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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/12/2025, n. 5199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5199 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II° grado iscritta al ruolo in data 11.03.2021 al numero 2076/2021 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. n.3355/2020;
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara e Giorgio Polverino;
Parte_1
APPELLANTE – ATTRICE OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Vicinanza;
Controparte_1
APPELLATO – CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. in atti.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n. 433/2019 reso in data 4.03.2019 e notificato il 28.03.2019, il Tribunale di Salerno ingiungeva a il pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di €288,85 oltre interessi e spese di procedura.
Il ricorrente sosteneva: - di essere creditore nei confronti della Sig.ra della Parte_1 somma di euro 288,85 avendo pagato l'imposta di registro in relazione alla ordinanza di assegnazione resa nel procedimento n. 1669/2016 dal Tribunale di Nocera Inferiore promosso a carico della ingiunta;
- che il ricorrente in quanto creditore procedente ed a seguito della ricezione della cartella esattoriale n.10020180025136323/000, era stato costretto a pagare l'imposta di registro per evitare un processo esecutivo a suo carico;
- che il GE aveva posto a carico della debitrice l'imposta di registro, ma la stessa non aveva provveduto al pagamento e, nemmeno le somme accantonate dal terzo, avevano reso possibile il pagamento dell'imposta in quanto incapienti;
- che la sig.ra era obbligata a pagare le somme oggetto del Parte_1 ricorso in quanto parte debitrice nonché soccombente nel processo esecutivo;
- che la debitrice non
1 aveva pagato al ricorrente le somme oggetto del ricorso malgrado varie richieste e costituzione in mora e da ultimo la raccomandata inviata dal sottoscritto legale in data 23/01/2018.
2. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 07/05/2019 la sig.ra Parte_1 proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo. L'opponente affermava l'illegittimità della ingiunzione sostenendo che il creditore era già munito di titolo esecutivo costituito dalla ordinanza di assegnazione. Pertanto, chiedeva la revoca dello stesso con il favore delle spese processuali da attribuirsi al difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio instando per il rigetto dell'opposizione e la conferma, Controparte_1 in ogni sua parte del decreto ingiuntivo opposto, stante l'infondatezza dell'atto di citazione in opposizione. L'opposto adduceva che era stato costretto a pagare l'imposta di registro per evitare un processo esecutivo a suo carico essendo anche egli parte del processo seppure non tenuto al pagamento. Ed infatti, il G.E. del Tribunale di Nocera Inferiore aveva disposto che le spese di registrazione e quelle successive fossero assegnate, purché entro i limiti della somma pignorata;
pertanto, l'istante, nel rispetto di quanto stabilito dal GE, dopo la ricezione in data 22/11/2017 dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativa alla ordinanza di assegnazione n.
1669/2016 del Tribunale di Nocera Inferiore, richiedeva alla banca il pagamento dell'imposta, ma la stessa, con pec del 27/11/2017, dichiarava che sulle somme accantonate non c'era capienza per il pagamento della stessa. Il allora, a mezzo del suo legale, con raccomandata A/R del CP_1
04/01/2018 richiedeva alla signora debitrice e parte soccombente, il Parte_1 pagamento del dovuto. In data 05/12/2018, riceveva dalla Agenzia delle Entrate Riscossione cartella esattoriale n. 10020180025136323/000 e si vedeva costretto a pagare onde evitare una esecuzione a suo carico.
Costituitosi regolarmente in contraddittorio la causa veniva introitata a sentenza con i termini di cui al 190 c.p.c. Con la sentenza n.3355/2020 il Giudice di Pace di Salerno rigettava l'opposizione.
3. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva formale atto di Parte_1 appello avverso la suddetta sentenza deducendone la nullità e riproponendo, nel merito, i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo.
Si costituiva l'appellato che instava per il rigetto dell'appello. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con provvedimento del 19.06.2025.
4. In limine litis va scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata dalla parte appellata con riguardo alla sentenza pronunciata secondo equità, sulla circostanza che la controversia avesse un valore inferiore ad euro 1.100,00, sicché l'unico rimedio esperibile sarebbe stato il ricorso in Cassazione ex art. 113, comma 2, c.p.c..
L'eccezione è infondata e non merita di essere condivisa.
2 È pacifico che la sentenza impugnata sia stata pronunciata secondo equità ex art. 113 c.p.c. trattandosi di causa il cui valore non eccede millecento euro.
