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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 3276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3276 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1277 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Torino, nella persona del dr. Andrea Natale
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1277 / 2024 promosso da:
, nata in [...] il [...] rappresentata dall'avv. Elmazi Parte_1
Esmeralda
-ricorrente-
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
-resistente-
OGGETTO: impugnazione avverso provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, emesso dalla Questura di Torino in data 30.11.2023 notificato in data
20.12.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha così concluso:
“Voglia il Tribunale adito,
In via preliminare:
Sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia del provvedimento n. 1813/2023 del Questore di
Torino;
In via istruttoria:
1 Per il caso di necessità, si chiede, sin d'ora, con il presente atto l'assunzione di sommarie informazioni sulle circostanze di cui in narrativa a mezzo dei coniugi e Parte_1
, nonché della loro figlia minore di , Controparte_2 Persona_1 nata il [...];
Si chiede l'acquisizione presso gli Uffici Immigrazione e Contenzioso della Questura di Torino del fascicolo relativo all'istanza di rilascio del titolo di soggiorno presentata dalla signora in Pt_1 data 30.05.2023;
Con riserva di ogni altra istanza istruttoria, di produzione documentale e di esibire gli originali della documentazione prodotta in copia fotostatica;
Con salvezza di ogni opportuna replica e deduzione;
Nel merito:
Annullare il decreto n. 1813/2023, di inammissibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Torino in data 30.11.2023, notificato il 20.12.2023 e relativo ordine di allontanamento per essere stato pronunciato in violazione di legge;
Accertare e dichiarare incidenter tantum che il signor è cittadino Controparte_2 italiano iure sanguinis e, conseguentemente, il diritto della ricorrente ad ottenere la carta Pt_1 di soggiorno come familiare di cittadino UE ex art. 10 del D.Lgs. 30/2007 ed ordinare allo stesso
Questore della Provincia di Torino il rilascio di detto titolo;
In via subordinata e gradata: Nel denegato caso in cui il Giudice ritenga di non ordinare il rilascio della carta di soggiorno come familiare di cittadino UE, si insta affinché venga ordinato:
- il rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 TUI oppure
- il rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 31 comma III TUI oppure;
- il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari;
In ogni caso:
Condannare i resistenti al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.”
Parte resistente ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
-Rigettare il ricorso siccome infondato e con vittoria di spese di lite.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo.
1. Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato, la ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, chiedendo – in principalità – l'annullamento del provvedimento impugnato e il
2 rilascio della carta di soggiorno come familiare di cittadino UE ex art. 10 del D.Lgs. 30/2007; in via subordinata e gradata, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 TUI o il rilascio permesso di soggiorno ex art. 31 comma III TUI o il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
2. L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. All'udienza del 19.9.2024 il Giudice, alla luce dell'esibizione da parte della difesa dell'atto di riassunzione della causa relativa al riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis del marito della ricorrente presso il Tribunale di Bari, con udienza di precisazione delle conclusioni al 28.2.2025, ravvisando l'opportunità del rinvio richiesto e vista la precisazione da parte della difesa dell'esistenza di un giudizio pendente davanti al Tribunale di Torino per il ricorso avverso il diniego del permesso di soggiorno per “attesa cittadinanza” richiesto dal marito – R.G. 13889/2024, con udienza al
5.11.2024 -, ha rinvitato l'udienza al 10.4.2025. Alla medesima udienza parte ricorrente ha chiesto la sospensione del provvedimento impugnato in attesa della decisione del Tribunale di Bari sulla domanda di cittadinanza promossa dal marito della ricorrente.
Il Giudice ha confermato la sospensione del provvedimento impugnato, ordinando alla Questura la restituzione alla sig.ra della ricevuta della richiesta di rilascio del permesso Parte_1 di soggiorno a lei rilasciata all'atto della presentazione della domanda.
4. All'udienza del 10.4.2025 la difesa rappresentava che la causa connessa relativa alla concessione della cittadinanza al marito della ricorrente – pendente davanti al Tribunale di Bari – veniva fissata al 25.6.2026 e che l'udienza per la discussione dell'R.G. 13889 veniva fissata al 15.4.2025. La difesa specificava che tra le domande subordinate vi erano anche la domanda di riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
5. Il Giudice, ritenuta l'opportunità di verificare gli esiti dei procedimenti, rinviava l'udienza al
19.6.2025. A tale udienza, la Difesa di parte ricorrente ha depositato il provvedimento amministrativo con cui l'Ufficiale di Stato civile del Comune di Chivasso ha riconosciuto lo status di cittadino italiano (jure sanguinis) in favore di marito della ricorrente. Controparte_2
All'esito di tale udienza, il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
I fatti della procedura amministrativa.
