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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 28/11/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 674/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr. EL ON Presidente dr. Marianna Frangiosa Giudice dr. ES IA Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 674/2014 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), con il patrocinio dell'avv. D'AIUTO LORETO, C.F._3 elettivamente domiciliate presso il predetto difensore
ATTRICI
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._4 patrocinio degli avv.ti VENTRICELLI VINCENZO e LEMBO GIANLUCA, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
CONVENUTO
Oggetto: cause di impugnazioni dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta confusione .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda articolata da Parte_1
, e , diretta a ottenere: in primo
[...] Parte_2 Parte_3 luogo, l'accertamento della prescrizione del diritto di accettazione dell'eredità del germano e dei diritti ereditari Controparte_1 scaturenti dal testamento pubblico dell'1/8/1983 redatto dal de cuius
[...]
in secondo luogo, la lesione della quota di legittima Persona_1 asseritamente perpetrata nell'ambito del suddetto testamento co n conseguente declaratoria di inefficacia del testamento sottoscritto dal de cuius ; in terzo luogo, il recupero della quota di un Persona_1 terzo riconosciuta alla moglie del de cuius, , Persona_2 anch'ella deceduta, con attribuzione agli eredi pro quota.
Parte convenuta, nel costituirsi in giudizio, resisteva alla domanda articolata, essenzialmente concludendo, in via principale, per il rigetto della pretesa attorea, in quanto inammissibile, infondata e priva di prova;
in via subordinata, per la divisione dei bene ereditari del de cuius
in conformità alle disposizioni testamentari e, Persona_1 nonché dei beni ereditari dalla de cuius , in forza di Persona_2 successione legittima.
Nel corso del giudizio, le parti attrici davano atto del decesso del convenuto , producendo agli atti il certificato di Controparte_1 morte, e, dopo essere invitata a dedurre sul punto, dichiaravano la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, in quanto uniche eredi del convenuto.
Rilevata la cessata materia del contendere, con ordinanza del 4/8/2025, la controversia veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti della metà.
Preliminarmente, occorre, innanzitutto, considerare affinché possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere occorre il sopraggiungere di una situazione concreta che elimini ogni posizione di contrasto tra le parti, facendo venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse: in presenza di siffatte condizioni al Giudice non resta che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal Codice di rito.
Nel caso di specie, a seguito del decesso del germano delle attrici, da queste ultime documentato con il deposito del certificato di morte allegato alle note scritte in sostitu zione d'udienza del 30/1/2024, dal quale si evince che il convenuto – celibe – è deceduto in data 13/2/2023 , le stesse rilevavano la sopravvenuta carenza di interes se a regolamentare la successione dei genitori, in quanto uniche eredi del fratello convenuto. Alla successiva udienza del 18/7/2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., le attrici provvedevano, poi, a depositare la dichiarazione di successione ad ulteriore conferma di quanto dedotto.
La situazione di fatto venuta a configurarsi costituisce, dunque, ipotesi di confusione ex art. 1253 c.c., giacché la posizione creditoria e debitoria si sono riunite in capo alla stessa parte processuale;
è, del resto, univoca la giurisprudenza sul punto, nell'affermare che la morte del convenuto nel corso del giudizio, con conseguente devoluzione dell'eredità in favore dell'attore quale unico successore, determina la confusione tra le qualità di creditore e debitore e la conseguente estinzione del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, con cessazione della materia del contendere.
Dunque, venuta meno la materia del contendere, la cui pronuncia si rende necessaria, anche d'ufficio, tutte le volte in cui la superfluità di un'ulteriore decisione risulti in qualche modo acquisita al processo, allorché permanga un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali la relativa statuizione andrà fondata comunque sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, secondo il principio della cosiddetta “soccombenza virtuale”.
Tuttavia, la rilevata estinzione del giudizio per confusione comporta il venir meno di ogni contraddittorio processuale, con la conseguenza che nulla debba essere disposto sulle spese di lite , non potendosi ravvisare alcuna parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando dinanzi a sè, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contender e.
- Nulla per le spese.
