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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/09/2025, n. 3495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3495 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 26 Settembre 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 7837 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, e vertente
TRA
c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore , nato a [...] il [...], c.f. , ed Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Mascalucia, via Ospizio n. 6, presso lo studio dell'avv Nunzio Condorelli Caff, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.ti Raimund Bauer e Pier Luigi Tomaselli, CP_1 per mandato generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Persona_1
Roma.
ResistentI
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
14.07.2023, la società ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2021 00013388
03 000, dal quale risultava un debito complessivo di € 8.802,54, per posizione contributiva lavoratore, nonché avverso le note rettifica n. 1010617, comunicazione del 23.2.22, € 1.311,20; note rettifica n. 1641417,
1 comunicazione del 23.3.22, € 1.318,63; invito a regolarizzazione del 25.3.2022; note rettifica n. 2134487, comunicazione del 21.4.22, € 3.241,72; note rettifica n. 2643583, comunicazione del 18.5.22, € 3.254,66; note rettifica n. 3117082, comunicazione del 16.6.22, € 1.478,83; note rettifica n. 5147734, comunicazione del
13.10.22, € 3.353,98; note rettifica n. 4970766, comunicazione del 6.10.22, € 1.699,52; invito a regolarizzazione del 21.2.2022; inviti successivi, afferenti il 2023 e qualunque ulteriore atto.
La società ricorrente premetteva di essere attiva nel settore del commercio all'ingrosso e al minuto, con data di iscrizione nel Registro delle imprese del 11.02.2000; che in data 29.12.2015, assumeva il sig. Pt_2
usufruendo dell'esonero contributivo per le assunzioni dell'anno 2015, introdotto con la L. 190 del
[...]
2014, art. 1, co 118 e ss;
che la condizione per l'accesso era che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, il lavoratore non fosse stato occupato presso qualsiasi datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato;
che CP_ in sede di tutoraggio nel 2019, l resistente contestava l'indebita fruizione dell'esonero dal periodo 12/2015 fino al 12/2018, in quanto nei loro archivi risultava che il avesse cessato il precedente rapporto di Pt_2 lavoro in data 24/7/2015; che, invece, il sig. , fino al 19.6.2015, era dipendente della ditta Parte_2 [...]
CP_
per come riportato nel verbale di conciliazione in sede sindacale ex art. 411, co 3, c.p.c., redatto dai conciliatori designati dall'Associazione datoriale ASNALI e dall'Associazione sindacale SNALV di Catania, nel quale viene riportato che il lavoratore ha “prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta Pt_2 CP_3
[... dal 18.1.2015 al 19.6.2015, data di cessazione del rapporto per dimissioni, con contatto di lavoro a T. det.
E part time al 45% con la qualifica di apprendista livello 5°, CCNL Turismo Pubblici esercizi”; che, quindi, come si evinceva dal verbale di conciliazione, il rapporto di lavoro del lavoratore era cessato il Pt_2
19.06.2015, in conseguenza di contenzioso col precedente datore di lavoro, la quale aveva CP_3 provveduto alla regolarizzazione e cessazione del rapporto di lavoro, solo nel mese di settembre 2015.
Rilevava come non poteva addebitarsi alla ditta ricorrente la mancata regolarizzazione della posizione del CP_ lavoratore nella ditta precedente;
che aveva prodotto all' il suddetto verbale di conciliazione al fine di verificare la data di cessazione del rapporto lavorativo.
Rilevava, quindi, che bisognava tenere in considerazione la data effettiva di cessazione del rapporto di lavoro, indicata nel verbale di conciliazione e non quella in cui la precedente ditta aveva formalizzato la predetta cessazione del rapporto di lavoro, quindi chiedeva, previa sospensione, l'annullamento.
Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l resistente, il Controparte_4 quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. 46/99, essendo stato l'avviso di addebito notificato il 20.11.2021; contestava nel merito l'opposizione rilevando che a fronte della documentazione prodotta dall'azienda (verbale di conciliazione ) l'estratto contributivo del Pt_2 lavoratore risultava implementato con la contribuzione denunciata dall'azienda fino a tutto il CP_3
30.09.2015; che, a partire dal 29.12.2015 (a distanza di due mesi e 4 settimane), il lavoratore risultava essere
2 alle dipendenze dell'azienda ricorrente. Rilevava inoltre che l aveva riscontrato come inizialmente CP_1
l'azienda avesse presentato, in data 18/12/2015, un primo Unilav di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni con decorrenza della fine rapporto a far data dal 24.07.2015 (data, in ogni caso, non coincidente con quella dell'asserita reale cessazione (19.06.2015) e che in data 25.03.2020 (ben oltre la scadenza prevista di 5 gg. dall'evento), a seguito degli accertamenti svolti dalla Vigilanza Documentale e del relativo carteggio avvenuto a mezzo del Fascicolo elettronico aziendale, la società ricorrente si era attivata per annullare l'Unilav di cessazione del rapporto di lavoro al 24.07.2015 e per trasmettere un ulteriore Unilav di CP_ cessazione a far data dal 19.06.2015. Alla luce dei suindicati eventi quindi l' contestava la legittimità della comunicazione Unilav rettificata in data 25.03.2020, in quanto tardiva e non attendibile e concludeva per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 23.04.2025, resa all'esito dell'udienza di pari data, trattata ai sensi dell'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 06.08.2025, venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 26.09.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o
3 dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Sul punto, comunque, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass.
15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall'art. 617 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie" (il termine, già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1°
4 marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art.1, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271).
Il merito della pretesa contributiva è soggetto a rigorosi termini di contestazione, tranne che non venga dimostrato che nell'iter procedimentale vi sia una nullità che possa essere fatta valere attraverso l'impugnazione (recuperatoria) del primo atto con il quale si viene a conoscenza della pretesa creditoria da parte dell'ente impositore.
Nel caso in esame l'opponente ha dedotto solo profili che attengono al merito della pretesa ovvero la non dovutezza del credito reclamato per mancanza del requisito impositivo, rispetto al quale l'azione deve, dunque, essere qualificata quale opposizione al ruolo.
Nel caso di specie, tuttavia, l'opposizione deve ritenersi inammissibile anche ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs.
46/1999, poiché l'avviso di addebito, risulta essere stato notificato a mezzo p.e.c. in data 20.11.2021, ed il ricorso depositato solo il 14.07.2023.
Tale circostanza alla luce della documentazione depositata dall'ente previdenziale non è stata adeguatamente oggetto di contestazione da parte del ricorrente, che non ha fornito prove contrarie tenuto conto che l'onere probatorio gravava sulla stessa.
Pertanto, tenuto conto della data di notificazione dell'avviso di addebito, il merito della pretesa contributiva non
è più contestabile in questa sede.
Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n.
4506/07; Cass. n. 6674/08).
All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede
5 giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.: Corte Cost. Ord. n. 111/2007).
Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993).
Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n.
9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria
l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che
6 sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione, 14.07.2024, il termine di cui all'art. 24 D.
Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito (20.11.2021), era ampiamente decorso, quindi, il merito della pretesa contributiva è incontestabile.
Ne consegue che l'opposizione è inammissibile.
3. Spese.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e trovano liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 14.07.2024 dalla società nei confronti dell' Parte_1 [...]
( , in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni Controparte_1 CP_1 contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione.
1. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nei confronti dell'ente previdenziale, che liquida in € 2.609,00, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge e se dovute.
Così deciso in Catania, 30.09.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 26 Settembre 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 7837 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, e vertente
TRA
c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore , nato a [...] il [...], c.f. , ed Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Mascalucia, via Ospizio n. 6, presso lo studio dell'avv Nunzio Condorelli Caff, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.ti Raimund Bauer e Pier Luigi Tomaselli, CP_1 per mandato generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Persona_1
Roma.
ResistentI
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
14.07.2023, la società ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2021 00013388
03 000, dal quale risultava un debito complessivo di € 8.802,54, per posizione contributiva lavoratore, nonché avverso le note rettifica n. 1010617, comunicazione del 23.2.22, € 1.311,20; note rettifica n. 1641417,
1 comunicazione del 23.3.22, € 1.318,63; invito a regolarizzazione del 25.3.2022; note rettifica n. 2134487, comunicazione del 21.4.22, € 3.241,72; note rettifica n. 2643583, comunicazione del 18.5.22, € 3.254,66; note rettifica n. 3117082, comunicazione del 16.6.22, € 1.478,83; note rettifica n. 5147734, comunicazione del
13.10.22, € 3.353,98; note rettifica n. 4970766, comunicazione del 6.10.22, € 1.699,52; invito a regolarizzazione del 21.2.2022; inviti successivi, afferenti il 2023 e qualunque ulteriore atto.
La società ricorrente premetteva di essere attiva nel settore del commercio all'ingrosso e al minuto, con data di iscrizione nel Registro delle imprese del 11.02.2000; che in data 29.12.2015, assumeva il sig. Pt_2
usufruendo dell'esonero contributivo per le assunzioni dell'anno 2015, introdotto con la L. 190 del
[...]
2014, art. 1, co 118 e ss;
che la condizione per l'accesso era che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, il lavoratore non fosse stato occupato presso qualsiasi datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato;
che CP_ in sede di tutoraggio nel 2019, l resistente contestava l'indebita fruizione dell'esonero dal periodo 12/2015 fino al 12/2018, in quanto nei loro archivi risultava che il avesse cessato il precedente rapporto di Pt_2 lavoro in data 24/7/2015; che, invece, il sig. , fino al 19.6.2015, era dipendente della ditta Parte_2 [...]
CP_
per come riportato nel verbale di conciliazione in sede sindacale ex art. 411, co 3, c.p.c., redatto dai conciliatori designati dall'Associazione datoriale ASNALI e dall'Associazione sindacale SNALV di Catania, nel quale viene riportato che il lavoratore ha “prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta Pt_2 CP_3
[... dal 18.1.2015 al 19.6.2015, data di cessazione del rapporto per dimissioni, con contatto di lavoro a T. det.