1. La ricorrente ha fatto ingresso in area Schengen in data 12.10.2022. In data 30.5.2023 la ricorrente ha presentato domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto coniugata con il cittadino argentino, sig. nato l'[...], in [...] ricevuta Controparte_2 di richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per “attesa cittadinanza”.
3 2. Con il provvedimento impugnato, il Questore ha rigettato la richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari non essendo il coniuge della richiedente titolare di un permesso di soggiorno, essendo la sua istanza ancora in istruttoria.
Le vicende familiari della ricorrente.
1. La sig.ra ha sposato il 3 marzo 2006, in Argentina, il sig. Parte_1
(doc. 3). Il sig. – unitamente a tutto il nucleo Controparte_2 CP_2 familiare –, entrava nel territorio italiano il 12.10.2022 e pernottava presso l'Airbnb “L&C Service
s.r.l.” (sito in Roma, Via Bonifacio VIII n. 22 – doc. 5) e, successivamente, stipulava contratto di locazione (doc. 6) e stabilita la dimora in Verolengo, in data 21.11.2022; si recava a detto Comune per procedere alla richiesta di iscrizione anagrafica di tutti i componenti della famiglia;
tuttavia sia l'Ufficiale incaricato che il Segretario comunale rifiutavano di acquisire la domanda per l'assenza della dichiarazione di presenza ex art. 1 co. 2 L. 68/2007 che, però, la Questura di Ivrea aveva riferito al sig. non essere necessaria poiché sostituita dalla ricevuta rilasciata dalla struttura CP_2 ricettiva dove avevano alloggiato. Per tale ragione il sig. si è visto costretto a presentare CP_2 ricorso al Tribunale di Torino (cfr. doc. 8), con il quale descriveva la sua discendenza italiana iure sanguinis.
2. Il giudice del Tribunale di Torino, con provvedimento depositato il 10.1.2024 ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Bari, quale foro competente per materia in relazione al luogo di nascita dell'avo ST AN (doc. 9).
3. Come anticipato, in seguito il sig. ha riassunto il giudizio davanti al Tribunale di CP_2
Bari, ma, nelle more, ha ottenuto (poiché discendente del cittadino italiano ST AN, nato a [...] il [...]) il riconoscimento in via amministrativa dello status di cittadino italiano (jure sanguinis), con provvedimento dell'Ufficiale di Stato civile del
Comune di Chivasso emesso in data 27.5.2025 [cfr.nota di deposito del 19.6.2025].
Sulla richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari
È dunque evidente dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio che nel caso di specie, la ricorrente ha prodotto l'intera documentazione idonea e necessaria a confermare la sussistenza dei requisiti necessari per ottenere il permesso di soggiorno previsto dall'art. 23, co.
1-bis, d.lgs. n. 30/2007. Tale disposizione si applica, posto che – al momento della presentazione dell'istanza – la qualità di cittadino italiano del sig. non era stata ancora riconosciuta e posto che quest'ultimo CP_2
è sicuramente da ritenere cittadino italiano che non ha esercitato il diritto alla libera circolazione in ambito europeo.
4 L'art. 23 co.
1-bis d.lgs. n. 30/2007 fa riferimento ai cittadini di Paesi terzi che siano «familiari» di cittadini italiani. Il lemma «familiari» non può che rimandare alla definizione che ne è data all'art. 2, co. 1, lett. b), del medesimo decreto legislativo.
La disposizione in questione indica tra i familiari il «coniuge» [art. 2, co. 1, lett. b), n. 1] e – quanto al coniuge – non richiede né che il familiare sia convivente (e in questo caso, comunque, lo è), né che sia dimostrato che egli sia familiare “a carico”.
Trova peraltro applicazione la disciplina dettata da tale disposizione, in quanto più favorevole rispetto a quella dettate dal decreto legislativo n. 286/1998 [arg. Ex art. 28, co. 3, d. lgs. n. 286 del 1998].
Essendo documentata la presenza del vincolo familiare, deve pertanto essere accertato il diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 23, co.
1-bis, d.lgs. n. 30/2007. Il ricorso deve essere accolto.
Assorbita ogni ulteriore istanza.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, in ragione del fatto che l'accoglimento della domanda si fonda anche su elementi sopravvenuti nel corso del giudizio e successivamente alla emissione del decreto impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza: visto l'art. 23, co.
1-bis, d.lgs. n. 30/2007
ACCERTA il diritto di nata in [...] il [...] al rilascio di Parte_1 un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, valido cinque anni e rinnovabile alla scadenza e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e dispone la trasmissione degli atti al
Questore di Torino per quanto di competenza.
- compensa le spese di lite.
- manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, il 19.6.2025
Il giudice
Andrea Natale
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Torino, nella persona del dr. Andrea Natale
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1277 / 2024 promosso da:
, nata in [...] il [...] rappresentata dall'avv. Elmazi Parte_1
Esmeralda
-ricorrente-
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
-resistente-
OGGETTO: impugnazione avverso provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, emesso dalla Questura di Torino in data 30.11.2023 notificato in data
20.12.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha così concluso:
“Voglia il Tribunale adito,
In via preliminare:
Sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia del provvedimento n. 1813/2023 del Questore di
Torino;
In via istruttoria:
1 Per il caso di necessità, si chiede, sin d'ora, con il presente atto l'assunzione di sommarie informazioni sulle circostanze di cui in narrativa a mezzo dei coniugi e Parte_1
, nonché della loro figlia minore di , Controparte_2 Persona_1 nata il [...];
Si chiede l'acquisizione presso gli Uffici Immigrazione e Contenzioso della Questura di Torino del fascicolo relativo all'istanza di rilascio del titolo di soggiorno presentata dalla signora in Pt_1 data 30.05.2023;
Con riserva di ogni altra istanza istruttoria, di produzione documentale e di esibire gli originali della documentazione prodotta in copia fotostatica;
Con salvezza di ogni opportuna replica e deduzione;
Nel merito:
Annullare il decreto n. 1813/2023, di inammissibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Torino in data 30.11.2023, notificato il 20.12.2023 e relativo ordine di allontanamento per essere stato pronunciato in violazione di legge;
Accertare e dichiarare incidenter tantum che il signor è cittadino Controparte_2 italiano iure sanguinis e, conseguentemente, il diritto della ricorrente ad ottenere la carta Pt_1 di soggiorno come familiare di cittadino UE ex art. 10 del D.Lgs. 30/2007 ed ordinare allo stesso
Questore della Provincia di Torino il rilascio di detto titolo;
In via subordinata e gradata: Nel denegato caso in cui il Giudice ritenga di non ordinare il rilascio della carta di soggiorno come familiare di cittadino UE, si insta affinché venga ordinato:
- il rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 TUI oppure
- il rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 31 comma III TUI oppure;
- il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari;
In ogni caso:
Condannare i resistenti al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.”
Parte resistente ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
-Rigettare il ricorso siccome infondato e con vittoria di spese di lite.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo.
1. Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato, la ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, chiedendo – in principalità – l'annullamento del provvedimento impugnato e il
2 rilascio della carta di soggiorno come familiare di cittadino UE ex art. 10 del D.Lgs. 30/2007; in via subordinata e gradata, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 TUI o il rilascio permesso di soggiorno ex art. 31 comma III TUI o il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
2. L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. All'udienza del 19.9.2024 il Giudice, alla luce dell'esibizione da parte della difesa dell'atto di riassunzione della causa relativa al riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis del marito della ricorrente presso il Tribunale di Bari, con udienza di precisazione delle conclusioni al 28.2.2025, ravvisando l'opportunità del rinvio richiesto e vista la precisazione da parte della difesa dell'esistenza di un giudizio pendente davanti al Tribunale di Torino per il ricorso avverso il diniego del permesso di soggiorno per “attesa cittadinanza” richiesto dal marito – R.G. 13889/2024, con udienza al
5.11.2024 -, ha rinvitato l'udienza al 10.4.2025. Alla medesima udienza parte ricorrente ha chiesto la sospensione del provvedimento impugnato in attesa della decisione del Tribunale di Bari sulla domanda di cittadinanza promossa dal marito della ricorrente.
Il Giudice ha confermato la sospensione del provvedimento impugnato, ordinando alla Questura la restituzione alla sig.ra della ricevuta della richiesta di rilascio del permesso Parte_1 di soggiorno a lei rilasciata all'atto della presentazione della domanda.
4. All'udienza del 10.4.2025 la difesa rappresentava che la causa connessa relativa alla concessione della cittadinanza al marito della ricorrente – pendente davanti al Tribunale di Bari – veniva fissata al 25.6.2026 e che l'udienza per la discussione dell'R.G. 13889 veniva fissata al 15.4.2025. La difesa specificava che tra le domande subordinate vi erano anche la domanda di riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
5. Il Giudice, ritenuta l'opportunità di verificare gli esiti dei procedimenti, rinviava l'udienza al
19.6.2025. A tale udienza, la Difesa di parte ricorrente ha depositato il provvedimento amministrativo con cui l'Ufficiale di Stato civile del Comune di Chivasso ha riconosciuto lo status di cittadino italiano (jure sanguinis) in favore di marito della ricorrente. Controparte_2
All'esito di tale udienza, il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
I fatti della procedura amministrativa.
