Ordinanza collegiale 26 maggio 2025
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00019/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01342/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1342 del 2021, proposto da
Aicap, Aifil, Lapis Pubblicita' S.r.l., Dolci S.r.l., Pubbliuno S.r.l., Pubblicita' Gamberoni S.r.l., Cerchio Pubblicita' di Ciresola Giorgio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Laruffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lazise, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Massella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del “nuovo regolamento canone unico, arredo, decoro urbano, giardini d’inverno e mezzi pubblicitari” e relativi allegati, approvato con la delibera del Consiglio comunale n. 40 del 29 giugno 2021, nonché delle tariffe anno 2021 del canone unico patrimoniale, approvate con la delibera della Giunta comunale n. 148 del 5 agosto 2021 e relativi allegati, nonché di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lazise;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 il dott. BE Di IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno impugnato il “nuovo regolamento canone unico, arredo, decoro urbano, giardini d’inverno e mezzi pubblicitari” e relativi allegati, approvato con delibera di consiglio n. 40 del 29.06.2021, nonché delle tariffe anno 2021 del canone unico patrimoniale, approvate con delibera di Giunta del Comune di Lazise n. 148 del 05.08.2021 e dei relativi allegati, sollevando i seguenti motivi di impugnazione.
I) Eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 816 e seguenti, Legge 27/12/2019
n. 160, ed in particolare commi 817, 819, lett. b), 821, 822, 825, 826, 827, in relazione agli
articoli 3 e 23 della Costituzione, e conseguente istanza di remissione ex artt. 23, l. Cost.
n. 87/1953, e 79, c.p.a.
II) Violazione dell’art. 52 D. Lgs. n. 446/1997; violazione degli artt. 3, 23, 41, e 97 della
Costituzione; Incompetenza relativa della Giunta comunale ad approvare nuove tariffe in
violazione del combinato disposto di cui agli att. 42 e 48 D. Lgs. 267/2000; Invalidità ed
illegittimità caducante e derivata dall’incostituzionalità dell’art. 1, commi 817, 819 lett.
b), 821, 822, 825, 826, 827 L. 160/2019.
III) Violazione dell’art. 52 D. Lgs. n. 446/1997; violazione degli artt. 3, 23, 41, e 97 della
Costituzione; eccesso di potere sotto il profilo della violazione del principio di
proporzionalità amministrativa, sviamento dalla causa tipica e ingiustizia manifesta;
Invalidità ed illegittimità caducante e derivata dall’incostituzionalità dell’art. 1, commi
817, 819 lett. b), 821, 822, 825, 826, 827 L. 160/2019.
IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 D. Lgs. n. 446/1997; violazione degli artt. 3, 23,
53, 41, e 97 della Costituzione eccesso di potere sotto il profilo della violazione del principio
di proporzionalità amministrativa, incompetenza, violazione del divieto di duplicazione
di imposizione per la medesima fattispecie, manifesta irragionevolezza. Incompetenza
assoluta del Comune a deliberare canoni su strade di proprietà di altri enti ex artt. 52 D.
Lgs. n. 446/1997 e 149, c. 4, D. Lgs. 267/2000 con conseguente violazione degli artt. 822,
824 c.c.; Invalidità ed illegittimità caducante e derivata dall’incostituzionalità dell’art. 1,
commi 817, 819 lett. b), 821, 822, 825, 826, 827 L. 160/2019.
V) Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 D. Lgs. n. 446/1997; violazione degli artt. 3, 23,
41, e 97 della Costituzione; violazione dell’art. 134, del D.P.R. 495/1992; eccesso di potere
per illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. Invalidità ed illegittimità caducante e derivata dall’incostituzionalità dell’art. 1, commi 817, 819 lett. b), 821, 822,
825, 826, 827 L. 160/2019.
VI) Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 D. Lgs. n. 446/1997; violazione dell’art. 97 della
Costituzione; eccesso di potere sotto il profilo della violazione del principio di buon
andamento dell’amministrazione; contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta.