Dal combinato disposto di cui all'art. 339 c.p.c., ultimo comma, e art. 113 c.p.c. le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità sono inappellabili e le stesse possono costituire oggetto d'impugnazione esclusivamente per violazione di norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Ne consegue che le sentenze emesse dal Giudice di pace nell'ambito e nei limiti della sua giurisdizione equitativa necessaria sono impugnabili con l'appello soltanto per motivi limitati, indicati nel terzo comma dell'articolo 339 c.p.c., con la precisazione che la formula “violazione delle norme sul procedimento” comprende i motivi attinenti alla giurisdizione, alla nullità della sentenza o del procedimento, anche sotto il profilo del difetto radicale di motivazione (in tal senso
Corte di cassazione Sezioni Unite n. 27339 del 2008 e Corte di cassazione n. 34524 del 2021), e la violazione delle norme sulla competenza (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 6410 del
2013).
Occorre, dunque, verificare se con i motivi di gravame l'appellante abbia dedotto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in giudizio di equità (cfr. Cass., ord. 19 gennaio
2021, n. 769; Cass., ord. n. 5287/2012), dovendosi tenere presente, comunque, che “avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria,
l'appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ., è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di motivazione” (Cass. n. 6410 del 13.3.2013; v. anche Tribunale Torre Annunziata, sez. III, 09/02/2016, n. 339).
Nel caso di specie l'appello è ammissibile in quanto l'oggetto del gravame è la nullità della sentenza oggi gravata per sostanziale carenza di motivazione.
Ed in effetti, il Giudice di pace, si è limitato ad affermare “D'altronde se un decreto ingiuntivo risulta emesso sulla scorta di documenti, ciò sta a significare che vi è stato già un pregresso controllo sui presupposti da parte del Giudice che ha accolto il ricorso” e con ciò motivando per relationem con riferimento ad un provvedimento, il decreto ingiuntivo, di fatto privo di espressa motivazione.
5. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto per i motivi che seguono.
Quando il giudice dell'esecuzione pronuncia l'ordinanza di assegnazione, l'esecutato viene onerato al pagamento sia dei crediti che delle spese del processo comprensive del costo di registrazione del provvedimento, che può essere preteso, in sede di escussione del terzo, nei limiti della capienza del
3 credito assegnato, ai sensi dell'art. 95 c.p.c..
Difetta, così di interesse il creditore che procede ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo contro l'originario debitore per la ripetizione delle spese di registrazione.
Precisa la Suprema Corte con la sentenza n. 7231/2022 che, qualora l'importo dovuto per tali spese di registrazione non possa essere recuperato, il creditore pignorante potrà fare capo, residualmente, al debitore originario, tenuto, per principio generale, a rifondere al creditore le spese occorrenti per l'espropriazione forzata.
Applicando tale principio al caso di specie, appare evidente che debba essere accolta l'eccezione proposta da che rappresentava, sia nell'opposizione al decreto ingiuntivo, Parte_1 sia nell'atto d'appello, l'esecutività dell'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione nella procedura n. 1669/2016 del Tribunale di Nocera Inferiore che costituiva titolo idoneo al creditore procedente per il recupero dell'esborso sostenuto per la registrazione.
Risultava pertanto inopportuna ed illegittima l'ulteriore pronuncia del giudice di primo grado che non dichiarava la mancanza di interesse ad agire del creditore procedente.
Si richiama, anche Cass. Civ., 394/1968 e le massime successive conformi, secondo cui: “Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 553 c.p.c., assegna al creditore procedente le somme di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore verso il debitore espropriato, ha, nei confronti del terzo e a favore dell'assegnatario, efficacia di titolo esecutivo non soltanto per le spese liquidate nel provvedimento stesso, ma anche per quelle conseguenti e necessarie per la concreta sua attuazione come, ad esempio, l'imposta di registro, ancorché nel provvedimento non se ne faccia espressa menzione”. Nel caso di specie, peraltro, l'ordinanza di assegnazione resa dal Giudice dell'Esecuzione comprendeva espressamene le “eventuali spese di registrazione, discarico e notifica della presente ordinanza …”.
Ne consegue che per un verso le spese di registrazione sono proprie del processo esecutivo e trovano soddisfazione dalla capienza;
per altro verso, l'ordinanza di assegnazione costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo per la soddisfazione del credito e delle spese stesse, sicché, ferma la legittimazione dell'Erario a chiedere il pagamento dell'imposta a tutte le parti coobbligate secondo il regime tributario, la ripetizione di quanto eventualmente pagato dal creditore a titolo fiscale potrà e dovrà essere chiesta al terzo, nuovo debitore a seguito della modifica soggettiva del rapporto obbligatorio determinata dall'ordinanza ex art. 553 c.p.c., nel perimetro dell'importo assegnato e, come logico, prioritariamente rispetto all'originario credito (Cass. Civ. 15447/2020;
10420/2020)” (Trib. Lamezia Terme sent. 146/2024, nello stesso senso Tribunale Roma sez. XIII,
22/11/2021, n.18167; Tribunale Benevento sez. I, 16/02/2023, n.427).
4 L'ordinanza di assegnazione poteva, dunque, posta ad esecuzione, ex artt. 553 e 95 c.p.c., nei confronti del terzo anche per quanto riguarda le spese di registrazione, e, in caso di incapienza, nei confronti del debitore originario, dovendosi ritenere ricomprese, queste ultime, nelle spese di esecuzione: da qui il difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore.
Da tutto quanto sopra argomentato discende che, in riforma della impugnata sentenza, va dichiarata
Inammissibile, per carenza di interesse, la domanda monitoria proposta da nei Controparte_1 confronti di , essendo il primo già munito di titolo esecutivo (l'ordinanza di Parte_1 assegnazione), che si appalesa idoneo alla realizzazione e soddisfacimento del credito derivante dalla registrazione della ordinanza medesima.
Ogni ulteriore questione rimane assorbita dalla superiore pronuncia.
Di conseguenza in accoglimento totale dell'appello la sentenza appellata deve essere riformata ed il decreto ingiuntivo opposto revocato.
Da ultimo, in punto di regolamentazione delle spese di lite, va osservato che il potere del giudice d'appello di procedere (anche d'ufficio) ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (cfr. ex pluribus Cass. Civ., n. 23226 del 14.10.2013).
Ciò detto, nel caso di specie, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio in ragione della peculiarità delle questioni giuridiche affrontate e della natura bagattellare della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in qualità di Giudice d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Salerno, 18 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II° grado iscritta al ruolo in data 11.03.2021 al numero 2076/2021 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. n.3355/2020;
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara e Giorgio Polverino;
Parte_1
APPELLANTE – ATTRICE OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Vicinanza;
Controparte_1
APPELLATO – CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. in atti.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n. 433/2019 reso in data 4.03.2019 e notificato il 28.03.2019, il Tribunale di Salerno ingiungeva a il pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di €288,85 oltre interessi e spese di procedura.
Il ricorrente sosteneva: - di essere creditore nei confronti della Sig.ra della Parte_1 somma di euro 288,85 avendo pagato l'imposta di registro in relazione alla ordinanza di assegnazione resa nel procedimento n. 1669/2016 dal Tribunale di Nocera Inferiore promosso a carico della ingiunta;
- che il ricorrente in quanto creditore procedente ed a seguito della ricezione della cartella esattoriale n.10020180025136323/000, era stato costretto a pagare l'imposta di registro per evitare un processo esecutivo a suo carico;
- che il GE aveva posto a carico della debitrice l'imposta di registro, ma la stessa non aveva provveduto al pagamento e, nemmeno le somme accantonate dal terzo, avevano reso possibile il pagamento dell'imposta in quanto incapienti;
- che la sig.ra era obbligata a pagare le somme oggetto del Parte_1 ricorso in quanto parte debitrice nonché soccombente nel processo esecutivo;
- che la debitrice non
1 aveva pagato al ricorrente le somme oggetto del ricorso malgrado varie richieste e costituzione in mora e da ultimo la raccomandata inviata dal sottoscritto legale in data 23/01/2018.
2. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 07/05/2019 la sig.ra Parte_1 proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo. L'opponente affermava l'illegittimità della ingiunzione sostenendo che il creditore era già munito di titolo esecutivo costituito dalla ordinanza di assegnazione. Pertanto, chiedeva la revoca dello stesso con il favore delle spese processuali da attribuirsi al difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio instando per il rigetto dell'opposizione e la conferma, Controparte_1 in ogni sua parte del decreto ingiuntivo opposto, stante l'infondatezza dell'atto di citazione in opposizione. L'opposto adduceva che era stato costretto a pagare l'imposta di registro per evitare un processo esecutivo a suo carico essendo anche egli parte del processo seppure non tenuto al pagamento. Ed infatti, il G.E. del Tribunale di Nocera Inferiore aveva disposto che le spese di registrazione e quelle successive fossero assegnate, purché entro i limiti della somma pignorata;
pertanto, l'istante, nel rispetto di quanto stabilito dal GE, dopo la ricezione in data 22/11/2017 dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativa alla ordinanza di assegnazione n.
