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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.6813/2022 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 16/5/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
- nata a [...] il [...], residente a Parte_1
Copertino (LE), rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato
Giovanni Alcini
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dagli Avvocati Salvatore Graziuso e Maria Maddalena Berloco
Resistente
Oggetto: iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 23/6/2022 la ricorrente di cui in epigrafe -premesso di essere bracciante agricola- espone che con provvedimento dell'11/1/2022, da lei ricevuto il 22/2/2022, l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro in CP_1 agricoltura negli anni 2018 e 2019.
Ritenuta la illegittimità dei provvedimenti dell' , avendo ella lavorato come CP_1 bracciante agricola alle dipendenze della azienda agricola Casole di US SO, corrente in Copertino, per 102 giornate nel 2018 (dal 20/2/2018 al 30/7/2018)
e per 102 giornate nel 2019 (dal 5/3/2019 al 30/7/2019), occupandosi di coltivazione ortaggi in serra e in campo aperto, in squadre da 15 o 20 lavoratori, sotto le direttive di SO US o del padre di questa, per sei Persona_1 ore e mezzo al giorno, con retribuzione di circa € 50,00 al giorno, corrisposta in contanti sul posto di lavoro da SO US o dal padre chiede Persona_1 accertarsi il proprio diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per i periodi dedotti, con condanna dell' ai conseguenti CP_1 adempimenti e al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito in giudizio l' con memoria nella quale, preliminarmente, CP_1 eccepisce la decadenza dall'azione giudiziale volta alla iscrizione negli elenchi agricoli e, nel merito, contesta in fatto e diritto gli avversi assunti, richiamando a tal fine le risultanze del verbale ispettivo del 27/7/2021.
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
In primo luogo, va respinta la eccezione di decadenza sollevata da . CP_1
Si deve infatti rilevare, come già affermato in altre sentenze di questa Sezione
(cfr. sentenza n,.822/2016), che in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'art. 22 del D.L. n.7/70, convertito in legge n.83/70, prevede che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973,
n. 533, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno. (cfr. ex plurimis, da ultimo, Cass. Civ. Sez. Lavoro, 12/5/2015, n. 9622).
Invero, l'art. 11 del D.L. n. 375/93 ha abrogato l' art. 17 della legge n.83/70, statuendo che “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della commissione
l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU (n.d.r. con decorrenza
2 1° luglio 1995 il Servizio per i contributi agricoli unificati è stato soppresso e le funzioni ed il personale sono stati trasferiti all' ) possono proporre, entro CP_1 trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
La norma ha di fatto sostituito la ipotesi del silenzio assenso, prevista dall' art. 17 citato, con quella del silenzio rigetto, ed ha introdotto dei “termini teorici”
(240 giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, e cioè 30 giorni per la proposizione del ricorso alla Commissione Provinciale + 90 giorni per la decisione, ed ulteriori 30 giorni per la proposizione del ricorso alla Commissione
Centrale + 90 giorni per la decisione) per l'esperimento dell'intero iter amministrativo.
Quanto alla decorrenza del termine di decorrenza, in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza (cfr. ex plurimis Cass. civ. Sez. lavoro, 16/1/2007, n. 813).
E' da aggiungere che la definizione del procedimento contenzioso nei sensi ora precisati segna la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del ripetuto termine di decadenza;
così come irrilevante, agli stessi fini, resta un'eventuale decisione tardiva sul ricorso. Diversamente, verrebbero a dilatarsi senza limiti i tempi di accertamento dello "status" di lavoratore agricolo e, per ciò solo, verrebbero negati ogni spazio e utilità alla previsione del D.L. n. 7 del 1970 cit., art. 22, con il rischio di vanificazione del sistema, dovendo escludersi la decadenza, in contrasto con la ratio della norma più sopra evidenziata (Corte cost. sent. n. 192 del 2005,cit.), quante volte l'azione giudiziaria risulti tempestiva rispetto alla comunicazione della decisione sul ricorso o alla scadenza del termine per pronunciarla (per l'affermazione dei suesposti principi di diritto cfr. anche ex plurimis Cass. Sez. Lav. n. 4819/2007; n. 8650/2008 ecc.).
3 Applicando i suesposti principi di diritto al caso in esame, si deve rilevare che il provvedimento di disconoscimento è stato notificato alla ricorrente in data
22/2/2022 (vedasi pagina 1 dell'atto introduttivo) e che dagli allegati al ricorso emerge che il ricorso alla CISOA risulta presentato in data 8/3/2022 e respinto dalla Commissione con atto del 2/5/2022 (vedasi ricevuta telematica del ricorso amministrativi allegata agli atti di parte ricorrente).
Pertanto, poiché il presente ricorso è stato depositato in data 23/6/2022, entro
30 giorni dalla definitività del provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo, si deve ritenere che la domanda sia tempestiva.
Tanto premesso, nel merito il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Si rileva in primo luogo che il sistema previdenziale per i lavoratori agricoli è gestito dall' (subentrato allo SCAU dal 01.07.1995), il quale - sulla base delle CP_1 dichiarazioni trimestrali dei datori di lavoro - provvede a compilare gli elenchi in questione. Una volta avvenuta, l'iscrizione può essere oggetto di controlli (artt. 8,
16 e 19 del d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375) e di cancellazione. Infatti l'Istituto, ove sulla base di accertamenti ispettivi accerti l'inesistenza del rapporto, emette un atto di disconoscimento della prestazione di lavoro ed adotta il conseguente atto di cancellazione (art. 9 del d.lgs. cit.).
Ai fini della prova circa la sussistenza del rapporto, considerato che l'iscrizione avviene senza alcun controllo preventivo in ordine alla effettiva ricorrenza delle condizioni legittimanti (svolgendo una funzione di agevolazione probatoria destinata a venir meno qualora l' , a seguito di controllo, disconosca l'esistenza del CP_1 rapporto di lavoro), una volta che l' abbia disconosciuto la sussistenza del CP_1 rapporto, disponendo la cancellazione del lavoratore dagli elenchi, è onere dell'interessato provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto (cfr., da ultimo, Cass. Sez. L., n.12001/2018: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza di un rapporto di CP_1 lavoro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nell'art. 9 del d.lgs. n.
375 del 1993, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare
l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”).
Nel caso di specie, l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro dedotto in giudizio CP_1 sulla scorta dell'accertamento ispettivo conclusosi in data 27/7/2021, allegato alla memoria difensiva e in essa riportato, verbale nel quale erano state rilevate molteplici profili di criticità e irregolarità nei dati relativi alla gestione aziendale
4 scrutinati (ciò anche in relazione alla sproporzione tra il fabbisogno di manodopera e il numero di lavoratori denunciato dalla azienda, allo stato incolto di alcuni terreni e allo stato di abbandono di alcune serre).
Tanto premesso, si osserva che dagli atti di causa dall'attività istruttoria espletata è emersa prova ragionevolmente certa dell'attività lavorativa espletata dalla ricorrente negli anni 2018 e 2019 alle dipendenze dell'azienda Casole di US SO.
La suddetta attività lavorativa, infatti, è documentata dalle comunicazioni al Centro per l'Impiego e dalle buste paga allegate al ricorso, e risulta altresì dalla deposizione della teste escussa, collega di lavoro della Testimone_1 ricorrente, la quale ha confermato che l'istante ha lavorato alle dipendenze della azienda Casole per le giornate dedotte in ricorso.
