanzione unitaria per i fatti contestati) in due anni e mesi dieci di reclusione ed euro mille di multa, la Corte di appello ha calcolato (più dettagliatamente) la pena base per uno dei reati già avvinti dalla continuazione interna al capo D in un anno di reclusione ed euro 600 di multa, diminuendola poi di un terzi per le generiche e calcolando aumenti molto misurati per le continuazioni (interna al capo D ed esterna con il capo A). Ne è risultata una sanzione complessiva finale ridotta della metà rispetto a quella irrogata in primo grado. La sintetica motivazione che sorregge la misura assai modesta degli aumenti calcolati per i reati satellite non presta il fianco a censure di legittimità. Sul punto si registra, come pure ricordano i motivi di ricorso, l'intervento delle Sezioni unite di questa Corte (n. 47127 del 24/6/2021), che hanno avuto modo di affermare che "l'obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi", evidenziando in particolare che "un aumento per la continuazione di entità esigua esclude l'abuso del potere discrezionale", mentre quando la pena "fissata in aumento per la continuazione è di entità tale da configurare, sia pure in astratto, una ipotesi di 6 cumulo materiale dei reati, l'obbligo motivazionale del giudice si fa più stringente, dovendo egli specificare dettagliatamente le ragioni che lo hanno indotto a tale decisione".
4.2. Il motivo di ricorso è pertanto anche manifestamente infondato del dedurre la circostanza di fatto (la misura dell'aumento per continuazione).
5. Motivi del pari promiscui compongono le doglianze portate all'attenzione della Corte con il quinto motivo di ricorso, svolto sul tema della misura della provvisionale riconosciuta dal giudice del merito. La difesa reitera le generiche argomentazioni già spese sul punto con i motivi di gravame nel merito.
5.1. Non resta che ribadire come la motivata quantificazione della provvisionale si sottrae ad ogni forma di censura nella sede di legittimità (Sez. 4, n. 20318, del 10/1/2017, Rv. 269882; Sez. 5, n. 12762, del 14/10/2016, Rv. 269704), trattandosi in ogni caso di provvedimento che non definisce il processo sulla domanda risarcitoria.
6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in euro tremila.
7. Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla costituita parte civile, DIEMME INDUSTRIA CAFFE' TORREFATTI s.p.a., che si liquidano, come da dispositivo, secondo le vigenti disposizioni tabellari, tenuto conto dell'impegno profuso nella tutela degli interessi patrimoniali della parte rappresentata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile DIEMME INDUSTRIA CAFFE' TORREFATTI SPA che liquida in complessivi euro 5.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023. Il Consigliere estensore Il Presidente Geppino Rago Formald Massimo Perrotti DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE '1 0 GEN. 2024 IL EUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Claudia Pianelli