1669/2016 del Tribunale di Nocera Inferiore, richiedeva alla banca il pagamento dell'imposta, ma la stessa, con pec del 27/11/2017, dichiarava che sulle somme accantonate non c'era capienza per il pagamento della stessa. Il allora, a mezzo del suo legale, con raccomandata A/R del CP_1
04/01/2018 richiedeva alla signora debitrice e parte soccombente, il Parte_1 pagamento del dovuto. In data 05/12/2018, riceveva dalla Agenzia delle Entrate Riscossione cartella esattoriale n. 10020180025136323/000 e si vedeva costretto a pagare onde evitare una esecuzione a suo carico.
Costituitosi regolarmente in contraddittorio la causa veniva introitata a sentenza con i termini di cui al 190 c.p.c. Con la sentenza n.3355/2020 il Giudice di Pace di Salerno rigettava l'opposizione.
3. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva formale atto di Parte_1 appello avverso la suddetta sentenza deducendone la nullità e riproponendo, nel merito, i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo.
Si costituiva l'appellato che instava per il rigetto dell'appello. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con provvedimento del 19.06.2025.
4. In limine litis va scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata dalla parte appellata con riguardo alla sentenza pronunciata secondo equità, sulla circostanza che la controversia avesse un valore inferiore ad euro 1.100,00, sicché l'unico rimedio esperibile sarebbe stato il ricorso in Cassazione ex art. 113, comma 2, c.p.c..
L'eccezione è infondata e non merita di essere condivisa.
2 È pacifico che la sentenza impugnata sia stata pronunciata secondo equità ex art. 113 c.p.c. trattandosi di causa il cui valore non eccede millecento euro.
Dal combinato disposto di cui all'art. 339 c.p.c., ultimo comma, e art. 113 c.p.c. le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità sono inappellabili e le stesse possono costituire oggetto d'impugnazione esclusivamente per violazione di norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Ne consegue che le sentenze emesse dal Giudice di pace nell'ambito e nei limiti della sua giurisdizione equitativa necessaria sono impugnabili con l'appello soltanto per motivi limitati, indicati nel terzo comma dell'articolo 339 c.p.c., con la precisazione che la formula “violazione delle norme sul procedimento” comprende i motivi attinenti alla giurisdizione, alla nullità della sentenza o del procedimento, anche sotto il profilo del difetto radicale di motivazione (in tal senso
Corte di cassazione Sezioni Unite n. 27339 del 2008 e Corte di cassazione n. 34524 del 2021), e la violazione delle norme sulla competenza (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 6410 del
2013).
Occorre, dunque, verificare se con i motivi di gravame l'appellante abbia dedotto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in giudizio di equità (cfr. Cass., ord. 19 gennaio
2021, n. 769; Cass., ord. n. 5287/2012), dovendosi tenere presente, comunque, che “avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria,
l'appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ., è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di motivazione” (Cass. n. 6410 del 13.3.2013; v. anche Tribunale Torre Annunziata, sez. III, 09/02/2016, n. 339).
Nel caso di specie l'appello è ammissibile in quanto l'oggetto del gravame è la nullità della sentenza oggi gravata per sostanziale carenza di motivazione.
Ed in effetti, il Giudice di pace, si è limitato ad affermare “D'altronde se un decreto ingiuntivo risulta emesso sulla scorta di documenti, ciò sta a significare che vi è stato già un pregresso controllo sui presupposti da parte del Giudice che ha accolto il ricorso” e con ciò motivando per relationem con riferimento ad un provvedimento, il decreto ingiuntivo, di fatto privo di espressa motivazione.
5. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto per i motivi che seguono.
Quando il giudice dell'esecuzione pronuncia l'ordinanza di assegnazione, l'esecutato viene onerato al pagamento sia dei crediti che delle spese del processo comprensive del costo di registrazione del provvedimento, che può essere preteso, in sede di escussione del terzo, nei limiti della capienza del
3 credito assegnato, ai sensi dell'art. 95 c.p.c..
