Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1306
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Accolto
    Eccezione di prescrizione

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, poiché la cartella di pagamento, notificata in data successiva al decorso del termine triennale dalla data in cui doveva essere effettuato il pagamento, non poteva trovare applicazione il principio della scissione degli effetti della notificazione invocato dalla Regione Calabria. È stato altresì escluso che potesse trovare applicazione la disciplina emergenziale covid-19 relativa alla sospensione della prescrizione, trattandosi di carico affidato all'agente della riscossione nel 2024.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1306
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1306
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo