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13 gennaio 1980
13 gennaio 1980
Art. 1.
Proroga del termine di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1974, n. 496 , e all' articolo 2 della legge 21 dicembre 1977, n. 932 .
Nei confronti dei tenenti colonnelli del ruolo ordinario e del ruolo separato e limitato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza che, entro il 31 dicembre 1979, maturino quattro anni di anzianita' di grado o una anzianita' complessiva di servizio non inferiore a 25 anni, il termine di cui all' articolo 2, secondo comma, della legge 10 ottobre 1974, n. 496 , e all' articolo 2 della legge 21 dicembre 1977, n. 932 , e' prorogato fino al raggiungimento, da parte degli interessati, del limite di eta' previsto per il grado di tenente colonnello.
Proroga del termine di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1974, n. 496 , e all' articolo 2 della legge 21 dicembre 1977, n. 932 .
Nei confronti dei tenenti colonnelli del ruolo ordinario e del ruolo separato e limitato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza che, entro il 31 dicembre 1979, maturino quattro anni di anzianita' di grado o una anzianita' complessiva di servizio non inferiore a 25 anni, il termine di cui all' articolo 2, secondo comma, della legge 10 ottobre 1974, n. 496 , e all' articolo 2 della legge 21 dicembre 1977, n. 932 , e' prorogato fino al raggiungimento, da parte degli interessati, del limite di eta' previsto per il grado di tenente colonnello.
Giurisprudenza • 1
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