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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/04/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 924/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 10/02/2025, assunto in decisione in data 02/04/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...]À DI PIAVE (VE) il Parte_1 C.F._1
29/08/1947,
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avvocato REDAELLI EROS MARIA GIOVANNI ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 02.04.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1. I coniugi vivranno separati e con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto;
2. La signora da atto di avere da tempo trasferito la propria residenza presso Parte_1
l'immobile di cui i coniugi sono proprietari in ragione di metà ciascuno sito in Carate Brianza, Via
Mascherpa n. 7 e si obbliga a provvedere ad asportare tutti i propri beni ed effetti personali ancora custoditi presso l'immobile sito in Nervesa della Battaglia, di proprietà di entrambi i coniugi, ove viveva con il marito, entro il termine di sei mesi dall'omologa della separazione;
3. I coniugi, entro il termine di sei mesi dal provvedimento di separazione, si obbligano a stipulare atto di permuta, con ogni conseguente effetto di legge, con il quale si impegna a cedere a Parte_1
senza conguagli, la piena proprietà della quota di metà del seguente immobile (oggi Parte_2 di proprietà di entrambi i coniugi in ragione di metà ciascuno – doc. 6): immobile in Comune di Nervesa
Della Battaglia Via dei Zateri, posto al piano terra, composto da appartamento e garage posto al piano interrato e censito al Catasto Fabbricati al foglio 1 mapp. 2213 sub 26, cat. A/2 Cl. 3 vani 3,5
(appartamento) e al foglio 1 mapp. 2213 sub 8, cat. C/6 4 mq. (il garage). Con il medesimo atto di permuta si obbliga a cedere a , senza conguagli, la piena proprietà della quota Parte_2 Parte_1 di metà del seguente immobile (oggi di proprietà di entrambi i coniugi in ragione di metà ciascuno – doc.
7): appartamento in Comune di Carate Brianza, Via Mascherpa n. 7, posto al piano primo, composto da due locali più servizi, con annessa cantinetta al n. 5 al piano seminterrato e censito al NCEU al foglio 10, mapp. 616, sub. 4, piano 1-S1, classe 3, vani 3,5.
4. Il signor pensionato, percepisce una pensione netta mensile pari a circa € 1.250,00 Parte_2 per 13 mensilità mentre la sig.ra (pensionata) percepisce una pensione mensile pari ad Parte_1
€ 780,00 circa per 14 mensilità. Il sig. si obbliga a corrispondere alla signora Parte_2 Pt_1
a titolo di mantenimento la somma mensile di € 200,00 (Euro duecento virgola zero zero) per
[...] dodici mensilità, entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del presente ricorso. Tale importo sarà soggetto annualmente a rivalutazione in base alle variazioni ISTAT e verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario;
5. Ciascuno dei coniugi è titolare di un rapporto di conto corrente bancario esclusivamente personale, sul quale, a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, ognuno verserà quanto percepito a titolo di pensione ogni altro eventuale importo a ciascuno spettante. I coniugi sono inoltre titolari di un rapporto di conto corrente di corrispondenza cointestato, accesso presso Credit Agricole, filiale di Nervesa Conto
n. 150069825. Entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso e comunque entro 30 giorni dalla pronuncia del provvedimento di separazione la sig.ra e il sig. si Parte_1 Parte_2 obbligano ad estinguere il predetto rapporto di conto corrente con ordine alla di trasferire la quota CP_1 pari a metà del saldo su altro conto corrente intestato a e la residua quota di metà su Parte_1 altro conto corrente intestato a Dalla data odierna il soggetto che avrà operato sul Parte_2 conto cointestato sopraindicato con prelevamenti e/o pagamenti effettuati per scopi diversi dal pagamento delle utenze domestiche relative ai sopra indicati immobili, spese condominiali degli stessi, tassazioni arretrate o coeve in capo ai coniugi, sarà obbligato a rifondere all'altro, anche mediante compensazione delle somme da ripartire, la propria quota dell'importo prelevato e/o del quale ha disposto, al netto di eventuali accrediti eventualmente dallo stesso effettuati sul conto in pari periodo;
6. Le parti si danno reciprocamente atto di avere compiutamente regolato ogni rapporto tra di esse pendente e di non avere nulla a pretendere uno dall'altra con riferimento alla loro cessata convivenza fatto salvo quanto previsto nel presente ricorso;
7. Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
31.08.1985 a Treviso (TV);
- Dall'unione non sono nati figli;
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Giudice per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
02.04.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 10/02/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 he hanno contratto matrimonio a Treviso (TV) in data 31.08.1985 (Atto n. 218,
[...]
Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Treviso (TV)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Treviso (TV), affinché sia annotata ai sensi di legge.
3. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in ordine alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 10/02/2025, assunto in decisione in data 02/04/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...]À DI PIAVE (VE) il Parte_1 C.F._1
29/08/1947,
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avvocato REDAELLI EROS MARIA GIOVANNI ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 02.04.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1. I coniugi vivranno separati e con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto;
2. La signora da atto di avere da tempo trasferito la propria residenza presso Parte_1
l'immobile di cui i coniugi sono proprietari in ragione di metà ciascuno sito in Carate Brianza, Via
Mascherpa n. 7 e si obbliga a provvedere ad asportare tutti i propri beni ed effetti personali ancora custoditi presso l'immobile sito in Nervesa della Battaglia, di proprietà di entrambi i coniugi, ove viveva con il marito, entro il termine di sei mesi dall'omologa della separazione;
3. I coniugi, entro il termine di sei mesi dal provvedimento di separazione, si obbligano a stipulare atto di permuta, con ogni conseguente effetto di legge, con il quale si impegna a cedere a Parte_1
senza conguagli, la piena proprietà della quota di metà del seguente immobile (oggi Parte_2 di proprietà di entrambi i coniugi in ragione di metà ciascuno – doc. 6): immobile in Comune di Nervesa
Della Battaglia Via dei Zateri, posto al piano terra, composto da appartamento e garage posto al piano interrato e censito al Catasto Fabbricati al foglio 1 mapp. 2213 sub 26, cat. A/2 Cl. 3 vani 3,5
(appartamento) e al foglio 1 mapp. 2213 sub 8, cat. C/6 4 mq. (il garage). Con il medesimo atto di permuta si obbliga a cedere a , senza conguagli, la piena proprietà della quota Parte_2 Parte_1 di metà del seguente immobile (oggi di proprietà di entrambi i coniugi in ragione di metà ciascuno – doc.
7): appartamento in Comune di Carate Brianza, Via Mascherpa n. 7, posto al piano primo, composto da due locali più servizi, con annessa cantinetta al n. 5 al piano seminterrato e censito al NCEU al foglio 10, mapp. 616, sub. 4, piano 1-S1, classe 3, vani 3,5.
4. Il signor pensionato, percepisce una pensione netta mensile pari a circa € 1.250,00 Parte_2 per 13 mensilità mentre la sig.ra (pensionata) percepisce una pensione mensile pari ad Parte_1
€ 780,00 circa per 14 mensilità. Il sig. si obbliga a corrispondere alla signora Parte_2 Pt_1
a titolo di mantenimento la somma mensile di € 200,00 (Euro duecento virgola zero zero) per
[...] dodici mensilità, entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del presente ricorso. Tale importo sarà soggetto annualmente a rivalutazione in base alle variazioni ISTAT e verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario;
5. Ciascuno dei coniugi è titolare di un rapporto di conto corrente bancario esclusivamente personale, sul quale, a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, ognuno verserà quanto percepito a titolo di pensione ogni altro eventuale importo a ciascuno spettante. I coniugi sono inoltre titolari di un rapporto di conto corrente di corrispondenza cointestato, accesso presso Credit Agricole, filiale di Nervesa Conto
n. 150069825. Entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso e comunque entro 30 giorni dalla pronuncia del provvedimento di separazione la sig.ra e il sig. si Parte_1 Parte_2 obbligano ad estinguere il predetto rapporto di conto corrente con ordine alla di trasferire la quota CP_1 pari a metà del saldo su altro conto corrente intestato a e la residua quota di metà su Parte_1 altro conto corrente intestato a Dalla data odierna il soggetto che avrà operato sul Parte_2 conto cointestato sopraindicato con prelevamenti e/o pagamenti effettuati per scopi diversi dal pagamento delle utenze domestiche relative ai sopra indicati immobili, spese condominiali degli stessi, tassazioni arretrate o coeve in capo ai coniugi, sarà obbligato a rifondere all'altro, anche mediante compensazione delle somme da ripartire, la propria quota dell'importo prelevato e/o del quale ha disposto, al netto di eventuali accrediti eventualmente dallo stesso effettuati sul conto in pari periodo;
6. Le parti si danno reciprocamente atto di avere compiutamente regolato ogni rapporto tra di esse pendente e di non avere nulla a pretendere uno dall'altra con riferimento alla loro cessata convivenza fatto salvo quanto previsto nel presente ricorso;
7. Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
31.08.1985 a Treviso (TV);
- Dall'unione non sono nati figli;
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Giudice per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
02.04.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 10/02/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 he hanno contratto matrimonio a Treviso (TV) in data 31.08.1985 (Atto n. 218,
[...]
Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Treviso (TV)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Treviso (TV), affinché sia annotata ai sensi di legge.
3. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in ordine alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona