TAR Venezia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 19
TAR
Ordinanza collegiale 26 maggio 2025
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Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 816 e seguenti, Legge 27/12/2019 n. 160

    Il Collegio ritiene che la questione di legittimità costituzionale sia manifestamente infondata, poiché la legge quadro, pur attribuendo agli enti locali la disciplina del canone, fissa principi di invarianza del gettito e di predeterminazione della tariffa base, bilanciando l'autonomia finanziaria degli enti con la riserva di legge e il principio di ragionevolezza.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 52 D. Lgs. n. 446/1997; violazione degli artt. 3, 23, 41, e 97 della Costituzione; Incompetenza relativa della Giunta comunale ad approvare nuove tariffe

    Il Collegio ritiene che la delibera della Giunta comunale sia legittima, poiché l'art. 1, comma 817, della legge n. 160/2019 rimette agli enti locali la disciplina del canone, mentre il comma 821 riserva al Consiglio solo alcuni aspetti, escludendo la quantificazione delle tariffe. Inoltre, l'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 attribuisce alla Giunta tutti gli atti non riservati dalla legge ad altri organi.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 52 D. Lgs. n. 446/1997; violazione degli artt. 3, 23, 41, e 97 della Costituzione; eccesso di potere sotto il profilo della violazione del principio di proporzionalità amministrativa, sviamento dalla causa tipica e ingiustizia manifesta

    Il Collegio ritiene che la natura del canone unico patrimoniale, sia esso interpretato come tributo o come corrispettivo, non comporti di per sé violazioni dei principi invocati, in quanto la normativa quadro e la sua applicazione da parte dell'ente locale sono state ritenute conformi ai principi costituzionali e di ragionevolezza.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 D. Lgs. n. 446/1997; violazione degli artt. 3, 23, 53, 41, e 97 della Costituzione; eccesso di potere sotto il profilo della violazione del principio di proporzionalità amministrativa, incompetenza, violazione del divieto di duplicazione di imposizione per la medesima fattispecie, manifesta irragionevolezza. Incompetenza assoluta del Comune a deliberare canoni su strade di proprietà di altri enti

    La questione della duplicazione di imposizione è stata affrontata e respinta nel terzo motivo di ricorso, ritenendo che il comma 820 della L. 160/2019 escluda tale possibilità. L'incompetenza assoluta del Comune su strade di altri enti non è stata specificamente affrontata nel dettaglio della motivazione, ma la decisione complessiva implica una valutazione di conformità della normativa applicata.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 D. Lgs. n. 446/1997; violazione degli artt. 3, 23, 41, e 97 della Costituzione; violazione dell’art. 134, del D.P.R. 495/1992; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta

    Il Collegio non ha affrontato specificamente questo motivo nella sua interezza, ma la reiezione generale del ricorso implica che le doglianze relative a illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta sono state ritenute infondate nel contesto della valutazione complessiva della legittimità del regolamento e delle tariffe.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 D. Lgs. n. 446/1997; violazione dell’art. 97 della Costituzione; eccesso di potere sotto il profilo della violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione; contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta

    Le doglianze relative a contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta sono state implicitamente respinte con la reiezione generale del ricorso. La valutazione di buon andamento dell'amministrazione è intrinseca alla conformità della normativa ai principi di legge.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 D. Lgs. n. 446/1997; violazione degli artt. 41 e 97 della Costituzione; Violazione dell’art. 16 della Carta dell’Unione Europea; violazione degli artt. 49 e 153 del D. L.vo 22/01/2004 n. 42; incompetenza ed eccesso di potere sotto il profilo della violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione; contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta

    Il Collegio non ha specificamente affrontato la violazione della normativa UE e del Codice dei Beni Culturali, ma la reiezione generale del ricorso implica che tali profili sono stati ritenuti infondati o non rilevanti ai fini della decisione. Le doglianze relative al buon andamento, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta sono state implicitamente respinte.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 D. Lgs. n. 446/1997; violazione dell’art. 97 della Costituzione; violazione dell'art. 53, commi 2 e 6, D.P.R. 495/1992; violazione dell’art. 1, c. 2, l. 241/1990; eccesso di potere sotto il profilo della violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione, ingiustizia manifesta

    Le doglianze relative al buon andamento e all'ingiustizia manifesta sono state implicitamente respinte. La violazione delle norme sul procedimento e sul codice della strada non è stata specificamente dettagliata nella motivazione, ma la reiezione generale del ricorso implica la loro infondatezza.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 D. Lgs. n. 446/1997; violazione degli artt. 41 e 97 della Costituzione; Incompetenza ed eccesso di potere sotto il profilo della violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione; contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta

    Le doglianze relative a incompetenza, eccesso di potere, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta sono state implicitamente respinte con la reiezione generale del ricorso. La violazione del principio di buon andamento è stata considerata infondata.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per carenza di interesse all’impugnazione del regolamento misto

    Il Collegio ritiene che il regolamento sia misto e che, pur potendo in linea generale i regolamenti essere impugnati solo con l'atto applicativo, in questo caso le disposizioni sono suscettibili di arrecare lesione diretta e immediata. Tuttavia, la decisione finale respinge il ricorso nel merito.

  • Rigettato
    Assenza di interesse all'impugnazione del regolamento

    Il Collegio, pur riconoscendo la regola generale sull'impugnazione dei regolamenti misti, ha ritenuto che in questo caso le disposizioni del regolamento fossero suscettibili di lesione diretta. Tuttavia, nel merito, il ricorso è stato respinto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 19
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 19
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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