Difetta, così di interesse il creditore che procede ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo contro l'originario debitore per la ripetizione delle spese di registrazione.
Precisa la Suprema Corte con la sentenza n. 7231/2022 che, qualora l'importo dovuto per tali spese di registrazione non possa essere recuperato, il creditore pignorante potrà fare capo, residualmente, al debitore originario, tenuto, per principio generale, a rifondere al creditore le spese occorrenti per l'espropriazione forzata.
Applicando tale principio al caso di specie, appare evidente che debba essere accolta l'eccezione proposta da che rappresentava, sia nell'opposizione al decreto ingiuntivo, Parte_1 sia nell'atto d'appello, l'esecutività dell'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione nella procedura n. 1669/2016 del Tribunale di Nocera Inferiore che costituiva titolo idoneo al creditore procedente per il recupero dell'esborso sostenuto per la registrazione.
Risultava pertanto inopportuna ed illegittima l'ulteriore pronuncia del giudice di primo grado che non dichiarava la mancanza di interesse ad agire del creditore procedente.
Si richiama, anche Cass. Civ., 394/1968 e le massime successive conformi, secondo cui: “Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 553 c.p.c., assegna al creditore procedente le somme di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore verso il debitore espropriato, ha, nei confronti del terzo e a favore dell'assegnatario, efficacia di titolo esecutivo non soltanto per le spese liquidate nel provvedimento stesso, ma anche per quelle conseguenti e necessarie per la concreta sua attuazione come, ad esempio, l'imposta di registro, ancorché nel provvedimento non se ne faccia espressa menzione”. Nel caso di specie, peraltro, l'ordinanza di assegnazione resa dal Giudice dell'Esecuzione comprendeva espressamene le “eventuali spese di registrazione, discarico e notifica della presente ordinanza …”.
Ne consegue che per un verso le spese di registrazione sono proprie del processo esecutivo e trovano soddisfazione dalla capienza;
per altro verso, l'ordinanza di assegnazione costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo per la soddisfazione del credito e delle spese stesse, sicché, ferma la legittimazione dell'Erario a chiedere il pagamento dell'imposta a tutte le parti coobbligate secondo il regime tributario, la ripetizione di quanto eventualmente pagato dal creditore a titolo fiscale potrà e dovrà essere chiesta al terzo, nuovo debitore a seguito della modifica soggettiva del rapporto obbligatorio determinata dall'ordinanza ex art. 553 c.p.c., nel perimetro dell'importo assegnato e, come logico, prioritariamente rispetto all'originario credito (Cass. Civ. 15447/2020;
10420/2020)” (Trib. Lamezia Terme sent. 146/2024, nello stesso senso Tribunale Roma sez. XIII,
22/11/2021, n.18167; Tribunale Benevento sez. I, 16/02/2023, n.427).
4 L'ordinanza di assegnazione poteva, dunque, posta ad esecuzione, ex artt. 553 e 95 c.p.c., nei confronti del terzo anche per quanto riguarda le spese di registrazione, e, in caso di incapienza, nei confronti del debitore originario, dovendosi ritenere ricomprese, queste ultime, nelle spese di esecuzione: da qui il difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore.
Da tutto quanto sopra argomentato discende che, in riforma della impugnata sentenza, va dichiarata
Inammissibile, per carenza di interesse, la domanda monitoria proposta da nei Controparte_1 confronti di , essendo il primo già munito di titolo esecutivo (l'ordinanza di Parte_1 assegnazione), che si appalesa idoneo alla realizzazione e soddisfacimento del credito derivante dalla registrazione della ordinanza medesima.
Ogni ulteriore questione rimane assorbita dalla superiore pronuncia.
Di conseguenza in accoglimento totale dell'appello la sentenza appellata deve essere riformata ed il decreto ingiuntivo opposto revocato.
Da ultimo, in punto di regolamentazione delle spese di lite, va osservato che il potere del giudice d'appello di procedere (anche d'ufficio) ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (cfr. ex pluribus Cass. Civ., n. 23226 del 14.10.2013).
Ciò detto, nel caso di specie, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio in ragione della peculiarità delle questioni giuridiche affrontate e della natura bagattellare della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in qualità di Giudice d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Salerno, 18 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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