1. La ricorrente ha fatto ingresso in area Schengen in data 12.10.2022. In data 30.5.2023 la ricorrente ha presentato domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto coniugata con il cittadino argentino, sig. nato l'[...], in [...] ricevuta Controparte_2 di richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per “attesa cittadinanza”.
3 2. Con il provvedimento impugnato, il Questore ha rigettato la richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari non essendo il coniuge della richiedente titolare di un permesso di soggiorno, essendo la sua istanza ancora in istruttoria.
Le vicende familiari della ricorrente.
1. La sig.ra ha sposato il 3 marzo 2006, in Argentina, il sig. Parte_1
(doc. 3). Il sig. – unitamente a tutto il nucleo Controparte_2 CP_2 familiare –, entrava nel territorio italiano il 12.10.2022 e pernottava presso l'Airbnb “L&C Service
s.r.l.” (sito in Roma, Via Bonifacio VIII n. 22 – doc. 5) e, successivamente, stipulava contratto di locazione (doc. 6) e stabilita la dimora in Verolengo, in data 21.11.2022; si recava a detto Comune per procedere alla richiesta di iscrizione anagrafica di tutti i componenti della famiglia;
tuttavia sia l'Ufficiale incaricato che il Segretario comunale rifiutavano di acquisire la domanda per l'assenza della dichiarazione di presenza ex art. 1 co. 2 L. 68/2007 che, però, la Questura di Ivrea aveva riferito al sig. non essere necessaria poiché sostituita dalla ricevuta rilasciata dalla struttura CP_2 ricettiva dove avevano alloggiato. Per tale ragione il sig. si è visto costretto a presentare CP_2 ricorso al Tribunale di Torino (cfr. doc. 8), con il quale descriveva la sua discendenza italiana iure sanguinis.
2. Il giudice del Tribunale di Torino, con provvedimento depositato il 10.1.2024 ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Bari, quale foro competente per materia in relazione al luogo di nascita dell'avo ST AN (doc. 9).
3. Come anticipato, in seguito il sig. ha riassunto il giudizio davanti al Tribunale di CP_2
Bari, ma, nelle more, ha ottenuto (poiché discendente del cittadino italiano ST AN, nato a [...] il [...]) il riconoscimento in via amministrativa dello status di cittadino italiano (jure sanguinis), con provvedimento dell'Ufficiale di Stato civile del
Comune di Chivasso emesso in data 27.5.2025 [cfr.nota di deposito del 19.6.2025].
Sulla richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari
È dunque evidente dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio che nel caso di specie, la ricorrente ha prodotto l'intera documentazione idonea e necessaria a confermare la sussistenza dei requisiti necessari per ottenere il permesso di soggiorno previsto dall'art. 23, co.
1-bis, d.lgs. n. 30/2007. Tale disposizione si applica, posto che – al momento della presentazione dell'istanza – la qualità di cittadino italiano del sig. non era stata ancora riconosciuta e posto che quest'ultimo CP_2
è sicuramente da ritenere cittadino italiano che non ha esercitato il diritto alla libera circolazione in ambito europeo.
4 L'art. 23 co.
1-bis d.lgs. n. 30/2007 fa riferimento ai cittadini di Paesi terzi che siano «familiari» di cittadini italiani. Il lemma «familiari» non può che rimandare alla definizione che ne è data all'art. 2, co. 1, lett. b), del medesimo decreto legislativo.
La disposizione in questione indica tra i familiari il «coniuge» [art. 2, co. 1, lett. b), n. 1] e – quanto al coniuge – non richiede né che il familiare sia convivente (e in questo caso, comunque, lo è), né che sia dimostrato che egli sia familiare “a carico”.
Trova peraltro applicazione la disciplina dettata da tale disposizione, in quanto più favorevole rispetto a quella dettate dal decreto legislativo n. 286/1998 [arg. Ex art. 28, co. 3, d. lgs. n. 286 del 1998].
Essendo documentata la presenza del vincolo familiare, deve pertanto essere accertato il diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 23, co.
1-bis, d.lgs. n. 30/2007. Il ricorso deve essere accolto.
Assorbita ogni ulteriore istanza.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, in ragione del fatto che l'accoglimento della domanda si fonda anche su elementi sopravvenuti nel corso del giudizio e successivamente alla emissione del decreto impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza: visto l'art. 23, co.
1-bis, d.lgs. n. 30/2007
ACCERTA il diritto di nata in [...] il [...] al rilascio di Parte_1 un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, valido cinque anni e rinnovabile alla scadenza e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e dispone la trasmissione degli atti al
Questore di Torino per quanto di competenza.
- compensa le spese di lite.
- manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, il 19.6.2025
Il giudice
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