VII) Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 D. Lgs. n. 446/1997; violazione degli artt. 41 e
97 della Costituzione; Violazione dell’art. 16 della Carta dell’Unione Europea; violazione
degli artt. 49 e 153 del D. L.vo 22/01/2004 n. 42; incompetenza ed eccesso di potere sotto
il profilo della violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione;
contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta.
VIII) Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 D. Lgs. n. 446/1997; violazione dell’art. 97 della
Costituzione; violazione dell'art. 53, commi 2 e 6, D.P.R. 495/1992; violazione dell’art. 1,
c. 2, l. 241/1990; eccesso di potere sotto il profilo della violazione del principio di buon
andamento dell’amministrazione, ingiustizia manifesta.
IX) Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 D. Lgs. n. 446/1997; violazione degli artt. 41 e
97 della Costituzione; Incompetenza ed eccesso di potere sotto il profilo della violazione
del principio di buon andamento dell’amministrazione; contraddittorietà, illogicità,
ingiustizia manifesta.
La difesa del Comune ha chiesto l’inammissibilità del ricorso per assenza di interesse ed in subordine la sua reiezione del ricorso.
All’udienza del 11 novembre 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è in parte inammissibile per carenza di interesse all’impugnazione ed in parte infondato.
Come già affermato dalla giurisprudenza di questo Tribunale con riferimento al suddetto Regolamento che (TAR Veneto, III, 31.05.2024 n. 1252) “ i regolamenti possono essere autonomamente e immediatamente impugnati solo quando contengano disposizioni suscettibili di
arrecare, in via diretta e immediata, una effettiva ed attuale lesione dell’interesse di un determinato soggetto (c.d. regolamenti “volizione – azione”), mentre se il pregiudizio è conseguenza dell’atto di applicazione concreta il regolamento deve essere impugnato congiuntamente all’atto applicativo (c.d. regolamenti “volizione – preliminare”); infine, qualora si tratti di “regolamenti misti”, ossia recanti sia prescrizioni programmatiche, sia precetti immediatamente lesivi, il regime di impugnazione varia a seconda della natura delle prescrizioni ritenute illegittime.
In questo quadro generale, con specifico riferimento ai regolamenti istitutivi di canoni patrimoniali la giurisprudenza ha già chiarito che l’interesse a ricorrere si radica solo con l’atto applicativo, poiché “sebbene il regolamento comunale impugnato, coerentemente con il suo nomen juris, ha indubbiamente contenuto normativo, in quanto individua, con previsioni generali e astratte, le tipologie di concessioni sottoposte al canone concessorio non ricognitorio, i relativi presupposti applicativi e i criteri di quantificazione del canone, [...] è soltanto con il successivo atto applicativo che si viene a radicare tanto l’interesse al ricorso, quanto la legittimazione a ricorrere” (Consiglio di Stato, Sez. V, 2 novembre 2017, n. 5071; C.G.A.R.S., Sez. Riun., parere del 30 maggio 2023, n. 292).
Ne deriva, in linea generale, che l’interesse del singolo all’annullamento delle norme regolamentari generali e astratte è un interesse indifferenziato, sostanzialmente omogeneo rispetto a quello che può vantare qualsiasi altro soggetto che appartenga alla generalità dei potenziali destinatari; soltanto con l’atto applicativo è possibile individuare un soggetto che viene concretamente inciso nella sua sfera giuridica.
Ebbene, nella fattispecie in esame, il Collegio ritiene che sia stato impugnato un regolamento misto, caratterizzato sia da prescrizioni puramente programmatiche, sia da precetti immediatamente lesivi, in quanto idonei a incidere negativamente sulla sfera giuridica degli interessati, privandoli in senso assoluto della possibilità di conseguire il bene della vita ”.
3. Più nello specifico, è manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale della L. 160/2019.
Come chiarito dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez.7, n.5632 del 26.06.2024) “ 7.5. Il motivo è infondato.
7.6. La disciplina che regolamenta il canone unico patrimoniale è contenuta nell’articolo 1, commi 816-847, della legge n. 160/2019 (recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”).
L’art. 1, comma 819, della L. n. 160/2019 prevede, per quanto di interesse, alla lett. b), che presupposto del prelievo di cui al comma 816 citato è “la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”.
7.6.1. In virtù di tale disciplina sono state accorpate nel canone unico patrimoniale una serie di prestazioni patrimoniali che avevano in precedenza distinte qualificazioni e regolamentazioni. In particolare, sono state ricondotte in un’unica fattispecie prestazioni che avevano natura tributaria (TOSAP, imposta comunale sulla pubblicità, IM) e prestazioni che avevano natura corrispettiva (COSAP, canone concessorio non ricognitorio stradale, ulteriori canoni ricognitori o concessori).
In particolare, ai sensi dell’art.1, comma 816, della L. 160/2019 “a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province”.
7.6.2. La finalità di interesse pubblico perseguita dal legislatore è, da un lato, quella di semplificare, rendendolo al contempo più trasparente, l’accesso dei privati a beni che non hanno un sostituto di mercato ma sono necessari per lo svolgimento di attività imprenditoriali, dall’altro, quello di razionalizzare le entrate patrimoniali degli enti pubblici attraverso un sistema ordinato e non discriminatorio di tariffe, basato sulla misura dell’utilizzazione individuale.
7.7. Tanto premesso, deve osservarsi che le considerazioni dell’appellante si inseriscono nell’ampio dibattito circa la qualificabilità del ‘Canone Unico’ ex l. 160/2019 come ‘tributo’ ovvero come ‘entrata patrimoniale’: trattasi di questione che può essere qui affrontata ai soli fini della delibazione sulla legittimità degli atti amministrativi impugnati e, quindi, nei limiti di una decisione incidentale resa ex art. 8 cod. proc. amm., senza il vincolo del giudicato.
7.8. Il primo giudice è pervenuto alla conclusione che il prelievo di cui al canone unico nel caso della diffusione di messaggi pubblicitari configuri un rapporto sinallagmatico e abbia natura di corrispettivo dovuto per l’utilizzo di un bene pubblico immateriale identificabile con il paesaggio urbano.
7.8.1. In particolare, sebbene non vi sia una codificazione esplicita della fissazione di un corrispettivo per l’utilizzazione in via esclusiva di “porzioni dello scenario urbano” per l’attività pubblicitaria, secondo il giudice di prime cure il canone unico costituirebbe una entrata patrimoniale non avente natura tributaria, totalmente svincolata dagli indici di capacità contributiva degli utilizzatori, essendo presupposto della decurtazione patrimoniale la mera visibilità degli impianti pubblicitari da luoghi pubblici o aperti al pubblico (art. 1 comma 819, lett. b) della legge 160/2019), in cui è insita la modifica del paesaggio urbano; dal che la rilevanza della superficie complessiva dell’impianto, quale parametro di legge per la quantificazione del dovuto, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi pubblicitari (art. 1 comma 825 della legge 160/2019, cit.).
7.8.2. Il canone unico patrimoniale costituirebbe, dunque, corrispettivo dovuto da determinati soggetti, autorizzati all’utilizzo per finalità commerciali – cui corrisponde la parziale perdita della fruizione collettiva- dello spazio in cui vengono diffusi i messaggi pubblicitari, qualificabile, alla pari del suolo su cui vengono installati gli impianti pubblicitari, come bene comune nella disponibilità dell’ente pubblico.
7.8.3. Dalla natura di corrispettivo – rispetto al quale la discrezionalità degli enti locali si esercita nei più ampi confini dell’autonomia finanziaria di cui all’art. 119 della Costituzione, estesa alle voci di entrata non tributarie - il T.a.r. ha desunto la mancanza delle condizioni per sollevare la questione di legittimità costituzionale prospettata dalle ricorrenti.
7.9. Orbene, il Collegio ritiene che, quand’anche si dovesse propendere per la natura tributaria del ‘canone unico’, in linea di continuità con quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale per il IM (si veda Corte Costituzionale, 2010, n. 18), non emergerebbero comunque, allo stato, elementi per sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 817, 826 e 827, L. n. 160/2019, per contrasto con l’art. 23 della Costituzione.
7.9.1. Infatti, non è violato il vincolo della determinatezza della disposizione tributaria (art. 23 Cost.), anche perché la riserva di legge ex art. 23 Cost. è solo relativa e il legislatore può riservare in modo legittimo ai comuni ambiti di integrazione del precetto tributario.
7.9.2. L’articolo 1 comma 817 della legge n. 160/2019 delinea il principio di tendenziale invarianza del gettito secondo cui il canone unico patrimoniale “è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone ...”.
7.9.3. La normativa in esame impone, dunque, ai comuni, alle province e alle città metropolitane di disciplinare il canone in parola in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone stesso, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica del valore della tariffa-base indicata dal Legislatore statale all'interno del comma 826 dell'art. 1 della L. n. 160 del 2019.
7.9.4. Il gettito derivante dal CUP comprende il gettito derivante dalle complessive entrate tributarie e corrispettive che il canone è andato a sostituire ed esso non può essere variato in aumento rispetto al precedente gettito così individuato (comma 817).
In particolare, il limite dell’invarianza finanziaria deve essere rapportato all’intero cumulo dei canoni e/o tributi sostituiti dal CUP e anche all’intero gettito rappresentato da tutte le esposizioni pubblicitarie effettuate nel comune, sia su suolo pubblico, che su suolo privato, con mezzi di proprietà dell’amministrazione ovvero con mezzi pubblicitari di proprietà delle singole società.
7.9.5. Il legislatore ha, quindi, delimitato il potere dei Comuni nel senso di ritenere l'invarianza in aumento del gettito quale limite alle determinazioni comunali, sicché l'ente ha il potere di disciplinare le tariffe del CUP senza, tuttavia, poter superare la soglia predefinita del gettito.
7.9.6. Così interpretata la disciplina sono, quindi, infondati i sospetti di incostituzionalità della norma, per violazione dell’art. 23 Cost., sollevati da parte appellante, avendo il legislatore delimitato il potere di determinazione in aumento del canone da parte dei Comuni: infatti, in forza del criterio dell’invarianza, posto dal comma 817, è fissato dal legislatore nazionale un tetto massimo, che la discrezionalità degli Enti non può superare, escludendosi perciò una violazione dell’art. 23 Cost.
Infatti, il legislatore statale ha attribuito agli Enti territoriali il potere di disciplinare il canone unico patrimoniale in modo da garantire l'invarianza di gettito anche eventualmente attraverso la modifica delle tariffe, così operando un bilanciamento tra la necessità di predeterminazione statuale della tariffa base, al fine di garantire il rispetto della riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione, e l'esigenza di tutelare l'autonomia finanziaria dei singoli Enti territoriali riconosciuta dagli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.
7.9.7. Non conduce, pertanto, ad opposte conclusioni neanche la previsione che fa “salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”: tale previsione, da un lato, opera nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina normativa sulla c.d. invarianza del gettito, dall’altro non comporta violazione del vincolo della determinatezza della fattispecie tributaria e della riserva di legge in materia né si sottrae al principio di ragionevolezza, per quanto si dirà sul legittimo esercizio della potestà regolamentare nell’esame dei successivi motivi.
7.9.8. Nel caso di specie non vi è alcuna prova – ed anzi può escludersi - che il Comune abbia impiegato in maniera illegittima la discrezionalità amministrativa conferitagli dal comma 817 della legge n. 160/2019, violando nella determinazione del CUP e delle relative tariffe la soglia del gettito conseguito dalle entrate che sono state sostituite dal canone unico patrimoniale.
