CA
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/03/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 626 del Registro
Generale degli Affari Contenziosi Civili dell' anno 2023 e vertente tra
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michelangelo Sirena e
Attilio Santiago in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via Monaco n. 5, presso lo studio dell'Avv. Luca Alberto Cafasi;
- appellante contro
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giuseppe Maiuri in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, Piazza T. Campanella n. 9;
- appellata
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza depositata in data 24-2-2023 n. 308, il Tribunale di
Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di impresa, decidendo sulla impugnazione proposta con atto di citazione ritualmente notificato nell'ambito del giudizio n. 5120/2018 R.G.A.C. dalla Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1 della deliberazione assembleare del 16-5-2018, con la
[...]
quale era stato approvato il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31-
12-2017, ne statuiva il rigetto, disponendo la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 6-4-2023, proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte d'Appello avverso la suddetta pronuncia la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, deducendone la erroneità come da motivi in esso esplicitati e chiedendone la riforma nei termini rassegnati in atti.
L'appellata società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, si
[...]
costituiva in giudizio come da comparsa di risposta in atti per resistere al gravame, di cui eccepiva l'inammissibilità e contestava comunque la fondatezza nel merito, chiedendone il rigetto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, in difetto di proposizione di richieste preliminari da parte delle stesse, all'esito la causa era rinviata ad una successiva udienza con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 352 c.p.c. ai fini della rimessione in decisione, con contestuale concessione alle parti dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Quindi, in esito all'udienza istruttoria del 18-2-2025, di cui veniva disposta con provvedimento in atti la trattazione scritta exa rt. 127-ter c.p.c., vista la rinuncia agli atti del giudizio formulata dalle parti nelle note depositate in via telematica e la contestuale concorde richiesta di estinzione del processo, il Consigliere istruttore rimetteva la causa al
Collegio per la decisione come da ordinanza in atti.
Reputa la Corte che, alla luce del contenuto degli atti depositati all'incarto di causa da cui emerge che parte appellante e parte appellata, dichiaravano – rispettivamente – l'una di rinunciare agli atti del presente giudizio di appello, per esserne venuto meno l'interesse alla sua prosecuzione, e l'altra di accettare a sua volta la suddetta rinuncia così come formulata dalla controparte, possa senz'altro trovare accoglimento la domanda concordemente avanzata dai difensori delle parti ex art. 306
c.p.c., volta ad ottenere nel caso di specie la pronuncia di sentenza di dichiarazione della estinzione del giudizio.
Ne consegue la ricorrenza alla stregua di quanto appena evidenziato delle condizioni e dei presupposti per farsi luogo ai sensi e per gli effetti dell'art. 307, comma 4, c.p.c., ad una sentenza dichiarativa della estinzione del giudizio, nonché, in conformità alla concorde richiesta formulata dalle parti sul punto, di compensazione integrale tra le stesse delle spese e competenze del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore. nei confronti di
[...]
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il 6-4-2023, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di impresa, depositata in data 24-2-2023 n. 308, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- spese compensate.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 25 febbraio
2025.
Il Presidente
(Dott. Alberto Nicola Filardo)
Il Consigliere Estensore
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 626 del Registro
Generale degli Affari Contenziosi Civili dell' anno 2023 e vertente tra
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michelangelo Sirena e
Attilio Santiago in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via Monaco n. 5, presso lo studio dell'Avv. Luca Alberto Cafasi;
- appellante contro
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giuseppe Maiuri in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, Piazza T. Campanella n. 9;
- appellata
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza depositata in data 24-2-2023 n. 308, il Tribunale di
Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di impresa, decidendo sulla impugnazione proposta con atto di citazione ritualmente notificato nell'ambito del giudizio n. 5120/2018 R.G.A.C. dalla Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1 della deliberazione assembleare del 16-5-2018, con la
[...]
quale era stato approvato il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31-
12-2017, ne statuiva il rigetto, disponendo la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 6-4-2023, proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte d'Appello avverso la suddetta pronuncia la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, deducendone la erroneità come da motivi in esso esplicitati e chiedendone la riforma nei termini rassegnati in atti.
L'appellata società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, si
[...]
costituiva in giudizio come da comparsa di risposta in atti per resistere al gravame, di cui eccepiva l'inammissibilità e contestava comunque la fondatezza nel merito, chiedendone il rigetto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, in difetto di proposizione di richieste preliminari da parte delle stesse, all'esito la causa era rinviata ad una successiva udienza con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 352 c.p.c. ai fini della rimessione in decisione, con contestuale concessione alle parti dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Quindi, in esito all'udienza istruttoria del 18-2-2025, di cui veniva disposta con provvedimento in atti la trattazione scritta exa rt. 127-ter c.p.c., vista la rinuncia agli atti del giudizio formulata dalle parti nelle note depositate in via telematica e la contestuale concorde richiesta di estinzione del processo, il Consigliere istruttore rimetteva la causa al
Collegio per la decisione come da ordinanza in atti.
Reputa la Corte che, alla luce del contenuto degli atti depositati all'incarto di causa da cui emerge che parte appellante e parte appellata, dichiaravano – rispettivamente – l'una di rinunciare agli atti del presente giudizio di appello, per esserne venuto meno l'interesse alla sua prosecuzione, e l'altra di accettare a sua volta la suddetta rinuncia così come formulata dalla controparte, possa senz'altro trovare accoglimento la domanda concordemente avanzata dai difensori delle parti ex art. 306
c.p.c., volta ad ottenere nel caso di specie la pronuncia di sentenza di dichiarazione della estinzione del giudizio.
Ne consegue la ricorrenza alla stregua di quanto appena evidenziato delle condizioni e dei presupposti per farsi luogo ai sensi e per gli effetti dell'art. 307, comma 4, c.p.c., ad una sentenza dichiarativa della estinzione del giudizio, nonché, in conformità alla concorde richiesta formulata dalle parti sul punto, di compensazione integrale tra le stesse delle spese e competenze del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore. nei confronti di
[...]
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il 6-4-2023, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di impresa, depositata in data 24-2-2023 n. 308, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- spese compensate.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 25 febbraio
2025.
Il Presidente
(Dott. Alberto Nicola Filardo)
Il Consigliere Estensore
(Dott.ssa Teresa Barillari)