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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1306/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3663/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240025092416000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe indicata notificata il 12.03.2025 relativa a tassa auto anno 2021.
A sostegno del ricorso ha eccepito la prescrizione.
Si è costituito l'agente della riscossione che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.
Con ordinanza del 28.10.2025 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione
Calabria che si è costituita in data 21.01.2026 deducendo che la cartella, non preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento come consentito dalla legge regionale n. 56/23, è stata spedita in data 29.08.2024
e, dunque, entro il termine triennale di prescrizione.
All'udienza del 24.02.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Occorre premettere che l'articolo 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito con la legge 28 febbraio 1983, n. 53, stabilisce che: "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalita' si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
La giurisprudenza è pacifica nel qualificare come di decadenza il termine di tre anni per la effettuazione dell'accertamento da parte della Regione e come di prescrizione quello successivo per la emissione della cartella di pagamento (cfr. ex multis Cass. n. 14312/24).
Orbene, nella specie la Regione, in applicazione dell'art. 6 della legge regionale n. 56 del 27.12.2023 (“Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”), ha proceduto alla iscrizione a ruolo della somma inerente la violazione del tributo senza previa contestazione per mezzo dell'avviso di accertamento, sicchè trattandosi di termine di prescrizione non può trovare applicazione il principio della scissione degli effetti della notificazione invocato dalla Regione Calabria.
Ne deriva che risultando la cartella notificata il 12.03.2025, è decorso il termine triennale previsto dal citato art. 5 il cui dies a quo va individuato nell'01.01.2022 (primo giorno dell'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento).
Né può invocarsi l'istituto della sospensione della prescrizione previsto dalla disciplina emergenziale covid-19 trattandosi di carico affidato all'agente della riscossione nel 2024.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie il ricorso;
condanna le resistenti in solido al rimborso, in favore della ricorrente costituitasi in proprio, del C.U.
Reggio Calabria, 24.02.2026
Il Giudice Tiziana Drago
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3663/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240025092416000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe indicata notificata il 12.03.2025 relativa a tassa auto anno 2021.
A sostegno del ricorso ha eccepito la prescrizione.
Si è costituito l'agente della riscossione che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.
Con ordinanza del 28.10.2025 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione
Calabria che si è costituita in data 21.01.2026 deducendo che la cartella, non preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento come consentito dalla legge regionale n. 56/23, è stata spedita in data 29.08.2024
e, dunque, entro il termine triennale di prescrizione.
All'udienza del 24.02.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Occorre premettere che l'articolo 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito con la legge 28 febbraio 1983, n. 53, stabilisce che: "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalita' si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
La giurisprudenza è pacifica nel qualificare come di decadenza il termine di tre anni per la effettuazione dell'accertamento da parte della Regione e come di prescrizione quello successivo per la emissione della cartella di pagamento (cfr. ex multis Cass. n. 14312/24).
Orbene, nella specie la Regione, in applicazione dell'art. 6 della legge regionale n. 56 del 27.12.2023 (“Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”), ha proceduto alla iscrizione a ruolo della somma inerente la violazione del tributo senza previa contestazione per mezzo dell'avviso di accertamento, sicchè trattandosi di termine di prescrizione non può trovare applicazione il principio della scissione degli effetti della notificazione invocato dalla Regione Calabria.
Ne deriva che risultando la cartella notificata il 12.03.2025, è decorso il termine triennale previsto dal citato art. 5 il cui dies a quo va individuato nell'01.01.2022 (primo giorno dell'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento).
Né può invocarsi l'istituto della sospensione della prescrizione previsto dalla disciplina emergenziale covid-19 trattandosi di carico affidato all'agente della riscossione nel 2024.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie il ricorso;
condanna le resistenti in solido al rimborso, in favore della ricorrente costituitasi in proprio, del C.U.
Reggio Calabria, 24.02.2026
Il Giudice Tiziana Drago