7.9.9. Per le ragioni esposte, la questione di legittimità costituzionale, nei termini prospettati dall’appellante, è manifestamente infondata ”.
L’eccezione di illegittimità costituzionale va quindi respinta.
4. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Come evidenziato dalla giurisprudenza (Cons. Stato, V. 11/12/2025 n. 9792 ) la delibera della Giunta comunale si inserisce nel meccanismo di quantificazione delle tariffe, come delineato dall’art. 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019 e dal d.lgs. n. 267 del 2000. Più precisamente l’art. 1, comma 817, rimette agli enti locali la disciplina del canone unico, mentre il successivo comma 821 riserva al Consiglio comunale solo alcuni aspetti della relativa regolamentazione, tra cui non è inclusa la quantificazione delle tariffe; l’art. 42, lett. f, del d.lgs. n. 267 del 2000 riserva al Consiglio comunale la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, mentre l’art. 48, comma 2, attribuisce alla Giunta tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, non riservati dalla legge o dalla statuto agli altri organi, per cui anche la disciplina di dettaglio delle tariffe (cfr. Cass., Sez. 6 - 5, 22 luglio 2020, n. 15619, secondo cui, in tema di TARSU, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), T.U.E.L., spetta al Consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, oltre alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi, mentre è di competenza della Giunta, organo di competenza residuale nell'ordinamento nazionale, la determinazione delle relative aliquote, in continuità con quanto già previsto dal previgente art. 32, comma 2, lett. g), della l. n. 142 del 1990).
. Il secondo motivo di ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.
L’art. 135 del regolamento suddivide il territorio in zone “come disciplinato dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e allegati”. Inoltre le tariffe di cui alla delibera di Giunta impugnata prevedono l’applicazione di “coefficienti moltiplicatori” relativi alla categoria viaria e a specifiche tipologie di impianti o mezzi pubblicitari.
Il motivo di ricorso risulta inammissibile in merito alla suddivisione del territorio comunale in quanto il Piano Generale non è stato ancora approvato.
Per quanto attiene poi ai moltiplicatori, di cui si contesta la stessa ammissibilità, il motivo è infondato in quanto l’applicazione dei coefficienti è legittima laddove risponda a criteri di ragionevolezza, consentendo di diversificare situazioni tra loro oggettivamente diverse per tipologia della strada, di pubblicità (opaca o luminosa) e durata, assicurando un maggior gettito dove il messaggio pubblicitario viene maggiormente recepito, in coerenza con il potere attributo agli enti locali di introdurre esenzioni, o riduzioni del canone, ai sensi dell’art. 1, comma 821, lett. f), della L. n. 160/2019, e risulta conforme al principio di autonomia finanziaria delle entrate degli Enti Locali ex art. 119 Cost.
Ne consegue che i coefficienti moltiplicatori non incidono sul presupposto dell’obbligazione di diritto pubblico, né sulla “base imponibile” (Cons. Stato, VII, 26/06/2024 n. 5632).
5. Il terzo motivo di ricorso, che denuncia una doppia imposizione, è infondato.
Il comma 820 della L. 160/2019 prevede che “ L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma ”.
Tale norma vale ad escludere espressamente la possibilità di una “doppia imposizione”, chiarendo che l’applicazione del canone dovuto in ragione della diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni.