La teste ha infatti dichiarato: Testimone_1
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
“non sono parente di , la conosco perché ho lavorato con lei sui terreni Parte_1 che stanno sulla strada Casole Esterna, sul terreno chiamato Cippone tra Leverano e
Lecce, sul terreno Sant'Angelo di fronte al Cimitero di Copertino e nell'oliveto che si trova sulla strada tra Nardò e Copertino. I terreni sono di SO US. Ho lavorato con nel 2018 e nel 2019, sia in estate che in inverno, abbiamo Parte_1 coltivato verdura e ortaggi, come cicorie, rape, finocchi, poponelle peperoni, fagiolini e abbiamo pulito il vigneto che si trovava verso il terreno chiamato Cippone. Io lavoravo in squadra con Ogni squadra era composta da quindici o venti Parte_1 persone. SO US o, a volte, suo padre ci diceva su quale terreno Persona_1 dovevamo andare a lavorare. Si lavorava da Lunedì a Sabato, ma abbiamo lavorato
a volte anche di Domenica se c'era bisogno. Lavoravamo nel periodo estivo dalle 5,30 alle 11,30, in inverno dalle 7,00 alle 13,30. Io ricevevo la paga ogni settimana in contanti, perché così volevo, ma so che ad altri lavoratori la retribuzione veniva pagata con bonifico. La paga mi veniva consegnata da SO US, a volte da suo padre Ricevevamo cinquanta ore al giorno, la paga era uguale per Persona_1 tutte per quanto ne so io.”, “non sono mai stata ascoltata dagli TO . Negli CP_1 anni 2018 e 2019 io ho lavorato per 120 giornate ogni anno, mentre Parte_1 ha lavorato per 102 giornate in ciascun anno”, “andavo sul posto di lavoro con la mia macchina, anche andava a lavorare con la sua macchina. Io ho Parte_1 lavorato per SO US dal 2016 al 2020. Ho iniziato a lavorare in campagna nel
1979, quando avevo quindici anni. Non ho visto gli TO sui terreni di SO US né nel 2020, né negli anni precedenti”, “anche io sono stata cancellata dagli elenchi agricoli per i cinque anni che ho lavorato per SO US, ho fatto causa ad ma CP_1 non ho chiamato a testimoniare in mio favore”. Parte_1
5 Non si può ritenere l'incapacità a testimoniare della suddetta teste per avere introdotto analogo ricorso;
infatti, l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. è quello giuridico, personale, concreto e attuale, che comporta la legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa (cfr. Cass. Sez. lavoro, sent. n.
11034 del 12-05-2006).
Vero è che nel verbale ispettivo si legge che nei sopralluoghi sono state trovate quasi sempre le stesse persone, in numero esiguo e che alcune serre e alcuni terreni sono stati trovati in stato di abbandono, tuttavia deve rilevarsi che i sopralluoghi sono stati eseguiti tra il 31/7/2020 e i primi giorni di Giugno 2021, sicchè dall'accertamento non emerge che non abbia effettivamente Parte_1 lavorato per la azienda Casole nel 2018 e nel 2019.
Inoltre, nel verbale si legge che “Si precisa che in contrada Olmo/Cipponi, su CP_1 parte del terreno vi erano impiantati ortaggi del tipo cocumelle, peperoni, zucchine e circa 3.00 ettari in vigneto a spalliera.”
Pertanto, il verbale conferma che sul terreno chiamato vi era proprio la Per_2 coltivazione di ortaggi asserita nei punti c) e d) del ricorso e dichiarata dalla teste
Tes_1
Si deve pertanto ritenere che la ricorrente abbia offerto prova ragionevolmente certa del rapporto lavorativo intrattenuto con la azienda Casole di US SO negli anni
2018 e 2019 per 102 giornate in ciascun anno.
Neppure può ritenersi in questa sede la inattendibilità delle dichiarazioni resa dalla teste, sia per quanto già sopra rilevato, sia posto che le stesse trovano conferma nelle risultanze dei prospetti paga allegati in copia agli atti di parte ricorrente e non appaiono smentite dal contenuto del verbale ispettivo allegato al fascicolo di parte resistente, nel quale si evidenziano numerose irregolarità riscontrate nel corso dell'accertamento ma non sono sollevate contestazioni relative alla specifica posizione dell'odierna istante.
All'esito della istruttoria espletata emerge dunque prova ragionevolmente certa della esistenza della attività lavorativa subordinata svolta dalla ricorrente nei periodi dedotti in ricorso.
Alla luce delle suesposte considerazioni, dunque, il ricorso va accolto e conseguentemente va dichiarato il diritto della ricorrente alla iscrizione negli
6 elenchi dei lavoratori agricoli per 102 giornate per l'anno 2018 e per 102 giornate per l'anno 2019, con condanna dell'ente previdenziale convenuto ai conseguenti adempimenti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla attività difensiva svolta, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha reso la dichiarazione di rito.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, accogliendo il ricorso, dichiara il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per 102 giornate per l'anno 2018 e per 102 giornate per l'anno 2019 e, per l'effetto, condanna l' a porre in essere i conseguenti CP_1 adempimenti.
Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, CP_1 liquidate in € 1.200,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Lecce, li 16/5/2025 – 11/6/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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