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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/02/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola, dott.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunziato all'udienza odierna celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4317/23 RG
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Sicignano e Vincenzo Del Sorbo Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p. t., rapp.ta e difesa dall'avv. Biagio Cozzolino e CP_1
Controparte_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 26.7.23, l'istante ha proposto domanda volta ad ottenere il pagamento in proprio favore, a norma dell'art. 9 co. 1 del contratto integrativo del CCNL Comparto Sanità, della somma di €. 1.211,80, a titolo di compenso per lavoro festivo infrasettimanale relativo agli anni 2020, 2021
e 2022. Cont Deduceva al riguardo che l' aveva provveduto alla regolare erogazione del detto compenso solo a decorrere dall'anno 2022 in favore di molti dipendenti. Concludeva per l'accoglimento della Cont domanda, con condanna dell convenuta al pagamento in proprio favore degli importi specificati in ricorso, oltre rivalutazione, interessi e spese. Cont L' si costituiva in giudizio deducendo l'intervenuto pagamento e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Alla odierna udienza, parte istante, alla luce dell'intervenuto pagamento (avvenuto con cedolino Cont di febbraio 2024 versato in atti dall' , chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese, rinunciando espressamente all'importo residuo afferente all'anno 2022; la causa viene pertanto decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente deve ritenersi che la rinuncia al capo della domanda afferente all'anno 2022 (cfr. note di udienza del 14.2.25), debba interpretarsi come limitazione della stessa e perciò rientrante nei poteri del difensore. Come è noto, infatti, la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 183 cpc le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere in relazione anche agli sviluppi della causa la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così sia dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 cpc e non produce effetto senza l'accettazione della controparte, sia dalla disposizione negoziale del diritto in contesa, che a sua volta costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso. Pertanto, facendo piena e corretta applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che la rinunzia a singoli capi della domanda rientra nella fattispecie di cui all'art. 184 c.p.c. (modifica della domanda) e non già in quella di cui all'art. 306
c.p.c. (rinunzia agli atti del giudizio), (v. Cass., nr. 4837/2019; Cass. 21848/2013, Cass., Cass.,
4/2/2002);
Tanto chiarito, nel merito sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere. Parte resistente ha provveduto al pagamento degli arretrati (anni 2020-2021) con cedolino di febbraio 2024. L'avvenuta liquidazione e pagamento rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti, sicchè può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, però, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale (Cass., sent. n. 271/06): deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
In realtà, la circostanza che parte resistente abbia liquidato la prestazione, induce a ritenere che anche in sede giudiziaria la richiesta di parte ricorrente sarebbe stata accolta. Pertanto, le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo tenuto conto, però, della bassa complessità della lite e del valore accertato anche all'esito della limitazione della domanda originaria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabrizia Di Palma, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite che, liquida in CP_1 complessivi €. 321,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, con attribuzione. Si comunichi Nola, 27.2.25
Il Giudice
(dott.ssa Fabrizia Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola, dott.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunziato all'udienza odierna celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4317/23 RG
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Sicignano e Vincenzo Del Sorbo Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p. t., rapp.ta e difesa dall'avv. Biagio Cozzolino e CP_1
Controparte_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 26.7.23, l'istante ha proposto domanda volta ad ottenere il pagamento in proprio favore, a norma dell'art. 9 co. 1 del contratto integrativo del CCNL Comparto Sanità, della somma di €. 1.211,80, a titolo di compenso per lavoro festivo infrasettimanale relativo agli anni 2020, 2021
e 2022. Cont Deduceva al riguardo che l' aveva provveduto alla regolare erogazione del detto compenso solo a decorrere dall'anno 2022 in favore di molti dipendenti. Concludeva per l'accoglimento della Cont domanda, con condanna dell convenuta al pagamento in proprio favore degli importi specificati in ricorso, oltre rivalutazione, interessi e spese. Cont L' si costituiva in giudizio deducendo l'intervenuto pagamento e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Alla odierna udienza, parte istante, alla luce dell'intervenuto pagamento (avvenuto con cedolino Cont di febbraio 2024 versato in atti dall' , chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese, rinunciando espressamente all'importo residuo afferente all'anno 2022; la causa viene pertanto decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente deve ritenersi che la rinuncia al capo della domanda afferente all'anno 2022 (cfr. note di udienza del 14.2.25), debba interpretarsi come limitazione della stessa e perciò rientrante nei poteri del difensore. Come è noto, infatti, la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 183 cpc le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere in relazione anche agli sviluppi della causa la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così sia dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 cpc e non produce effetto senza l'accettazione della controparte, sia dalla disposizione negoziale del diritto in contesa, che a sua volta costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso. Pertanto, facendo piena e corretta applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che la rinunzia a singoli capi della domanda rientra nella fattispecie di cui all'art. 184 c.p.c. (modifica della domanda) e non già in quella di cui all'art. 306
c.p.c. (rinunzia agli atti del giudizio), (v. Cass., nr. 4837/2019; Cass. 21848/2013, Cass., Cass.,
4/2/2002);
Tanto chiarito, nel merito sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere. Parte resistente ha provveduto al pagamento degli arretrati (anni 2020-2021) con cedolino di febbraio 2024. L'avvenuta liquidazione e pagamento rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti, sicchè può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, però, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale (Cass., sent. n. 271/06): deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
In realtà, la circostanza che parte resistente abbia liquidato la prestazione, induce a ritenere che anche in sede giudiziaria la richiesta di parte ricorrente sarebbe stata accolta. Pertanto, le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo tenuto conto, però, della bassa complessità della lite e del valore accertato anche all'esito della limitazione della domanda originaria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabrizia Di Palma, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite che, liquida in CP_1 complessivi €. 321,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, con attribuzione. Si comunichi Nola, 27.2.25
Il Giudice
(dott.ssa Fabrizia Di Palma)