Ne deriva, per la giurisprudenza alla quale il Collegio si adegua (Tribunale Milano, sez.1, n.8844 del 29.11.2023), che per le occupazioni con impianti pubblicitari su suolo comunale si darà luogo all'applicazione del solo Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, e non anche a quello per l'occupazione del suolo pubblico, per effetto del principio di assorbimento, di cui al comma 820 della legge 160/2019. In sostanza, dunque, per le Province e Città Metropolitane, la legge istitutiva del CUP non ha cambiato nulla rispetto al passato; mentre prima della sua entrata in vigore tali enti riscuotevano il COSAP (Canone occupazione suolo pubblico) per i mezzi pubblicitari posizionati direttamente lungo le strade di loro proprietà, mentre per lo stesso impianto il Comune riscuoteva il gettito dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, oggi, per effetto della nuova disciplina, continueranno a riscuotere la componente legata all'occupazione del suolo pubblico, in base al presupposto del comma 819, lettera A; mentre il Comune riscuoterà il Cup per la sua componente, legata alla superficie espositiva del mezzo pubblicitario (presupposto comma 819 lettera B).
6. Il quarto motivo di ricorso, relativo alla superficie da considerare ai fini del canone – che per i ricorrenti è quella dell’intero impianto segnaletico complessivamente considerato e non
della singola freccia - è inammissibile per carenza di interesse all’impugnazione, in quanto la parte non ha dato prova che dal diverso criterio di calcolo affermato ne sia derivata una minore tassazione a carico di alcuno dei ricorrenti.
In ogni caso, come evidenziato dai ricorrenti < il comma 825 dell’art. 1 della L. 160/2019, così come modificato dall’art. 1, comma 757, lett. c), nn. 1) e 2), L. 30 dicembre 2024, n. 207, dal 1 gennaio 2025, così recita: “[…] In caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diversi, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell’intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione. […] ”>. Gli stessi ricorrenti riconoscono la natura innovativa della norma la quale, di conseguenza, conferma la legittimità della previsione regolamentare ora abrogata.
7. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse in quanto l’affermazione che dalla mancata approvazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari ed allegati derivi che “nella gran parte del territorio la pubblicità sarà inibita e quella attualmente presente dovrà essere rimossa nella quasi totalità” è del tutto priva di prova.
8. Il sesto motivo di ricorso con la quale si denuncia che vi sarebbero norme che limitano l’attività dei ricorrenti mediante prescrizioni sulle aree vincolate, sulle dimensioni e sulle distanze con tutte le contraddittorietà nascenti dall’assenza del PGI, è inammissibile per carenza di interesse in quanto le norme impugnate non sono indicate, se non a titolo esemplificativo, al solo scopo di ottenere dal giudice affermazioni di carattere generale che trasformerebbero il giudizio di impugnazione in un giudizio di mero accertamento, in contrasto con la natura del giudizio amministrativo.
9. Il settimo motivo di impugnazione, con il quale si impugna l’art. 140, c.3 del Regolamento, è inammissibile per genericità in quanto volto a contestare la durata del Nulla Osta Tecnico senza che la norma impugnata abbia mai imposto a tale tipo di atto una durata diversa da quella di legge.
Infatti, la norma, nello stabilire che “Le autorizzazioni hanno validità per un periodo massimo di tre
anni e sono rinnovabili previa richiesta da parte della ditta intestataria. Nel rinnovo dovranno
essere richiesti tutti i nulla osta necessari da parte degli enti interessati, come previsto dall'art.
53, comma 6 del Regolamento CDS”, non impone la richiesta di rinnovo di titoli non scaduti.
10. L’ottavo motivo di ricorso, con il quale si impugna in modo cumulativo una serie di norme del regolamento, al solo fine di dimostrare che sarebbe “chiaro ed evidente l’intento del redattore del regolamento: eliminare la cartellonistica pubblicitaria e le insegne di esercizio dal territorio del Comune di Lazise” è inammissibile per genericità in quanto vengono giustapposte una serie di norme di contenuto e finalità diverse, asseritamente accomunate dall’essere in contrasto tra loro, senza dimostrare che sussistano casi in cui sia verificata l’applicazione cumulativa.
11. In definitiva quindi il ricorso va respinto.
12. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BE Di IO, Presidente, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Nicola Bardino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| BE Di IO |
IL SEGRETARIO