Vallo della Lucania, 6/11/2025
Il Giudice est. Il Presidente
ES IA EL ON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr. EL ON Presidente dr. Marianna Frangiosa Giudice dr. ES IA Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 674/2014 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), con il patrocinio dell'avv. D'AIUTO LORETO, C.F._3 elettivamente domiciliate presso il predetto difensore
ATTRICI
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._4 patrocinio degli avv.ti VENTRICELLI VINCENZO e LEMBO GIANLUCA, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
CONVENUTO
Oggetto: cause di impugnazioni dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta confusione .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda articolata da Parte_1
, e , diretta a ottenere: in primo
[...] Parte_2 Parte_3 luogo, l'accertamento della prescrizione del diritto di accettazione dell'eredità del germano e dei diritti ereditari Controparte_1 scaturenti dal testamento pubblico dell'1/8/1983 redatto dal de cuius
[...]
in secondo luogo, la lesione della quota di legittima Persona_1 asseritamente perpetrata nell'ambito del suddetto testamento co n conseguente declaratoria di inefficacia del testamento sottoscritto dal de cuius ; in terzo luogo, il recupero della quota di un Persona_1 terzo riconosciuta alla moglie del de cuius, , Persona_2 anch'ella deceduta, con attribuzione agli eredi pro quota.
Parte convenuta, nel costituirsi in giudizio, resisteva alla domanda articolata, essenzialmente concludendo, in via principale, per il rigetto della pretesa attorea, in quanto inammissibile, infondata e priva di prova;
in via subordinata, per la divisione dei bene ereditari del de cuius
in conformità alle disposizioni testamentari e, Persona_1 nonché dei beni ereditari dalla de cuius , in forza di Persona_2 successione legittima.
Nel corso del giudizio, le parti attrici davano atto del decesso del convenuto , producendo agli atti il certificato di Controparte_1 morte, e, dopo essere invitata a dedurre sul punto, dichiaravano la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, in quanto uniche eredi del convenuto.
Rilevata la cessata materia del contendere, con ordinanza del 4/8/2025, la controversia veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti della metà.
Preliminarmente, occorre, innanzitutto, considerare affinché possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere occorre il sopraggiungere di una situazione concreta che elimini ogni posizione di contrasto tra le parti, facendo venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse: in presenza di siffatte condizioni al Giudice non resta che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal Codice di rito.
Nel caso di specie, a seguito del decesso del germano delle attrici, da queste ultime documentato con il deposito del certificato di morte allegato alle note scritte in sostitu zione d'udienza del 30/1/2024, dal quale si evince che il convenuto – celibe – è deceduto in data 13/2/2023 , le stesse rilevavano la sopravvenuta carenza di interes se a regolamentare la successione dei genitori, in quanto uniche eredi del fratello convenuto. Alla successiva udienza del 18/7/2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., le attrici provvedevano, poi, a depositare la dichiarazione di successione ad ulteriore conferma di quanto dedotto.
La situazione di fatto venuta a configurarsi costituisce, dunque, ipotesi di confusione ex art. 1253 c.c., giacché la posizione creditoria e debitoria si sono riunite in capo alla stessa parte processuale;
è, del resto, univoca la giurisprudenza sul punto, nell'affermare che la morte del convenuto nel corso del giudizio, con conseguente devoluzione dell'eredità in favore dell'attore quale unico successore, determina la confusione tra le qualità di creditore e debitore e la conseguente estinzione del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, con cessazione della materia del contendere.
Dunque, venuta meno la materia del contendere, la cui pronuncia si rende necessaria, anche d'ufficio, tutte le volte in cui la superfluità di un'ulteriore decisione risulti in qualche modo acquisita al processo, allorché permanga un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali la relativa statuizione andrà fondata comunque sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, secondo il principio della cosiddetta “soccombenza virtuale”.
Tuttavia, la rilevata estinzione del giudizio per confusione comporta il venir meno di ogni contraddittorio processuale, con la conseguenza che nulla debba essere disposto sulle spese di lite , non potendosi ravvisare alcuna parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando dinanzi a sè, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contender e.
- Nulla per le spese.
Vallo della Lucania, 6/11/2025
Il Giudice est. Il Presidente
ES IA EL ON