E part time al 45% con la qualifica di apprendista livello 5°, CCNL Turismo Pubblici esercizi”; che, quindi, come si evinceva dal verbale di conciliazione, il rapporto di lavoro del lavoratore era cessato il Pt_2
19.06.2015, in conseguenza di contenzioso col precedente datore di lavoro, la quale aveva CP_3 provveduto alla regolarizzazione e cessazione del rapporto di lavoro, solo nel mese di settembre 2015.
Rilevava come non poteva addebitarsi alla ditta ricorrente la mancata regolarizzazione della posizione del CP_ lavoratore nella ditta precedente;
che aveva prodotto all' il suddetto verbale di conciliazione al fine di verificare la data di cessazione del rapporto lavorativo.
Rilevava, quindi, che bisognava tenere in considerazione la data effettiva di cessazione del rapporto di lavoro, indicata nel verbale di conciliazione e non quella in cui la precedente ditta aveva formalizzato la predetta cessazione del rapporto di lavoro, quindi chiedeva, previa sospensione, l'annullamento.
Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l resistente, il Controparte_4 quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. 46/99, essendo stato l'avviso di addebito notificato il 20.11.2021; contestava nel merito l'opposizione rilevando che a fronte della documentazione prodotta dall'azienda (verbale di conciliazione ) l'estratto contributivo del Pt_2 lavoratore risultava implementato con la contribuzione denunciata dall'azienda fino a tutto il CP_3
30.09.2015; che, a partire dal 29.12.2015 (a distanza di due mesi e 4 settimane), il lavoratore risultava essere
2 alle dipendenze dell'azienda ricorrente. Rilevava inoltre che l aveva riscontrato come inizialmente CP_1
l'azienda avesse presentato, in data 18/12/2015, un primo Unilav di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni con decorrenza della fine rapporto a far data dal 24.07.2015 (data, in ogni caso, non coincidente con quella dell'asserita reale cessazione (19.06.2015) e che in data 25.03.2020 (ben oltre la scadenza prevista di 5 gg. dall'evento), a seguito degli accertamenti svolti dalla Vigilanza Documentale e del relativo carteggio avvenuto a mezzo del Fascicolo elettronico aziendale, la società ricorrente si era attivata per annullare l'Unilav di cessazione del rapporto di lavoro al 24.07.2015 e per trasmettere un ulteriore Unilav di CP_ cessazione a far data dal 19.06.2015. Alla luce dei suindicati eventi quindi l' contestava la legittimità della comunicazione Unilav rettificata in data 25.03.2020, in quanto tardiva e non attendibile e concludeva per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 23.04.2025, resa all'esito dell'udienza di pari data, trattata ai sensi dell'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 06.08.2025, venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 26.09.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o
3 dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Sul punto, comunque, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass.
15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall'art. 617 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie" (il termine, già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1°
4 marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art.1, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271).
Il merito della pretesa contributiva è soggetto a rigorosi termini di contestazione, tranne che non venga dimostrato che nell'iter procedimentale vi sia una nullità che possa essere fatta valere attraverso l'impugnazione (recuperatoria) del primo atto con il quale si viene a conoscenza della pretesa creditoria da parte dell'ente impositore.
Nel caso in esame l'opponente ha dedotto solo profili che attengono al merito della pretesa ovvero la non dovutezza del credito reclamato per mancanza del requisito impositivo, rispetto al quale l'azione deve, dunque, essere qualificata quale opposizione al ruolo.
Nel caso di specie, tuttavia, l'opposizione deve ritenersi inammissibile anche ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs.
46/1999, poiché l'avviso di addebito, risulta essere stato notificato a mezzo p.e.c. in data 20.11.2021, ed il ricorso depositato solo il 14.07.2023.
Tale circostanza alla luce della documentazione depositata dall'ente previdenziale non è stata adeguatamente oggetto di contestazione da parte del ricorrente, che non ha fornito prove contrarie tenuto conto che l'onere probatorio gravava sulla stessa.
Pertanto, tenuto conto della data di notificazione dell'avviso di addebito, il merito della pretesa contributiva non
è più contestabile in questa sede.
Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n.
4506/07; Cass. n. 6674/08).
All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede
5 giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.: Corte Cost. Ord. n. 111/2007).
Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993).
Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n.
9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria
l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che
6 sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione, 14.07.2024, il termine di cui all'art. 24 D.
Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito (20.11.2021), era ampiamente decorso, quindi, il merito della pretesa contributiva è incontestabile.
Ne consegue che l'opposizione è inammissibile.
3. Spese.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e trovano liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 14.07.2024 dalla società nei confronti dell' Parte_1 [...]
( , in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni Controparte_1 CP_1 contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione.
1. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nei confronti dell'ente previdenziale, che liquida in € 2.609,00, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge e se dovute.
Così deciso in Catania, 30.09.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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